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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 5126/2024 R.G. e pendente
TRA
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Patimo per delega in atti
[...] reclamante
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_3
, (c.f. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._4 Parte_6
), (c.f. ), C.F._5 Parte_7 C.F._6 Pt_8
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._7 Parte_9 C.F._8
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_10 C.F._9
Vincenzo Russo e Jolanda Palumbo giusta procura in atti reclamati
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_2 C.F._10
Semproni in forza di delega in atti reclamato
E della società in persona del curatore, CP_3 CP_4 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Gigli per delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice
Delegato in data 11.11.2024 reclamata
NONCHE'
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._11 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._12 CP_7 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._14 Parte_12
) e (c.f. , C.F._15 Parte_13 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._17 Parte_15
) e (c.f. ), contumaci C.F._18 Parte_16 C.F._19
reclamati
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia revocare, ai sensi dell'art. 51
CCII, la procedura di liquidazione giudiziale n. 22/2024 dichiarata aperta a carico della società Parte_1 con sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 29 agosto 2024 e depositata in data 10 settembre 2024;
[...] voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- condannare al risarcimento dei danni per aver chiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società i sig.ri Parte_1
(c.f. ) Parte_17 C.F._18
● (c.f. ) CP_5 C.F._11
● c.f. Controparte_6 C.F._12
(c.f. ) Parte_18 C.F._13
● (c.f. ) Parte_11 C.F._14
● (c.f. ) Parte_12 C.F._15
● (c.f. Parte_13 C.F._16
● (c.f. Controparte_1 C.F._1
● (c.f. Parte_3 C.F._2
● (c.f. Parte_16 C.F._19
● (c.f. ) Parte_4 C.F._3
● (c.f. ) Parte_5 C.F._4 ● (c.f. ) ● Parte_19 C.F._5 Parte_7
(c.f. ) C.F._6
● (c.f. ) Parte_8 C.F._7
● (c.f. ) Parte_9 C.F._8
● (c.f. Parte_10 C.F._9
● (c.f. ) Parte_14 C.F._17
● (c.f. ) Controparte_2 C.F._10
- porre a carico dei suddetti le spese della procedura di liquidazione giudiziale nonché il compenso che sarà liquidato al curatore;
- condannare i suddetti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”;
Per ed altri: “rigettare il reclamo proposto perché inammissibile ed infondato con Controparte_1 ogni conseguenza di legge e con condanna della reclamante al pagamento delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 cpc”;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita previ gli incombenti del caso: rigettare il reclamo proposto Controparte_2 perché inammissibile ed infondato con ogni conseguenza di legge e con condanna della reclamante al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”;
Per la liquidazione giudiziale: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte adìta, rigettare il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. proposto dalla in persona del suo legale rapp.te p.t., poiché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n.29/2024 del Tribunale di Tivoli con cui è stata dichiarata la Liquidazione
Giudiziale n.22/2024 Con riserva di ulteriormente dedurre e documentare e con vittoria Parte_1 di onorari, come da Tariffa Forense vigente, che si indicano in € 25.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'Erario, stante l'attestazione di mancanza fondi del Giudice Delegato. Contestualmente si chiede che Codesta Corte voglia emettere il relativo decreto di liquidazione compenso del sottoscritto legale a carico dell'Erario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 29/24 emessa dal Tribunale di Tivoli in Parte_1 data 10 settembre 2024, con la quale era stata dichiarata aperta la sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha rilevato:
- che l'ex amministratore in accordo con i dipendenti della società, aveva Parte_15
“gonfiato” ad arte i compensi di questi ultimi con l'accordo fraudolento che gli stessi restituissero la parte eccedente allo stesso amministratore, all'uopo inserendo nelle buste paga l'inesistente voce
“anticipazione spese documentate”;
- che lo stesso con la complicità di tale , aveva sottratto i mezzi di Pt_14 Testimone_1 proprietà della società; - che in dettaglio il aveva redatto un falso verbale di assemblea in data 5 febbraio 2021, nel Pt_14 quale erano state rassegnate le (false) dimissioni del ed era stato nominato (falsamente) Pt_2 amministratore il il quale, oltre a ricevere (falsamente) il 100% delle quote della società, Tes_1 operava effettivamente per conto del Pt_14
- che il successivo 19 febbraio 2021, 62 automezzi commerciali di proprietà di venivano Parte_1 acquistati per soli € 34.835,78 dalla società società gestita da Controparte_8 Parte_16
(figlia del ) e di proprietà di quest'ultima e del fratello , all'irrisorio prezzo Parte_15 Pt_14 unitario di €. 561,87 cadauno;
- che tali illecite condotte, per le quali era stata sporta denuncia, avevano determinato il depauperamento della società.
Tanto premesso in fatto la reclamante ha addotto la temerarietà dell'iniziativa assunta dai ricorrenti,
i quali erano responsabili dei descritti illeciti, in difetto dei quali la società avrebbe ben potuto “far fronte alle ordinarie attività senza precipitare nell'insolvenza”.
La stessa ha poi contestato l'esistenza dei crediti vantati dai resistenti, a fronte dei “pagamenti effettuati dalla ovvero depauperamento della società”, seppure precisando di non aver potuto Parte_1 contrastare le azioni dagli stessi intraprese in sede monitoria, in quanto il SI si trovava Pt_2 ristretto in vincoli e comunque non aveva potuto accedere agli estratti conto bancari della società.
Su tali presupposti ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e la condanna Parte_1 degli originari ricorrenti al risarcimento del danno per avere richiesto con colpa l'apertura della procedura concorsuale.
I SIi , , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e si sono costituiti Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 in giudizio contestando radicalmente gli addebiti mossi in loro danno.
Premettendo di non essere responsabili di alcun illecito, hanno evidenziato di essere titolari di crediti di lavoro accertati con provvedimenti giudiziali passati in giudicato.
Per l'effetto, dando atto della pacifica configurabilità dello stato di insolvenza della società, hanno concluso per il rigetto del reclamo, riservandosi di agire contro il reclamante per diffamazione.
Si è altresì costituito il SI , il quale pure ha addotto l'infondatezza delle avverse Controparte_2 deduzioni svolgendo difese analoghe a quelle dei resistenti sopra menzionati e per l'effetto ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.
La liquidazione giudiziale della società si è infine costituita nel presente giudizio. Parte_1
La curatela ha addotto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società, considerata per un verso l'esistenza di crediti fondati su titoli esecutivi in capo ai ricorrenti e per altro la pacifica configurabilità dello stato di insolvenza, comprovato per quanto necessario dall'accertamento, in sede di verifica del passivo, di crediti pari a 2.750.536,36 euro, di cui €
2.600.000,00 nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.
I SIi , , CP_5 Controparte_6 CP_7 Parte_11 Parte_12
, e , cui il reclamo ed
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati dalla cancelleria, non si sono costituiti nella presente fase di giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 14 febbraio 2025.
Il reclamo non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
In primo luogo si rileva come i crediti vantati dai ricorrenti siano tutti portati da titoli giudiziali definitivi, di modo che non è dato contestare la legittimazione degli stessi a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della loro debitrice.
La reclamante, seppure attribuendone la responsabilità a condotte illecite asseritamente poste in essere dall'ex rappresentante legale e dai dipendenti di ha poi espressamente ammesso Parte_1 la configurabilità dello stato di insolvenza nell'ambito introduttivo del giudizio;
per quanto necessario, il dato emerge dall'entità del passivo accertata in sede di prima verifica delle domande tempestive, come detto pari a circa 2,7 milioni di euro, in assenza di beni liquidabili e stante la pacifica cessazione dell'attività.
La circostanza è sufficiente a determinare la necessità di conferma della gravata pronuncia, posto che, impregiudicato ogni accertamento in ordine ad eventuali responsabilità penali, in questa sede non si può che prendere atto del dato obiettivo dello stato di decozione della società, stato che come noto, impone l'apertura della procedura concorsuale quand'anche in ipotesi incolpevole (in questo senso, tra le molte, Cass., ord., 6.8.2021, n. 22444; Cass., sezioni unite, 13.3.2001, n. 115).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite, seguono la soccombenza, e devono essere distratte in favore degli avv.ti Vincenzo Russo e Jolanda
Palumbo, procuratori di ed altri, nonché dell'avv. Luca Semproni, difensore di Controparte_1
, dichiaratisi antistatari. Controparte_2 Con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 115/2002, deve essere disposta in favore dell'Erario.
