Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2102 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli, n. repert. 4679/23, pubblicata il 4 Aprile 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 14 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 24 Gennaio 2025 – causa pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Izzo ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente C.F._2
indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Luigia Mandes ( ) ed C.F._3
Isabella Selvaggi ( ), con le quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._4
seguenti indirizzi di PEC:
1
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APPELLATA
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 14 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per A.T.P. ante causam dell'11 Aprile 2019, proposto innanzi al Tribunale di
Napoli, (nata il [...]) chiedeva accertarsi la responsabilità dell Parte_1 [...]
per i danni patiti, per un caso di malpractice sanitaria. Parte_2
In particolare la paziente si era ricoverata, in data 13 Marzo 2017, presso l'Ospedale San
Paolo di Napoli, per essere sottoposta ad un aborto terapeutico, con la tecnica dell'induzione del travaglio abortivo, mediante farmaco-induzione.
La mattina del 14 Marzo 2017 si era dato inizio alla procedura di aborto terapeutico.
Dalle ore 17:00 circa del 14 Marzo, la RA aveva cominciato a lamentare dolori, Pt_1
forti contrazioni e sempre più frequenti perdite di sangue.
Alla presenza della madre e di un'amica, era stata seguita solo sporadicamente dal personale sanitario, che si era limitato a rapide interlocuzioni, ed a cambiare più volte le lenzuola insanguinate.
Verso le ore 18.30 la situazione era degenerata, con dolori sempre più diffusi, difficoltà respiratorie ed impossibilità di effettuare anche piccoli movimenti.
Alla paziente era stato riferito che rientrava tutto nella normalità.
Verso le ore 23.00 aveva perso i sensi. Parte_1
Solo dopo le forti insistenze della madre e dell'amica era intervenuto un medico, che aveva disposto immediatamente l'emocromo e l'ecografia.
2 Era quindi stata diagnosticata un'emorragia interna, con la conseguente necessità di un intervento chirurgico di urgenza.
Nel corso dell'intervento a erano stati asportati l'utero ed un'ovaia. Infatti la Parte_1
procedura d'aborto utilizzata aveva sfondato l'utero, causando un'emorragia interna, la quale aveva messo a rischio la vita della paziente.
La RA aveva protratto la degenza presso l'Ospedale San Paolo fino al giorno 21 Pt_1
Marzo 2017.
aveva chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria. Parte_3
Da qui la proposizione del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
In quella sede veniva espletata CTU medico-legale collegiale, con gli ausiliari Tes_1
(ginecologo) e (medico legale).
[...] Persona_1
I consulenti tecnici di ufficio, già in sede di bozza dell'elaborato, escludevano qualsivoglia profilo di responsabilità, a carico dei sanitari dell'ospedale San Paolo di Napoli, che avevano avuto in cura la . Pt_1
Il consulente di parte ricorrente, in replica alla bozza, evidenziava l'incompletezza della cartella clinica depositata in atti;
in particolare, non erano stati riportati i dati, inerenti ai controlli effettuati sulla paziente nel lasso temporale compreso fra le ore 13:00 e le ore
22:30 del 14 Marzo 2017.
In ogni caso i cc.tt.uu. ed nell'elaborato definitivo, datato 3 Settembre 2021, Per_1 Tes_1
confermavano le conclusioni di cui alla bozza.
Successivamente , giusta ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 23 Novembre Parte_1
2021 (rito “ante Cartabia”), introduceva il giudizio di merito, innanzi al Tribunale di Napoli.
Appunto, la ricorrente chiedeva accertarsi il diritto al risarcimento dei danni subìti, a causa dell'errata attuazione della procedura di aborto terapeutico (per interruzione volontaria della gravidanza), da parte dei sanitari dell' , Presidio Ospedaliero San Controparte_2
Paolo, in data 14 Marzo 2017.
