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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2788/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in LA, via Guastalla 5, presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Carpoca, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
(cf. ) elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._3
Bernardino Verro n. 33/6 LA , presso lo studio dell'avv. Fabio D'Alessio , che li rappresenta e difende, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza di rimessione in decisione del 20.5.2025 svoltasi in forma scritta, riportandosi alle note precedenti e, segnatamente:
pagina 1 di 11 per parte attrice : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i Parte_1
presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 26.5.2023 tra il SI. e la Controparte_1
SI.ra , dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di Parte_2
disposizione del patrimonio. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per i convenuti e “ In via Controparte_1 Parte_2
istruttoria: Disporre la rimessione della causa sul ruolo ed accogliere le domande istruttorie formulate con i precedenti atti. Nel merito in via principale: Accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. e per l'effetto respingersi la domanda attorea. Con vittoria e distrazione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato la SI.ra evocava Parte_1
in giudizio i SI.ri e al fine di Controparte_1 Parte_2
ottenere la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 26.5.2023 tra il SI.
[...]
e la SI.ra , e quindi di dichiarare inefficace nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio citato.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: era creditrice del SI. in forza di decreto ingiuntivo 15472/2022 del Tribunale di LA, Controparte_1
notificato il 18.10.2022 non opposto nei termini, per l'importo di €40.000 oltre spese legali;
la somma capitale era stata trattenuta in garanzia dal notaio in sede di Persona_1
compravendita di immobile oggetto dell'azione revocatoria;
in data 4.5.2023 era stato notificato atto di precetto per spese di lite del decreto ingiuntivo e interessi;
in data
26.5.2023 il SI. aveva donato immobile di sua proprietà alla figlia CP_1 [...]
rimanendo proprietario di quote in comproprietà su due immobili e Parte_2
depauperando il patrimonio;
sussistevano i presupposti per la revoca ex art. 2901 c.c.
Si costituivano e contestando Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 11 quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'attore, ultraottantenne, aveva intrattenuto una pseudo relazione sentimentale con la SI.ra , interrotta all'esito delle Persona_2
circostanze di causa;
nei primi mesi dell'anno 2022 l'attore aveva avviato una trattativa strumentale alla vendita del proprio immobile con l'agenzia Tecnocasa, Immobiliare
Comasina S.a.s.; in tale contesto la SI.ra aveva indotto il SI. a sottoscrivere Per_2 CP_1
un mutuo infruttifero, dal quale risultava una dazione in denaro di Euro 40.000,00 da parte della SI.ra , madre della SI.ra ,a beneficio del SI. e il Parte_1 Per_2 CP_1
cui credito la mutuante si era impegnata a riscuotere dopo la vendita dell'immobile; il era ignaro della scrittura, aveva provveduto a disconoscere in altro giudizio la CP_1
sottoscrizione nonché aveva presentato denuncia querela;
si era avveduto tardivamente, dopo la notifica del precetto, della precedente notifica del decreto ingiuntivo;
con atto di citazione del 23 maggio 2023, l'odierno convenuto aveva impugnato il decreto ingiuntivo oltre il termine e con sentenza n. 8115/24 il Tribunale di LA aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; il convenuto SI. godeva di un Controparte_1
entrata netta mensile di Euro 1.260,00 ed era proprietario di alcuni immobili il cui valore di mercato è di circa 15.000,00 Euro;
erano insussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. ; non c'era la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie e non vi era alcun danno.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., previa fissazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. erano assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c.
; in sede di prima udienza le parti attestavano l'esito negativo delle trattative.
Il Giudice rinviava quindi la causa per la decisione con contestuale assegnazione di termini ex artt. 189 e 281 quienqiues c.p.c.
All'udienza del 20.5.2025 , svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimettevca la causa in decisione
CONCISA ESPOSIZINEDELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. L'inammissibilità della seconda memoria di replica di parte attrice
2.La ricostruzione della fattispecie in esame
3. I presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c.
pagina 3 di 11
3.1. Gli elementi oggettivi ex art. 2901 c.c.
3.2 L'elemento soggettivo
4. Le conclusioni
5. Le spese
1. L'inammissibilità della seconda memoria di replica di parte attrice
Si rileva ex officio l'inammissibilità dell'atto giudiziario denominato “memoria di replica” depositato i da parte attrice in data 5.5.2020 , in quanto la medesima parte aveva già depositato la propria memoria di replica , non essendo consentito ulteriore e successivo deposito ex art. 189 secondo comma c.p.c.