A fronte del rigetto del reclamo sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 5126/2024
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, che liquida:
- quanto ad in euro 3.172,00, da distrarsi in favore degli avvocati Vincenzo Russo Controparte_1
e Jolanda Palumbo;
- quanto a in euro 3.172,00, da distrarsi in favore dell'avvocato Luca Semproni;
Controparte_2
- quanto alla liquidazione giudiziale della società in euro 3.172,00, in favore Parte_1 dell'Erario;
3) dichiara parte reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 5126/2024 R.G. e pendente
TRA
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Patimo per delega in atti
[...] reclamante
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_3
, (c.f. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._4 Parte_6
), (c.f. ), C.F._5 Parte_7 C.F._6 Pt_8
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._7 Parte_9 C.F._8
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_10 C.F._9
Vincenzo Russo e Jolanda Palumbo giusta procura in atti reclamati
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_2 C.F._10
Semproni in forza di delega in atti reclamato
E della società in persona del curatore, CP_3 CP_4 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Gigli per delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice
Delegato in data 11.11.2024 reclamata
NONCHE'
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._11 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._12 CP_7 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._14 Parte_12
) e (c.f. , C.F._15 Parte_13 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._17 Parte_15
) e (c.f. ), contumaci C.F._18 Parte_16 C.F._19
reclamati
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia revocare, ai sensi dell'art. 51
CCII, la procedura di liquidazione giudiziale n. 22/2024 dichiarata aperta a carico della società Parte_1 con sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 29 agosto 2024 e depositata in data 10 settembre 2024;
[...] voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- condannare al risarcimento dei danni per aver chiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società i sig.ri Parte_1
(c.f. ) Parte_17 C.F._18
● (c.f. ) CP_5 C.F._11
● c.f. Controparte_6 C.F._12
(c.f. ) Parte_18 C.F._13
● (c.f. ) Parte_11 C.F._14
● (c.f. ) Parte_12 C.F._15
● (c.f. Parte_13 C.F._16
● (c.f. Controparte_1 C.F._1
● (c.f. Parte_3 C.F._2
● (c.f. Parte_16 C.F._19
● (c.f. ) Parte_4 C.F._3
● (c.f. ) Parte_5 C.F._4 ● (c.f. ) ● Parte_19 C.F._5 Parte_7
(c.f. ) C.F._6
● (c.f. ) Parte_8 C.F._7
● (c.f. ) Parte_9 C.F._8
● (c.f. Parte_10 C.F._9
● (c.f. ) Parte_14 C.F._17
● (c.f. ) Controparte_2 C.F._10
- porre a carico dei suddetti le spese della procedura di liquidazione giudiziale nonché il compenso che sarà liquidato al curatore;
- condannare i suddetti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”;
Per ed altri: “rigettare il reclamo proposto perché inammissibile ed infondato con Controparte_1 ogni conseguenza di legge e con condanna della reclamante al pagamento delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 cpc”;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita previ gli incombenti del caso: rigettare il reclamo proposto Controparte_2 perché inammissibile ed infondato con ogni conseguenza di legge e con condanna della reclamante al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”;
Per la liquidazione giudiziale: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte adìta, rigettare il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. proposto dalla in persona del suo legale rapp.te p.t., poiché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n.29/2024 del Tribunale di Tivoli con cui è stata dichiarata la Liquidazione
Giudiziale n.22/2024 Con riserva di ulteriormente dedurre e documentare e con vittoria Parte_1 di onorari, come da Tariffa Forense vigente, che si indicano in € 25.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'Erario, stante l'attestazione di mancanza fondi del Giudice Delegato. Contestualmente si chiede che Codesta Corte voglia emettere il relativo decreto di liquidazione compenso del sottoscritto legale a carico dell'Erario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 29/24 emessa dal Tribunale di Tivoli in Parte_1 data 10 settembre 2024, con la quale era stata dichiarata aperta la sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha rilevato:
- che l'ex amministratore in accordo con i dipendenti della società, aveva Parte_15
“gonfiato” ad arte i compensi di questi ultimi con l'accordo fraudolento che gli stessi restituissero la parte eccedente allo stesso amministratore, all'uopo inserendo nelle buste paga l'inesistente voce
“anticipazione spese documentate”;
- che lo stesso con la complicità di tale , aveva sottratto i mezzi di Pt_14 Testimone_1 proprietà della società; - che in dettaglio il aveva redatto un falso verbale di assemblea in data 5 febbraio 2021, nel Pt_14 quale erano state rassegnate le (false) dimissioni del ed era stato nominato (falsamente) Pt_2 amministratore il il quale, oltre a ricevere (falsamente) il 100% delle quote della società, Tes_1 operava effettivamente per conto del Pt_14
- che il successivo 19 febbraio 2021, 62 automezzi commerciali di proprietà di venivano Parte_1 acquistati per soli € 34.835,78 dalla società società gestita da Controparte_8 Parte_16
(figlia del ) e di proprietà di quest'ultima e del fratello , all'irrisorio prezzo Parte_15 Pt_14 unitario di €. 561,87 cadauno;
- che tali illecite condotte, per le quali era stata sporta denuncia, avevano determinato il depauperamento della società.
