CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1045/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UG RI, Presidente
CI SC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3886/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Lisbona Lisbona EE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120230002761673 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma quale organo competente al controllo formale della insufficienza del versamento del contributo unificato, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione 39, n. 5509/2024, depositata in data 23/04/202, con cui si accoglieva il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto di determinazione del contributo contestato.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- nullità della decisione, poiché non vi sarebbe traccia alcuna delle norme applicabili al caso sottoposto al sindacato del giudice di prime cure, né vengono, seppur sinteticamente, illustrate le motivazioni per cui l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato la cogente disciplina concernente l'accertamento delle irregolarità in materia di contributo unificato che prevede che, nel caso di ricorso cumulativo, il CUT debba essere parametrato sul valore di ciascun atto impugnato e non sul valore complessivo della controversia, come erroneamente statuito;
in tal caso si tratterebbe di una motivazione apparente;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del
D. Lgs. n. 546/1992, atteso che si sarebbe ritenuto in primo grado, erroneamente, che la parte ricorrente avesse impugnato, con il ricorso RGR n. 7076/2023 la sola intimazione di pagamento e non anche l'atto prodromico in essa richiamato, incorrendo nel vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) e 12, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992; in considerazione del pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità che postula che il
Giudice è tenuto ad esplicare compiutamente il proprio potere-dovere di valutare la domanda giudiziale anche sulla base del contenuto sostanziale e non solo quello meramente formale (Cfr. Cass. n.
2619/2021), emergerebbe chiaramente che il thema decidendum su cui il Giudice adito è stato chiamato espressamente a pronunciarsi è rappresentato sia dall'intimazione di pagamento che dalla cartella esattoriale sottesa.
Nonostante la regolarità della notifica via pec, la parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia idonea ex sé a resistere alle doglianze proposte in appello.
Il giudice monocratico di primo grado ha ritenuto che la domanda attivata, in merito alla regolarizzazione del CU emesso dall'Ufficio Segreteria di questa Corte in relazione al ricorso n. 7076/23 determinato in relazione non solo all'intimazione di pagamento impugnata ma anche alla cartella di pagamento alla stessa sottesa, sia del tutto fondata.
Ritiene il giudice adito in primo grado di dover accogliere il ricorso, essendosi in presenza non già di plurimi atti impugnati, come sostiene l'Amministrazione, ma di un unico atto, l'intimazione di pagamento n.09720239027631036000. La circostanza che nel ricorso si impugni quest'ultima adducendo l'omessa notifica dell'atto prodromico, non consente infatti la duplicazione del c.u. che, com'è noto, non può che afferire al valore della controversia, il quale è destinato a rimanere invariato e dunque a non lievitare nelle ipotesi, come quella di specie, nella quale si adduca un vizio dell'atto prodromico a quello impugnato.
Sul punto, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (ordinanze n.
24258 del 31.8.2025 e n. 26439 del 10 ottobre 2024), richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (ed è il caso di specie), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U, 5791/2008).
La questione è quella del calcolo del contributo unificato in relazione alla impugnazione di una intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte. In tal caso, l'orientamento ministeriale (MEF) ritiene che sia obbligo della parte ricorrente versare tanti CUT quanti sono i singoli atti impugnati, ritenendo preclusa la possibilità di cumulo degli importi riconducibili a ciascuna cartella di pagamento opposta con il versamento di un CUT cumulativo unico.
Il ragionamento della Cassazione è tuttavia diverso come già esplicitato nel precedente del 2024.
Inoltre, secondo la Corte «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva».
La ratio della decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l'impugnazione della cartella non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello dell'Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma va respinto, ritenendosi l'interpretazione esegetica della normativa relativa alla determinazione del contributo unificato posta in essere dal competente organo della giustizia tributaria sia contraria ai recenti arresti giurisprudenziali del giudice di legittimità.
Allo stesso modo, sia pure succinta, la motivazione del giudice monocratico può ritenersi congrua e sufficiente.
Non essendosi costituita la parte evocata in giudizio, non si dispone alcunchè per le spese.
P.Q.M.
l'appello dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma va respinto.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE SC CI UG RI AN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UG RI, Presidente
CI SC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3886/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Lisbona Lisbona EE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120230002761673 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma quale organo competente al controllo formale della insufficienza del versamento del contributo unificato, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione 39, n. 5509/2024, depositata in data 23/04/202, con cui si accoglieva il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto di determinazione del contributo contestato.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- nullità della decisione, poiché non vi sarebbe traccia alcuna delle norme applicabili al caso sottoposto al sindacato del giudice di prime cure, né vengono, seppur sinteticamente, illustrate le motivazioni per cui l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato la cogente disciplina concernente l'accertamento delle irregolarità in materia di contributo unificato che prevede che, nel caso di ricorso cumulativo, il CUT debba essere parametrato sul valore di ciascun atto impugnato e non sul valore complessivo della controversia, come erroneamente statuito;
in tal caso si tratterebbe di una motivazione apparente;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del
D. Lgs. n. 546/1992, atteso che si sarebbe ritenuto in primo grado, erroneamente, che la parte ricorrente avesse impugnato, con il ricorso RGR n. 7076/2023 la sola intimazione di pagamento e non anche l'atto prodromico in essa richiamato, incorrendo nel vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) e 12, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992; in considerazione del pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità che postula che il
Giudice è tenuto ad esplicare compiutamente il proprio potere-dovere di valutare la domanda giudiziale anche sulla base del contenuto sostanziale e non solo quello meramente formale (Cfr. Cass. n.
2619/2021), emergerebbe chiaramente che il thema decidendum su cui il Giudice adito è stato chiamato espressamente a pronunciarsi è rappresentato sia dall'intimazione di pagamento che dalla cartella esattoriale sottesa.
Nonostante la regolarità della notifica via pec, la parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia idonea ex sé a resistere alle doglianze proposte in appello.
Il giudice monocratico di primo grado ha ritenuto che la domanda attivata, in merito alla regolarizzazione del CU emesso dall'Ufficio Segreteria di questa Corte in relazione al ricorso n. 7076/23 determinato in relazione non solo all'intimazione di pagamento impugnata ma anche alla cartella di pagamento alla stessa sottesa, sia del tutto fondata.
Ritiene il giudice adito in primo grado di dover accogliere il ricorso, essendosi in presenza non già di plurimi atti impugnati, come sostiene l'Amministrazione, ma di un unico atto, l'intimazione di pagamento n.09720239027631036000. La circostanza che nel ricorso si impugni quest'ultima adducendo l'omessa notifica dell'atto prodromico, non consente infatti la duplicazione del c.u. che, com'è noto, non può che afferire al valore della controversia, il quale è destinato a rimanere invariato e dunque a non lievitare nelle ipotesi, come quella di specie, nella quale si adduca un vizio dell'atto prodromico a quello impugnato.
Sul punto, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (ordinanze n.
24258 del 31.8.2025 e n. 26439 del 10 ottobre 2024), richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (ed è il caso di specie), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U, 5791/2008).
La questione è quella del calcolo del contributo unificato in relazione alla impugnazione di una intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte. In tal caso, l'orientamento ministeriale (MEF) ritiene che sia obbligo della parte ricorrente versare tanti CUT quanti sono i singoli atti impugnati, ritenendo preclusa la possibilità di cumulo degli importi riconducibili a ciascuna cartella di pagamento opposta con il versamento di un CUT cumulativo unico.
Il ragionamento della Cassazione è tuttavia diverso come già esplicitato nel precedente del 2024.
Inoltre, secondo la Corte «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva».
La ratio della decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l'impugnazione della cartella non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello dell'Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma va respinto, ritenendosi l'interpretazione esegetica della normativa relativa alla determinazione del contributo unificato posta in essere dal competente organo della giustizia tributaria sia contraria ai recenti arresti giurisprudenziali del giudice di legittimità.
Allo stesso modo, sia pure succinta, la motivazione del giudice monocratico può ritenersi congrua e sufficiente.
Non essendosi costituita la parte evocata in giudizio, non si dispone alcunchè per le spese.
P.Q.M.
l'appello dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma va respinto.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE SC CI UG RI AN