Decreto cautelare 27 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 02089/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da NN D'GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- EZ Pa;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissione Interministeriale Ripam;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR ET, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marolda, Monica Mattaliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ES PA BE, NI FF TA, AR RA NZ, IL De EL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria di merito, pubblicata il 25.3.2022, relativa al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali”;
- dell'esito della prova scritta, sostenuta in data 27.10.2021 e pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del EZ; di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito n. 39;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente;
- ove occorra, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19/8/2022:
- della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 6.6.2022;
- dell'avviso pubblicato in data 24/06/2022 concernente l'assegnazione delle sedi a ciascun vincitore; - dell'avviso pubblicato da EZ Pa in data 7.6.2022 e di ogni atto e verbale attinente la formulazione della graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico indicato in epigrafe per il profilo CU/GIUL e di essersi graduato in posizione n. 2980 con il punteggio di punteggio di 25.9 (di cui 23,4 punti per la prova scritta e 2,5 punti per i titoli), ha impugnato la graduatoria adottata all’esito della procedura concorsuale lamentando:
- l’ambiguità del quesito n. 15 sottopostogli in occasione della prova scritta (del seguente tenore “ La discipilina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dal'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica… ”);
- l’omessa valutazione, in sede di attribuzione del punteggio per titoli, del diploma di specializzazione in Diritto dell’Unione europea, conseguito all’estero presso l’Università di Cantabria e dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
2. In data 31 maggio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; con successiva memoria del 31 maggio 2022 ha preliminarmente eccepito
- “ l’irricevibilità ex art. 35, lett. a) c.p.a. delle censure sollevate dalla controparte, con riferimento alle questioni inerenti al quesito n. 15) in quanto l’esito della prova scritta, ed oggetto di contestazione in relazione al quesito n. 15, è stato pubblicato in data 9 novembre 2021 ”;
- il “ difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e della Commissione Ripam ”;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.
3. Con memoria del 20 giugno 2022 si è costituita in giudizio la controinteressata AR AN ET, deducendo l’infondatezza del secondo motivo di ricorso formulato dal ricorrente e chiedendone il rigetto sul rilievo che “ il diploma di specializzazione indicato da parte ricorrente, in Diritto dell’Unione Europea, dichiaratamente conseguito all’estero presso l’Università di Cantabria, non risulta accompagnato dalla necessaria dichiarazione di equivalenza/equipollenza, richiesta ai fini della validità del titolo per lo svolgimento di prove concorsuali in Italia. Né risulta avviata la procedura necessaria ai fini del riconoscimento ”.
4. Con ordinanza n. 4030 del 22 giugno 2022 è stata accolta in parte, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, limitatamente alla contestazione del quesito sopra menzionato, con la seguente motivazione: “ il testo del quesito non [è] aggiornato al testo della disposizione legislativa di riferimento … la risposta ritenuta esatta dalla commissione esaminatrice (3) è imprecisa, non avendo tenuto conto che, per effetto dell’art. 1 del DL 101/2019, al primo periodo dell’art. 2, comma 1 del d.lgs. 81/2015 “la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente»”, e ciò a far data dal 3.11.2019; Ritenuto: - che, dunque, la domanda cautelare va accolta in ragione dell’ambiguità della formulazione del quesito controverso; - che risulta infondata la domanda di assegnazione del punteggio per la mancata attribuzione, da parte della commissione, del punteggio in questione per il Corso di specializzazione in Diritto dell'Unione Europea (conseguito dal candidato presso l’Universidad de Cantabria con votazione dichiarata “Apto”), trattandosi di titolo ottenuto in data 14.10.2013, ossia solamente 6 giorni dopo il conseguimento (8.10.2013) della laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli ”.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 luglio 2022 il ricorrente ha gravato, facendo valere i medesimi vizi già articolati con il ricorso introduttivo, la nuova graduatoria aggiornata pubblicata in data 6 giugno 2022, “ all’interno della quale il ricorrente ha visto peggiorare la propria situazione, ritrovandosi collocato dalla posizione iniziale n. 2980 alla nuova posizione di 2984, perdendo dunque ben 4 posizioni ”.
6. Con memoria depositata il 16 dicembre 2022 il ricorrente ha rappresentato che “ EZ [ha provveduto] ad aggiornare il punteggio complessivo del ricorrente, aumentandolo a 26,125 ( e quindi la p.a. - in fase di riesame - ha provveduto a far recuperare la penalità sul quiz sopra citato) (cfr. aggiornamenti del 13.09.2022 e poi del 20.09.2022 pubblicati sul sito di formez pa allegati in atti)”, insistendo per il riconoscimento dei “ 2 punti aggiunti in relazione al Diploma di specializzazione in Diritto dell’Unione Europea conseguito in data 14.12.2013 a seguito di corso svoltosi tra ottobre e dicembre 2012 ”.
7. All’udienza del 25 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa erariale.
L’eccezione di tardività, formulata con riferimento al primo motivo di ricorso, non è fondata in quanto, nel caso di specie, il ricorrente ha superato la prova scritta oggetto di contestazione ed è stato ammesso alla successiva fase di valutazione dei titoli: è agevole rilevare che l’esito della prova scritta non ha prodotto alcun effetto escludente per il ricorrente rispetto alla possibilità di posizionarsi utilmente in graduatoria, sicché non sussisteva alcun onere di impugnazione immediata (differentemente dalla diversa ipotesi di affissione dell’esito negativo della prova orale, cui si riferisce la giurisprudenza citata dalla difesa erariale).
Con riguardo alla generica eccezione di difetto di legittimazione passiva, va ribadito l’orientamento più volte espresso dalla Sezione (cfr., ex multis , 14 luglio 2022, n. 9810), secondo cui, per un verso, è irrilevante la circostanza che la gestione della procedura concorsuale sia stata delegata a EZ PA; per l’altro, non è sostenibile che “ le citate amministrazioni devono ritenersi del tutto estranee alla vicenda concorsuale in parola ”, posto che le Amministrazioni evocate in giudizio sono i soggetti che si appropriano degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale.
9. Tanto premesso, il Collegio, confermando quanto già statuito in sede cautelare, ritiene che il primo profilo di doglianza sollevato dal ricorrente sia fondato.
Invero, la formulazione del quesito n. 15 - “ La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica…
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali né continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
- …anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ”
- non ha tenuto conto che, alla data di svolgimento della prova preselettiva (27 ottobre 2021), tale disposizione prevedesse che “ a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali ”.
Appare evidente come la formulazione del quesito in discussione non fosse aggiornata al testo della disposizione legislativa di riferimento, vigente ratione temporis : la risposta ritenuta esatta dalla commissione esaminatrice (n. 3) risulta, infatti, avere trascurato che, per effetto dell’art. 1 del DL 101/2019 (convertito nella legge 128/2019), al primo periodo dell’art. 2, comma 1 del d.lgs. 81/2015, la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « prevalentemente », e ciò a far data dal 3 novembre 2019.
Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta la non corretta formulazione del quiz in parola, deve essere, pertanto, accolto.
10. Privo di pregio è, come già osservato in sede cautelare, il secondo argomento di doglianza, se non altro giacché la durata bimestrale del “ Corso di specializzazione in Diritto dell'Unione Europea ”, frequentato dal ricorrente presso l’Universidad de Cantabria, è di gran lunga inferiore a quella necessaria per il conseguimento di un “ diploma di specializzazione ”, che, secondo l’art. 4, comma 1, della l. n. 341/1990 “ si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni ”.
11. In ragione della peculiarità della controversa, si rileva la presenza dei presupposti per compensare fra le parti le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
GE Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO