Ordinanza collegiale 23 novembre 2020
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00051/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1000 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- MO RE L’TE, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria Piccinno ( in precedenza dall’Avv. Paolo Gaballo, il quale poi rinunciava al mandato ), con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Calabrese, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del provvedimento prot. n. 7788 del 21.4.2016 con il quale il Dirigente dell’Area funzionale II del Comune di Nardò ha ritenuto improcedibile la domanda in sanatoria presentata dal ricorrente il 29.3.2016 per l’intervento di ristrutturazione edilizia eseguito presso la sua abitazione in Nardò, alla via Li Santi;
- ove occorra, della nota prot. n. 5832 del 10.2.2016 di avvio del procedimento di annullamento dei permessi di costruire n. 267/2006 e n. 100/2013, rilasciati in favore del ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti
- dell’ordinanza n. 346 del 6.8.2018, con cui il Dirigente dell’Area funzionale I del Comune di Nardò ha imposto al ricorrente di demolire alcune opere realizzate sine titulo presso la sua abitazione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. L’TE è proprietario di un’abitazione sita in Nardò, alla via Li Santi, assentita - nella prospettazione del ricorso - con concessione edilizia in sanatoria n. 1116/2004 e successivi permessi di costruire n. 267/2006 e n. 100/2013.
- l’immobile si trova in area interessata tipizzata dal PRG come ‘ B/15 - residenziali con giardino ’.
- negli anni scorsi il L’TE vi realizzava un intervento di ristrutturazione in difformità dai titoli edilizi rilasciati in suo favore.
- in data 29 marzo 2016, quindi, egli presentava una domanda di sanatoria ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 36 del d.P.R. n. 380/2001, oltre che della L.R. n. 33/2007.
- l’A.c., con provvedimento prot. n. 7788 del 21 aprile 2016, dichiarava improcedibile l’istanza evidenziando, dopo ampia motivazione, che “ gli interventi in difformità ed in ampliamento posti in essere non sono annoverabili tra quelli di cui all’art. 22 del DPR n. 380/01 ovvero appaiono riconducibili anche solo in parte a quelli di cui all’art. 10 subordinati a permesso di costruire. Ulteriormente per gli stessi non si ritiene possibile accertare la conformità ex art. 36 DPR n. 380/01 mancando chiaramente, per quanto sopra, il requisito della cd. doppia conformità ”.
- veniva dunque proposto il presente ricorso introduttivo, per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione articoli 3 e 10- bis l. n. 241/1990, N.T.A. del P.R.G. di Nardò e d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere; sviamento; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione; b) violazione e falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Edilizio del Comune di Nardò; violazione della deliberazione n. 124/2005; violazione d.P.R. n. 380/2001 per altro profilo; violazione e falsa applicazione l.r. n. 33/2007 e della circolare n. 33 del 26 giugno 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; eccesso di potere; erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione l. n. n. 241/90; violazione delle regole e dei principi in materia di annullamento e/o revoca di titolo edilizi; c) violazione art. 3 l. n. 241/90 per altro profilo; difetto di motivazione; violazione N.T.A. del P.R.G. di Nardò e d.P.R. n. 380/2001 per altro profilo; eccesso di potere; carenza di istruttoria; erroneità dei presupposti per altro profilo.
1.1 Premesso, ancora, che:
- con ordinanza n. 346 del 6 agosto 2018 il Dirigente dell’Area funzionale I del Comune di Nardò ingiungeva al sig. L’TE “ di ripristinare il legittimo stato urbanistico del luoghi, secondo le previsioni progettuali del titolo abilitativo riconosciuto legittimamente, p.d.c. n. 100/2013, di cui è stata oggetto l’abitazione … attesa la difformità totale delle opere concretamente realizzate, come rilevato dalla Polizia Municipale in data 29 ottobre 2014 e come dettagliatamente descritto in narrativa ”.
- venivano dunque formulati i seguenti motivi aggiunti di gravame: d) illegittimità derivata; e) nullità e/o illegittimità dell’ordinanza di demolizione per carenza di un elemento essenziale ex art. 21- septies l. n. 241/1990; f) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; difetto di istruttoria sotto altro profilo; g) eccesso di potere; difetto di istruttoria e motivazione; erroneità dei presupposti; violazione e falsa applicazione D.lgs. n. 42/2004, P.u.t.t./p. e P.P.T.R.; violazione e falsa applicazione D.M. del 4.9.1975 e d.P.R. n. 248/2010; violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/01; violazione sentenze del Tribunale di Lecce del 26 gennaio 2016 e 18 settembre 2014; h) violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90; mancata comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere; sviamento; difetto di istruttoria; i) violazione e falsa applicazione l.r. n. 33/2007 e Regolamento Edilizio del Comune di Nardò; eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione.
1.2 Premesso, ulteriormente, che con memoria del 5 giugno 2020 la parte ricorrente evidenziava quanto segue: “ Si fa presente che, nelle more del giudizio, il ricorrente, al fine di legittimare il suo immobile, ha, dapprima, rimosso le opere che, ad avviso della P.A., impedivano la sanatoria delle difformità accertate al piano rialzato ed al piano primo e, il seguente 30 ottobre 2019, ha presentato una domanda ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria delle stesse difformità, domanda che è in corso di istruttoria. In particolare il ricorrente, al piano rialzato, ha rimosso le tamponature verticali del porticato, liberando i lati e così escludendolo dal computo del volume; al piano primo ha ripristinato i vani tecnici, rendendoli non più abitabili mediante la realizzazione di tramezzature interne conformi al progetto assentito con il permesso di costruire n. 100/2013. Gli interventi di demolizione effettuati dal ricorrente hanno mutato lo stato dei luoghi e le opere oggetto del provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo ”.
2.- Richiamata, quindi, l’ordinanza istruttoria adottata dalla Sezione all’udienza del 18 novembre 2020: « Ritenuto necessario ai fini della decisione acquisire dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Nardò una relazione di chiarimenti concernente lo stato del procedimento di sanatoria avviato dal ricorrente in data 30 ottobre 2019, di cui dagli atti di causa non risulta l’esito (…) » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 23 novembre 2020, n. 1289).
3.- Considerato che, con relazione del 18 marzo 2021, l’Amministrazione dava conto di essersi pronunciata sull’istanza di sanatoria in data 30 ottobre 2019 - in senso sfavorevole alla parte - con la d.d. prot. n. 13916 dello stesso 18 marzo 2021: “ Con riferimento all’istanza di Permesso di Costruire in sanatoria rubricata al n. 1239/2019, acquisita al protocollo n. 50841/2019, volta all’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/01 dei plurimi abusi edilizi afferenti l’unità abitativa sita in Nardò via Li Santi n. 34, in catasto al foglio 121 ptc 225 sub 4 (accertati in data 29.10.2014 - verbale della P.L. n. 4/2016), si comunica che su tale richiesta si intende formato il cd. silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 36 comma 3. Si coglie l’occasione per rappresentare, ad ogni buon conto, quanto segue: le opere abusive in argomento sono state già oggetto di analoga istanza di regolarizzazione (pratica edilizia n. 359/2016) conclusa con provvedimento di prot. n. 17788/2016, i cui motivi ostativi, ivi elencati, sono evidentemente in gran parte confermati anche con riferimento all’attale consistenza e qualificazione planovolumetrica delle opere abusive ancorché sottoposte ad un parziale ripristino del legittimo stato dei luoghi, in quanto interessate soltanto da modeste opere di demolizione e non già integralmente ricondotte in conformità allo stato dei luoghi assentito in ultimo con PdC n. 100/2013 (come peraltro rilevato con ultimo sopralluogo del tecnico comunale in data 08.08.2020, da cui emerge pure che lo stato dei luoghi rilevato non coincide esattamente con la rappresentazione grafica dello stato dei luoghi di cui all’elaborato allegato all’istanza ex art. 36 in parola) ”.
4.- Ritenuto che:
- il sopravvenire di un nuovo diniego alla richiesta sanatoria rende privo di un interesse giuridicamente significativo, e quindi improcedibile, il ricorso introduttivo, proposto avverso il precedente provvedimento prot. n. 7788 del 21 aprile 2016 ( tra le più recenti : « un fatto sopravvenuto all’instaurazione del giudizio (…), che sia idoneo a modificare l’assetto di fatto o di diritto esistente al momento in cui era proposta l’originaria impugnazione, può incidere sull’interesse a ricorrere. Tra i fatti sopravvenuti idonei a modificare l’assetto di fatto vi sono i provvedimenti successivi che possono comportare la piena realizzazione dell’interesse del ricorre, e così dar luogo a cessazione della materia del contendere, ovvero, non condurre a tale piena realizzazione e pur tuttavia rendere inutile la pronuncia del giudice, dando luogo, così ad una carenza sopravvenuta di interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1100; id. sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1825) »; T.A.R. Lazio Roma, I-Quater, 24 settembre 2021, n. 9892 ); pur avendo la difesa del sig. L’TE, d’altronde, preannunciato la formulazione di motivi aggiunti di ricorso avverso la d.d. n. 13916 del 18 marzo 2021, così chiedendo e ottenendo alla scorsa udienza pubblica del 28 aprile 2021 il rinvio della causa, nessun gravame risulta poi effettivamente allegato avverso detto ‘nuovo’ atto di diniego.
- lo stesso diniego, inoltre, legittima e rende efficace l’ordinanza di demolizione n. 346 del 6 agosto 2018, in conformità al preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui la proposizione di un’istanza di sanatoria determina solo un temporaneo arresto dell’efficacia dell’ordine repressivo dell’abuso: « l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, quando sia già stato instaurato un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell’adozione di un’ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente, ossia per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria, con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l’amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell’atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3545). Anche la Sezione si è espressa nei medesimi termini, ritenendo che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 1432). Va quindi condiviso quanto opinato dal T.a.r. circa la irrilevanza della domanda di sanatoria, non determinando essa alcuna definitiva o comunque perdurante inefficacia del previo ordine demolitorio » (Consiglio di stato, VI, 18 agosto 2021, n. 5921).
- a quanto fin qui esposto deve infine aggiungersi che: a) la misura sanzionatoria non veniva inficiata, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza ( tra le ultime: T.A.R. Campania Salerno, II, 21 luglio 2021, n. 1814; T.A.R. Campania Napoli, IV, 3 giugno 2021, n. 3703; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 febbraio 2021, n. 1356 ), dal provvedimento di sequestro penale cui la difesa del ricorrente fa, peraltro in modo non puntuale, riferimento; b) essa non presupponeva la comunicazione di avvio del relativo procedimento ( cfr., Consiglio di Stato, II, 18 maggio 2020, n. 3156; T.A.R. Campania Napoli, III, 25 agosto 2021, n. 5624 ), c) l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà eventualmente acquisita al patrimonio pubblico non rappresenta motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, costituendo requisito necessario, appunto, solo ai fini dell’acquisizione, la quale è distinta, eventuale e successiva misura sanzionatoria ( Consiglio di Stato, VI, 3 dicembre 2020, n. 7672; T.A.R. Campania Napoli, VII, 20 luglio 2021, n. 5028 ).
5.- Ritenuto, in definitiva, che:
- il ricorso originario va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- i motivi aggiunti debbono essere, invece, respinti.
- sussistono eccezionali ragioni, attesa la particolarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1000 del 2016, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originario e respinge i proposti motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO