Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AR
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1044/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. GALASSI CP_1 P.IVA_1
SERGIO e con elezione di domicilio in PIAZZA XXIV MAGGIO CP_1
60100 ANCONA presso avv. GALASSI SERGIO;
appellante
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. BOCCHINO ENRICO e CP_2 P.IVA_2
TESTANI SARA VIALE ITALIA,136 19124 LA SPEZIA;
, C.F._1
con elezione di domicilio in VIALE ITALIA 136 LA SPEZIA, presso e nello studio dell'avv. BOCCHINO ENRICO;
appellato
Oggetto: appello- Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte appellante:
Per l'accoglimento dell'appello come proposto con conseguente riforma della sentenza nr 220-23 del giudice di Pace di AR ed annullamento dell'atto 13867643 del 12-9-22
1
515,00,corrisposte in esecuzione del suddetto atto di accertamento
Parte appellata: si insite per il rigetto dell'appello. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Motivi della decisione
Con citazione dinanzi al Giudice di Pace l'ente deduceva che gli era Controparte_3
stato notificato l'accertamento esecutivo del 12.9.22 per omesso pagamento del canone unico annuale ovvero l'imposta sulla pubblicità dell'anno 2022 per complessivi 456 euro. Tale atto era illegittimo perchè il canone non era dovuto in primis svolgendo le un servizio universale;
inoltre non era dovuto in relazione a cassonetto lum. Bif. E CP_1
adesivo collocato nell'ufficio di AR Via lago di Misurina nonché vetrofania e cartello collocati in AR Via Mastrogiorgio e cassonetto non luminoso posto in
Piazza del Popolo 28 perchè essi non sono mezzi pubblicitari ma avvisi al pubblico avendo la funzione di fornire agli interessati le comunicazioni necessarie per l'uso dei beni e servizi. Le iscrizioni non hanno intento pubblicitario;
in ogni caso faceva fede il limite dimensionale di 5 mq. previsto dalla legge 160/2019 art. 1 co. 833 lett. Q che prevedeva l'esenzione dal canone. Nel caso di pluralità di insegne presso l'ufficio postale le stesse andavano considerate un unicum e a sostegno depositava relazioni tecniche. Infine tali insegne erano d'esercizio ovvero servivano a contraddistinguere il locale ove viene esercitata l'attività e quindi esenti dal tributo. Inoltre i messaggi collocati in connessione tra loro anche se non posti in un unico spazio si consideravano
2 agli effetti della superficie imponibile come unico mezzo pubblicitario, avendo le medesime finalità.
Quanto al cassonetto luminoso di Via Mastrogiorgio aveva la funzione di bancomat e quindi il messaggio era avviso al pubblico fornendo agli interessati comunicazioni. Si chiedeva quindi di annullare l'atto esecutivo in esame n. 13867643.
Si costituiva concessionaria del Comune di AR per la riscossione del CP_4
canone di concessione pubblicitaria, contestando gli assunti avversari e deducendo che l'ufficio di Piazza del Popolo aveva una insegna con scritta di 5,5 metri quadri e l'ufficio postale di Via Lago di Misurina aveva una insegna di superficie complessiva di mq. 6 ; invece per l'ufficio di Via Mastrogiacomo essendo intervenuta una modifica relativa al numero di adesivi sulle vetrine, si era creato un caso di esenzione;
ricalcolava dunque la sanzione in euro 334,00. Deduceva che bisognava rifarsi al regolamento comunale e, in lettura contestuale con il codice della strada, le insegne in esame erano insegne di esercizio e esentabili solo se di superficie complessiva inferiore a 5 mq. Richiamava sentenze del Giudice di Pace e della Commissione Tributaria a sostegno.
Con sentenza del 29.12.23 il Giudice di Pace respingeva l'opposizione confermando l'avviso di accertamento e compensava tra le parti le spese di lite.
Motivava sostenendo che la normativa di riferimento era il Regolamento comunale del 30.11.20 del Comune di AR . I mezzi pubblicitari in questione erano insegne di esercizio come descritte dall'art. 47 Codice della strada e oggetto di tassazione;
le foto in atti confermavano che la superficie di esse era superiore a 5 mq. per ogni ufficio Postale in esame e il richiamo alla connessione non trovava applicazione per le insegne di esercizio che erano, nel caso in esame, collocate su singoli spazi, con modalità libere e ognuna di esse era autosufficiente rispetto alle altre con unico scopo di dare maggiore visibilità all'attività.
3 Proponeva appello , con citazione, riproponendo le Controparte_3
argomentazioni del primo grado di giudizio. In particolare indicava come motivi di appello che in diritto il Giudice di Pace aveva errato ritenendo prevalente la norma regolamentare anziché quella primaria (la legge 160/2019) perchè i regolamenti comunali non potevano regolamentare secondo criteri espressamente abrogati dalla legge del 2019; il secondo motivo di appello riguardava la erronea valutazione in fatto del metodo di calcolo, ovvero il Giudice di prime cure aveva escluso che vi fosse un unicum tra i messaggi pubblicitari ai fini del calcolo della superficie imponibile;
infine il
Giudice non aveva considerato che svolge un servizio di pubblica utilità CP_1
tale da giustificare l'esenzione del canone di pubblicità nello svolgimento del servizio postale universale.
Si costituiva l'ente concessionario ribadendo gli assunti del primo grado di giudizio;
rilevava che il Regolamento comunale non prevedeva alcuna connessione tra le superfici come criterio ,e stabiliva che l'arrotondamento si doveva fare per ogni superficie pubblicitaria (art. 12 co. 3 Regolamento). La legge aveva demandato ai
Comuni la regolamentazione dei criteri di imposizione e quindi con tale metodo, veniva a essere superata la superficie di 5 mq. come soglia massima per ottenere l'esenzione.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc alle parti.
L'appello risulta fondato e va accolto riformando la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite si compensano tra le parti, attesa la mancanza di un orientamento univoco in giurisprudenza di merito, che comunque si sta delineando in via prevalente per la soluzione dell'arrotondamento solo a seguito di cumulo delle superfici
(peraltro così anche il Giudice di Pace di AR del 9.10.24).
4 Si premette che a livello normativo si devono tenere presenti la legge 160/2019 e il
Regolamento del Comune di AR approvato con delibera 105/2020.
L'art. 1 co. 816 della legge 160/2019 recita:
16. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, ..
Il comma 825 stabilisce: Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma
819, lettera b), il canone e' determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi (art. 1 co. 825 Legge 160/2019).
La legge prevede poi che sono esenti dal canone: … l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 1 co. 833 della legge 160/2019).
Infine la normativa primaria prevede che il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.. (art. 1 co. 821 legge
160/2019).
5 Il Regolamento comunale stabilisce che si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività (art. Regolamento comunale di AR 105/20).
Il Regolamento prevede che sono esenti le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 11 Lett. K
Regolamento comunale).
Infine secondo il Regolamento il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati. Per le occupazioni si applica l'arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
per la pubblicità si applica l'arrotondamento delle frazioni a 0,50 mq superiori. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato (art. 12 Regolamento comunale).
Si premette poi che non sono contestate le relazioni tecniche depositate da CP_1
attestanti il numero e le dimensioni dei singoli mezzi pubblicitari, dell'arch. Per_1
L'appellante contesta la errata modalità di misurazione e di arrotondamento della superficie delle insegne che costituisce il presupposto impositivo del Canone Unico
Patrimoniale istituito dall'art. 1 co. 816 della legge 160/2019 in sostituzione delle precedenti imposte comunali sulla pubblicità e sul diritto alle pubbliche affissioni nonché del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. L'appellante critica il
6 metodo di calcolo del Giudice di Pace per stabilire la misura totale delle insegne pubblicitarie a cui applicare l'imposta. La doglianza è corretta;
il Giudice di Pace invero ha applicato l'arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore a ogni singola frazione del messaggio pubblicitario arrivando quindi a superare la soglia dei 5 mq. a cui applicare l'imposta. Questo perchè secondo il Giudice di prime cure non vi era connessione tra i singoli messaggi pubblicitari.
Al contrario va detto che nel caso in esame i diversi mezzi pubblicitari sono collocati (come da foto in atti) in unico e unitario complesso;
in altre parole le insegne sono collocate nel medesimo contesto e recano il medesimo messaggio pubblicitario
( italiane o Postamat o Poste e telecomunicazioni). Pertanto secondo una CP_1
valutazione logico- spaziale il messaggio va ricondotto ad un' unica comunicazione veicolata unitariamente dalle diverse insegne connesse tra loro. Esse non hanno una autonoma funzionalità e diffondono il medesimo messaggio pubblicitario;
ergo
l'imposizione tributaria è unica e quindi l'arrotondamento previsto dall'art. 12 co. 3 del regolamento deve essere unico , per eccesso al mezzo quadro superiore, una volta sommate le superfici.
Una interpretazione come quella ora esposta è in linea con la risoluzione 2/DF del
24.4.09 del Ministero dell'Economia e Finanze che afferma (pag.2):.. l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. Infatti il co. 5 dell'art. 2 bis del d.l. 2002/13 richiede espressamente che il calcolo dei cinque metri quadrati deve essere effettuato sulla superficie complessiva. Delle insegne di esercizio … il logo della banca ove sia installato separato dall'insegna di esercizio purchè sempre sulla sede dei locali o nelle sue immediate vicinanze come ad es. sulle vetrine o sulle porte di ingresso svolge la funzione propria dell'insegna di esercizio . Ne consegue che la sua superficie va sommata a quella delle altre eventuali insegne di esercizio…
7 Va accolto dunque il primo motivo di appello, per cui va direttamente applicata al caso di specie la legge 160/2019, art. 1 co. 833 e 825, tale da escludere, come fonte sopraordinata, l'applicazione del regolamento comunale di AR che ha invece invocato il Giudice di prime cure. L'art. 4 delle preleggi stabilisce invero che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge.
Seppure la legge abbia stabilito che il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.. (art. 1 co. 821 legge
160/2019), tuttavia la norma secondaria non può derogare a quella primaria;
tale ultima prevede, come detto, ai commi 825 e 833 dell'art. 1 la possibilità di cumulare le superfici e solo successivamente di effettuare l'arrotondamento. Peraltro anche la legge precedente , il decreto legislativo 507/1993 prevedeva la possibilità di arrotondamento al mezzo metro quadro superiore della somma complessiva delle superfici imponibili e non sulla superficie di ogni singola insegna.
Assorbente è comunque il rilievo per cui la legge demanda al Regolamento comunale di stabilire (art. 1 co. 821) -solamente-:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) (la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio);
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
8 f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a
847.
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento..
Quindi anzi demanda al la possibilità di prevedere ulteriori esenzioni (lettera Pt_1
f) e non consente comunque al di determinare diversi criteri di calcolo delle Pt_1
superfici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , riforma integralmente la Controparte_3
sentenza 220/2023 del Giudice di Pace di AR e annulla l'avviso di accertamento esecutivo 2372 id pratica 13867643 emesso da CP_4
per l'effetto condanna alla restituzione a di € CP_2 Controparte_3
515,00,corrisposte in esecuzione del suddetto atto di accertamento;
compensa le spese di lite tra le parti dei due gradi.
Cosi' deciso in data 11.2.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
9