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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12521 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr Parte_ R E A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia R.G. n.26504/2024 TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 172 presso la Parte_2 studio dell'Avv. Pier Luigi Panici e dell'Avv. Chiara Panici che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del Dott.ssa Controparte_2 Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B presso lo studio dell'Avv. Roberto Pessi e dell'Avv. Francesco Giammaria che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atti del dott. Notaio in Roma, n. Persona_1 rep. 27372, del 7.9.2023 CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.7.2024 ed iscritto a ruolo in pari data la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che con ricorso ex art. 414 cpc il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare “previa declaratoria di sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto” la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la BN sin dall'inizio di svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore della Banca;
che le mansioni della ricorrente svolte all'interno della e con orario full time, CP_2 come dedotte nel ricorso ex art. 414 cpc, sono state accertate dal Tribunale di Roma con la sentenza emessa tra le parti;
che con la sentenza n. 10559 del 24.11.2023 il Tribunale di Roma ha infatti dichiarato “ che si è instaurato tra BN e Conti dal 10.12.2009 sino al 15.07.2015; tra BN e
[...]
dal 10.06.2011 sino al 14.04.2019; tra Bnl e dal 13.08.2012 ad oggi;
tra BN e Pt_3 Pt_4
dal 01.08.2013 sino al 29.10.2019; tra Bnl e dal 27.06.2011 sino al 10.02.2020; Parte_5 Pt_2 tra BN e dal 11.02.2011 al 31.10.2018; un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno CP_4
e con inquadramento nella seconda area, primo livello retributivo del Ccnl di settore” e , per l'effetto, ha condannato “ parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,53 al lordo, oltre accessori come per legge”;che pertanto la parte ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in costanza di rapporto;
che la ricorrente ha quantificato e richiesto le spettanze per il periodo di svolgimento della prestazione in favore di BN, dunque dal 27.6.2011 al 10.2.2020, come accertato dalla sentenza emessa tra le parti;
che le differenze retributive sono state quantificate sulla base delle tabelle economiche del CCNL Credito applicato da BN e quindi sulle retribuzioni previste per la 2° area- 1° livello retributivo, come riconosciuto in sentenza, dalle quali sono state detratte le retribuzioni versate, nel tempo, dai formali datori di lavoro (pseudo società appaltatrici) che negli anni si sono susseguiti e come risultanti dall'estratto conto previdenziale;
che allo stesso modo sono state quantificate anche le somme dovute da BN a titolo di “premio aziendale per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttici” c.d. VAP (mai percepito dal datore formale né previsto dal CCNL del ricorrente) sulla base degli importi previsti dagli accordi annuali siglati da BN e FISAC CGIL, FABI, SINFUB,
, DIRCREDITO-FD “per la determinazione del premio aziendale”; che, pertanto, sulla base CP_5 dell'analitico conteggio allegato al ricorso la ricorrente ha diritto ex art. 36 Cost, art. 2099 c.c. a percepire le differenze retributive maturate sin dall'inizio dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore di BN, pari a complessivi € 76.601,82 a titolo di differenze retributive, di cui
€ 46.051,66 a titolo di differenze paga giornaliera, € 3.881,26 a titolo di 13°, € 1.083,25 a titolo di rate 13°, € 239,51 a titolo di festività, € 2.813,72 a titolo di permessi non goduti, € 1.654,98 a titolo di lavoro festivo al 20%, € 459,76 a titolo di malattia 100%, € 5.898,11 a titolo di premio Bnl VAP, € 150,84 a titolo di straordinario diurno al 25%, €17.612,98 a titolo di straordinario diurno al 30%, € 1803,37 a titolo di straordinario festivo 30%, € 872,12 a titolo di una tantum 2015; che sono stati quantificate le somme spettanti a titolo di ticket restaurant, sulla base degli effettivi giorni di presenza in servizio in BN (tratte le somme percepite per il medesimo titolo dal formale datore di lavoro come risultanti dalle buste paga) per complessivi € 2.312,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali pari a complessivi € 2.978,41 quantificati fino al 3.6.2024; che in adesione alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte le somme dovranno essere versate da BN a titolo di differenze retributive e al lordo, senza alcuna trattenuta a titolo contributivo e/o ritenuta a titolo fiscale. Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere “ 1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro con la BN- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A e dunque sin dal 27 giugno 2011 al 10 febbraio 2020, e per l'effetto:
2.Condannare BN- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. a corrispondere al ricorrente euro 101.063,98 a titolo di differenze retributive (o la diversa somma, anche superiore o inferiore, ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche successivi. Con vittoria di onorari di lite oltre IVA e C.P.A., oltre il 15% per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. BN SP si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere “in via pregiudiziale sospendere ex art. 495 cpc il presente giudizio per tutti i motivi esposti al paragrafo B) della presente memoria. In via principale: respingere integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto. Nonché dichiarata prescritta la pretesa avversaria per i motivi di cui al punto I). Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”. In particolare la parte convenuta deduceva: che la sentenza n. 10559/2023 resa dal Tribunale di Roma è stata appellata dalla ed attualmente pende il relativo giudizio RG n. 1413/24, la cui CP_2 prima udienza è fissata per il 28.2.2025; che la sentenza resa tra le parti è stata censurata con il ricorso in appello, oltre che per il mancato accertamento in concreto dell'interposizione di manodopera, anche in relazione all'omessa pronuncia circa le eccezioni di decadenza e prescrizione;
di contestare i conteggi allegati al ricorso atteso che contemplano nella retribuzione dovuta voci a titolo di premio aziendale non ricomprese nella struttura della retribuzione prevista dal CCNL del Credito e di cui non può riconoscersi l'automatica spettanza;
che in particolare le componenti retributive da prendere a riferimento ai fini della corretta quantificazione delle somme in questione sono: le retribuzioni di base tempo per tempo previste dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento giudizialmente riconosciuto (3^ Area Professionale 4° Livello retributivo), gli scatti di anzianità, secondo le tempistiche di maturazione previste dal CCNL tempo per tempo vigente, l'importo ex ristrutturazione tabellare, la tredicesima mensilità; che le ulteriori voci inserite nei conteggi di parte ricorrente non rientrano nella struttura della retribuzione declinata dal CCNL del Credito e/o presuppongono una prestazione lavorativa effettiva che non è mai stata accertata;
che quindi, non possono trovare accesso gli importi pretesi a titolo di: ferie e festività che devono essere effettivamente fruite e smaltite da tutto il personale nell'anno di maturazione, lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo) che ha carattere eccezionale e deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dal responsabile gerarchico della risorsa, indennità di malattia, anch'essa non liquidata in busta paga, tenuto conto che, nel settore del Credito, gli oneri connessi ai relativi periodi di assenza dal servizio sono interamente a carico del datore di lavoro e, pertanto, non decurtano lo stipendio mensile;
che non si comprendono i criteri utilizzati per conteggiare interessi e rivalutazione: che non spetta automaticamente il premio aziendale (o VAP), erogato “una tantum” annualmente alle condizioni e con i criteri stabiliti dalla contrattazione di secondo livello in base agli indicatori relativi all'andamento aziendale;
che in particolare, detto premio non viene corrisposto in caso di risultati aziendali negativi, nonché qualora il dipendente abbia conseguito, nell'anno di riferimento, un giudizio professionale di sintesi negativo;
che il premio aziendale viene erogato in misura ridotta in caso di assenza dal servizio superiore a 3 mesi ( art. 51 CCNL del 19 dicembre 2019); che quindi l'istituto contrattuale del premio aziendale ha carattere variabile ed è ancorato non solo a criteri oggettivi (quali l'andamento aziendale), ma anche a condizioni soggettive riferibili ad una prestazione effettiva, elementi mancanti nel caso di specie;
che pur essendo indubbio che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo delle ritenute contributive, al momento della materiale erogazione, il sostituto d'imposta (la Banca, in qualità di datore di lavoro) è tenuto ad applicare e versare le imposte secondo le regole ordinarie previste per gli arretrati;
che le norme di riferimento sono l'art. 17 lett. b) del DPR 917/1986, che dispone che siano soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, e l'art. 23 del DPR 600/1973, che stabilisce che la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti va operata all'atto del pagamento;
che la correttezza del versamento al lordo delle somme per differenze retributive trova conferma anche in quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in un parere su interpello reso il 5.2.2020; di eccepire la prescrizione quinquennale di tutte le richieste economiche, per le quali unico valido atto interruttivo è la notifica del ricorso, avvenuta il 9.12.2024; che risultano quindi prescritte tutte le pretese anteriori al quinquennio dalla data di notifica del ricorso, atteso che il rapporto di lavoro della parte ricorrente è sempre stato caratterizzato dal regime di stabilità, sia avuto riguardo alla Banca – la quale ha pacificamente più di 15 dipendenti nel Comune di Roma, sia con riferimento ai datori di lavoro formali che si sono susseguiti nel tempo, che erano imprese con più di 15 dipendenti nel territorio del Comune di Roma, con conseguente decorso dei termini di prescrizione in costanza di rapporto. Respinta la richiesta di sospensione del processo per insussistenza dei presupposti ex art. 295 cpc, la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il Tribunale di Roma sezione lavoro con sentenza n. 10559/2023 del 24.11.2023, in accoglimento del ricorso depositato, tra gli altri, dall'odierna ricorrente, ha così deciso:
” dichiara che si è instaurato tra BN e Conti dal 10.12.2009 sino al 15.07.2015; tra BN e
[...]
