Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5608 del 2025, proposto da EN NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
LA DECLARATORIA
di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione Ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione in psicopedagogia conseguito all'estero (Romania) per l'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di I e II grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si chiede di accertare il silenzio-inadempimento sulla richiesta della ricorrente di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito dalla stessa in Romania, per diverse classi di concorso relative a materie di insegnamento.
Con Istanza depositata in data 17.09.2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more l’Amministrazione avrebbe riconosciuto il titolo richiesto, con conseguente estinzione del giudizio, con spese, compensi di lite, comunque non inferiori ai minimi previsti dalle Tabelle Forensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, poste a carico di parte resistente, stante la soccombenza virtuale.
Il Collegio ritiene che non sussista una cessata materia del contendere, in quanto il titolo richiesto dalla ricorrente è stato riconosciuto solo in parte, ossia solo in relazione alla classe di concorso A30, con respingimento in relazione alle altre.
L’istanza della ricorrente può tuttavia essere qualificata alla stregua di sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite vanno compensate tenendo conto della parziale soccombenza reciproca virtuale, considerando come sopra detto che l’istanza della ricorrente è stata accolta solo in parte, e considerando altresì le oscillazioni della giurisprudenza d’appello in ordine ai presupposti per il riconoscimento dei titoli stranieri del genere di quello qui in discussione, in particolare quanto all’Adeverinta ministeriale ed al procedimento da seguire. Sussistono quindi eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AP, Presidente FF, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AP |
IL SEGRETARIO