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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 28408/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 28408 del 2023, vertente
TRA
(C.F. e P.I. Parte_1
), in persona del Commissario Straordinario, contumace;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
C.F. e P.I. ), con sede legale in Milano, via privata Maria Teresa Controparte_1 P.IVA_2
n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo
Greco e Raffaello Fabbri del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Rita Di Donna del Foro di Roma, in virtù di procura speciale allegata all'istanza di riassunzione del giudizio depositata in data 20.06.2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaello Fabbri in Milano, alla via Ansperto
n. 5;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 10461/2023 del Tribunale di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10461/2023, emesso, su ricorso di dal Tribunale di Controparte_1
Milano il 05.06.2023 (pubblicato il 13.06.2023 e notificato il 15.06.2023), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 1.702.950,42 (oltre interessi moratori ex d.lgs n.
231/2002 e spese del procedimento), a titolo di corrispettivo dovuto per attività di consulenza svolta da su incarichi dell'opponente. CP_1
in particolare, eccepiva di non avere conferito ad alcuni degli Parte_1 CP_1
incarichi di consulenza indicati da controparte e che, in ogni caso, gli stessi non erano stati correttamente eseguiti e/o portati a termine;
concludeva, pertanto, chiedendo annullare e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata il 27.10.2023, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando in toto quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 24.01.2024 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648
c.p.c. e formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 3.04.2024 e riservando all'esito dell'udienza ogni altro provvedimento.
Con provvedimento del 26.03.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio alla luce del decreto del Imprese e del Made in Italy del 20 febbraio 2024 che ammetteva CP_2 Parte_1
alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 Parte_1
dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, e della sentenza del Tribunale di Milano del 29 febbraio 2024 che ne dichiarava lo stato di insolvenza.
Con ricorso depositato il 20.06.2024 formulava istanza di riassunzione del giudizio e Controparte_1 il Giudice fissava per la prosecuzione l'udienza del 18.12.2024; ritualmente notificato ricorso e decreto di fissazione udienza, nessuno si costituiva per Parte_1 Parte_1
.
[...]
All'esito dell'udienza del 18.12.2024, con provvedimento del 19.12.2024, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il 26.02.2025 sulla questione dell'improcedibilità della domanda nei confronti della società ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
quindi, alla predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Parte_1
non costituitasi in giudizio all'esito della rituale notifica dell'atto di riassunzione da
[...]
parte di . CP_1
Come attestato dalla documentazione in atti, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in
Italy del 20 febbraio 2024, veniva ammessa alla procedura di Parte_1
amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
Ebbene, secondo qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società nei cui confronti viene proposta domanda diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) opera la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo a opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (cfr. Cass. 18.5.2021 n. 13540, Cass.
18.9.2014 n. 19665 e altre); ciò in quanto nell'amministrazione straordinaria, così come nella liquidazione coatta amministrativa, “opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso (…) sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e, se proposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi – rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di cassazione – dalle norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della 'par condicio creditorum'”: cfr. Cass. 19.6.2017 n. 15066, Cass. 13.8.2015 n. 16844 e altre.
Sulla scorta di tali principi, poiché la domanda proposta in monitorio da ha ad oggetto Controparte_1
domanda diretta ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro, ne consegue che tale domanda deve essere dichiarata improcedibile nei confronti di Parte_1
, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
[...]
Nulla per le spese stante la contumacia di . Parte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta in via monitoria da nei CP_1
confronti di e, per l'effetto, revoca Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 10461/2023; 2) Nulla per le spese.
Milano, 26 febbraio 2025 Il Giudice
Dr Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 28408 del 2023, vertente
TRA
(C.F. e P.I. Parte_1
), in persona del Commissario Straordinario, contumace;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
C.F. e P.I. ), con sede legale in Milano, via privata Maria Teresa Controparte_1 P.IVA_2
n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo
Greco e Raffaello Fabbri del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Rita Di Donna del Foro di Roma, in virtù di procura speciale allegata all'istanza di riassunzione del giudizio depositata in data 20.06.2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaello Fabbri in Milano, alla via Ansperto
n. 5;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 10461/2023 del Tribunale di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10461/2023, emesso, su ricorso di dal Tribunale di Controparte_1
Milano il 05.06.2023 (pubblicato il 13.06.2023 e notificato il 15.06.2023), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 1.702.950,42 (oltre interessi moratori ex d.lgs n.
231/2002 e spese del procedimento), a titolo di corrispettivo dovuto per attività di consulenza svolta da su incarichi dell'opponente. CP_1
in particolare, eccepiva di non avere conferito ad alcuni degli Parte_1 CP_1
incarichi di consulenza indicati da controparte e che, in ogni caso, gli stessi non erano stati correttamente eseguiti e/o portati a termine;
concludeva, pertanto, chiedendo annullare e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata il 27.10.2023, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando in toto quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 24.01.2024 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648
c.p.c. e formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 3.04.2024 e riservando all'esito dell'udienza ogni altro provvedimento.
Con provvedimento del 26.03.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio alla luce del decreto del Imprese e del Made in Italy del 20 febbraio 2024 che ammetteva CP_2 Parte_1
alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 Parte_1
dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, e della sentenza del Tribunale di Milano del 29 febbraio 2024 che ne dichiarava lo stato di insolvenza.
Con ricorso depositato il 20.06.2024 formulava istanza di riassunzione del giudizio e Controparte_1 il Giudice fissava per la prosecuzione l'udienza del 18.12.2024; ritualmente notificato ricorso e decreto di fissazione udienza, nessuno si costituiva per Parte_1 Parte_1
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All'esito dell'udienza del 18.12.2024, con provvedimento del 19.12.2024, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il 26.02.2025 sulla questione dell'improcedibilità della domanda nei confronti della società ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
quindi, alla predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Parte_1
non costituitasi in giudizio all'esito della rituale notifica dell'atto di riassunzione da
[...]
parte di . CP_1
Come attestato dalla documentazione in atti, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in
Italy del 20 febbraio 2024, veniva ammessa alla procedura di Parte_1
amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
Ebbene, secondo qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società nei cui confronti viene proposta domanda diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) opera la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo a opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (cfr. Cass. 18.5.2021 n. 13540, Cass.
18.9.2014 n. 19665 e altre); ciò in quanto nell'amministrazione straordinaria, così come nella liquidazione coatta amministrativa, “opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso (…) sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e, se proposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi – rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di cassazione – dalle norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della 'par condicio creditorum'”: cfr. Cass. 19.6.2017 n. 15066, Cass. 13.8.2015 n. 16844 e altre.
Sulla scorta di tali principi, poiché la domanda proposta in monitorio da ha ad oggetto Controparte_1
domanda diretta ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro, ne consegue che tale domanda deve essere dichiarata improcedibile nei confronti di Parte_1
, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
[...]
Nulla per le spese stante la contumacia di . Parte_1
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta in via monitoria da nei CP_1
confronti di e, per l'effetto, revoca Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 10461/2023; 2) Nulla per le spese.
Milano, 26 febbraio 2025 Il Giudice
Dr Gian Piero Vitale