Tanto premesso in fatto la reclamante ha addotto la temerarietà dell'iniziativa assunta dai ricorrenti,
i quali erano responsabili dei descritti illeciti, in difetto dei quali la società avrebbe ben potuto “far fronte alle ordinarie attività senza precipitare nell'insolvenza”.
La stessa ha poi contestato l'esistenza dei crediti vantati dai resistenti, a fronte dei “pagamenti effettuati dalla ovvero depauperamento della società”, seppure precisando di non aver potuto Parte_1 contrastare le azioni dagli stessi intraprese in sede monitoria, in quanto il SI si trovava Pt_2 ristretto in vincoli e comunque non aveva potuto accedere agli estratti conto bancari della società.
Su tali presupposti ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e la condanna Parte_1 degli originari ricorrenti al risarcimento del danno per avere richiesto con colpa l'apertura della procedura concorsuale.
I SIi , , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e si sono costituiti Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 in giudizio contestando radicalmente gli addebiti mossi in loro danno.
Premettendo di non essere responsabili di alcun illecito, hanno evidenziato di essere titolari di crediti di lavoro accertati con provvedimenti giudiziali passati in giudicato.
Per l'effetto, dando atto della pacifica configurabilità dello stato di insolvenza della società, hanno concluso per il rigetto del reclamo, riservandosi di agire contro il reclamante per diffamazione.
Si è altresì costituito il SI , il quale pure ha addotto l'infondatezza delle avverse Controparte_2 deduzioni svolgendo difese analoghe a quelle dei resistenti sopra menzionati e per l'effetto ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.
La liquidazione giudiziale della società si è infine costituita nel presente giudizio. Parte_1
La curatela ha addotto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società, considerata per un verso l'esistenza di crediti fondati su titoli esecutivi in capo ai ricorrenti e per altro la pacifica configurabilità dello stato di insolvenza, comprovato per quanto necessario dall'accertamento, in sede di verifica del passivo, di crediti pari a 2.750.536,36 euro, di cui €
2.600.000,00 nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.
I SIi , , CP_5 Controparte_6 CP_7 Parte_11 Parte_12
, e , cui il reclamo ed
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati dalla cancelleria, non si sono costituiti nella presente fase di giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 14 febbraio 2025.
Il reclamo non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
In primo luogo si rileva come i crediti vantati dai ricorrenti siano tutti portati da titoli giudiziali definitivi, di modo che non è dato contestare la legittimazione degli stessi a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della loro debitrice.
La reclamante, seppure attribuendone la responsabilità a condotte illecite asseritamente poste in essere dall'ex rappresentante legale e dai dipendenti di ha poi espressamente ammesso Parte_1 la configurabilità dello stato di insolvenza nell'ambito introduttivo del giudizio;
per quanto necessario, il dato emerge dall'entità del passivo accertata in sede di prima verifica delle domande tempestive, come detto pari a circa 2,7 milioni di euro, in assenza di beni liquidabili e stante la pacifica cessazione dell'attività.
La circostanza è sufficiente a determinare la necessità di conferma della gravata pronuncia, posto che, impregiudicato ogni accertamento in ordine ad eventuali responsabilità penali, in questa sede non si può che prendere atto del dato obiettivo dello stato di decozione della società, stato che come noto, impone l'apertura della procedura concorsuale quand'anche in ipotesi incolpevole (in questo senso, tra le molte, Cass., ord., 6.8.2021, n. 22444; Cass., sezioni unite, 13.3.2001, n. 115).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite, seguono la soccombenza, e devono essere distratte in favore degli avv.ti Vincenzo Russo e Jolanda
Palumbo, procuratori di ed altri, nonché dell'avv. Luca Semproni, difensore di Controparte_1
, dichiaratisi antistatari. Controparte_2 Con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 115/2002, deve essere disposta in favore dell'Erario.
A fronte del rigetto del reclamo sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 5126/2024
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, che liquida:
- quanto ad in euro 3.172,00, da distrarsi in favore degli avvocati Vincenzo Russo Controparte_1
e Jolanda Palumbo;
- quanto a in euro 3.172,00, da distrarsi in favore dell'avvocato Luca Semproni;
Controparte_2
- quanto alla liquidazione giudiziale della società in euro 3.172,00, in favore Parte_1 dell'Erario;
3) dichiara parte reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino