Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
145/2022 n. RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 145/2022 r.g. promossa da
in persona del Rappresentante Legale pro tempore Parte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
Donata Moradei e dell'avv. Sabrina Monticelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Giampaolo Mardegan, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
trattenuta in decisione con ordinanza del 13/11/2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni in narrativa esposte;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.821/21 emessa dal Tribunale di
e ai sensi dell'art 1243 II comma cc. e dichiarare, qualora il debito posto in compensazione non sia liquido ma di facile e pronta soluzione, la compensazione per la parte del debito riconosciuto esistente fino all'accertamento del credito opposto in compensazione o comunque fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione ed ordinare la restituzione dell'auto. Condannare la CP_1
a corrispondere alla la maggior somma creditoria (rectius
[...] Parte_1 condannare la a corrispondere la maggior somma creditoria alla CP_1 Parte_1
. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
[...] dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via Istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari limitatamente alle spese del presente giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa ogni più declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
- in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione ex articolo 283 c.p.c., siccome palesemente inammissibile, prima ancora che infondata, per le ragioni e i motivi tutti esposti in atti;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla società in Parte_1 quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposti in atti;
per l'effetto, confermare integralmente, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n.
821/2021 emessa dal Tribunale di Livorno a definizione del giudizio R.G. n. 2725/2019 il
20.10.2021, pubblicata con il deposito in cancelleria in data 22.10.2021;
- in via istruttoria: rigettare tutte le avverse istanze istruttorie, già disattese nel corso del precedente grado di giudizio e qui infondatamente reiterate da Parte_1
[...]
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio.”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 821/2021 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 22/10/2021 e notificata in data 16/12/2021, in materia di contratto d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., conveniva innanzi al Tribunale di Livorno
chiedendo che fosse accertata l'esistenza di un controcredito vantato da CP_1 essa attrice, da portarsi in compensazione con la somma di euro 10.197,00 dovuta all'officina specializzata per le spese relative alla riparazione del veicolo CP_1 aziendale.
Deduceva in particolare che:
a partire dal maggio del 2018 il sig. l.r.p.t. di essa società, si rivolgeva alla Pt_2 officina specializzata per la riparazione del veicolo aziendale Porsche Cayenne, CP_1 acquistato lo stesso mese da un privato;
dopo alcuni primi interventi infruttuosi, i tecnici della ritenevano di dover CP_1 procedere allo smontaggio del motore per svolgere delle indagini più approfondite e consigliavano alla cliente il fermo del mezzo in via precauzionale;
identificati i problemi, l'officina emetteva il preventivo n. 0 del 09/10/2018, per il complessivo ammontare di 7.421,74 euro, accettato dalla committente, e contestualmente le parti concordavano il noleggio di un'auto di cortesia fornita da CP_1 per sostituire il mezzo guasto;
in data 19/12/2018 veniva quindi autorizzato dalla proprietaria il rimontaggio della
Porsche e successivamente, il 31/12/2018, veniva emessa da la prima fattura, n. CP_1
591, dell'importo di 2.399,00 euro, pagata da con il versamento di 3.000,00 Parte_1 euro con eccedenza in acconto;
in attesa del completamento dei lavori il sig. per conto della società, con Pt_2 proposta formalizzata via mail il 09/01/2019, chiedeva di poter dilazionare il saldo in due tranche di cui la prima per euro 6.000,00, da corrispondersi alla consegna dell'auto, e la seconda per euro 4.000,00, da corrispondersi “a saldo a 30/60/90 gg fine mese data fattura”; non ricevendo alcun formale diniego riteneva, quindi, la proposta tacitamente accettata;
i tempi per la riparazione si allungavano per via di “problemi logistici interni”, divenendo di circa tre mesi invece dei 15 giorni indicati, con il conseguente protrarsi anche del noleggio dell'auto di cortesia, il che portava la committente a lamentarsi più volte dei disagi arrecati dai ritardi;
in data 13/03/2019, a lavori terminati, la invitava la committente a ritirare il CP_1 proprio mezzo, previa restituzione del veicolo noleggiato e saldo integrale (in unica soluzione) di quanto ancora non corrisposto per la riparazione, il noleggio dell'auto di cortesia e il deposito;
la immobiliare contestava le fatture lamentando il mancato rispetto delle dilazioni richieste;
la , a fronte delle contestazioni, negava che fosse stata concordata una dilazione CP_1 di pagamento ed esercitava il diritto di ritenzione del mezzo, dando incarico al proprio legale per il recupero della somma e dell'auto sostitutiva;
l'auto di cortesia veniva quindi restituita in data 09/05/2019, ma la situazione rimaneva in stallo per la Porsche, non venendo fatti i pagamenti richiesti.
Falliti i tentativi di risolvere in via bonaria la questione, e forte della perizia di parte del
Dott. che stimava in 6-7 giorni il tempo necessario per il rimontaggio, Persona_1 durato invece 3 mesi, la adiva il Tribunale, chiedendo di compensare il Parte_1 proprio debito non solo con quanto spettantele per non aver potuto disporre del bene nel periodo predetto a seguito dei ritardi ingiustificati dell'officina, ma anche per il disagio patito per via della ingiusta ritenzione del veicolo a partire dal 13 Marzo 2019, data del termine dei lavori.
