Sentenza 10 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICANTARIA0 0260/02 IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE GEOMETAR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. EN BALDASSARRE Presidente - R.G.N. 14899/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.451 Rep. 71 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Ud.25/10/01 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - COME SUPERMA DI C ON UFFICIO COP ha pronunciato la seguente Richieste copia stu SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1,55 sul ricorso proposto da: 10 GEN 2002 CANCELLIL elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALAUDI LUIGI, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FOGLIANO 35, GIACOMO SACCOMANNO,LUCARINI, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IN ZO, IN NI, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA P CASTALDI 9, presso l'avvocato MANUELA STUDIO ZOCCALI, difesi dagli avvocati LUIGI CARDONE, giusta delega in atti;
12895 - controricorrenti 2001 avverso la sentenza n. 52/99 della Corte d'Appello di 1421 -1- REGGIO CALABRIA, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricoso. F -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 9 dicembre 1991 EN CH e CO CH proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in dala 8 novembre 1991 dal Presidente del Tribunale di Palmi e con il quale era stato loro ordinato di pagare la somma di lire 9.537.348, oltre interessi, in favore del geom. LU UD, а titolo di compenso per prestazioni professionali. A sostegno della opposizione venivano invocate la mancata prova del conferimento dell'incarico professionale cui il compenso preteso si riferiva e comunque la prescrizione del credito. Con sentenza in data 7 novembre 1994 il Tribunale di Palmi revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo conferimento dell'incarico non provato il professionale. Il geom. LU UD proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Reggio Calabria in base alla considerazione che tra la data di esaurimento dell'incarico professionale e la richiesta del decreto ingiuntivo erano passati più di tre anni. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione LU UD, con un unico articolato M r 3 motivo. Resistono con controricorso EN e CO CH. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso LU UD deduce, innanzitutto, che i giudici di secondo grado non avrebbero potuto accogliere l'eccezione di prescrizione, in quanto la stessa, espressamente rigettata dal Tribunale di Palmi, non era stata espressamente riproposta da EN e CO CH nel giudizio di appello. La doglianza è fondata. Nella sentenza di primo grado, infatti, si era testualmente affermato: Va pure rigettata 1 l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto è onere del debitore indicare (quale presupposto fondamentale dell'invocato fatto estintivo del rapporto obbligatorio) il dies a quo dal quale decorrerebbe il termine prescrizionale. Nella comparsa di risposta del giudizio di appello EN e CO CH si erano limitati a dedurre, del tutto genericamente: In questa sede vanno intese riportate e trascritte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate in prima sede, non intendendosi rinunciare ad alcuna di 4 esse. L'accoglimento della censura esposta comporta doglianze contenute l'assorbimento delle altre nell'unico motivo di ricorso. In relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche in ordine delle spese del 10эт 129,11 giudizio di legittimità. 1387 20,66
P.Q.M.
TOT. 149,77 la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Messina. Roma, 25 ottobre 2001 Vizo Baldasan, jus IL CALICELLIERE C1 Paulo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 2002. Lezco 52264 L EXIPPO) Giudiziari A M HAD CICHINI) 5