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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 343/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PALAMARA GIOVANNI
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: In riforma della impugnata sentenza n. 1095/2019, emessa dal
Tribunale di Locri in data 13.11.2019, all'esito del procedimento civile R.G. n.
1595/2014, dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto in favore di in relazione alla linea elettrica esistente nel fondo attoreo sito in Parte_1
Monasterace (RC), località Isca della Chiesa, in Catasto al Foglio di Mappa n. 17, particelle nn. 1144 e 1146, confinante con strada comunale nonché con i fondi di proprietà dei sigg. e e, conseguentemente annullare la condanna nei CP_2 CP_3
confronti della società appellante alla rimozione della linea elettrica oggetto di causa e al pagamento delle competenze e spese di lite come statuito dalla sentenza gravata;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. per parte appellata: rigettare l'appello siccome proposto e la domanda riconvenzionale formulati dall' per l'effetto, confermare integralmente della Parte_1
sentenza n. 1095 del 2019 del Tribunale di Locri;
Con vittoria di spese e compensi di lite in favore della parte appellata e distratte ex art. 93 c.p.c. al difensore distrattario avv. Giovanni Palamara che si dichiara all'uopo antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17.11.2014, conveniva Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Locri, deducendo di essere proprietario di un Controparte_4
appezzamento di terreno agricolo, sito in Monasterace (RC), località Isca della Chiesa, nel quale, in epoca successiva al 2.03.1995, aveva abusivamente installato una CP_4 linea elettrica aerea di bassa tensione che attraversava il terreno ad un'altezza inferiore a tre metri. Chiedeva pertanto la rimozione dell'elettrodotto nonché il risarcimento del danno subito, quantificato in € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva che eccepiva l'errata indicazione dei dati Controparte_4
catastali e, nel merito, faceva rilevare che la linea era stata installata più di vent'anni prima in applicazione dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione di energia elettrica. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della relativa servitù di elettrodotto ed escludeva comunque qualunque tipo di danno.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1095/2019, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall' ed accoglieva la domanda proposta dall'attore, condannando l' CP_4 CP_4
alla rimozione della conduttura aerea che attraversa la proprietà attorea, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la sentenza, deducendo CP_4
“nullità della sentenza per violazione degli artt. 1061, 1158, 1140, 1144 c.c., in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto richiesta da con domanda CP_4 riconvenzionale, nonché' degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia, omessa o erronea valutazione delle prove nonché per omessa motivazione”. Con il secondo pag. 2/5 motivo di appello contestava l'accoglimento della domanda di rimozione dell'elettrodotto, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3.3.2021 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le testimonianze dei dipendenti non dimostrano che l'elettrodotto è stato installato CP_4 vent'anni prima della domanda riconvenzionale.
Il testimone , dipendente dal 1.10.1984, confermava l'esistenza Testimone_1 CP_4 dell'elettrodotto sul fondo del da oltre vent'anni, ma avendo deposto nel 2016 CP_1
detta affermazione non è sufficiente a dimostrare il possesso ultraventennale al momento della proposizione della domanda. Alla successiva domanda a chiarimenti, il teste precisava altresì che non ricordava l'anno di installazione della linea, certamente avvenuta vent'anni prima della deposizione. Il teste riferiva circostanze Tes_2 analoghe, ossia la presenza della linea da oltre un ventennio rispetto all'udienza di escussione, e precisava anche che non sapeva se la linea fosse stata originariamente installata nella posizione in cui si trovava al momento della deposizione, e se fosse mai stata modificata.
Gli altri testimoni riferiscono che la linea è stata realizzata dopo il 1995, ed in particolare tra il 1996 ed il 1997, data che appare coerente con le deposizioni dei testimoni di parte appellante. Irrilevante la datazione del contratto stipulato da tale datato 16.09.86 (data parzialmente leggibile in verità), poiché non è Persona_1
stato dimostrato che l'utenza in questione venisse servita dal tratto di elettrodotto che passa dal fondo del . CP_1
Né può essere ritenuta risolutiva la data di costruzione di uno dei pali (datato 1992), in quanto non è dimostrato che i pali fossero stati utilizzati nell'anno di costruzione, tanto più che il secondo palo è stato realizzato nel 1998, ossia in epoca più vicina alla data indicata dai testimoni indicati dal . Tenendo conto che i pali, situati fuori dal CP_1
pag. 3/5 terreno dell'appellato, sostengono il cavo che attraversa la proprietà e che il CP_1
secondo palo è stato realizzato nel 1998, si può concludere che prima di tale data certamente non vi era alcuna linea che attraversasse il fondo oggetto di causa.
Anche la consulenza tecnica svolta in primo grado non è riuscita ad appurare una data diversa da cui far decorrere il possesso dell'elettrodotto da parte dell' CP_4
La motivazione del giudice di primo grado appare quindi del tutto coerente con le prove raccolte in istruttoria, ed ha correttamente valutato le affermazioni delle parti, escludendo l'esistenza di un possesso utile all'usucapione per un periodo superiore al ventennio.
Al rigetto del primo motivo di appello segue il rigetto del secondo, basato unicamente sulla sussistenza dell'acquisto a titolo originario.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 1.458,00 (€ 268,00 per la fase di studio, €
268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1095/2019, così Parte_2
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Palamara;
pag. 4/5 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 343/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PALAMARA GIOVANNI
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: In riforma della impugnata sentenza n. 1095/2019, emessa dal
Tribunale di Locri in data 13.11.2019, all'esito del procedimento civile R.G. n.
1595/2014, dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto in favore di in relazione alla linea elettrica esistente nel fondo attoreo sito in Parte_1
Monasterace (RC), località Isca della Chiesa, in Catasto al Foglio di Mappa n. 17, particelle nn. 1144 e 1146, confinante con strada comunale nonché con i fondi di proprietà dei sigg. e e, conseguentemente annullare la condanna nei CP_2 CP_3
confronti della società appellante alla rimozione della linea elettrica oggetto di causa e al pagamento delle competenze e spese di lite come statuito dalla sentenza gravata;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. per parte appellata: rigettare l'appello siccome proposto e la domanda riconvenzionale formulati dall' per l'effetto, confermare integralmente della Parte_1
sentenza n. 1095 del 2019 del Tribunale di Locri;
Con vittoria di spese e compensi di lite in favore della parte appellata e distratte ex art. 93 c.p.c. al difensore distrattario avv. Giovanni Palamara che si dichiara all'uopo antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17.11.2014, conveniva Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Locri, deducendo di essere proprietario di un Controparte_4
appezzamento di terreno agricolo, sito in Monasterace (RC), località Isca della Chiesa, nel quale, in epoca successiva al 2.03.1995, aveva abusivamente installato una CP_4 linea elettrica aerea di bassa tensione che attraversava il terreno ad un'altezza inferiore a tre metri. Chiedeva pertanto la rimozione dell'elettrodotto nonché il risarcimento del danno subito, quantificato in € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva che eccepiva l'errata indicazione dei dati Controparte_4
catastali e, nel merito, faceva rilevare che la linea era stata installata più di vent'anni prima in applicazione dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione di energia elettrica. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della relativa servitù di elettrodotto ed escludeva comunque qualunque tipo di danno.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1095/2019, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall' ed accoglieva la domanda proposta dall'attore, condannando l' CP_4 CP_4
alla rimozione della conduttura aerea che attraversa la proprietà attorea, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la sentenza, deducendo CP_4
“nullità della sentenza per violazione degli artt. 1061, 1158, 1140, 1144 c.c., in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto richiesta da con domanda CP_4 riconvenzionale, nonché' degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia, omessa o erronea valutazione delle prove nonché per omessa motivazione”. Con il secondo pag. 2/5 motivo di appello contestava l'accoglimento della domanda di rimozione dell'elettrodotto, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3.3.2021 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le testimonianze dei dipendenti non dimostrano che l'elettrodotto è stato installato CP_4 vent'anni prima della domanda riconvenzionale.
Il testimone , dipendente dal 1.10.1984, confermava l'esistenza Testimone_1 CP_4 dell'elettrodotto sul fondo del da oltre vent'anni, ma avendo deposto nel 2016 CP_1
detta affermazione non è sufficiente a dimostrare il possesso ultraventennale al momento della proposizione della domanda. Alla successiva domanda a chiarimenti, il teste precisava altresì che non ricordava l'anno di installazione della linea, certamente avvenuta vent'anni prima della deposizione. Il teste riferiva circostanze Tes_2 analoghe, ossia la presenza della linea da oltre un ventennio rispetto all'udienza di escussione, e precisava anche che non sapeva se la linea fosse stata originariamente installata nella posizione in cui si trovava al momento della deposizione, e se fosse mai stata modificata.
Gli altri testimoni riferiscono che la linea è stata realizzata dopo il 1995, ed in particolare tra il 1996 ed il 1997, data che appare coerente con le deposizioni dei testimoni di parte appellante. Irrilevante la datazione del contratto stipulato da tale datato 16.09.86 (data parzialmente leggibile in verità), poiché non è Persona_1
stato dimostrato che l'utenza in questione venisse servita dal tratto di elettrodotto che passa dal fondo del . CP_1
Né può essere ritenuta risolutiva la data di costruzione di uno dei pali (datato 1992), in quanto non è dimostrato che i pali fossero stati utilizzati nell'anno di costruzione, tanto più che il secondo palo è stato realizzato nel 1998, ossia in epoca più vicina alla data indicata dai testimoni indicati dal . Tenendo conto che i pali, situati fuori dal CP_1
pag. 3/5 terreno dell'appellato, sostengono il cavo che attraversa la proprietà e che il CP_1
secondo palo è stato realizzato nel 1998, si può concludere che prima di tale data certamente non vi era alcuna linea che attraversasse il fondo oggetto di causa.
Anche la consulenza tecnica svolta in primo grado non è riuscita ad appurare una data diversa da cui far decorrere il possesso dell'elettrodotto da parte dell' CP_4
La motivazione del giudice di primo grado appare quindi del tutto coerente con le prove raccolte in istruttoria, ed ha correttamente valutato le affermazioni delle parti, escludendo l'esistenza di un possesso utile all'usucapione per un periodo superiore al ventennio.
Al rigetto del primo motivo di appello segue il rigetto del secondo, basato unicamente sulla sussistenza dell'acquisto a titolo originario.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 1.458,00 (€ 268,00 per la fase di studio, €
268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1095/2019, così Parte_2
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Palamara;
pag. 4/5 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5