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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 513/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, letto il ricorso;
letta l'integrazione depositata da parte ricorrente;
rilevato che la ricorrente chiede la condanna degli ingiunti a titolo di fideiussori specifici dell' Parte_1
;
[...] considerato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità,
“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Civ. n. 5868/2023; Cass. Civ. n. 742/2020; Cass. Civ. n. 8662/2020); ritenuto che, come chiarito dalla stessa ricorrente, gli ingiunti non hanno legami con la società debitrice, come confermato dalla visura camerale depositata, sicché deve presumersi che gli stessi abbiano prestato la garanzia per scopi estranei ad attività professionali;
ritenuto pertanto che debba procedersi al controllo sulla sussistenza di eventuali clausole abusive secondo la normativa vigente in materia di contratti con il consumatore (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9479/2023); considerato che il contratto di fideiussione, all'art. 16.2, sancisce la competenza per le controversie derivanti dal contratto di fideiussione del Tribunale dove ha sede la filiale della banca o la sede legale della stessa;
considerato che
tale clausola, sancendo la competenza di un foro diverso da quello di residenza del consumatore, risulta abusiva, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) cod. cons., secondo cui si presume abusiva la clausola che ha l'effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”; considerato che la competenza fondata sul foro del consumatore è inderogabile ed esclusiva (cfr. Cass. Civ. n. 21153/2024); ritenuto che, stante la natura sommaria e senza contraddittorio del presente procedimento, non appare possibile valutare se la clausola suddetta sia stata oggetto di trattative individuale, non essendo sufficiente la mera sottoscrizione separata della stessa, per provare detta trattativa individuale;
ritenuto pertanto che sulla domanda proposta da parte ricorrente è competente in via inderogabile il Giudice del luogo di residenza degli ingiunti consumatori, non potendo trovare applicazione la clausola del contratto sopra richiamata, né potendo affermarsi la competenza di un foro diverso da quello del consumatore che è esclusivo e inderogabile;
rilevato che, come si desume dal contratto di fideiussione, e come attestato dalla stessa ricorrente nel ricorso, gli ingiunti risultano residenti in [...], Salzano (VE), fuori dal circondario di competenza di questo Tribunale;
ritenuto pertanto che, alla stregua delle considerazioni svolte, questo Tribunale non appare avere competenza per territorio sulla domanda monitoria proposta, essendo competente il Tribunale del luogo di residenza degli ingiunti, sicché il ricorso va respinto;
P.Q.M.
respinge il ricorso. Si comunichi. Grosseto, 04/04/2025
IL GIUDICE Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, letto il ricorso;
letta l'integrazione depositata da parte ricorrente;
rilevato che la ricorrente chiede la condanna degli ingiunti a titolo di fideiussori specifici dell' Parte_1
;
[...] considerato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità,
“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Civ. n. 5868/2023; Cass. Civ. n. 742/2020; Cass. Civ. n. 8662/2020); ritenuto che, come chiarito dalla stessa ricorrente, gli ingiunti non hanno legami con la società debitrice, come confermato dalla visura camerale depositata, sicché deve presumersi che gli stessi abbiano prestato la garanzia per scopi estranei ad attività professionali;
ritenuto pertanto che debba procedersi al controllo sulla sussistenza di eventuali clausole abusive secondo la normativa vigente in materia di contratti con il consumatore (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9479/2023); considerato che il contratto di fideiussione, all'art. 16.2, sancisce la competenza per le controversie derivanti dal contratto di fideiussione del Tribunale dove ha sede la filiale della banca o la sede legale della stessa;
considerato che
tale clausola, sancendo la competenza di un foro diverso da quello di residenza del consumatore, risulta abusiva, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) cod. cons., secondo cui si presume abusiva la clausola che ha l'effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”; considerato che la competenza fondata sul foro del consumatore è inderogabile ed esclusiva (cfr. Cass. Civ. n. 21153/2024); ritenuto che, stante la natura sommaria e senza contraddittorio del presente procedimento, non appare possibile valutare se la clausola suddetta sia stata oggetto di trattative individuale, non essendo sufficiente la mera sottoscrizione separata della stessa, per provare detta trattativa individuale;
ritenuto pertanto che sulla domanda proposta da parte ricorrente è competente in via inderogabile il Giudice del luogo di residenza degli ingiunti consumatori, non potendo trovare applicazione la clausola del contratto sopra richiamata, né potendo affermarsi la competenza di un foro diverso da quello del consumatore che è esclusivo e inderogabile;
rilevato che, come si desume dal contratto di fideiussione, e come attestato dalla stessa ricorrente nel ricorso, gli ingiunti risultano residenti in [...], Salzano (VE), fuori dal circondario di competenza di questo Tribunale;
ritenuto pertanto che, alla stregua delle considerazioni svolte, questo Tribunale non appare avere competenza per territorio sulla domanda monitoria proposta, essendo competente il Tribunale del luogo di residenza degli ingiunti, sicché il ricorso va respinto;
P.Q.M.
respinge il ricorso. Si comunichi. Grosseto, 04/04/2025
IL GIUDICE Dott. Valerio Medaglia