dal 10.06.2011 sino al 14.04.2019; tra Bnl e dal 13.08.2012 ad oggi;
tra BN e Pt_3 Pt_4
dal 01.08.2013 sino al 29.10.2019; tra Bnl e dal 27.06.2011 sino al 10.02.2020; Parte_5 Pt_2 tra BN e dal 11.02.2011 al 31.10.2018; un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno CP_4
e con inquadramento nella seconda area, primo livello retributivo del Ccnl di settore e , per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,53 al lordo, oltre accessori come per legge (…)”. Con il ricorso per cui è causa la parte ricorrente chiede, sulla scorta della sentenza n. 10559/2023 del Tribunale di Roma sezione lavoro, la condanna di BN SP al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di svolgimento della prestazione in favore di BN, quantificate come da analitici conteggi allegati, elaborati sulla base delle tabelle economiche del CCNL Credito applicato da BN e, quindi, sulle retribuzioni previste per la 2° area- 1° livello retributivo, come riconosciuto dalla suindicata sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Si richiama al riguardo ex art. 118 disp. att. cpc quanto stabilito dal Tribunale di Roma sezione lavoro, in fattispecie del tutto analoga, nella sentenza n. 9445/2025 del 29.9.2025 est. Per_2 con motivazione integralmente condivisa in questa sede:
“Non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio anche tenendo conto che per consolidata giurisprudenza “ L'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni..”( Cass. n° 11729/2004 ; n° 8829/2007). Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati, alla stregua di numerosi condivisibili precedenti di questo Tribunale (sent. Trib. Roma n. 4663/2023, dott. De Ioris;
sent. Trib. Roma n. 9421/2023, dott.ssa Baroncini;
sent. Trib. Roma n. 9331/2023, dott.Conte; sent. Corte Appello Roma n. 2458/2022, Pres. rel. dott. ; sent. Trib Roma n.. 10834/2023 dott. Giovene di Per_3
OL ; sent Trib. Roma n. 10801 /2024 dott. Cruciani;
Sent. Trib. Roma n.11452/2024 dott. Pangia ), cui questo giudice si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata . In primo luogo si rileva che la S.C. ha convincentemente stabilito che, a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n. 300/1970, quale operata dalla legge n. 92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la c.d. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno relativo requisito dimensionale (quale notoriamente la BN), il termine prescrizionale anche in tali casi non decorre in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di cinque anni prima del 18 luglio 2012, ossia prima del 18 luglio 2007 (Cass.26246/2022). Inoltre in linea generale, la prescrizione non può farsi decorrere in costanza di un rapporto che, nel momento in cui si svolgeva e prima della sua (nel caso di specie non ancora avvenuta) cessazione, non era caratterizzato da stabilita reale, presupposto che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione dell'esclusione del "metus". Deve infatti aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto in costanza dello stesso e non al regime normativo di maggiore garanzia di cui il lavoratore avrebbe fruito laddove fosse stato formalizzato, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934). La Suprema Corte ha esaminato la questione specificamente in materia di appalto illecito ed intermediazione illecita di manodopera con l'ordinanza n. 22487/2019, statuendo che non si tratta di accertare l'esistenza o meno di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma, piuttosto, di tenere conto della inesistenza, fino all'accertamento giudiziale del rapporto, di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione. Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto "ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cfr Cass. 04/06/2014 n. 12553).) Nella fattispecie non risulta intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro. Parte convenuta ha contestato che nel precedente giudizio intercorso tra le parti sia stata accertata l'effettività dello svolgimento della prestazione lavorativa .Tale argomentazione non appare fondata in quanto con sentenza n. 5307/2023 in atti il Tribunale, in assenza di specifiche contestazioni di BN in ordine a mansioni, orari di lavoro e inquadramento, ha accertato l'effettivo svolgimento del rapporto con riferimento alle prestazioni lavorative illecitamente rese in favore dell'intermediario e risultanti da buste paga dell'apparente datore di lavoro;
ogni ulteriore aspetto diretto a contestare la detta sentenza non può trovare esame nel presente giudizio ma solo in sede di appello . Relativamente alle contestazioni sui conteggi , deve , in primis rilevarsi che le stesse si appalesano generiche proprio perché essenzialmente fondate sull'assunto del mancato accertamento dell'effettività della prestazione lavorativa, assunto infondato per le motivazioni sopra espresse . Quanto al premio aziendale ed ai buoni pasto, entrambe le suddette voci retributive devono ritenersi spettanti alla parte ricorrente , relativamente al premio aziendale (VAP), deve osservarsi non è stato specificamente dedotto dalla resistente né risulta provato che per gli anni per i quali è stata avanzata la richiesta i risultati aziendali conseguiti siano stati negativi, o che il ricorrente abbia tenuto comportamenti tali da impedirne il riconoscimento ai sensi degli accordi aziendali regolanti la materia prodotti in giudizio. (…) Gli straordinari risultano rivendicati, sempre sulla base delle buste paga in atti, emesse dal datore apparente , ed i cui dati debbono imputarsi al datore effettivo ( peraltro si tratta di buste paga non specificamente contestate
).L'obiezione secondo la quale il trattamento di malattia non figura in busta perché nel settore del credito la malattia è pagata direttamente dal datore sicchè non incide sul mensile è apertamente priva di senso: l'attore chiede, per i giorni di malattia riconosciuti e liquidati in busta paga dai datori apparenti, il differenziale rispetto al trattamento di malattia che era dovuto dalla BN secondo il suo regime. Quanto, infine , alla contestazione in ordine alla liquidazione al lordo si richiama quanto statuito dalla S.C. secondo la quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…” (così, Cass. n. 16489 del 18 luglio 2014; v. anche Cass. n. 18584/2008, n. 3375/2011 e n.16668/2020). Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso e condannarsi la BN SP al pagamento in favore del ricorrente (…)” (conformi Trib. Roma sez. lav. est. Per_2 sent, n. 9434/2025 del 29.9.2025, sent. n. 9440/2025 del 29.9.2025, n. 9442/2025 del 29.9.2025, sent. n. 6958/2025 del 16.6.2025, sent. n. 6959/2025 del 16.6.2025). In punto di sospensione del processo ex art. 295 cpc si osserva che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “Tra il giudizio sull'”an debeatur” e quello sul “quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi, sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum” (Cass. sez. lav. sent. n. 4442 del 21/02/2017). E ancora:” Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (…)” (Cass. sez. 3 ordin. n.
