Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2913 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Pelle, con il quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via Calfapetra n. 41 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P_
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che svolge l'attività lavorativa di bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici di competenza;
- che, negli anni dal 2012 al 2020, escluso l'anno 2014, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “EL
AL DO”, per 102 giornate per ogni singolo anno;
- che, invece, nell'anno 2014, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “IE AN, per 102 giornate lavorative;
- che l'azienda agricola “EL AL DO” si estende su una serie di terreni prevalentemente situati nei comuni di Bovalino e di Careri ed è ripartita in uliveti, seminativo e pascolo;
- che l'azienda si occupa della raccolta delle olive, della produzione di olio e di ortaggi vari;
- che l'azienda “IE AN si estende su una serie di terreni concentrati nei comuni di Careri e Bovalino;
- che, negli anni in cui è stata assunta per il periodo primaverile - estivo, si è occupata della gestione dei terreni adibiti ad uliveto, dell'attività di irrigazione controllata delle piante di ulivo e dell'irrigazione e zappatura del terreno adiacente alle piante;
- che, inoltre, ha svolto attività di preparazione del terreno, di piantagione e di raccolta di ortaggi vari;
- che, invece, nei periodi estivo – autunnale, si è occupata delle attività connesse e propedeutiche alla raccolta delle olive e alla produzione dell'olio;
- che, in entrambe le aziende, ha lavorato per 8 ore giornaliere, dalle
07:00 alle 15:00/15:30, a seconda della durata della pausa pranzo, prevista in 3
un'ora o un'ora e mezza circa;
- che le direttive sull'attività giornaliera da svolgersi venivano impartite dai rispettivi titolari dell'aziende datrici di lavoro;
- che percepiva una retribuzione pari a circa 40,00 euro al giorno, corrisposta direttamente dal datore di lavoro;
- che, pertanto ha maturato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che, tuttavia, con distinti provvedimenti del 19/12/2022, l' le ha P_
comunicato il disconoscimento dei medesimi;
- che il provvedimento di disconoscimento relativo all'anno 2012 ha riconosciuto soltanto n. 58 giornate lavorative, a fronte delle n. 102 giornate denunciate;
- che ha conseguentemente presentato due distinti ricorsi amministrativi, rimasti inevasi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni dal 2012 al 2020
(compresi), per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze delle ditte EL AL DO e IE ES, per le rispettive annualità, come meglio specificate nella superiore narrativa;
b)
Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative per ogni singola annualità; c) Condannare l' in persona del P_
legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, via Ciro il
Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d) Condannare
l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese P_
e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore 4
del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , P_
eccependo:
- che i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro sono stati notificati in data 13/01/2023, mentre il ricorso avverso è stato depositato oltre i 120 giorni previsti dall'art. 22 della L. n. 83/70;
- che i disconoscimenti sono stati eseguiti in conseguenza di due distinti verbali di accertamento, che hanno ravvisato la natura fittizia o simulata dei rapporti di lavoro instaurati dalle ditte sopra menzionate;
- che grava sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, sollevata dall' nella memoria di costituzione, P_
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione 5
centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la P_
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, la cancellazione dagli elenchi anagrafici è stata comunicata con raccomandate a.r. del 13/01/2023, cui ha fatto seguito il ricorso al CISOA, inoltrato il 30/01/2023, il ricorso alla Commissione centrale, inoltrato in data 11/05/2023 (come si evince dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo) e, infine, il ricorso giurisdizionale, tempestivamente depositato in data 29/08/2023.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. 6
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
EN, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “ È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (comunicazioni unilav 7
buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma può rappresentare al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dai verbali ispettivi allegati in atti e redatto in seguito ad ispezioni eseguite sulle aziende agricole EL AL e IE ES.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 è scaturita da due verbali ispettivi, redatti all'esito di accertamenti effettuati dall' presso le aziende dei P_
coniugi EL AL e IE ES.
EN, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del
29/11/1988).
Nella specie, nel corso dell'ispezione, eseguita in maniera combinata nei confronti di entrambe le aziende (considerando che lo stesso EL ha dichiarato, in sede ispettiva, che non vi era una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni da parte delle due aziende, tanto da non distinguere chi coltivasse cosa), nessuna delle quali è risultata essere iscritta 8
alla CCAA, è risultato che l'attività era consistita essenzialmente in adempimenti amministrativi – quali comunicazioni a diversi enti elaborazione del libro unico del lavoro – senza che a ciò corrispondesse una reale attività lavorativa da parte dei braccianti denunciati.
Inoltre, per entrambe le aziende, non sono state rinvenute fatture di vendita – acquisto o di prestazione di servizi.
Del resto, lo stesso EL AL DO ha dichiarato che larga parte del raccolto era destinata al consumo familiare.
A fronte di ciò, tuttavia, è stato riscontrato un quantitativo elevato di manodopera per ciascun anno, non corrispondente al fabbisogno, che renderebbe l'attività del tutto antieconomica, in considerazione degli esborsi previsti per il pagamento delle retribuzioni.
In sede ispettiva il sig. EL ha dichiarato che né lui né la moglie avevano pagato gli operai negli ultimi anni, ma di aver versato soltanto i contributi.
Con riferimento alla consistenza aziendale, nessuno dei due titolari ha consentito l'accesso sui terreni e non è stato possibile risalire ai terreni gestiti dall'una o dall'altra azienda, considerando, tra l'altro, che alcuni terreni risultavano contemporaneamente nella disponibilità della sig.ra IE e del sig.
e che risultavano coltivati da quest'ultimo. CP_2
Invece secondo le risultanze ispettive non è stata dimostrata l'effettiva coltivazione dei terreni dichiarati dalle due aziende nella DA, né l'effettivo svolgimento di attività sugli stessi da parte delle aziende ispezionate, considerando che tali terreni risultano condotti da altre persone.
Infine, sono emerse delle incongruenze dalle dichiarazioni rese dagli unici due lavoratori che si sono presentati in seguito alla convocazione, uno dei quali ha dichiarato di aver lavorato soltanto per un anno e da solo, mentre risultava assunto per due anni insieme ad altri operai.
Alla luce di quanto accertato, non essendo emersi elementi che 9
potessero giustificare l'assunzione di manodopera, sono stati annullati tutti i rapporti denunciati negli anni oggetto di ispezione (da luglio 2012 al secondo trimestre del 2022) compresi i rapporti denunciati dall'odierna ricorrente, per entrambe le aziende.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato, negli anni dal 2012 al 2020, alle dipendenze di EL AL, ad eccezione dell'anno 2014, nel quale ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di IE ES.
In particolare, la stessa ha dichiarato di aver lavorato nei seguenti periodi: per il 2013 dal 20 luglio al 31 dicembre, per il 2015 dal 1° aprile al 31 agosto, per il 2016 dal 18 maggio al 30 novembre, per il 2017 dal 25 marzo al
31 agosto, per il 2018 dal 16 febbraio al 30 giugno, per il 2019 dal 8 febbraio al 30 giugno, per il 2020 dal 31 gennaio al 30 giugno, per il 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola TT ES, per 102 giornate lavorative nel periodo dal 5 giugno al 31 ottobre.
Nel contempo, contraddicendosi parzialmente, la ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di aver lavorato sempre nei periodi compresi tra l'estate e fine autunno, per 102 giornate annue.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 8 ore giornaliere dalle 07,00 e alle 15,00/15,30, a seconda della durata della pausa pranzo (6h e
½ di lavoro effettivo ed 1h o 1h e ½ di pausa, di solito tra le 12,00 e le 13,30), di aver percepito una retribuzione di € 40 giornaliere, di essersi occupata, negli anni in cui ha lavorato nel periodo primaverile/ estivo, della gestione dei terreni adibiti ad uliveto in essa compresa l'attività di irrigazione controllata delle piante di ulivo, dell'irrigazione finalizzata al mantenimento di un inerbimento controllato e della zappatura del terreno circostante la pianta per 10
evitare il suo compattamento, della piantagione di ortaggi vari e della successiva raccolta mentre, e, negli anni in cui ha lavorato nei periodi estivo/autunnale, delle attività connesse e propedeutiche alla raccolta delle olive ed alla produzione dell'olio, come la pulitura del terreno successivo all'inerbimento controllato, la preparazione dei terreni per la distesa a terra delle reti per la raccolta, la raccolta delle olive, che si svolge nei mesi di novembre e dicembre, il recupero e la risistemazione delle reti nelle sedi indicate dal datore di lavoro.
EN, il teste sulla premessa di aver conosciuto la Testimone_1
ricorrente per aver lavorato insieme alla stessa alle dipendenze dell'Azienda agricola EL AL DO “che si trova nelle campagne di Bovalino contrada Santa Domenica” ha riferito di aver lavorato per tale azienda dal
1996, specificando che: “ho conosciuto la signora negli anni 2015, Pt_1
2016 2017 2018 anche nel 2019; abbiamo lavorato insieme dal 2015 al 2019; nel 2020 la signora non c'era più”. Pt_1
Di contro, la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sin dal 2012 e fino al 2020, con la sola eccezione dell'anno 2014, in cui comunque ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di IE ES.
Inoltre, il teste ha riferito che: “Io lavoravo nel periodo autunnale da giugno/ luglio a dicembre ogni anno per 102 giornate lavorative per ciascun anno;
la signora ha lavorato sempre nello stesso periodo e svolgeva Pt_1
102 giornate lavorative come me” mentre la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per il 2015 dal 1° aprile al 31 agosto, per il 2016 dal 18 maggio al 30 novembre, per il 2017 dal 25 marzo al 31 agosto, per il 2018 dal 16 febbraio al
30 giugno, per il 2019 dal 8 febbraio al 30 giugno.
Nondimeno il teste, pur confermando l'attività svolta dalla ricorrente, limitatamente alla cura e alla raccolta delle olive, non ha confermato l'orario di lavoro indicato dalla ricorrente, avendo dichiarato che: “Avevamo un orario di lavoro di 8 ore al giorno da rispettare: lavoravamo dalle 7:30 alle 16:00; 11
io arrivavo un po' prima;
il datore di lavoro aveva fiducia in me e mi dava dei compiti da far svolgere agli altri operai;
mi diceva cosa fare e che compiti affidare agli altri dipendenti il sig. EL AL DO;
lui dava le direttive a me e io le davo agli operai;
lavoravamo dal lunedì al venerdì”
(mentre la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato dalle 07,00 e alle
15,00/15,30, a seconda della durata della pausa pranzo).
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative denunciate per l'azienda EL dal 2012 al 2021; ho fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
non so se la signora P_
sia stata chiamata come testimone nella mia causa ma penso di no”. Pt_1
Il teste sulla premessa di aver conosciuto la Testimone_2
ricorrente per aver lavorato insieme alla stessa alle dipendenze dell'Azienda agricola EL AL DO “che si trovava a Bovalino, mi pare in contrada Santa Domenica” ha riferito di aver lavorato per tale azienda per più di vent'anni, fino al 2020/2021, quando è andato in pensione dichiarando che:
“La signora ha lavorato con me mi pare dal 2012 al 2020; in quegli Pt_1
anni lavoravamo insieme e facevamo lo stesso lavoro;
in quegli anni eravamo circa in 5 o 6 a lavorare insieme ma non ricordo di preciso”.
Dopo aver riferito in ordine all'attività svolta dalla ricorrente, di raccolta delle olive con l'uso delle reti e di coltivazione cura e raccolta degli ortaggi, il teste ha dichiarato che: “Io lavoravo in estate e in autunno, lavoravo per sei mesi dall'estate all'autunno, non sempre negli stessi giorni;
la signora negli anni in cui ha lavorato lavorava nel mio stesso Pt_1
periodo ma non ricordo con precisione in che mese iniziava e in che mese finiva di lavorare”, mentre la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per il
2015 dal 1° aprile al 31 agosto, per il 2016 dal 18 maggio al 30 novembre, per il 2017 dal 25 marzo al 31 agosto, per il 2018 dal 16 febbraio al 30 giugno, per il 2019 dal 8 febbraio al 30 giugno, per il 2020 dal 31 gennaio al 30 giugno, per il 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola IE ES, per 102 12
giornate lavorative nel periodo dal 5 giugno al 31 ottobre.
Con riferimento all'orario di lavoro, il teste ha dichiarato che:
“Lavoravamo dalle 7:00 alle 12:00 poi facevamo un'ora di pausa pranzo e poi finivamo verso le 16:00 / 16:30 ; dovevamo lavorare per 8 ore ma se occorreva finire un lavoro ci trattenevamo anche qualche minuto in più; la signora aveva il mio stesso orario di lavoro;
lavoravamo dal lunedì Pt_1
al venerdì ma io a volte andavo anche di sabato;
la signora Pt_1
lavorava negli stessi giorni lavorava negli stessi giorni” mentre la Pt_1
ricorrente ha dichiarato di aver lavorato dalle 07,00 e alle 15,00/15,30, a seconda della durata della pausa pranzo.
Infine il teste, in maniera contraddittoria, ha dichiarato che: “che io sappia l' non mi ha mai cancellato le giornate denunciate per l'azienda P_
EL; non ho cause in corso nei confronti dell' e non ne ho mai avuto P_
in passato” per poi chiarire che: “Anzi intendo chiarire che so di aver subito delle cancellazioni all' con riferimento alle giornate svolte per l'azienda P_
EL; ma non so per quali anni;
non ho fatto causa all' e confermo P_
che non ho cause pendenti nei confronti dell' . P_
EN , da un esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, si evince che le stesse non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati (che non coincidono con i periodi dichiarati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo), agli orari di lavoro.
Anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale da parte del sig.
EL AL DO il teste ha dichiarato che: “mi Testimone_1
diceva cosa fare e che compiti affidare agli altri dipendenti il sig. EL
AL DO;
lui dava le direttive a me e io le davo agli operai” mentre il teste ha dichiarato che “ci diceva cosa fare il datore di Testimone_2
lavoro EL ogni mattina;
solo il datore di lavoro ci diceva cosa fare e nessun altro;
non c'era nessun un mio collega a cui il datore di lavoro diceva 13
cosa dovevano fare tutti e a cui delegava il compito di dare le direttive ma soltanto lui ci dava le direttive ogni mattina;
il sig. EL era presente sui terreni ogni mattina;
conosco il sig. perché abbiamo Testimone_1
lavorato insieme alle dipendenze dell'azienda EL;
non è mai capitato che il sig. mi abbia detto cosa fare per conto del datore di Testimone_1
lavoro; solo il datore di lavoro EL AL mi dava le direttive su ciò che dovevo fare”.
Premettendo che il solo “ci diceva cosa fare” non caratterizza l'esercizio di un potere datoriale da parte del datore di lavoro, che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro), i due testi hanno dichiarato circostanze convergenti in ordine a chi in concreto impartiva le direttive, avendo il primo dichiarato di essere incaricato dal datore di lavoro di impartire le direttive dallo stesso ricevute e avendo il secondo negato tale circostanza, confermando di aver ricevuto le direttive esclusivamente dal sig.
EL AL DO.
Inoltre, nulla è emerso, né con riferimento all'anno 2014 né con riferimento ad altri anni, in ordine alla presenza sui terreni o all'esercizio del potere datoriale da parte di IE ES.
Nondimeno, le dichiarazioni rese dai testi sono difformi rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro, con riferimento alla retribuzione in sede ispettiva, ossia nell'immediatezza dei fatti, circostanza che conferisce maggiore attendibilità a quanto riferito.
Infatti, il sig. EL ha riferito agli ispettori che né lui né la moglie
IE ES avevano pagato i dipendenti negli ultimi anni, mentre entrambi i testi hanno riferito di aver ricevuto la retribuzione, tramite acconti e successivi saldi, in contanti, direttamente consegnati dal datore di lavoro sui 14
terreni o presso la propria abitazione.
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, non precisamente concordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda di EL AL DO negli anni dal 2012 al 2020 e l'azienda
IE ES limitatamente all'anno 2014, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi hanno dichiarato di essere stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto alla ricorrente e che uno dei due abbia dichiarato di aver intrapreso un giudizio nei confronti dell' avente ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati P_
per l'azienda EL AL, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
EN, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione
Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno una un giudizio incardinato, nei confronti dell' e P_
hanno subito la cancellazione delle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione 15
sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez. 3, Sentenza n. 7623 del
18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che un testimone abbia una in corso nei confronti dell' per le medesime P_
ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante, ravvisandosi un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e l'azienda EL AL DO, né tanto meno tra la ricorrente e l'azienda IE ES nell'anno 2014, nei periodi dedotti in ricorso, per il numero di giornate reclamate, riferendo in maniera 16
non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, che non coincidono esattamente tra loro né coincidono con i periodi riferiti in ricorso, nonché in ordine agli anni nei quali la ricorrente avrebbe lavorato: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta dal sig. . Controparte_3
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile,
Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1 17
N.RG. 2913/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 17/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci