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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 825/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SAMMARTANO FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CRIMI SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come da note scritte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1 1.09.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani (atto n. 152, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2014), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia ( , il 20.05.2015). Persona_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, su ricorso della moglie, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione personale con sentenza n. 660/2023, emessa in data 25.09.2023.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, concludendo come in ricorso.
In data 25.11.2024 si costituiva la resistente Controparte_1 associandosi alla domanda principale, tuttavia contestava il fondamento delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione della sentenza del 25.09.2023, resa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g. n.
396/2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese e delle dichiarazioni rese in udienza.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
Pag. 2 di 3 La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , Parte_1 Controparte_1 in atti generalizzati, contratto in data 1.09.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 152, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 2014);
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 825/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SAMMARTANO FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CRIMI SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come da note scritte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1 1.09.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani (atto n. 152, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2014), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia ( , il 20.05.2015). Persona_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, su ricorso della moglie, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione personale con sentenza n. 660/2023, emessa in data 25.09.2023.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, concludendo come in ricorso.
In data 25.11.2024 si costituiva la resistente Controparte_1 associandosi alla domanda principale, tuttavia contestava il fondamento delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione della sentenza del 25.09.2023, resa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g. n.
396/2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese e delle dichiarazioni rese in udienza.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
Pag. 2 di 3 La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , Parte_1 Controparte_1 in atti generalizzati, contratto in data 1.09.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 152, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 2014);
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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