2.La ricostruzione della fattispecie in esame
Risulta puntualmente dedotto e documentato che il Tribunale di LA emetteva decreto ingiuntivo 15472/2022 in data 17.9.2022 nei confronti del SI. Controparte_1
ingiungendo a quest'ultimo il pagamento di €40.000, oltre il pagamento di interessi
[...]
e spese di giudizio nei confronti della SI.ra ; parimenti risulta Parte_1
puntualmente dedotto e documentato che il citato decreto ingiuntivo era ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c. in data 18.10.2022 e che non veniva opposto nei termini dall'ingiunto (cfr. doc. 1 parte attrice)
In secondo luogo, è pacifico tra le parti che il SI. provvedeva al CP_1
pagamento, mediante restituzione, dell'importo per la sorte capitale pari a €40.000 (cfr atto di citazione pag.2, atto di precetto allegato sub doc. 2 ove si attesta “la somma capitale di
Euro 40.000 è stata restituita all'attrice” , e comparsa costituzione pag. 3 “L'attrice ha proceduto a riscuotere la somma di Euro 40.000,00= presso il notaio rogante, all'esito della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta a mente dell'art. 143 cod. proc. Civ. ) permanendo il credito in relazione alle ulteriori voci (spese e interessi)
In terzo luogo, è parimenti pacifico e documentato che era notificato al atto CP_1 di precetto per la somma residua di €7746,55 in data 4.5.2025 (cfr. doc. 2)
E' pacifico, perché riconosciuto dalla parte convenuta che “Con sentenza n. 8115/24 pronunciata in udienza e pubblicata il 18 settembre 2024, il Tribunale di LA ha dichiarato inammissibile l'opposizione poiché tardiva, per cui ad oggi pende giudizio
pagina 4 di 11 avanti alla Corte d'Appello di LA, iscritto al ruolo n. 3031/24.” (cfr comparsa costituzione pag. 3)
Sotto ulteriore e connesso profilo, è pacifico e documentato che con atto Repertorio
n. 3141 Raccolta n. 2103 del 26.5.2023 a rogito notaio , il si. donava alla Per_3 CP_1 figlia l'immobile in Comune di Motta Visconti (MI), Via Pt_2 Parte_2
Vittime della Mafia n. 32/A nel complesso residenziale denominato "Residenza Parco
Ticino", sito in Via Giacomo Matteotti n. 116 e identificato al Foglio 4 (quattro), Mappale
690 (seicentonovanta), Subalterno 26 (ventisei), Via Vittime della Mafia n. 32, piani T- 1,
Categoria A/3, Classe 5, Consistenza vani 3,5, Superficie Catastale mq. 79, Rendita
Catastale euro 234,99; Foglio 4 (quattro), Mappale 690 (seicentonovanta), Subalterno 19
(diciannove), Via Vittime della Mafia n. 32, piano T, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 15, Superficie Catastale mq. 17, Rendita Catastale euro 38,73 (cfr. doc. 3)
3. I presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c.
3.1. Gli elementi oggettivi ex art. 2901 c.c.
Premessa detta ricostruzione dei fatti, sussistono, anzitutto, i presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda di revocatoria formulata ex art. 2901 c.c.
In primo luogo, per le ragioni sopra esposte, risulta dimostrata la sussistenza del credito dell'attrice nei confronti di parte convenuta Controparte_1
In via generale e in punto di diritto, secondo l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, anche il credito eventuale è sufficiente a fondare un'azione revocatoria: tale considerazione si fonda sulla stessa formulazione dell'art. 2901 c.c. che accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (recentemente ex multis Cass 15.11.2016, n.
23208).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed eSIibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche pagina 5 di 11 eventuale, il cd “credito litigioso”, ovvero quello oggetto di controversia giurisdizionale, è sufficiente a legittimare un soggetto, quale creditori, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. SS.UU. 18.5.2004 n. 9440; nello stesso senso recentemente Cass. 12.7.2013 n. 17257; Cass. 19.3.2006 n. 5246).
Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, nella fattispecie in esame il credito vantato dalla SI.ra risulta basato su atto esecutivo di natura giudiziale Pt_1
(decreto ingiuntivo) ; la circostanza che sia stato oggetto di impugnazione , come eccepito dalla convenuta (cfr. comparsa costituzione pag. 3 o in senso analogo conclusionale pag. 3 ) non inficia in alcun modo la titolarità di un diritto di credito idoneo a supportare l'azione revocatoria, alla luce della giurisprudenza consolidata che ritiene sufficiente il credito litigioso: si perviene a tale conclusione, nel caso concreto , a fortiori considerando il rigetto della relativa domanda di opposizione in primo grado.
Il richiamo giurisprudenziale dei convenuti sul punto (Cass. 7.4.2023, n. 9609 in comparsa conclusionale pag. 6 ) è inconferente;
nella fattispecie oggetto di causa si tratta infatti di credito eventuale che potrebbe sorgere da condanna alle spese legali in giudizio in corso ma di un credito, ad oggi, effettivo e basato su titolo esecutivo giudiziale nonchè relativo da un lato a interessi moratori su sorte capitale e dall'altro a spese legali e di precetto già liquidate e di cui è stata disposta condanna in fase monitoria.