Si costituiva in causa in persona del rappresentante legale p.t., che CP_1 contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, rappresentando di aver sempre svolto un lavoro “a regola d'arte” e che le contestazioni della altro Parte_1 non erano che scuse per non pagare il compenso concordato con preventivo, non avendo peraltro essa società mai accettato la modalità di pagamento dilazionata. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale assumendo che al credito già accertato doveva aggiungersi una ulteriore somma a titolo di penali per il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo della vettura data in sostituzione, che era stata riconsegnata con danni, eccedenza di chilometri percorsi rispetto alla quota pattuita e senza pieno di carburante.
Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna della Parte_1 al pagamento della somma complessiva di 15.165,74 euro.
[...]
L'istruttoria avveniva solo su base documentale e con sentenza n. 821/2021 il Tribunale così provvedeva:
” Rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da in persona dellegale rappresentante p.t.,e , per CP_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attrice in Parte_1
riconvenzionale l'importo di euro 15.156,74, oltre interessi nella misura richiesta dal dì dei singoli pagamenti
dovuti e fino al saldo, per i titoli di cui in motivazione;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a da in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante p.t., le spese processuali, che liquida in € 875,00 per la fase di studio della
controversia, € 7400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.500,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €
1.620,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge."
Nello specifico, rilevato che le lavorazioni svolte sulla vettura prima del preventivo del
09/10/2018 erano estranee al giudizio, non essendovi per esse alcuna querelle, e che non aveva contestato in alcun modo (neppure Parte_1 genericamente) lo svolgimento dei lavori commissionati sulla Porsche Cayenne di cui al preventivo del 9.10.2018, la loro effettiva conclusione e/o la loro realizzazione a regola d'arte, ha accertato la corrispondenza tra la somma indicata nel preventivo sottoscritto dalla cliente e la sommatoria degli importi fatturati dalla officina, concludendo che quanto richiesto dalla a titolo di corrispettivo del lavoro eseguito andava CP_1 senza dubbio riconosciuto alla società convenuta. Quanto alle modalità di pagamento, non riteneva provata la sussistenza di alcun accordo sulla dilazione, dovendosi quindi applicare la regola generale di immediata esigibilità dell'adempimento. In relazione all'accertamento del controcredito vantato da , osservava che la domanda Parte_1 era priva di fondamento, non avendo l'attrice fornito alcuna prova concreta della sussistenza ed entità del danno lamentato per il mancato utilizzo del bene, ed evidenziava come la stessa avesse concordato con la il noleggio di un'auto CP_1 sostitutiva, accettata nelle sue caratteristiche dall'attrice e mai denunciata come inidonea per le proprie esigenze lavorative;
tanto meno risultava che la società avesse sostenuto ulteriori spese di noleggio per ovviare alle denunciate mancanze di “comfort e prestazioni” della vettura di lusso. Infine, pronunciandosi sulla domanda riconvenzionale dell'officina, riteneva pienamente provate le violazioni commesse dall'attrice e, dunque, incontestati i conteggi portati da - euro 7.959,00 per le penali ed euro 7.141,00 CP_1 per il saldo della prestazione - accertava il complessivo credito della convenuta nella somma di euro 15.164,74 oltre interessi, che condannava l'attrice a pagare. Data la totale soccombenza, l'attrice veniva inoltre condannata a rifondere le spese di lite alla convenuta.
ha appellato tale sentenza, facendo valere un motivo Parte_1 formalmente unico, ma in realtà articolato attraverso più doglianze, anche tra loro correlate, schematizzabili come segue:
1) Il Giudice di primo grado aveva erroneamente dedotto la malafede dell'appellante, che invece aveva sempre avuto una condotta corretta e trasparente, ed una attenta valutazione degli elementi del caso dimostrava il legittimo affidamento della società nel ritenere la proposta tacitamente accettata;
nel caso di specie era ravvisabile un silenzio- assenso, tanto più che nel primissimo preventivo, del 14.9.2018, vi era la dicitura
“pagamento come convenuto”.
2) Il Tribunale aveva anche erroneamente accolto la domanda riconvenzionale e date per vere tutte le circostanze di fatto ad essa connesse, mentre le eccepite eccedenze chilometriche erano state rivendicate dalla controparte solo con il deposito finale del mezzo in data 09/05/2019 (e non anche in occasione delle restituzioni intermedie), quando era ormai intervenuta una tacita rinuncia alla relativa pattuizione contrattuale;
3) Aveva errato il primo giudice nel negare la responsabilità della per il ritardo CP_1 nelle riparazioni, certamente a lei addebitabile, e nel ritenere non provata la sussistenza e la quantificazione del danno;
il costo di listino di un'auto a noleggio con simili qualità della PORSCHE ben poteva costituire parametro oggettivo per stimare il danno subito, consistito nel non aver potuto beneficiare dei comfort e delle prestazioni del mezzo di lusso.
Per tali ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (richiesta quest'ultima poi non coltivata, né il 7.12.2023, in prima udienza, a cui parte appellante non è comparsa, omettendo la redazione delle note di trattazione scritta, né alla successiva, in cui è comparsa ma non ha chiesto alcuna sospensiva;
d'altro canto, fin dal luglio 2022 CP_1 aveva ottenuto la vendita forzata dell'autovettura oggetto di giudizio, pignorata in forza della sentenza di primo grado).
costituita, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata. CP_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. Il perimetro del giudizio e i fatti pacifici o comunque ormai incontrovertibili.
Dall'esame dei documenti prodotti, degli scritti difensivi e della sentenza del Tribunale di
Livorno emerge quanto segue. ll sig. in data 10/05/2018 per conto della ditta Parte_2 Parte_1 acquistava dal sig. il veicolo usato Porsche Cayenne tg. FH 363 SV. CP_4
Perfezionato l'acquisto e messa l'auto in strada si manifestavano da subito alcuni malfunzionamenti, in particolare dei segnali di allarme sul livello del liquido di raffreddamento e sull'innalzamento della temperatura del motore.
Il si rivolgeva per la risoluzione del problema ai tecnici dell'autofficina qualificata Pt_2
Porsche della , i quali intervenivano sull'auto comunicando in data 6/06/2018 CP_1 la risoluzione del problema e la messa a disposizione dell'auto prontamente ritirata dal previo pagamento della fattura fiscale emessa in pari data per l'importo di 415 Pt_2 euro.
L'auto però, dopo pochi giorni ripresentava nuovamente le stesse problematiche e in più accusava un calo di potenza del motore che portavano il sig. a ricontattare Pt_2
l'officina in data 11/06/2018 per un nuovo ricovero.
I tecnici della dopo i vani tentativi di sistemare il veicolo, in data CP_1
08/08/2018 consigliavano al di fermare il mezzo in via precauzionale per una Pt_2 verifica analitica delle cause del guasto procedendo allo smontaggio del motore.
La ottenuta autorizzazione dalla proprietaria, procedeva pertanto allo CP_1 smontaggio e riscontrava la bruciatura delle guarnizioni di entrambe le testate e l'irregolarità delle stesse, che risultavano non più perfettamente planari;
in data
17/09/2018, emetteva dunque un primo preventivo con num. progressivo 0 per la riparazione dell'auto che riportava come modalità di pagamento l'indicazione “come convenuto” (v. doc. 5 di ). Successivamente interveniva il nuovo preventivo Parte_1 del 09/10/2018 (v. doc. 3 bis , che riduceva il costo della manodopera (indicando CP_1
l'importo complessivo di euro 7.421,24), e nulla statuiva in merito alle modalità di pagamento;
tale preventivo veniva sottoscritto per accettazione dal Pt_2
Le parti, inoltre, concordavano il noleggio all di una vettura di Parte_1 cortesia, segnatamente una Volkswagen Golf targata FA297VN, che veniva affidata alla società attrice in data 09.10.2018 (l ha allegato che anche prima di tale data Parte_1 vi erano stati ulteriori periodi di noleggio, e ciò non è stato contestato da ma CP_1 appare in ultima analisi irrilevante, trattandosi di periodi estranei al giudizio).
Contestualmente alla consegna del veicolo avveniva anche la sottoscrizione della
“dichiarazione liberatoria ed autorizzazione a circolare con l'auto sostitutiva” (v. doc. 4
da parte del sig. che in tal modo accettava tutte le clausole ivi presenti CP_1 Pt_2 tra cui:
d) “sollevare l'intestatario da ogni e qualsiasi controversia concernente lo stato dell'autoveicolo in oggetto dichiarando di non avere niente a reclamare o pretendere in dipendenza dell'autoveicolo suddetto avendolo riscontrato di suo pieno gradimento ed accettato nello stato in cui si trova”;
e) “riconsegnare la vettura con il pieno del carburante, in caso contrario la si CP_1 preoccuperà di rifare il pieno addebitandone la spesa per la differenza di carburante”;
f) “mantenere la percorrenza giornaliera massima entro 150 km, in caso di eccedenza riconoscerò un contributo di € 0,50 iva inclusa per ogni km in eccesso.”
Terminati i sopralluoghi sul veicolo smontato da parte dei periti assicurativi e di quello di parte del per capire le cause del guasto, in data 19/12/2018 veniva autorizzato il Pt_2 rimontaggio della Porsche Cayenne e a tal fine la inviava alla CP_1 Parte_1 fattura n. 591 del 31/12/2018 per € 2.399,00, regolarmente pagata
[...] dall'appellante che versava € 3.000,00, con l'eccedenza in anticipo sul saldo finale (v. doc. 8 ). Parte_1
In attesa del rimontaggio e dunque della restituzione dell'auto il inviava Pt_2 comunicazione mail in data 09/01/2019 al fine di concordare le modalità di saldo di cui al preventivo del 09/10/2018 (v. doc. 9 ); in particolare, in tale mail l'odierna Parte_1 appellante proponeva un pagamento rateizzato in due tranches, di cui la prima per euro
6.000,00, da corrispondersi alla consegna dell'auto, e la seconda per euro 4.000,00, da corrispondersi “a saldo a 30/60/90 gg fine mese data fattura” (vedi doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte attrice). A tale mail non seguiva nessun tipo di riscontro da parte di
CP_1
In data 21/02/2019, a distanza di circa 2 mesi dall'autorizzazione al rimontaggio, il sig. inviava mail di sollecito per capire le ragioni del ritardo rispetto a quanto Pt_2 precedentemente indicatogli (v. doc. 10 fascicolo parte attrice ).
Con mail del 22/02/2019 la rispondeva che c'erano stati ritardi dovuti a CP_1
“problemi logistici interni” senza però indicare un termine preciso per la riconsegna dell'auto (v. doc.11 fascicolo parte attrice).
In data 13/03/2019, a distanza di circa 3 mesi dall'autorizzazione al rimontaggio, la comunicava al la fine dei lavori invitando lo stesso al ritiro dell'auto CP_1 Pt_2 previo pagamento integrale delle fatture di cui al preventivo del 09/10/2018 e precisamente la fattura n. 112 del 20/03/2019 per spese finali di riparazione e la n. 126 del 26/03/2019 per le spese relative al noleggio della Golf e al deposito, rispettivamente, degli importi di euro 5.022,74 e 2.755,56, con modalità di pagamento “rimessa diretta alla fattura”.
Va precisato che, per quanto concerne entrambi gli importi, venivano operate delle condizioni definite da “di favore” per la cliente, la prima relativa ai prezzi dei CP_1 pezzi di ricambio, che con il nuovo listino PORSCHE per l'anno 2019 avevano subito un aumento non pronosticabile, ma erano ugualmente ridotti rispetto al preventivo concordato, e la seconda relativa ai costi del noleggio, venendo detratto il costo giornaliero per tutto il periodo dei tre mesi trascorsi dall'autorizzazione per i lavori al termine di essi.
In virtù delle fatture emesse, quindi, tra lavori ed auto sostitutiva, il credito della CP_1 ammontava alla somma complessiva di euro 10.196,24 iva compresa (2.399,00 di cui alla fattura n. 591 del 31.12.2018 + 5.022,74 di cui alla fattura 112 del 20.3.2019 - per i lavori - + euro 2.775,00 per il noleggio ed il deposito fino al 19.12.2019), dai quali andavano detratti gli euro 3.000,00 già versati dalla società, per un saldo di euro
7.196,24. Il però, contestava immediatamente le modalità di pagamento richiedendo di Pt_2 poter corrispondere la cifra a suo dire concordata come da mail del 09/01/2019, cui non aveva fatto seguito un diniego formale, considerando che nel preventivo concordato ed accettato tra le parti non si faceva menzione di nessuna modalità specifica di pagamento
(doc. 13 attore)
Con comunicazione via e-mail del 01.04.2019, la signora Parte_3 responsabile service della convenuta, formalizzava che per policy aziendale non venivano concesse dilazioni di pagamento, e che il quantum richiesto era perfettamente congruo a quanto autorizzato dall'attrice con la sottoscrizione del preventivo (doc. n. 8 convenuta).
A questa comunicazione seguivano scambi di mail che però non ponevano fine al contrasto tra le parti.
In data 09.05.2019 restituiva il veicolo di cortesia Volkswagen Golf targato Parte_1
FA297UN. I tecnici della rilevavano sul mezzo dei danni rispetto allo stato di CP_1 consegna, con ammaccature ed abrasioni sul cofano anteriore e sui paraurti, sia anteriore che posteriore (doc. n. 14). Ad un esame dell'abitacolo, inoltre, si accorgevano dell'ulteriore mancato rispetto delle condizioni contrattuali d'uso del veicolo noleggiato, riportando questo una eccedenza chilometrica e il serbatoio in riserva.
In particolare, al momento della consegna al signor il veicolo sostitutivo aveva Pt_2 percorso 57.900 km, ed ai sensi delle condizioni d'uso poteva esser utilizzato per un massimo di 150 km al giorno;
poiché veniva restituito dopo un periodo di 210 giorni, in tale lasso di tempo secondo avrebbe potuto percorrere un massimo di 31.500 CP_1 km. e, dunque, alla data di restituzione, riportare un massimo di 89.400 km percorsi, di talché vi era un'eccedenza di 9.586 km rispetto ai termini di percorrenza contrattualmente previsti.
Così ricostruiti i fatti, si deve delimitare il quantum appellatum.
Premesso che gli interventi svolti sulla macchina durante l'estate del 2018, ed in particolare dalla data del primo ricovero nel maggio 2018 fino al fermo precauzionale del
09/08/2018, sono estranei alla controversia, si deve rilevare che anche in relazione ai lavori eseguiti dopo l'ultimo ricovero della Porsche presso l'officina, di cui al preventivo del 09/10/2018, sono incontestati tanto lo svolgimento a regola d'arte quanto l'entità del corrispettivo dovuto dalla e dunque il debito in capo Parte_1 all'appellante per euro 7.421,70 (euro 2.399,00+5.022,74), da cui sottrarre euro
3.000,00 già pagati.
Risulta altresì non contestato e documentato che, proprio per non lasciare la società senza il veicolo aziendale, le parti concordavano il noleggio di un'auto di cortesia fornita dall'officina il 09/10/2018. E' documentato che successivamente all'autorizzazione dei lavori in data 19/12/2018 si verificavano dei ritardi per “problemi logistici interni” che facevano slittare la data di consegna fino al 13/09/2019.
Non è contestato che la macchina noleggiata sia stata trattenuta dalla Parte_1 fino al 09/05/2019, ben oltre la data del termine dei lavori sulla Porsche
[...]
(13/03/2019), e che venne restituita col serbatoio in riserva e con 89.400 km percorsi.
Non risultano infine contestati i danni riportati al veicolo, ma per gli stessi non è stata disposta alcuna forma di risarcimento dal giudice di primo grado, e tale decisione non è stata impugnata in via incidentale ed è divenuta quindi incontrovertibile.
Ciò che, invece, è controverso e necessita di accertamento è, da un lato, se fosse contra pacta la pretesa di di ottenere il saldo del suo credito al momento del termine dei CP_1 lavori e della riconsegna della vettura riparata - per aver le parti concordato una dilazione - e dunque se abbia illegittimamente esercitato il diritto di ritenzione e, CP_1 di conseguenza, se sussista il diritto di al pagamento del noleggio per il periodo CP_1 successivo al 13/03/2019; inoltre, si deve accertare se sussista il diritto dell'appellata per i chilometri percorsi in esubero e per il carburante.
Dall'altro lato, è controverso se sussista il diritto di al Parte_1 risarcimento di un danno asseritamente causatole dal ritardo nel completamento delle lavorazioni da parte dell'officina; invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, anche la negazione di tale diritto è stato oggetto d'impugnazione, a p. 10 dell'atto d'appello, che si riporta a seguire: Per converso, appare estranea al presente giudizio la querelle (intavolata dall'appellante negli atti conclusivi di questo grado) in punto di pignoramento e vendita dell'auto dell pignorata dall'appellata (che peraltro disponeva di un titolo Parte_1 esecutivo valido ed efficace).
3. Le istanze istruttorie dell'appellante.
ha concluso chiedendo che fossero ammesse le prove - non Parte_1 meglio identificate - da lei formulate in primo grado e ritenute irrilevanti dal primo giudice.
La richiesta non può trovare accoglimento, essendosi l'appellante limitata a “riproporre” del tutto genericamente le sue istanze istruttorie, senza spendere una parola in merito alla difforme valutazione effettuata in primo grado in termini di irrilevanza, né svolgere alcuna analitica censura;
ancor più radicalmente, non ha neppure riportato tali istanze, nemmeno in forma riassuntiva.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (v. ex plurimis Cass.
8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n. 1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230;
27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame in cui deve evidenziare, data la regola della specificità dei motivi d'appello, in che modo la prova, ove ammessa, avrebbe consentito di sovvertire la decisione impugnata.
4. Le somme dovute a seguito di domanda riconvenzionale della . CP_1
Il primo giudice, in punto di crediti di ha escluso la ravvisabilità di un patto sulla CP_1 dilazione dei pagamenti così argomentando: “Ciò posto con riferimento alla prospettazione della società attrice, osserva il Tribunale che, pur volendo porre in spiccata considerazione al fine del decidere il documento n. 3 bis allegato dalla parte convenuta alla memoria istruttoria (preventivo n. 0000000, firmato, timbrato e rinviato dalla e non contenente alcuna indicazione in tale senso, non può non osservarsi che, in mancanza Parte_1 di accordo in merito ai tempi dl pagamento (e, specificamente, in mancanza di accordo su rateizzazioni o dilazioni del pagamento dell'importo concordato), va ritenuta applicabile la regola generale secondo la quale il creditore può esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione.
Sul punto appare del resto anche significativo osservare che la stessa proposta così formulata da Parte_1
– e che la società ha considerato tacitamente accettata in mancanza di alcun riscontro, o contestazione
[...] all'inoltro della comunicazione del 9.1.2019 – non pare essere stata poi perseguita dallo stesso proponente, il quale, in data 22.1.2019, provvedeva ad effettuare un bonifico in acconto per euro 3.000,00 (doc. n. 8, ibidem), in decisivo contrasto con quanto proposto. L'appellante sostiene di non essersi mai voluto sottrarre al pagamento dei lavori commissionati, avendo pacificamente riconosciuto e accettato l'importo determinato per l'intervento di riparazione e, a dimostrazione della sua serietà, anche versato un acconto di euro 3.000,00. Eccepisce, però, che il mancato pagamento (e la tardiva restituzione del veicolo noleggiato) sia stata la diretta conseguenza della condotta della CP_1 che, chiedendo l'immediato saldo integrale di quanto dovuto per il ritiro del mezzo,
[...] era venuta meno a quanto precedentemente pattuito in ordine alle modalità di pagamento - attraverso l'accettazione da parte dell'officina della proposta di dilazione della cliente del 9.1.2019 - così mettendo l'appellante nelle condizioni di non poter adempiere alle proprie obbligazioni.
Sul punto, si deve intanto chiarire che, seppur l'appellante a tratti abbia richiamato un preventivo precedente a quello da lei sottoscritto del 09/10/2018 (doc. 3 bis CP_1 dove pacificamente non è previsto alcunché circa le modalità di pagamento), ovvero il n.
0 del 17/09/2018 (v. doc.
5-6 fascicolo parte attrice), dove le parti indicavano
“pagamenti come convenuto”, si tratta di deduzione del tutto irrilevante.
Invero, nemmeno da tale preventivo emergono concrete modalità di pagamento
(neppure per relationem, non facendosi riferimento ad alcun altro atto in cui esse sarebbero state convenute), di talché comunque non vi sarebbe un accordo preventivo idoneo a derogare alla regola legale dell'immediata esigibilità del prezzo concordato. Ma
v'è di più: tanto nell'atto di citazione in primo grado quanto nell'appello Parte_1
ha ricondotto il proprio diritto ad una dilazione di pagamento unicamente
[...] all'accettazione tacita della propria proposta in tale senso effettuata via mail il 9.1.2019
(doc. 9 ), così ammettendo che prima di tale momento non fossero stati Parte_1 pattuiti pagamenti rateali e/o differiti.
Essa ha dunque invocato il formarsi di un silenzio-assenso, assumendo altresì che il silenzio di fosse circostanziato perché coronato dall'accettazione del pagamento CP_1 di 3.000,00 euro che, sebbene effettuato anche in adempimento della fattura n 591 del
31/12/2018 di 2.399,00 euro, andava pure a costituire acconto sul maggiore avere, per cui mai vi era stata obiezione o interrogativo da parte dell'officina.
Tale prima doglianza è infondata.
Al riguardo, si deve intanto chiarire che il “silenzio-assenso”, così come definito dall'appellante, è un istituto che trova la sua applicazione solo in ambito pubblicistico dove al silenzio della P.A. viene riconosciuto un preciso significato e valore legale. Nella contrattazione tra privati, ai fini della valida accettazione di una proposta contrattuale, è necessaria la manifestazione del consenso di entrambi le parti, che può avvenire in forma espressa o anche per mezzo di comportamenti concludenti, che però per essere tali devono essere univoci e incompatibili con una volontà contraria. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, in particolare, occorre che o il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell' altra;
sulla scorta di tale principio si è ritenuto, per esempio, che se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinunzia al credito o rimette il debito (cfr. Cass.
14/06/1997 n. 5363).
Nel caso di specie, si ha unicamente la richiesta di dilazione della cliente - nei termini sotto riportati - non seguita da alcunché.
Dunque, non si può desumere da tale situazione fattuale, assolutamente ambigua, alcuna accettazione, né avrebbe dovuto farlo la debitrice proponente.
Non è poi dato comprendere come l'accettazione di un pagamento di 3.000,00 euro da parte di avvenuto in conseguenza dell'emissione della fattura n. 591 per CP_1
l'importo di euro 2.399,00, potrebbe essere indicativo dell'accettazione della proposta di dilazione: con tale contegno la società prestatrice d'opera si limita ad accettare un pagamento in acconto (rispetto alla futura fattura a saldo) per euro 600,00 che, da un canto, esula dalla proposta di dilazione (che prevedeva che al termine del lavoro il saldo avvenisse in due tranche da 6000 e 4000 euro) e, dall'altro, nulla dice in merito alle successive modalità di pagamento: accettare un pagamento in acconto non significa certo impegnarsi ad accettare poi dei pagamenti dilazionati, che hanno anzi un significato diametralmente opposto rispetto all'acconto.
Tutto ciò porta quindi a concludere che ha erroneamente e Parte_1 colposamente presunto la tacita accettazione di controparte di pagamenti dilazionati e che comunque non aveva alcun diritto di imporre alla una modalità di pagamento CP_1 che questa non aveva mai accettato e che, per politica aziendale Porsche, non avrebbe potuto nemmeno autorizzare.
A ciò consegue che nel tardare il pagamento si è resa inadempiente e che Parte_1 dunque la ritenzione del veicolo oggetto di riparazioni era legittima, e che il protrarsi del noleggio successivamente alla conclusione dei lavori è da imputarsi alla committente, di talché le spese di noleggio maturate nel periodo dal 13/09/2019 al 09/05/2019 sono da addebitare alla medesima, che per sottrarsi al pagamento avrebbe dovuto restituire il mezzo noleggiato.
Passando alla seconda censura, relativa al riconoscimento di una penale per le eccedenze chilometriche, il tribunale ha così motivato: “Nel modulo allegato sub doc. n. 4 al fascicolo della parte attrice in riconvenzionale venivano riportati i danni riscontrati al momento della riconsegna, consistenti in ammaccature ed abrasioni sul cofano anteriore e sui paraurti, sia anteriore che posteriore (vedi anche le rappresentazioni fotografiche allegate sub doc. n. 14, ibidem). Non è poi stato contestato che al momento della consegna a il veicolo sostitutivo aveva percorso 57.900 km, e, ai sensi delle condizioni d'uso, Parte_1 lo stesso poteva esser utilizzato per un massimo di 150 km al giorno (v. doc. n. 4, punto F) – salvo pagamento di una ulteriore somma per ogni kilometro aggiuntivo – lì dove, al momento della restituzione della vettura erano stati percorsi complessivi 98.986 km (v. doc. n. 15), con un eccesso calcolato, dato il numero di giorni, in 9586 km. Infine, la parte convenuta, attrice in riconvenzionale, ha allegato che l'autovettura veniva restituita in riserva, mentre risulta dalla lettura del documento contrattuale (v. doc. n. 4, cit., punto E) che avrebbe dovuto essere riconsegnata con il pieno di carburante.
Tutte le suddette circostanze di fatto (danni alla carrozzeria, chilometri aggiuntivi, mancato ripristino del pieno di carburante) sono state contestate in modo del tutto generico da che, nella memoria Parte_1 depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., si è limitata sul punto a sostenere che “A fronte della presa di posizione de ” venivano calcolati km in eccedenza, circostanza nuova e mai evidenziata nei precedenti rinnovi Parte_1 del noleggio datati 18/06/18, 11/07/2018, 09/08/2018 e 09/10/2018 con calcoli sbagliati e non veritieri”. Ma tale generica allegazione non ha trovato riscontro in causa. In particolare, non risultano in atti i documenti citati, così come il convenuto non ha depositato in causa il documento richiamato nella suddetta memoria n. 1 e asseritamente attestante che l'auto era stata consegnata già in riserva (vedi lo scritto difensivo citato). Né la convenuta in riconvenzione ha offerto di provare diversamente tali circostanze.”
L'appellante ha sostenuto che:
non pretendendo in occasione dei precedenti noleggi (dall'11/7/2018 al CP_1
20/7/2018 e dal 18/6/2018 al 5/7/2018) la penale per i chilometri in eccedenza e forfettizzando nella quantificazione dei costi del noleggio le spese conseguenti alla mancata riconsegna dell'auto nei tempi previsti ed il “forzoso” protrarsi dello stesso noleggio, aveva implicitamente rinunciato a far valere le condizioni contrattuali d'uso previste originariamente, e dunque era illogico che da un lato si riconoscesse che avesse forfettizzato il costo del noleggio, e dall'altro si CP_1 riconoscesse la debenza delle penali per le eccedenze chilometriche proprio rispetto a quelle condizioni d'uso rinunciate;
inoltre, il protrarsi del noleggio era addebitabile ai ritardi di forieri di un CP_1 danno risarcibile.
Il motivo, seppur articolato in modo un po' farraginoso, è fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Invero, fermo restando il riconoscimento a carico della cliente del costo del noleggio per il periodo dal 13/03/2019 al 09/05/2019 - per quanto già argomentato in punto di legittimità della ritenzione della Porsche - ci si deve chiedere, anche in forza del terzo motivo d'appello, posto a fondamento della richiesta risarcitoria dell'appellante, che conseguenze assuma la circostanza che per il periodo che andava dal 19/12/2018 (data in cui l'officina aveva ricevuto l'autorizzazione al rimontaggio, dopo i controlli con i periti,
e comunque data in cui i lavori sulla base di una valutazione obiettiva, ma anche della stessa valutazione data inizialmente da avrebbero potuto concludersi) al CP_1
13/03/2019 (giorno del termine dei lavori) avesse rinunciato al pagamento del CP_1 noleggio, e per comprenderlo appare opportuno sottolineare come tale rinuncia fosse correlata al protrarsi dei lavori per problemi dell'officina.
La questione ha infatti un indubbio rilievo.
Se anche le parti non avevano fissato un termine essenziale per la conclusione dei lavori, ciò non significa che un ritardo di quasi tre mesi, per ragioni non meglio specificate ma incontrovertibilmente imputabili all'officina, rispetto al tempo che la stessa prestatrice d'opera aveva stimato congruo, fosse neutro.
La fissazione di un termine essenziale o l'effettuazione di una diffida ad adempiere rilevano ai soli fini della richiesta di risoluzione contrattuale, pacificamente mai avanzata dalla committente, non anche per far discendere dal ritardo, incontrovertibile e colpevole, conseguenze diverse. D'altro canto, che per la committente la mancata disponibilità della vettura fosse irrilevante è smentito dalle richieste e lamentele per il ritardo (v. doc. 10
). Parte_1
Dunque, se è vero che fu la stessa lealmente, a rinunciare al corrispettivo per il CP_1 noleggio è vero anche che, pur in mancanza di tale spontanea rinuncia, alcun costo avrebbe potuto essere addebitato per tale periodo - come eccepito da fin dal Parte_1 primo grado - essendo il protrarsi del noleggio addebitabile a colpa dell'officina.
Ma se così è, per tale lasso di tempo non appare ipotizzabile neppure una penale per il superamento del limite chilometrico convenuto in sede di noleggio: la cliente in quel lasso di tempo avrebbe avuto diritto ad avere la propria auto, per la quale non era concepibile alcuna limitazione d'utilizzo, e dunque alcuna penale era giustificata.
Ove Il avesse noleggiato un'auto da un terzo, il relativo costo avrebbe costituito Pt_1 certamente una voce di danno imputabile all'officina, inadempiente sotto il profilo temporale. Poiché l'auto sostitutiva era invece fornita proprio dall'officina semplicemente si deve affermare che a causa del ritardo essa non aveva diritto al prezzo del noleggio, stante l'intimo ed evidente collegamento negoziale tra il contratto d'opera e quello di noleggio, riconosciuto dalla stessa che infatti ha rinunciato al canone locativo per il periodo CP_1 del ritardo, di talché appare contraddittoria la sua pretesa di applicare poi per tale periodo la clausola contrattuale in punto di maggiorazione per il caso di superamento del limite chilometrico.
A ragionar diversamente, del resto, si dovrebbe affermare che tale penale costituirebbe una voce di danno imputabile all'officina, e dunque per altra via, ma con identico risultato, riconoscerla in forza del terzo motivo d'appello quale controcredito risarcitorio.
Per un principio di non contraddizione, appare tuttavia più corretto e lineare escludere che durante tale periodo sia maturato tanto il diritto al corrispettivo del noleggio - come ammesso da - quanto il diritto alla penale, che presuppone appunto l'onerosità CP_1 del noleggio.
Ma se tale penale non può essere addebitata per il periodo in questione, neppure può essere addebitata per il periodo precedente, dal 9/10/2018 al 19/12/2018, e per quello successivo, dal 13/3/2019 al 9/5/2019, quando pure l'utilizzo della vettura sostitutiva avvenne per soddisfare un interesse del noleggiatore non correlato ad un inadempimento del noleggiante, per l'obiettiva impossibilità di comprendere quanti dei chilometri in esubero si collochino in tali periodi e quanti in quello “franco”.
Poiché era onere dell'appellata dimostrare, quale fatto costitutivo del suo diritto, se e in che misura la cliente avesse superato il chilometraggio convenuto nei giorni in cui le spettava il diritto al compenso per il noleggio, tale incertezza (massima, non potendosi neppure escludere in teoria che i chilometri in eccedenza siano stati tutti percorsi nei quasi tre mesi in cui l'utilizzo della vettura sostitutiva era imputabile unicamente all'officina) non può non andare in danno di CP_1
Dunque, il complessivo credito maturato in favore di ammonta ad € 7.421,24 per CP_1
i lavori sulla Porsche, ad euro 2.775,00 per il noleggio ed il deposito fino al 19.12.2019, ad € 2.052,04 (1.682,00 oltre IVA) per il costo del noleggio dell'auto di cortesia dal
13.03.2019 (data di prevista riconsegna) al 09.05.2019 (data di effettiva restituzione), e ad € 60 (49,18 oltre IVA) per il pieno di benzina al momento della restituzione contrattualmente pattuito.
In particolare, quanto a quest'ultima voce, si deve precisare che, contrariamente a quanto dedotto da , la pattuizione sul punto è ben chiara nel testo dell'accordo Parte_1
e prescinde dalle condizioni di pieno al momento dell'inizio del noleggio, e che comunque la relativa doglianza è tardiva, non essendo stata sollevata con l'atto d'appello, ma solo nel corso del giudizio di secondo grado. Parimenti, la doglianza dell'appellante secondo cui a non spetterebbe l'iva perché CP_1 non sarebbe stata emessa regolare fattura è inammissibile, perché non avanzata nell'atto d'appello ma, solo, per la prima volta, negli scritti di secondo grado ex art. 190 c.p.c.
Dunque, il complessivo credito maturato in favore di ammonta a complessivi euro CP_1
12.308,78.
Poiché è pacifico (e documentale) l'avvenuto pagamento di euro 3.000,00, il residuo credito al momento della pronuncia di primo grado (poi successivamente estinto con l'esecuzione forzata sulla vettura oggetto di causa) era pari ad euro 9.308,78, oltre interessi come già statuito dal tribunale.
5. La responsabilità di e l'accertamento del controcredito richiesto CP_1 da Parte_1
L'appellante lamenta poi di aver patito un danno conseguente al mancato utilizzo del proprio mezzo per l'ingiustificato protrarsi delle riparazioni, chiedendo il riconoscimento di una responsabilità in capo alla e la compensazione di quanto dovuto con il CP_1 suo conseguente credito risarcitorio.
Il motivo di appello non è fondato, non perché non sia ravvisabile un inadempimento di
sub specie di ritardo, come già evidenziato, ma per la mancanza di prova di un CP_1 danno risarcibile, una volta esclusa la debenza della penale per il superamento dei limiti chilometrici.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 19/09/2022 n. 27389;
28/02/2020 n. 5447), la mancata disponibilità della vettura nel tempo in cui essa è in officina non determina un danno in re ipsa: tale danno, cd. da fermo tecnico, deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Poiché nel caso di specie, per quanto motivato nel precedente paragrafo, la cliente ha avuto la disponibilità gratuita di un mezzo sostitutivo pienamente funzionante, con il quale ha potuto effettuare, anche in termini chilometrici, le stesse attività che avrebbe potuto effettuare col proprio veicolo, non è ravvisabile alcun concreto nocumento.
6. Spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, essendo l'appello stato parzialmente accolto, all'esito dei due gradi l'appellata - fermo restando il suo incontroverso diritto alle spese per la riparazione del mezzo - ha visto sensibilmente ridotto il proprio credito di cui alla domanda riconvenzionale;
l'appellante, dal canto suo, ha visto respinta la propria domanda risarcitoria ed è stato condannato a corrispondere all'appellata la complessiva somma di euro 9.309,48 oltre accessori.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un terzo e la parte appellante condannata a corrispondere all'appellato i residui 2/3 di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione 5.201 a 26.000 (posto che tanto il preteso credito di
, per euro 20.750,00, quanto il credito riconosciuto a si pongono al Parte_1 CP_1 di sotto della somma di euro 26.000, e trattandosi di crediti posti a fondamento di domande contrapposte non si cumulano tra di loro), sono dovuti:
per il primo grado, sulla base dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito di documenti e nella redazione di memorie istruttorie, senza espletamento di prove costituende), euro 2.824,66 (4.237,00 x 2/3);
per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), sulla base dei valori medi, euro 2.644,00 (3.966,00 x 2/3).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 821/2021 del Parte_1
Tribunale di Livorno, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, quantifica il complessivo credito maturato in favore di al netto dell'acconto di euro 3.000,00 e CP_1 delle conseguenze del ritardo nell'adempimento, in complessivi euro 9.308,78, oltre interessi come già statuito dal tribunale (credito ad oggi estinto a seguito dell'esecuzione forzata promossa da;
CP_1 2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna a Parte_1 rifondere a i residui 2/3 di tali spese, che vengono liquidati nella CP_1 somma già proporzionata di euro 2.824,66 per il primo grado e di euro 2.644,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 27.1.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni