Sentenza 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 11616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11616 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2025, proposto da
EL SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Aliquo’, con domicilio eletto presso lo studio LL EN in Roma, via dei Pirenei n. 1;
contro
VI Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano D’Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alberghiera Mediterranea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti comunicato con nota-p.e.c. del 14.02.2025 prot. n. 0050112;
per l’accertamento:
del diritto di accesso (nella forma della presa visione e dell’estrazione di copia), ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 24/1990 e ss.mm.ii., ai documenti ed agli atti amministrativi indicati nell’istanza datata 17.01.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. il successivo 20.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Alberghiera Mediterranea S.r.l. e della VI Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette la società ricorrente che Alberghiera Mediterranea s.r.l., al fine di realizzare due progetti di investimento turistico, localizzati in Sicilia, tra cui un complesso alberghiero a Licata (AG), in data 31 ottobre 2015, ha formulato apposita domanda di agevolazione ex art. 7 del DM 9.12.2014 e ss.mm.ii. all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - VI.
Successivamente, con atto pubblico, registrato a Messina il 7 agosto 2017 al n. 5722 - serie 1T, Tourist S.p.A., ha pattuito con la EL SE S.p.A., odierna ricorrente, la cessione della propria partecipazione in Alberghiera Mediterranea s.r.l., proprio al fine di eseguire i lavori relativi al predetto complesso alberghiero di Licata, subordinando a tale scopo la cessione della quota in Alberghiera Mediterranea s.r.l. “ alla condizione risolutiva della stipula di contratto di appalto delle opere edili, impianti e sistemazioni esterne per la realizzazione del detto complesso alberghiero e per l’intero imposto previsto nel ‘Progetto di Sviluppo’, condizione che dovrà intervenire entro il 31 dicembre 2018, e cioè scaduto detto termine senza che la stipula sia intervenuta il presente atto perderà efficacia” , convenendo che, al verificarsi della predetta condizione risolutiva, avrebbero stipulato “ il relativo atto di avveramento o mancato avveramento a spese della cessionaria nel caso di piena efficacia della cessione e a spese della cedente in caso contrario ”.
Durante le trattative, ma successivamente al 31 dicembre 2018, in data 6 marzo 2019, la EL SE S.p.A. ha informato la Ricorrente di aver ottenuto da VI il finanziamento richiesto e le parti hanno riavviato le trattative per definire i nuovi presupposti per addivenire alla stipula del contratto d’appalto, e, superato il periodo pandemico, a valle del rilascio delle autorizzazioni, le parti hanno tentato di trovare un’intesa.
Tuttavia, essendo definitivamente tramontata la possibilità di concludere il contratto di appalto, con PEC del 23 ottobre 2024, la SE ha richiesto alla Società di stipulare un atto di “mancato avveramento” della condizione risolutiva, al fine di annotare la cessazione della sua asserita qualità di socio presso la competente Camera di Commercio.
Tale atto di ricognizione veniva stipulato con atto pubblico dell’11 novembre 2024, con cui la EL SE S.p.A. e la Tourist hanno dato atto che la condizione risolutiva dedotta nell’atto di cessione si era verificata, non essendo stato stipulato a quella data il contratto di appalto per la realizzazione del complesso turistico.
1.1. Conseguentemente, il 25 novembre 2024, la SE ha formulato una prima istanza di accesso agli atti ad VI, motivata esclusivamente sull’essere stata socia sotto condizione risolutiva della controintressata Alberghiera Mediterranea, volta ad ottenere l’ostensione:
1) dell’istanza originaria -e dei documenti ivi allegati - presentata da ALBERGHIERA MEDITERRANEA s.r.l., volta a conseguire i benefici invocati e, successivamente, concessi, nonché le eventuali altre istanze integrative;
2) della corrispondenza intercorsa dalla presentazione dell’istanza e sino all’attualità;
3) della originaria delibera di approvazione della proposta di contratto di sviluppo “VALLE DEI TEMPLI”, con riferimento all’iniziativa in Licata (Agrigento) e di quella successiva di aggiornamento (ove esistente)”.
Con nota del 30 dicembre 2024, VI ha negato l’accesso in quanto:
a) non risultava “ adeguatamente motivato né concretamente individuato, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, l’interesse, diretto, concreto e attuale ”;
b) “ la portata ostensiva della stessa risulta riferita genericamente ad una serie indeterminata di atti e documenti, non consentendo, per l’effetto, l’individuazione del nesso di strumentalità necessario tra la documentazione richiesta e l’interesse giuridico che si intende tutelare ”.
1.2. Seguiva in data 20 gennaio 2024 una seconda istanza di accesso agli atti, volta ad “ acquisire documenti idonei a verificare se il comportamento di TOURIST Ferry Boat s.p.a. e/o di ALBERGHIERA MEDITERRANEA s.r.l. sia stato conforme al principio di buona fede ovvero colposamente o dolosamente preordinato sin dall’inizio del rapporto contrattuale, e, quindi, consentirle di supportare l’azione giudiziale di inadempimento che intende promuovere volta ad ottenere (tra l’altro) il risarcimento del danno per la mancata conclusione dell’affare”.
Con nota del 14 febbraio 2025, VI ha nuovamente negato l’accesso agli atti rammentando che:
a) “ non risulta adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione per cui è stato richiesto l’accesso”;
b) “l’oggetto dell’accesso, invero, è stato genericamente individuato in una serie indeterminata di atti e documenti che non consente […] il vaglio sul nesso di strumentalità necessario tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza e la situazione giuridica controversa ”;
c) “ non risultano puntualmente indicati, in modo sufficientemente preciso e circoscritto, gli atti e i documenti la cui ostensione risulta strumentale alla tutela degli interessi giuridici coinvolti, non essendo possibile, d’altro canto, esperire un controllo generalizzato sull’operato dell’Agenzia in relazione all’intero iter agevolativo riguardante la società Alberghiera Mediterranea S.r.l. ”.
2. Con ricorso notificato il 6 marzo 2025, la SE ha impugnato il sopra citato secondo provvedimento di diniego, affidandosi al seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Violazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere: sviamento della causa tipica
3. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Nel merito ritiene il Collegio che la domanda di accesso, nei termini in cui è stata appena circoscritta, possa trovare accoglimento ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241 del 1990.
Sussiste infatti un interesse in capo alla SE S.p.A. di conoscere gli atti del procedimento volto ad ottenere domanda di agevolazione ex art. 7 del DM 9.12.2014 e ss.mm.ii. da VI, potendo tali documenti essere – come evidenziato dalla ricorrente – determinanti al fine di verificare se il comportamento di TOURIST Ferry Boat s.p.a. e/o di ALBERGHIERA MEDITERRANEA s.r.l. sia stato conforme al principio di buona fede ovvero colposamente o dolosamente preordinato sin dall’inizio del rapporto contrattuale, e, quindi, consentirle di supportare l’azione giudiziale di inadempimento che intende promuovere volta ad ottenere (tra l’altro) il risarcimento del danno per la mancata conclusione dell’affare.
Al riguardo osserva il Collegio che non è condivisibile il motivo ostativo secondo cui non sarebbero puntualmente indicati, in modo sufficientemente preciso e circoscritto, gli atti e i documenti la cui ostensione risulta strumentale alla tutela degli interessi giuridici coinvolti, essendosi la parte ricorrente limitata a chiedere l’istanza originaria, con i documenti ivi allegati; la corrispondenza tra Alberghiera Mediterranea e la resistente, con particolare riferimento alla trasmissione di atti e documenti (aventi per oggetto la posizione della scrivente) richiesti e/o necessari per l’istruzione della pratica; nonché l’originaria delibera di approvazione della proposta di contratto di sviluppo " VALLE DEI TEMPLI " con riferimento all’iniziativa in Licata (Agrigento) e di quella successiva di aggiornamento (ove esistente).
Parimenti non appare condivisibile neanche l’eccezione proposta da parte ricorrente circa l’irricevibilità per tardività ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. del ricorso presentato in violazione degli artt. 25 della legge n. 241/1990 e 116 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del primo provvedimento di rigetto nel termine di 30 giorni previsto e della ritenuta natura meramente confermativa del secondo rigetto.
Sul punto, si richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ la reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’originaria istanza o a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8879; Cons. St., Sez. IV, 13.01.2020, n. 279 e, nello stesso senso, Cons. St., Sez. IV, 22.09.2020, n. 5549) ” (Cons. di St., Sezione Terza, 20.01.2025 n. 372).
Orbene è sufficiente un mero confronto tra le due istanze di accesso, per avvedersi che le stesse non sono in alcun modo sovrapponibili, stante la diversa prospettazione degli interessi giuridicamente rilevanti, posto che la prima istanza viene motivata esclusivamente dall’essere stata la ricorrente socia della controintressata, laddove la seconda istanza viene motivata sotto il profilo ben più argomentato relativo alla necessità di “ verificare se il comportamento di TOURIST Ferry Boat s.p.a. e/o di ALBERGHIERA MEDITERRANEA s.r.l. sia stato conforme al principio di buona fede ovvero colposamente o dolosamente preordinato sin dall’inizio del rapporto contrattuale, e, quindi, consentirle di supportare l’azione giudiziale di inadempimento che intende promuovere volta ad ottenere (tra l’altro) il risarcimento del danno per la mancata conclusione dell’affare” .
Pertanto, in accoglimento del gravame, va ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere in ordine alla istanza in esame, consentendo la visione e l’estrazione di copia dei documenti contenenti i dati richiesti.
L’esecuzione dell’accesso dovrà avvenire entro i termini di sessanta giorni, determinati ex art. 116, comma 4, del c.p.a, tenuto conto della peculiarità della odierna fattispecie e che avranno decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di accesso nei modi e nei termini di cui pure in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO