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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2263/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via Parte_1 C.F._1
Raffaello, n. 219, presso e nello studio dell'avv. Patrizia Di Nardo Di Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(CF , elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Parini n 21, presso e nello studio dell'avv. Serena Cancellara che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 21 luglio 2024 agiva nei confronti della coniuge Parte_1
affinché venisse pronunciata da questo Tribunale, in via provvisoria ed urgente, Controparte_1
l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, nel merito, dichiarare la separazione personali dei coniugi con assegnazione della casa coniugale alla resistente congiuntamente ai di loro figli maggiorenni con liberi diritti di visita dei figli ormai Per_1 Per_2 maggiorenni, nonché stabilirsi a carico del ricorrente l'importo di contributo al mantenimento per i figli di € 400,00 ( € 200,00 ciascuno) oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale e nulla dovuto alla moglie, odierna resistente, in quanto economicamente indipendente.
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa, aderendo alla domanda di separazione personale rassegnata dal ricorrente ma si opponeva alla regolamentazione del collocamento dei di loro figli e alla determinazione dell'importo di contributo al mantenimento di e Per_1 Persona_3 dovendosi rideterminare in € 500,00 mensili ciascuno.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28 novembre 2024, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con collocamento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti presso la casa familiare, liberi di potere almeno provvisoriamente decidere se vivere presso il padre o la madre, oltre a disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia la quale vive presso la madre, Per_2 pari ad € 400,00 mensili, mentre per il figlio che frequenta la casa del padre, un contributo Per_1 mensile pari ad € 300,00 mensili.
4. All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo
"status".
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 6 febbraio 2025, all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Manoppello di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 06.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2263/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via Parte_1 C.F._1
Raffaello, n. 219, presso e nello studio dell'avv. Patrizia Di Nardo Di Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(CF , elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Parini n 21, presso e nello studio dell'avv. Serena Cancellara che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 21 luglio 2024 agiva nei confronti della coniuge Parte_1
affinché venisse pronunciata da questo Tribunale, in via provvisoria ed urgente, Controparte_1
l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, nel merito, dichiarare la separazione personali dei coniugi con assegnazione della casa coniugale alla resistente congiuntamente ai di loro figli maggiorenni con liberi diritti di visita dei figli ormai Per_1 Per_2 maggiorenni, nonché stabilirsi a carico del ricorrente l'importo di contributo al mantenimento per i figli di € 400,00 ( € 200,00 ciascuno) oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale e nulla dovuto alla moglie, odierna resistente, in quanto economicamente indipendente.
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa, aderendo alla domanda di separazione personale rassegnata dal ricorrente ma si opponeva alla regolamentazione del collocamento dei di loro figli e alla determinazione dell'importo di contributo al mantenimento di e Per_1 Persona_3 dovendosi rideterminare in € 500,00 mensili ciascuno.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28 novembre 2024, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con collocamento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti presso la casa familiare, liberi di potere almeno provvisoriamente decidere se vivere presso il padre o la madre, oltre a disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia la quale vive presso la madre, Per_2 pari ad € 400,00 mensili, mentre per il figlio che frequenta la casa del padre, un contributo Per_1 mensile pari ad € 300,00 mensili.
4. All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo
"status".
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 6 febbraio 2025, all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Manoppello di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 06.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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