Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6534/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RUSSO IVAN Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. MARINELLI VINCENZA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: In via principale: - Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 359 2023 00002177 05 000 notificato il 03/05/2023 e degli atti ad CP_1 esso presupposti e collegati, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e
10, L. n. 335/95; In via subordinata: - Annullare l'avviso di addebito n .359 2023 00002177 05 CP_1
000 notificato dall' il 03/05/2023 per evidente lesione del diritto di difesa del ricorrente;
In CP_1 via estremamente subordinata: - Nella denegata ipotesi di non accoglimento dei precedenti motivi, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del gravame pendente presso la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce, iscritto al n. 1128/2023, per evidente rapporto di pregiudizialità/dipendenza, per i motivi sopra esposti.
L' ha chiesto: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva;
2) CP_1 nel merito, in via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare CP_ l'opposizione perché infondata assolvendo così l' dalle domande tutte ex adverso proposte e condannando parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nell'avviso medesimo, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
3) nel merito, in via subordinata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, CP_ accertare quale diversa maggiore o minor somma sia dovuta dall'opponente in favore dell in relazione ai periodi contributivi di cui all'avviso di addebito opposto.
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Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto al punto
2) del ricorso, “In data 16/10/2019 l'Agenzia delle Entrate notificava al ricorrente l'avviso di accertamento n. TVM010402852/2019 (all. 3) per l'anno di imposta 2014, con il quale accertava presuntivamente maggiori ricavi IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IRAP e IVA per un importo complessivo di € 123.662,34…”; tale notifica ha interrotto la prescrizione, anche con riferimento al credito contributivo dell' sui maggiori redditi accertati dall'Agenzia delle CP_1
Entrate, in considerazione dell'orientamento consolidato della S.C. (Cass. 17769 del 08/09/2015;
5439 del 25/02/2019), secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462/1997, art. 1, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600/1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999 per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o CP_ evasi, con successiva trasmissione all' , sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo CP_ previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' ”.
Nel merito, si deve rilevare che il maggior reddito accertato da Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2014 (per un importo complessivo di € 123.662,34) è stato ridotto a € 49487,64 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado Lecce Sezione 3 con sentenza provvisoriamente esecutiva in atti n. 71/2023 del 24.01.2023; pertanto, è legittima, a norma dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/99,
l'iscrizione a ruolo dei maggiori contributi dovuti dal ricorrente rispetto a tale somma.
L'avviso di addebito opposto deve essere quindi annullato e il ricorrente condannato a pagare in favore dell i contributi dovuti su tale maggiore reddito di € 49487,64 (nella misura che CP_1 sarà determinata dall'Istituto). Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite, come stabilito anche dalla Corte di giustizia tributaria.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/06/2023 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
Annulla l'avviso di addebito opposto e condanna il ricorrente a pagare in favore dell' i CP_1 contributi dovuti (nella misura che sarà determinata dall'Istituto) sul maggiore reddito di €
49487,64 quantificato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado Lecce Sezione 3 con sentenza n. 71/2023 del 24.01.2023. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate.
Lecce, lì 18/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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