Parimenti sussistente l'ulteriore requisito oggettivo ovvero, il pregiudizio patrimoniale in conseguenza dell'atto dispositivo (quest'ultimo costituito dalla donazione sopra indicata)
Circa l'eventus damni, in via generale si sottolinea in ogni caso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente che l'atto dispositivo renda maggiormente difficile o onerosa la realizzazione del diritto, pur non comportando una variazione quantitativa dello stesso(Cass. 29.3.2007 n. 7767); in ogni caso, sul punto e a fortiori, la diminuzione quantitativa del patrimonio , pur in presenza di ulteriori garanzie e di altri debitori, è comunque condizione sufficiente per integrare il predetto requisito
(recentemente Cass. , 07.02.2024, n.3462)
Meritevole di riproposizione l'iter logico motivazionale di sentenza di legittimità
pagina 6 di 11 secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento della stessa, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione il quale eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell''eventus damni' (Cass. 24 luglio
2003 n.11471; cfr., sulla prima parte della massima, anche Cass. 17 ottobre 2001 n.12678
e 5 giugno 2000 n.7452). ” ( in termini Cass. 14.10.2005, n.19963 Trib. Brescia
14.01.2019, n. 93; Trib. Bari 13.04-2022, n.1410)
Tanto premesso in punto di diritto, la donazione compiuta dal SI. a CP_1
beneficio della figlia SI.ra costituisce un atto che, in modo oggettivo, determina una deminutio del patrimonio del donante e quindi rende sicuramente più difficile il soddisfacimento del credito riducendo la garanzia patrimoniale del donante stesso
A riguardo, in particolare, risultano infondate le eccezioni dei convenuti circa una situazione di capienza del SI. e l'irrilevanza della donazione. CP_1
In primo luogo, in adesione alla giurisprudenza sopra evidenziata, è sufficiente la maggiore difficoltà per fondare un'azione revocatoria: pertanto la donazione di immobile , quale atto dispositivo a titolo gratuito e sorretto da spirito di liberalità, senza la previsione di corrispettivo, rende più difficile la soddisfazione, diminuendo il patrimonio del debitore
In secondo luogo, nel caso concreto, anche a voler accedere alla ricostruzione dei convenuti, infondata per le ragioni esposte in fatto e in diritto e disattesa dalla giurisprudenza ( costituzione pag. 5 e conclusionale pag.5), il patrimonio e il flusso di reddito del debitore convenuto risultano comunque alquanto limitati e, all'esito della donazione, ulteriormente ridotti;
segnatamente, il SI. risulterebbe proprietario CP_1
soltanto di ulteriore bene immobile per un valore di €15.000, come da stima prodotta dallo stesso convenuto ((cfr doc. 1 parte attrice ) e, peraltro, di cui è contestata la piena proprietà; parimenti, il flusso di reddito, caratterizzato da pensione di €1260, si configura alquanto modesto ai fini della soddisfazione di un credito anche come quello in esame pari a 7746,55; infine non viene attestata la titolarità di crediti o beni mobili rilevanti (conti pagina 7 di 11 corrente, conti deposito, titoli etc.)
In ragione di quanto esposto risulta comprovato l'eventus damni
3.2 L'elemento soggettivo
Parimenti sussistente l'elemento soggettivo;
a riguardo, si precisa che si trattava di atto a titolo gratuito disposto il 26.5.2023 e quindi in data successiva al sorgere del credito
(il decreto ingiuntivo era emesso in data 17.9.2022 e notificato il 18.10.2022 , mentre il
4.5.2023 era notificato l'atto di precetto).
Sul punto, in capo al debitore, in casi analoghi, non è richiesta una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, ma una semplice conoscenza (se non addirittura conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto in sé è in grado di produrre alla garanzia del credito, la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni (Cass 11.02.2005, n.2748; Trib. LA 16.01.2020, n.428
Trib. Roma 07.03.2017, n.4568 )
In altri termini, sul piano soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito secondo orientamento giurisprudenziale, era sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, ovvero il consilium fraudis, essendo irrilevante la sussistenza della consapevolezza del terzo (2901 primo comma n.1c.c. ) (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052 Cass. 19.12.2008, n. 29869)
Sotto ulteriore e connesso profilo nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2901 c..c, l'elemento soggettivo deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio si risolve in favore del primo, nel caso di atti a titolo oneroso (che implicano un sacrifico del terzo corrispondente o meno al vantaggio conseguito), l'elemento soggettivo deve essere provato anche in capo al terzo.
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che
pagina 8 di 11 al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando Cass. 27.10.2015, n. 21808 Cass. 7.10. 2008, n. 24757; da ultimo sull'irrilevanza della condizione soggettiva del terzo Cass. 29.05.2018, n.13388).
Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, premessa l'irrilevanza della condizione psicologica del terzo beneficiario, SI.ra risulta Parte_2 sussistente l'elemento psicologico in capo al debitore SI. si perviene a tale CP_1
conclusione non solo in via presuntiva ma in forza di specifici elementi probatori quali la notifica dell'atto di precetto e, precedentemente, dello stesso decreto ingiuntivo previamente rispetto all'atto dispositivo patrimoniale;
la partecipazione dello stesso come parte processuale opponente , ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
comprovante quindi la piena consapevolezza in capo a quest'ultimo della ragione del credito, come illustrata e documentata negli atti processuali;
ulteriormente, si sottolinea, lo stretto legame parentale tra il donante e il donatario nonché l'assenza di ragioni plausibili dedotte alla base della donazione;
infine risulta particolarmente SInificativa la prossimità temporale, particolarmente ravvicinata rispetto alla notifica dell'atto di precetto.
In ragione di quanto esposto, al momento della donazione, risulta non solo provata la scientia damni in capo al (già ex se sufficiente ai fini della revocatoria trattandosi CP_1
di atto a titolo gratuito), ma , a fortiori, una vera e propria finalità distrattiva del patrimonio.
Inconferente la giurisprudenza citata dalla convenuta ( e, invero, non a proposito anche dall'attrice ) e, segnatamente la pronuncia Cass. 21.1.2025 n. 1898, ancora da ultimo memoria di replica pag. 2); la fattispecie riguardava infatti atti a titolo oneroso
(compravendita e atto integrativo), posti in essere anteriormente al sorgere del credito;
nel caso in esame, viceversa l'atto di cui si chiede la revoca è a titolo gratuito ed è stato eseguito successivamente al sorgere del credito
4. Le conclusioni
Le istanze istruttorie come formulate dalla convenuta, oltre che inammissibili per le ragioni già esplicate con ordinanza del 29.1.2025 [1 – 2 (parzialmente irrilevanti e generici valutativi) 3-5 (generici e valutativi) 6 (parzialmente irrilevante e valutativo)], erano comunque superflue perché inidonee ad attestare l'insussistenza dei presupposti per la pagina 9 di 11 revocatoria
La domanda di parte attrice risulta quindi fondata sussistendo i presupposti , oggettivi e soggettivo, per la revocatoria .
Viene pertanto disposta la revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione all'atto di donazione Repertorio n. 3141 Raccolta n. 2103 del 26.5.2023 a rogito notaio , Persona_4
con cui il SI. donava alla figlia Controparte_1 Parte_2
l'immobile in Comune di Motta Visconti (MI), Via Vittime della Mafia n. 32/A nel complesso residenziale denominato "Residenza Parco Ticino", sito in Via Giacomo
Matteotti n. 116 e identificato al Foglio 4 (quattro), Mappale 690 (seicentonovanta),
Subalterno 26 (ventisei), Via Vittime della Mafia n. 32, piani T-1, Categoria A/3, Classe 5,
Consistenza vani 3,5, Superficie Catastale mq. 79, Rendita Catastale euro 234,99; Foglio 4
(quattro), Mappale 690 (seicentonovanta), Subalterno 19 (diciannove), Via Vittime della
Mafia n. 32, piano T, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 15, Superficie Catastale mq. 17, Rendita Catastale euro 38,73.
Tale atto è quindi inefficace nei confronti dell'attrice SI.ra Parte_3
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. la presente sentenza è oggetto di annotazione a cura del competente conservatore dei registri immobiliari: pur non essendo oggetto di esplicita domanda, il dovere di annotazione, se richiesto ritualmente dalla parte interessata, costituisce effetto ex lege in conseguenza della sentenza
5. Le spese
Le spese del presente giudizio sono addebitate sui convenutin solido in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 (valore effettivo considerando il credito alla base della revoca) tenuto conto della natura e complessità della causa, applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva minimo per l'istruttoria, limitata al deposito delle memorie e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi pari a € 3387 oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di marca (27) e contributo (237).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie , per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
(c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a)dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione Parte_1
Repertorio n. 3141 Raccolta n. 2103 del 26.5.2023 a rogito notaio , con cui il Persona_4
SI. (cf. ) donava alla figlia Controparte_1 C.F._2 [...]
cf. ), l'immobile in Comune di Motta Visconti (MI), Parte_2 C.F._3
Via Vittime della Mafia n. 32/A nel complesso residenziale denominato "Residenza Parco
Ticino", sito in Via Giacomo Matteotti n. 116 e identificato al Foglio 4 (quattro), Mappale
690 (seicentonovanta), Subalterno 26 (ventisei), Via Vittime della Mafia n. 32, piani T-1,
Categoria A/3, Classe 5, Consistenza vani 3,5, Superficie Catastale mq. 79, Rendita
Catastale euro 234,99; Foglio 4 (quattro), Mappale 690 (seicentonovanta), Subalterno 19
(diciannove), Via Vittime della Mafia n. 32, piano T, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 15, Superficie Catastale mq. 17, Rendita Catastale euro 38,73.
b)dispone l'annotazione della sentenza a cura della competente conservatoria dei registri immobiliari;
- II)condanna altresì i convenuti in solido e Controparte_1 [...]
a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si Parte_2 Parte_1
liquidano in € 264,00 per spese ed € €3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2788/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in LA, via Guastalla 5, presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Carpoca, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
(cf. ) elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._3
Bernardino Verro n. 33/6 LA , presso lo studio dell'avv. Fabio D'Alessio , che li rappresenta e difende, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza di rimessione in decisione del 20.5.2025 svoltasi in forma scritta, riportandosi alle note precedenti e, segnatamente:
pagina 1 di 11 per parte attrice : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i Parte_1
presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 26.5.2023 tra il SI. e la Controparte_1
SI.ra , dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di Parte_2
disposizione del patrimonio. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per i convenuti e “ In via Controparte_1 Parte_2
istruttoria: Disporre la rimessione della causa sul ruolo ed accogliere le domande istruttorie formulate con i precedenti atti. Nel merito in via principale: Accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. e per l'effetto respingersi la domanda attorea. Con vittoria e distrazione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato la SI.ra evocava Parte_1
in giudizio i SI.ri e al fine di Controparte_1 Parte_2
ottenere la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 26.5.2023 tra il SI.
[...]
e la SI.ra , e quindi di dichiarare inefficace nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio citato.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: era creditrice del SI. in forza di decreto ingiuntivo 15472/2022 del Tribunale di LA, Controparte_1
notificato il 18.10.2022 non opposto nei termini, per l'importo di €40.000 oltre spese legali;
la somma capitale era stata trattenuta in garanzia dal notaio in sede di Persona_1
compravendita di immobile oggetto dell'azione revocatoria;
in data 4.5.2023 era stato notificato atto di precetto per spese di lite del decreto ingiuntivo e interessi;
in data
26.5.2023 il SI. aveva donato immobile di sua proprietà alla figlia CP_1 [...]
rimanendo proprietario di quote in comproprietà su due immobili e Parte_2
depauperando il patrimonio;
sussistevano i presupposti per la revoca ex art. 2901 c.c.
Si costituivano e contestando Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 11 quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'attore, ultraottantenne, aveva intrattenuto una pseudo relazione sentimentale con la SI.ra , interrotta all'esito delle Persona_2
circostanze di causa;
nei primi mesi dell'anno 2022 l'attore aveva avviato una trattativa strumentale alla vendita del proprio immobile con l'agenzia Tecnocasa, Immobiliare
Comasina S.a.s.; in tale contesto la SI.ra aveva indotto il SI. a sottoscrivere Per_2 CP_1
un mutuo infruttifero, dal quale risultava una dazione in denaro di Euro 40.000,00 da parte della SI.ra , madre della SI.ra ,a beneficio del SI. e il Parte_1 Per_2 CP_1
cui credito la mutuante si era impegnata a riscuotere dopo la vendita dell'immobile; il era ignaro della scrittura, aveva provveduto a disconoscere in altro giudizio la CP_1
sottoscrizione nonché aveva presentato denuncia querela;
si era avveduto tardivamente, dopo la notifica del precetto, della precedente notifica del decreto ingiuntivo;
con atto di citazione del 23 maggio 2023, l'odierno convenuto aveva impugnato il decreto ingiuntivo oltre il termine e con sentenza n. 8115/24 il Tribunale di LA aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; il convenuto SI. godeva di un Controparte_1
entrata netta mensile di Euro 1.260,00 ed era proprietario di alcuni immobili il cui valore di mercato è di circa 15.000,00 Euro;
erano insussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. ; non c'era la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie e non vi era alcun danno.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., previa fissazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. erano assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c.
; in sede di prima udienza le parti attestavano l'esito negativo delle trattative.
Il Giudice rinviava quindi la causa per la decisione con contestuale assegnazione di termini ex artt. 189 e 281 quienqiues c.p.c.
All'udienza del 20.5.2025 , svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimettevca la causa in decisione
CONCISA ESPOSIZINEDELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. L'inammissibilità della seconda memoria di replica di parte attrice
2.La ricostruzione della fattispecie in esame
3. I presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c.
pagina 3 di 11
3.1. Gli elementi oggettivi ex art. 2901 c.c.
3.2 L'elemento soggettivo
4. Le conclusioni
5. Le spese
1. L'inammissibilità della seconda memoria di replica di parte attrice
Si rileva ex officio l'inammissibilità dell'atto giudiziario denominato “memoria di replica” depositato i da parte attrice in data 5.5.2020 , in quanto la medesima parte aveva già depositato la propria memoria di replica , non essendo consentito ulteriore e successivo deposito ex art. 189 secondo comma c.p.c.
2.La ricostruzione della fattispecie in esame
Risulta puntualmente dedotto e documentato che il Tribunale di LA emetteva decreto ingiuntivo 15472/2022 in data 17.9.2022 nei confronti del SI. Controparte_1
ingiungendo a quest'ultimo il pagamento di €40.000, oltre il pagamento di interessi
[...]
e spese di giudizio nei confronti della SI.ra ; parimenti risulta Parte_1
puntualmente dedotto e documentato che il citato decreto ingiuntivo era ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c. in data 18.10.2022 e che non veniva opposto nei termini dall'ingiunto (cfr. doc. 1 parte attrice)
In secondo luogo, è pacifico tra le parti che il SI. provvedeva al CP_1
pagamento, mediante restituzione, dell'importo per la sorte capitale pari a €40.000 (cfr atto di citazione pag.2, atto di precetto allegato sub doc. 2 ove si attesta “la somma capitale di
Euro 40.000 è stata restituita all'attrice” , e comparsa costituzione pag. 3 “L'attrice ha proceduto a riscuotere la somma di Euro 40.000,00= presso il notaio rogante, all'esito della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta a mente dell'art. 143 cod. proc. Civ. ) permanendo il credito in relazione alle ulteriori voci (spese e interessi)
In terzo luogo, è parimenti pacifico e documentato che era notificato al atto CP_1 di precetto per la somma residua di €7746,55 in data 4.5.2025 (cfr. doc. 2)
E' pacifico, perché riconosciuto dalla parte convenuta che “Con sentenza n. 8115/24 pronunciata in udienza e pubblicata il 18 settembre 2024, il Tribunale di LA ha dichiarato inammissibile l'opposizione poiché tardiva, per cui ad oggi pende giudizio
pagina 4 di 11 avanti alla Corte d'Appello di LA, iscritto al ruolo n. 3031/24.” (cfr comparsa costituzione pag. 3)
Sotto ulteriore e connesso profilo, è pacifico e documentato che con atto Repertorio
n. 3141 Raccolta n. 2103 del 26.5.2023 a rogito notaio , il si. donava alla Per_3 CP_1 figlia l'immobile in Comune di Motta Visconti (MI), Via Pt_2 Parte_2
Vittime della Mafia n. 32/A nel complesso residenziale denominato "Residenza Parco
Ticino", sito in Via Giacomo Matteotti n. 116 e identificato al Foglio 4 (quattro), Mappale
690 (seicentonovanta), Subalterno 26 (ventisei), Via Vittime della Mafia n. 32, piani T- 1,
Categoria A/3, Classe 5, Consistenza vani 3,5, Superficie Catastale mq. 79, Rendita
Catastale euro 234,99; Foglio 4 (quattro), Mappale 690 (seicentonovanta), Subalterno 19
(diciannove), Via Vittime della Mafia n. 32, piano T, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 15, Superficie Catastale mq. 17, Rendita Catastale euro 38,73 (cfr. doc. 3)
3. I presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c.
3.1. Gli elementi oggettivi ex art. 2901 c.c.
Premessa detta ricostruzione dei fatti, sussistono, anzitutto, i presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda di revocatoria formulata ex art. 2901 c.c.
In primo luogo, per le ragioni sopra esposte, risulta dimostrata la sussistenza del credito dell'attrice nei confronti di parte convenuta Controparte_1
In via generale e in punto di diritto, secondo l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, anche il credito eventuale è sufficiente a fondare un'azione revocatoria: tale considerazione si fonda sulla stessa formulazione dell'art. 2901 c.c. che accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (recentemente ex multis Cass 15.11.2016, n.
23208).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed eSIibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche pagina 5 di 11 eventuale, il cd “credito litigioso”, ovvero quello oggetto di controversia giurisdizionale, è sufficiente a legittimare un soggetto, quale creditori, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. SS.UU. 18.5.2004 n. 9440; nello stesso senso recentemente Cass. 12.7.2013 n. 17257; Cass. 19.3.2006 n. 5246).
Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, nella fattispecie in esame il credito vantato dalla SI.ra risulta basato su atto esecutivo di natura giudiziale Pt_1
(decreto ingiuntivo) ; la circostanza che sia stato oggetto di impugnazione , come eccepito dalla convenuta (cfr. comparsa costituzione pag. 3 o in senso analogo conclusionale pag. 3 ) non inficia in alcun modo la titolarità di un diritto di credito idoneo a supportare l'azione revocatoria, alla luce della giurisprudenza consolidata che ritiene sufficiente il credito litigioso: si perviene a tale conclusione, nel caso concreto , a fortiori considerando il rigetto della relativa domanda di opposizione in primo grado.
Il richiamo giurisprudenziale dei convenuti sul punto (Cass. 7.4.2023, n. 9609 in comparsa conclusionale pag. 6 ) è inconferente;
nella fattispecie oggetto di causa si tratta infatti di credito eventuale che potrebbe sorgere da condanna alle spese legali in giudizio in corso ma di un credito, ad oggi, effettivo e basato su titolo esecutivo giudiziale nonchè relativo da un lato a interessi moratori su sorte capitale e dall'altro a spese legali e di precetto già liquidate e di cui è stata disposta condanna in fase monitoria.
Parimenti sussistente l'ulteriore requisito oggettivo ovvero, il pregiudizio patrimoniale in conseguenza dell'atto dispositivo (quest'ultimo costituito dalla donazione sopra indicata)
Circa l'eventus damni, in via generale si sottolinea in ogni caso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente che l'atto dispositivo renda maggiormente difficile o onerosa la realizzazione del diritto, pur non comportando una variazione quantitativa dello stesso(Cass. 29.3.2007 n. 7767); in ogni caso, sul punto e a fortiori, la diminuzione quantitativa del patrimonio , pur in presenza di ulteriori garanzie e di altri debitori, è comunque condizione sufficiente per integrare il predetto requisito
(recentemente Cass. , 07.02.2024, n.3462)
Meritevole di riproposizione l'iter logico motivazionale di sentenza di legittimità
pagina 6 di 11 secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento della stessa, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione il quale eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell''eventus damni' (Cass. 24 luglio
2003 n.11471; cfr., sulla prima parte della massima, anche Cass. 17 ottobre 2001 n.12678
e 5 giugno 2000 n.7452). ” ( in termini Cass. 14.10.2005, n.19963 Trib. Brescia
14.01.2019, n. 93; Trib. Bari 13.04-2022, n.1410)
Tanto premesso in punto di diritto, la donazione compiuta dal SI. a CP_1
beneficio della figlia SI.ra costituisce un atto che, in modo oggettivo, determina una deminutio del patrimonio del donante e quindi rende sicuramente più difficile il soddisfacimento del credito riducendo la garanzia patrimoniale del donante stesso
A riguardo, in particolare, risultano infondate le eccezioni dei convenuti circa una situazione di capienza del SI. e l'irrilevanza della donazione. CP_1
In primo luogo, in adesione alla giurisprudenza sopra evidenziata, è sufficiente la maggiore difficoltà per fondare un'azione revocatoria: pertanto la donazione di immobile , quale atto dispositivo a titolo gratuito e sorretto da spirito di liberalità, senza la previsione di corrispettivo, rende più difficile la soddisfazione, diminuendo il patrimonio del debitore
In secondo luogo, nel caso concreto, anche a voler accedere alla ricostruzione dei convenuti, infondata per le ragioni esposte in fatto e in diritto e disattesa dalla giurisprudenza ( costituzione pag. 5 e conclusionale pag.5), il patrimonio e il flusso di reddito del debitore convenuto risultano comunque alquanto limitati e, all'esito della donazione, ulteriormente ridotti;
segnatamente, il SI. risulterebbe proprietario CP_1
soltanto di ulteriore bene immobile per un valore di €15.000, come da stima prodotta dallo stesso convenuto ((cfr doc. 1 parte attrice ) e, peraltro, di cui è contestata la piena proprietà; parimenti, il flusso di reddito, caratterizzato da pensione di €1260, si configura alquanto modesto ai fini della soddisfazione di un credito anche come quello in esame pari a 7746,55; infine non viene attestata la titolarità di crediti o beni mobili rilevanti (conti pagina 7 di 11 corrente, conti deposito, titoli etc.)
In ragione di quanto esposto risulta comprovato l'eventus damni
3.2 L'elemento soggettivo
Parimenti sussistente l'elemento soggettivo;
a riguardo, si precisa che si trattava di atto a titolo gratuito disposto il 26.5.2023 e quindi in data successiva al sorgere del credito
(il decreto ingiuntivo era emesso in data 17.9.2022 e notificato il 18.10.2022 , mentre il
4.5.2023 era notificato l'atto di precetto).
Sul punto, in capo al debitore, in casi analoghi, non è richiesta una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, ma una semplice conoscenza (se non addirittura conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto in sé è in grado di produrre alla garanzia del credito, la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni (Cass 11.02.2005, n.2748; Trib. LA 16.01.2020, n.428
Trib. Roma 07.03.2017, n.4568 )
In altri termini, sul piano soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito secondo orientamento giurisprudenziale, era sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, ovvero il consilium fraudis, essendo irrilevante la sussistenza della consapevolezza del terzo (2901 primo comma n.1c.c. ) (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052 Cass. 19.12.2008, n. 29869)
Sotto ulteriore e connesso profilo nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2901 c..c, l'elemento soggettivo deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio si risolve in favore del primo, nel caso di atti a titolo oneroso (che implicano un sacrifico del terzo corrispondente o meno al vantaggio conseguito), l'elemento soggettivo deve essere provato anche in capo al terzo.
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che
pagina 8 di 11 al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando Cass. 27.10.2015, n. 21808 Cass. 7.10. 2008, n. 24757; da ultimo sull'irrilevanza della condizione soggettiva del terzo Cass. 29.05.2018, n.13388).
Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, premessa l'irrilevanza della condizione psicologica del terzo beneficiario, SI.ra risulta Parte_2 sussistente l'elemento psicologico in capo al debitore SI. si perviene a tale CP_1
conclusione non solo in via presuntiva ma in forza di specifici elementi probatori quali la notifica dell'atto di precetto e, precedentemente, dello stesso decreto ingiuntivo previamente rispetto all'atto dispositivo patrimoniale;
la partecipazione dello stesso come parte processuale opponente , ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
comprovante quindi la piena consapevolezza in capo a quest'ultimo della ragione del credito, come illustrata e documentata negli atti processuali;
ulteriormente, si sottolinea, lo stretto legame parentale tra il donante e il donatario nonché l'assenza di ragioni plausibili dedotte alla base della donazione;
infine risulta particolarmente SInificativa la prossimità temporale, particolarmente ravvicinata rispetto alla notifica dell'atto di precetto.
In ragione di quanto esposto, al momento della donazione, risulta non solo provata la scientia damni in capo al (già ex se sufficiente ai fini della revocatoria trattandosi CP_1
di atto a titolo gratuito), ma , a fortiori, una vera e propria finalità distrattiva del patrimonio.
Inconferente la giurisprudenza citata dalla convenuta ( e, invero, non a proposito anche dall'attrice ) e, segnatamente la pronuncia Cass. 21.1.2025 n. 1898, ancora da ultimo memoria di replica pag. 2); la fattispecie riguardava infatti atti a titolo oneroso
(compravendita e atto integrativo), posti in essere anteriormente al sorgere del credito;
nel caso in esame, viceversa l'atto di cui si chiede la revoca è a titolo gratuito ed è stato eseguito successivamente al sorgere del credito
4. Le conclusioni
Le istanze istruttorie come formulate dalla convenuta, oltre che inammissibili per le ragioni già esplicate con ordinanza del 29.1.2025 [1 – 2 (parzialmente irrilevanti e generici valutativi) 3-5 (generici e valutativi) 6 (parzialmente irrilevante e valutativo)], erano comunque superflue perché inidonee ad attestare l'insussistenza dei presupposti per la pagina 9 di 11 revocatoria
La domanda di parte attrice risulta quindi fondata sussistendo i presupposti , oggettivi e soggettivo, per la revocatoria .
Viene pertanto disposta la revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione all'atto di donazione Repertorio n. 3141 Raccolta n. 2103 del 26.5.2023 a rogito notaio , Persona_4
con cui il SI. donava alla figlia Controparte_1 Parte_2
l'immobile in Comune di Motta Visconti (MI), Via Vittime della Mafia n. 32/A nel complesso residenziale denominato "Residenza Parco Ticino", sito in Via Giacomo
Matteotti n. 116 e identificato al Foglio 4 (quattro), Mappale 690 (seicentonovanta),
Subalterno 26 (ventisei), Via Vittime della Mafia n. 32, piani T-1, Categoria A/3, Classe 5,
Consistenza vani 3,5, Superficie Catastale mq. 79, Rendita Catastale euro 234,99; Foglio 4
(quattro), Mappale 690 (seicentonovanta), Subalterno 19 (diciannove), Via Vittime della
Mafia n. 32, piano T, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 15, Superficie Catastale mq. 17, Rendita Catastale euro 38,73.
Tale atto è quindi inefficace nei confronti dell'attrice SI.ra Parte_3
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. la presente sentenza è oggetto di annotazione a cura del competente conservatore dei registri immobiliari: pur non essendo oggetto di esplicita domanda, il dovere di annotazione, se richiesto ritualmente dalla parte interessata, costituisce effetto ex lege in conseguenza della sentenza
5. Le spese
Le spese del presente giudizio sono addebitate sui convenutin solido in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 (valore effettivo considerando il credito alla base della revoca) tenuto conto della natura e complessità della causa, applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva minimo per l'istruttoria, limitata al deposito delle memorie e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi pari a € 3387 oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di marca (27) e contributo (237).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie , per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
(c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a)dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione Parte_1
Repertorio n. 3141 Raccolta n. 2103 del 26.5.2023 a rogito notaio , con cui il Persona_4
SI. (cf. ) donava alla figlia Controparte_1 C.F._2 [...]
cf. ), l'immobile in Comune di Motta Visconti (MI), Parte_2 C.F._3
Via Vittime della Mafia n. 32/A nel complesso residenziale denominato "Residenza Parco
Ticino", sito in Via Giacomo Matteotti n. 116 e identificato al Foglio 4 (quattro), Mappale
690 (seicentonovanta), Subalterno 26 (ventisei), Via Vittime della Mafia n. 32, piani T-1,
Categoria A/3, Classe 5, Consistenza vani 3,5, Superficie Catastale mq. 79, Rendita
Catastale euro 234,99; Foglio 4 (quattro), Mappale 690 (seicentonovanta), Subalterno 19
(diciannove), Via Vittime della Mafia n. 32, piano T, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 15, Superficie Catastale mq. 17, Rendita Catastale euro 38,73.
b)dispone l'annotazione della sentenza a cura della competente conservatoria dei registri immobiliari;
- II)condanna altresì i convenuti in solido e Controparte_1 [...]
a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si Parte_2 Parte_1
liquidano in € 264,00 per spese ed € €3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 11 di 11