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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Parte_1 brasiliano n. , per sè medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità C.F._1 di rappresentante legale dei propri figli minori nata il [...] a Persona_1
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , P.IVA_1 Parte_2
nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, codice fiscale brasiliano
[...]
n. , e nata il [...], a [...], Rio Grande C.F._2 Parte_3 do Sul, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_2
, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice Parte_4 fiscale brasiliano n. ; P.IVA_3
nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Parte_5 brasiliano n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità P.IVA_4 di rappresentante legale della propria figlia minore , nata il Persona_2
15.06.2005 a San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ; C.F._3
, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Parte_6 brasiliano n. 00087994828;
, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice Parte_7 fiscale brasiliano n. ; C.F._4
, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice Controparte_1 fiscale brasiliano n. ; P.IVA_5 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti, presso il cui studio in Roma, Via dei
Gracchi n. 151, sono elettivamente domiciliati, giuste procure speciali rilasciate all'estero, autenticate, apostillate e tradotte nelle forme di legge, presenti in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 12 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] (ora Corigliano-Rossano), provincia di Cosenza, il 18.06.1863 ed Per_3 emigrato in Brasile, il quale non ha mai perduto la cittadinanza italiana ed ha potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ebbe un figlio con Persona_3 [...]
: nato in [...] nel 1893, il quale sposava nel 1920 CP_3 Persona_4 [...]
e dalla loro unione sono venuti alla luce: 1) nata in [...] CP_4 Pt_3 Controparte_5 nel 1931, coniugata nel 1954 con passando a chiamarsi PE [...]
; 2) nato in [...] nel 1937, coniugato nel 1963 _6 Persona_7 con;
Persona_8
Dal matrimonio tra e è venuta alla luce la ricorrente _6 PE
, nata in [...] nel 1957, coniugata nel 1982 con Parte_6 Persona_9 CP_6
da cui si è separata nel 1991.
[...]
Dal matrimonio tra e sono venuti alla luce i Persona_7 Persona_8 ricorrenti: 1) nata in [...] nel 1965; 2) nata in [...] nel Parte_5 Parte_4
1968, coniugata nel 2001 con , passando a chiamarsi;
Persona_10 Parte_4
3) nato in [...] nel 1974, coniugato nel marzo 2001 con Parte_1 Per_11 CP_7
[...]
Dal matrimonio tra e sono venute alla luce Parte_6 Persona_9 Controparte_6 le ricorrenti: 1) , nata in [...] nel 1983, coniugata nel 2020 con Controparte_1 [...]
; 2) , nata in [...] nel 1987; Persona_12 Parte_7 Dall'unione non matrimoniale tra e è venuta alla Parte_5 Controparte_8 luce la ricorrente , nata in [...] nel 2005, dichiarata nell'atto di Persona_2 nascita dal padre anche in qualità di procuratore, giusta procura rilasciata il 23.06.2005, della madre che trasmette la cittadinanza italiana.
Dal matrimonio tra e sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) Parte_1 Controparte_9
nata in [...] nell'agosto 2001; 2) nato in Parte_3 Parte_2
Brasile nel 2005; 3) nata in [...] nel 2008. Persona_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_8
d'Italia di San Paolo e Porto Alegre (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Parte_8 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Rossano (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2 Inoltre, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig.
[...]
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Per_3
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Va, però, esaminata una criticità. Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio il quale la Persona_4 comunicava a sua volta alla figlia nata in [...] nel 1931 e _6 coniugatasi nel 1954 con , da cui è nata, nel 1957, l'odierna ricorrente PE Parte_6
, madre di e , pure loro ricorrenti.
[...] Parte_7 Controparte_1
Sennonché, questi passaggi generazionali avrebbero dovuto determinare, sulla base della legge del tempo, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Tali pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Infine, quando all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
3 In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_9 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo e Porto Alegre (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro l'11.6.2025
Il Giudice dott. Pietro Care'
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