3 Altresì la ricorrente chiedeva accertarsi la lacunosità ed incompletezza della cartella clinica, anche sulla base del principio del “più probabile che non”; per l'effetto condannarsi la al risarcimento di tutti i danni derivati dalla malpractice medica, quantificati in euro
188.965,50, oppure nella diversa somma ritenuta di Giustizia;
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la resistente , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_2
Il primo grado – svoltosi nelle forme del rito sommario – è stato definito con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli, n. repert. 4679/23, pubblicata il 4 Aprile
2023.
Il primo Giudice ha rigettato la domanda proposta da , ed altresì ha Parte_1
compensato tra le parti le spese del giudizio.
Infine, le spese della CTU medica, espletata in sede di ATP ante causam, sono state poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
Il Giudice Monocratico ha fatto proprie le conclusioni raggiunte dagli ausiliari nel succitato elaborato peritale.
Quindi il Tribunale ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico della struttura ospedaliera, per i danni patiti da . Parte_1
Infatti, l'eventuale anticipazione della valutazione clinico-strumentale-laboratoristica, non avrebbe permesso di prevenire la rottura dell'utero e la conseguente necessaria isterectomia, né avrebbe consentito di accorciare le tempistiche dell'intervento.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello , a mezzo della citazione Parte_1
notificata in data 27 Aprile 2023 nei confronti della . Sotto il profilo Controparte_2
istruttorio, l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova articolati a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Inoltre censura l'ordinanza decisoria di primo grado, per non avere valorizzato Parte_1
la fondamentale circostanza dell'incompletezza della cartella clinica.
4 Infatti, nell'ottica della , vi è prova dell'omesso monitoraggio delle condizioni di Pt_1
salute della paziente.
Con ulteriore motivo di gravame, l'attrice si duole dell'eccessivo peso dato dal primo giudicante alla presenza del consenso informato;
sul punto l'appellante osserva che - una volta accertato che sia stato tutelato il diritto del paziente ad un consenso informato – resta impregiudicata l'autonoma verifica, circsa la correttezza o meno della prestazione sanitaria eseguita.
Dunque l'appellante chiede – in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'ordinanza definitoria del primo grado – di accogliersi la domanda risarcitoria, proposta in primo grado nei confronti dell' . Controparte_2
Giusta comparsa depositata il 28 Giugno 2023, si è costituita la appellata, chiedendo di rigettarsi il gravame.
Il C.I., giusta ordinanza pubblicata il 18 Settembre 2023 (all'esito della prima udienza del 12
Settembre 2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta), ha ritenuto superflui i mezzi istruttori vanamente invocati dall'attrice già in primo grado, tra cui l'articolata prova per testi.
Altresì il C.I. ha respinto la richiesta di rinnovazione della CTU medica, espletata in primo grado in sede di ATP ante causam.
Quindi è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 14 Gennaio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 14 Gennaio 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 24 Gennaio 2025 (all'esito dell'udienza del 14 Gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Gli addotti motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, poiché connessi sul piano logico e giuridico. In sostanza la si duole di un'errata valutazione dei documenti Pt_1
acquisiti, nonché del diniego alle istanze istruttorie avanzate nel primo grado di merito (con particolare riferimento alla richiesta di rinnovazione della CTU medica, espletata in sede di
A.T.P. ante causam).
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di dover svolgere alcune osservazioni di carattere generale, inerenti alla fattispecie astratta della responsabilità sanitaria.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), e del relativo nesso eziologico con l'azione o l'omissione dei sanitari.
Invece, resta a carico della struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti sfavorevoli siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. civ., n. 18392/17; n. 975/09; n. 17143/12; n.
21177/15).
Giova rammentare che…In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle
6 obbligazioni c.d. di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè
"astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass., SS.UU. n. 577/08).
Di conseguenza, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno;
sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. civ. nn.
27606/19; 3704/18; 5128/20).
Venendo alla fattispecie concreta, il succitato elaborato redatto dai dottori Tes_1
(specialista in Ostetricia e Ginecologia) e (medico legale), risulta
[...] Persona_1
senz'altro immune da vizi logici.
I due ausiliari hanno ripercorso – previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti (con particolare riferimento alla cartella clinica ed al consenso informato relativi al ricovero della RA nella struttura) – la storia anamnestica della perizianda. Pt_1
Altresì è stato compiuto un adeguato excursus dei trattamenti praticati alla paziente durante il ricovero presso l'ospedale San Paolo, ricovero finalizzato all'interruzione Pt_1
terapeutica della gravidanza.
Il collegio peritale ha evidenziato, in relazione alla documentazione sanitaria in atti, che
l'approccio farmacologico messo in atto nel caso di specie trova ampio fondamento in letteratura e nelle pratiche clinico-assistenziali largamente utilizzate. È stata eseguita la somministrazione di mifepristone (Myfegine) 200 mg x 3 in data 13 Marzo 2017 e, a distanza di 24 ore, viene somministrato gemeprost 1 mg (Cervidil) ore 08:00 e successivamente ore
13:00. Tale approccio, prevedendo l'uso delle prostaglandine, comporta un noto rischio aumentato di rottura d'utero nelle donne che sono state precedentemente sottoposte a taglio cesareo…..
L'anamnesi remota chirurgica, comprensiva di ben due tagli cesarei pregressi, poneva la
7 RA ad alto rischio di complicanze derivanti dall'intervento di Interruzione Pt_1
Volontaria della Gravidanza, in particolare per rottura d'utero, come effettivamente avvenuto nel caso di specie…..
Tale evenienza è stata esplicitata nel consenso informato sottoposto alla allora gestante (cfr. foll. 18 e 19 dell'elaborato peritale).
Ed ancora:…Tale rischio è, quindi, contemplato nella metodica e per tale motivo necessita di un counseling preliminare adeguato alla gestante sui rischi (sebbene si parli solo dello 0,4 % in più rispetto alla popolazione generale) nonché di una sorveglianza clinica attenta e tempestiva nel riconoscere i segni clinici, che possono far sospettare una soluzione di continuo dell'integrità uterina e quindi una emorragia durante l'induzione farmacologica dell'aborto. Nel caso di specie, quindi, è stato congruo offrire alla la Pt_1
somministrazione di mifepristone e gemeprost per l'induzione dell'aborto, e la stessa ricorrente risulta essere stata informata del rischio di rottura d'utero, come testimoniato dal consenso informato sottoscritto dalla stessa e dal personale medico….
L'elaborato peritale ha anche affrontato il tema della lamentata mancanza di monitoraggio dello stato di salute della paziente, da parte del personale sanitario, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13:00 e le ore 20:45 del 14 Marzo 2017.
Invero, il Collegio ritiene di dover sottolineare quanto scritto dai consulenti a fol. 20 della relazione: “Per quanto riguarda i parametri vitali, si specifica che il riscontro pressorio della sera del 14 Marzo (90/60 mmHg ore 20:45) è solo lievemente inferiore agli altri controlli pressori (110/60 ore 16:00 del 13 Marzo - 105/65 ore 07:00 e 90/60 ore 16:00 del 14 Marzo).
Non si è assistito, quindi, ad una brusca modificazione peggiorativa di tale parametro, tale da indurre i sanitari a sospettare uno shock emorragico…..
Alle 20:45 erano quindi presenti segni aspecifici e non univocamente correlabili all'evento rottura d'utero, anche se viene considerata l'anamnesi della gestante.
Alle ore 22:30 si registra la riduzione della pressione sistolica (80/60) e viene richiesto un emocromo urgente, mentre non vi è menzione di controllo clinico. Verosimilmente per indurre i sanitari ad eseguire un emocromo, le condizioni cliniche della dovevano Pt_1
8 essersi modificate, così come la dolenzia riferita. Sebbene non vi sia menzione dello stato in cui la ricorrente versava, è da ritenere che sia questo il momento in cui viene posto il sospetto….
L'elaborato peritale, dunque, non solo esclude in maniera evidente qualsivoglia responsabilità in capo al personale sanitario, ma ne condivide l'operato:…La tipologia di trattamento proposta ed attuata (induzione farmacologica dell'interruzione terapeutica di gravidanza, mediante terapia combinata con mifepristone e analoghi sintetici delle prostaglandine) appare adeguata al caso ed in linea con le raccomandazioni clinico- assistenziali e le buone pratiche cliniche. Data l'anamnesi della RA , la stessa Pt_1
era da considerare ad alto rischio per la rottura d'utero (complicanza contemplata nella procedura e nel consenso informato). Tale gravissima e rara complicanza richiede un trattamento chirurgico d'emergenza volto all'emostasi ed alla riparazione della rottura, e può esitare nell'asportazione dell'utero, come eseguito nel caso di specie in maniera congrua
e senza incidenti intra-operatori….
Vale a dire, una diagnosi ancor più precoce non avrebbe impedito la rottura dell'utero e la conseguente isterectomia.
Gli ausiliari hanno posto in evidenza la celerità del complessivo intervento;
infatti, alle ore
22:30 iniziò a manifestarsi la sintomatologia suggestiva di emorragia in atto;
alle ore 23:15
l'emorragia fu diagnosticata;
le trasfusioni di sangue cominciarono alle ore 23:20; dopodichè
l'intervento chirurgico demolitivo fu eseguito alle ore 23:45.
A giudizio dei consulenti d'ufficio, tale tempistica è sintomatica dell'adeguatezza dell'operato dei sanitari del presidio ospedaliero San Paolo.
In ogni caso, l'odierna appellante non ha dimostrato il nesso eziologico tra il Pt_1
comportamento asseritamente illecito del personale sanitario ed i danni lamentati.
Per quel che concerne il consenso informato, in atti è presente la sottoscrizione da parte della paziente dei documenti relativi al predetto consenso, e dei rischi cui sarebbe andata incontro in esso riportati:...I moduli di consenso informato presenti in cartella clinica, relativi sia alla procedura di aborto terapeutico che all'intervento chirurgico di isterectomia sub-
9 totale con annessectomia sinistra, risultano completi e compilati nelle loro parti essenziali
(dati del paziente, diagnosi, tipologia di trattamento previsto, possibili rischi/complicanze, data, firma di paziente e medico).
Pertanto è d'uopo ribadire la valutazione di superfluità dei mezzi istruttori richiesti da parte appellante.
Nell'ottica della , nel lasso temporale caratterizzato dalla lacunosità della cartella Pt_1
clinica, sarebbe maturato il collasso clinico, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento di urgenza.
Al contrario la documentazione in atti, unitamente alle risultanze dell'espletata CTU, consentono di escludere qualsivoglia profilo di negligenza o superficialità nella condotta dei sanitari.
Vale a dire, sotto il profilo istruttorio, non può che confermarsi la valutazione di superfluità della rinnovazione della CTU medico-legale, valutazione già espressa dalla Corte nella succitata ordinanza del 18 Settembre 2023.
Le risultanze dell'illustrata CTU non si prestano ad alcuna censura, e non sono in alcun modo scalfite dalla contrastante opinione espressa dal consulente di parte attrice.
In adesione alle conclusioni dei cc.tt.uu. del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo
(integralmente condivise da questo Collegio), si evidenzia come l'operato dei sanitari del
Presidio Ospedaliero San Paolo sia stato immune da censure.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne le spese del grado, il Collegio evidenzia come il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella vigente formulazione, debba essere interpretato, anche alla luce
10 dell'intervento della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 77/18.
Ed effettivamente, nel caso di specie ricorrono le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nel vigente comma secondo, tali da indurre all'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
Il tutto, in armonia con la compensazione già statuita dal Tribunale con riferimento alle spese del primo grado.
In particolare, è innegabile che le lacunosità della cartella clinica non abbiano agevolato la ricostruzione dell'intera vicenda, relativa al ricovero di nel Marzo 2017 presso Parte_1
l'ospedale San Paolo.
Pertanto, si dichiarano integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' , in persona del Direttore Parte_1 Controparte_2
Generale p.t., avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli n. repert. 4679/23, pubblicata il 4 Aprile 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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