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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa 2845/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. HURI VAISSHNA PALUMBO Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
ANTONIO BRANCACCIO come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 26/06/2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120220023008131 notificato in data 27.01.23 relativo a contributi derivanti dall'iscrizione nella gestione commercianti per il periodo dal 04/2019 al 06/2019.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti. In particolare, il ricorrente ha dedotto: di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato dal 16/09/2015 alle dipendenze della soc. Seidimano srl con sede legale ed operativa in Napoli via E. Duse, 29; di aver rivestito la carica di socio della soc. Prestige srls senza percepire alcun compenso per tale ruolo.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che CP_1
l'iscrizione nella gestione commercianti era connessa al ruolo di socio unico della società
Prestige srl., società che risultava priva di lavoratori nel periodo compreso dal 4/2019 al
6/2019.
2. L'opposizione all' avviso di addebito in oggetto è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale, attore in senso sostanziale (anche nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, cfr. ex multis Cass. n.18481/05; Cass.
n.3115/1998). Non è superfluo ricordare che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
2 Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Pertanto, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, è necessaria la prova dell'abitualità e della prevalenza del lavoro personale non solo sotto il profilo direttivo- organizzativo, ma anche sotto il profilo della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. La prova in ordina alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale, stabile e sistematico grava sull' CP_1
Nella fattispecie in esame, a fronte della documentata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società Seidimano srl dal 16.09.2025, l' al di là del CP_1 dato presuntivo rappresentato nella memoria di costituzione, non ha fornito alcun preciso e puntuale riscontro probatorio a sostegno della richiamata abitualità e prevalenza nell'attività lavorativa all'interno della società Prestige s.r.l.; pertanto, risulta credibile e fondata la prospettazione della parte ricorrente in ordine ad una sostanziale assenza di un proprio e personale contributo all'interno della società e ciò, anche alla luce delle risultanze documentali non specificamente contestate dall' CP_1
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va accertato che l non ha diritto di CP_1
agire esecutivamente nei confronti del ricorrente per la somma indicata nell'avviso di addebito n. 37120220023008131.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del CP_1
ricorrente limitatamente alle somme indicate nell'avviso di addebito n.
37120220023008131;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi 650,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c.
3 Si comunichi.
Aversa, 3.7.2025
IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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