8885 del 29/03/2023). In punto di buoni pasto si richiama quanto stabilito in analoga fattispecie dal Tribunale di Roma:
”si ritiene infondata l'eccezione relativa ai buoni pasto perché il conteggio ad essi relativo risulta commisurato alle giornate lavorative di ogni mese quali risultanti dalle buste paga delle società interposte. Con riferimento ai buoni pasto il CCNL di riferimento stabilisce che: “A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art.104, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto”. Correttamente i conteggi prodotti dal ricorrente ed il CTU ha dato atto di avere proceduto a calcolare l'importo eventualmente spettante a tale titolo, tenendo in considerazione le giornate di lavoro indicate nei cedolini paga delle varie mensilità tenendo conto dell'evoluzione del valore giornaliero nel tempo. A fronte delle contestazioni mosse in ordine alla fruibilità del buono pasto in difetto della prova della pausa è sufficiente riportare il contenuto della circolare BN in materia (all.34 fascicolo ricorrente), in forza della quale “il Buono Pasto è riconosciuto a tutto il personale della Banca…i Buoni Pasto di valore intero vengono riconosciuti nei seguenti casi: …turnisti con orario full time distribuito in turni settimanali” ” (Trib. Roma sez. lav. sent. 541/2024 del 26.6.2024 est. Rigato). In punto di prescrizione la Corte di Cassazione ha ribadito che “ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro)”(Cass. sez. lav. ordin. n. 18008/2024 del 1.7.2024). Quanto alla contestazione di parte convenuta sull'effettività della prestazione resa dal ricorrente nel periodo oggetto dell'accertamento di cui alla sentenza resa tra le parti, la stessa non è meritevole di accoglimento dal momento che, una volta accertato, con la suddetta sentenza, munita di autorità anche nel presente giudizio, che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data ivi indicata, questo, in assenza di diverse evidenze, deve ritenersi per sua intrinseca natura continuativo e a tempo pieno (cfr. Cass. n. 2033 del 2000; Cass. n. 5518 del 2004, Trib. Roma sez. lav. sent. n.10834/2023 del 30.11.2023 est. Giovene Di OL). In punto di premio aziendale (VAP) si richiama quanto stabilito dal Tribunale di Roma che, in analoga fattispecie, ha stabilito che “ Dagli accordi sindacali prodotti dall'attore risulta che il premio aziendale era riconosciuto annualmente in misura fissa per ciascuna categoria di dipendenti, in base ad un “monte premi” determinato annualmente sulla base dei risultati della gestione aziendale dell'anno precedente. La misura annua per livello risulta dagli accordi stessi prodotti, sulla base del rendimento della società nell'anno precedente, sicché il fatto che in ipotesi, in caso di esercizio particolarmente negativo, il premio potesse non spettare affatto non ha alcuna rilevanza. Il rilievo che il premio spettava in misura ridotta in caso di assenza dal servizio superiore a tre mesi non rileva in mancanza di evidenza che l'attore sia mai stato assente per tale durata, cosa che non consta dalle buste paga prodotte. Il fatto che il premio non spettasse “in caso di giudizio professionale negativo” non rileva perché l'attore non ha mai subito un giudizio negativo. Il fatto che non ci fosse ragione di giudicarlo visto che formalmente non era dipendente di BN non rileva, perché trattasi di fatto impeditivo e non costitutivo del diritto;
e d'altronde BN deve dar causa a se stessa di non aver mai valutato l'attore pur utilizzandolo illecitamente” (Trib. Roma sez. lav. sent. n. 9331/2023 del 23.10.2023 est. Conte). In punto di liquidazione al lordo la Suprema Corte ha costantemente affermato che “ L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. sez. lav. sent. n. 18044 del 14/09/2015, conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 21010/2013 del 13.9.2013). Anche la giurisprudenza di merito, con riferimento alla richiesta delle differenze retributive al lordo” ha affermato che “sussiste un consolidato orientamento di legittimità secondo cui
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…” (così, Cass. n. 16489 del 18 luglio 2014; v. anche Cass. n. 18584/2008, n. 3375/2011 e n.16668/2020)” (Trib. Roma sez. lav. sent. n. 10801/2024 del 29.10.2024 est. Cruciani). Per le considerazioni che precedono la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro con BN SP accertato dal Tribunale di Roma sezione lavoro nella sentenza n. 10559/2023 del 24.11.2023, sulla scorta degli analitici conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi, di complessivi € 101.063,98, (di cui € 98.076,57 per differenze retributive e accessori ed € 2.978,41 per ticket restaurant e accessori), comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino al 3.6.2024, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, nella misura minima considerata la serialità del contenzioso, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) condanna BN SP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 101.063,98, per i titoli di cui in ricorso, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino al 3.6.2024, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.703,85 di cui € 6.699,00 per compensi ed € 2.009,25 per spese generali 15%, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi