CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9346 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 26/04/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Claudio Coratella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2023, il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato a AR AN, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 2 (capi 9, 10, 14, 15) e 8 (capo 12) d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in concorso nelle qualità meglio specificate nei predetti capi di accusa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9346 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/01/2024 2. Ricorre per cassazione il AR, a mezzo del proprio difensore (lo stesso che aveva concordato la pena con il P.M.), deducendo: 2.1. Violazione di legge (illegalità della pena) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione, da parte del G.i.p., dell'estinzione dei reati di cui al capo 9) per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla sentenza. 2.2. Violazione di legge (espressione della volontà dell'imputato) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sempre con riferimento al capo 9) nonché al capo 12), limitatamente alle fatture emesse negli anni 2010 e 2012. Si evidenzia che la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non poteva essere considerata una manifestazione di rinuncia alla prescrizione. 2.3. Violazione di legge (erronea qualificazione giuridica) e vizio di motivazione. Si deduce che il AR era stato imputato, nei capi 10 e 15, per dichiarazione fraudolenta in relazione all'uso delle fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 12, in relazione al quale il ricorrente era stato chiamato a rispondere del concorso nell'emissione. Si lamenta, in tale contesto, la violazione dell'art. 9 d.l.vo n. 74 del 2000 che esclude la possibilità del concorso. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze sulla prescrizione (non essendo stato computato il periodo di sospensione) e - quanto all'ultima questione - per la diversità delle società coinvolte. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore ribadisce le doglianze dedotte in ricorso ed insiste per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). Con specifico riferimento alla prescrizione, si è ulteriormente precisato che «in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la 2 sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Chiumiento, Rv. 275027 - 01: «in tema di patteggiamento, la maturata prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione non è deducibile né rilevabile d'ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena concordata, che risulta, anche per la frazione relativa a tale reato, conforme alla volontà delle parti e a quanto previsto dalla legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto»). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. Va invero ricordato, in linea generale, che, secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01. In senso conforme, tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, difettando totalmente ogni pur necessario approfondimento in ordine all'applicabilità, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato» (così da ultimo Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020 Rossineli, Rv. 280370 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 gennaio 2024 • Il Consiger estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Claudio Coratella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2023, il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato a AR AN, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 2 (capi 9, 10, 14, 15) e 8 (capo 12) d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in concorso nelle qualità meglio specificate nei predetti capi di accusa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9346 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/01/2024 2. Ricorre per cassazione il AR, a mezzo del proprio difensore (lo stesso che aveva concordato la pena con il P.M.), deducendo: 2.1. Violazione di legge (illegalità della pena) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione, da parte del G.i.p., dell'estinzione dei reati di cui al capo 9) per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla sentenza. 2.2. Violazione di legge (espressione della volontà dell'imputato) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sempre con riferimento al capo 9) nonché al capo 12), limitatamente alle fatture emesse negli anni 2010 e 2012. Si evidenzia che la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non poteva essere considerata una manifestazione di rinuncia alla prescrizione. 2.3. Violazione di legge (erronea qualificazione giuridica) e vizio di motivazione. Si deduce che il AR era stato imputato, nei capi 10 e 15, per dichiarazione fraudolenta in relazione all'uso delle fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 12, in relazione al quale il ricorrente era stato chiamato a rispondere del concorso nell'emissione. Si lamenta, in tale contesto, la violazione dell'art. 9 d.l.vo n. 74 del 2000 che esclude la possibilità del concorso. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze sulla prescrizione (non essendo stato computato il periodo di sospensione) e - quanto all'ultima questione - per la diversità delle società coinvolte. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore ribadisce le doglianze dedotte in ricorso ed insiste per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). Con specifico riferimento alla prescrizione, si è ulteriormente precisato che «in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la 2 sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Chiumiento, Rv. 275027 - 01: «in tema di patteggiamento, la maturata prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione non è deducibile né rilevabile d'ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena concordata, che risulta, anche per la frazione relativa a tale reato, conforme alla volontà delle parti e a quanto previsto dalla legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto»). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. Va invero ricordato, in linea generale, che, secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01. In senso conforme, tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, difettando totalmente ogni pur necessario approfondimento in ordine all'applicabilità, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato» (così da ultimo Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020 Rossineli, Rv. 280370 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 gennaio 2024 • Il Consiger estensore