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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/11/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 507 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 507 /2025 promossa da
DA
, nato a [...] il [...] c.f. residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(MI), via Rogerio da Sedriano 11, e , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
IA OR, c.f. , ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in CodiceFiscale_3
Alessandria (AL), via Cavour n. 64, è Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], in data [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente a San Giusto Canavese (TO), Vicolo Plazio n. 4, nata a [...], in data [...], c.f. , CP_2 CodiceFiscale_5 residente a Rottofreno (PC), Frazione Centora, StradaCascina Reggia 43,
nato a [...], indata 05.10.1953, c.f. Controparte_3 C.F._6
, residente a [...], Corso Italia 76,
[...]
PARTE RESISTENTE
CONTRO
c.f. , con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri 1, Controparte_4 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONTRO
1 , c.f. , con sede legale in Roma Controparte_5 P.IVA_2
(RM) e domicilio ipotecario eletto in Torino (TO), Via Santa Maria 9
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: come da note depositate il 3/7/2025;
: come da comparsa di costituzione Controparte_6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e adivano il Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 sentire dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto per l'intero del bene immobile censito al NCEU del Comune di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub.
4, cat. A/4, classe 1, consistenza 4 vani, sito in Via Ombra 64, piano T, nei confronti di
[...]
nonché del diritto di proprietà per l'intero del bene immobile censito al NCEU del Comune CP_1 di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub. 5, cat. A/4, classe 1, consistenza 6,5 vani, sito in Via Orma 64 piano 1-2, nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
In particolare, gli attori allegavano di essere proprietari di un immobile sito in Comune di Camino
(AL), Via Ombra n. 64 e censito al foglio 7 particella 200 subalterno 4, immobile adiacente e confinante gli immobili di proprietà dei convenuti e da sempre disabitati da anni, oggetto di possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico da parte dei ricorrenti.
I ricorrenti aggiungevano che l'immobile intestato a era gravato da ipoteca iscritta Controparte_1 in data 12.04.2023 al n. 10207/11023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, via Santa Maria 9
Torino per un importo di € 52.422,54 e che l'immobile intestato a e Controparte_3 CP_2 era gravato da ipoteca in favore di Banca Nazionale del Lavoro Spa, iscritta in data 15.11.1999
[...] ai numeri 6007/1043, rinnovata in data 24.10.2019 ai n.ri 4929/495, in forza di credito ceduto nel
2018 ad Controparte_4
Tutti i resistenti rimanevano contumaci ad eccezione di che si costituiva Controparte_6 in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario,
l'improcedibilità del giudizio per omessa media-conciliazione, la carenza di legittimazione di tutti i resistenti e, in particolare, di in ragione della sopravvivenza del suo Controparte_6 diritto minore alla sentenza di usucapione, nonché – comunque - l'infondatezza della domanda svolta per difetto di prova dei relativi presupposti.
Assunta prova orale, all'udienza del 8/10/2025, le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, le domande dei ricorrenti sono fondate nei limiti che seguono.
2 Emerge dalla documentazione depositata che gli immobili per cui è causa sono di proprietà di
[...]
(quanto all'immobile sito in Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub. 4, CP_1 cat. A/4) nonchè di e (quanto all'immobile sito in Camino, Sez. CP_2 Controparte_3
Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub. 5, cat. A/4).
In esito alla prova orale è risultato confermato che entrambi gli immobili sono da anni disabitati e che i rispettivi proprietari non abbiano mai avanzato alcuna pretesa. E' risultato altresì confermato che, da oltre venti anni, i ricorrenti esercitino su tali immobili un possesso pacifico, continuato e manifesto.
I ricorrenti, sostanzialmente, vi hanno svolto e vi svolgono attività alla stregua dei proprietari (v. in particolare testimonianza : vedo solo i , i miei vicini, tagliare l'erba, Testimone_1 Pt_1 portare via le piante quando sono cadute, mettere il carretto sotto il portico quando piove, visto che quella casa è terra di nessuno;
prima di mettere il lucchetto mi ha detto che avrebbe Parte_1 chiuso perché c'erano beni di sua proprietà, attrezzature meccaniche).
Alla luce delle predette evidenze, non contraddette da alcun elemento di prova contraria, sussiste l'elemento oggettivo – ossia il possesso uti dominus, protratto per oltre 20 anni, estrinsecatosi sino ad oggi in modo pacifico, ininterrotto, pubblico, inequivoco e indisturbato - sia l'elemento soggettivo – cioè l'animus possidendi – entrambi necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di usucapione.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, per l'intero, sui beni immobili per cui è causa. In dispositivo gli immobili vengono identificati al mappale 200, e non 2000 come indicato nelle conclusioni del ricorrente, atteso che così sono identificati nella documentazione presso gli uffici pubblici, mai contestata da alcuna parte costituita e ciò comprova la natura di mero errore di quanto indicato nelle conclusioni.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
E provato documentalmente che sugli immobili siano iscritte ipoteche a favore di e di CP_4 [...]
. Controparte_6
è rimasta contumace. Alla luce delle note scritte depositate da CP_4 Controparte_6
Contr in data 2/7/2025, va rilevato che, ad è stato ceduto il credito di la quale non è stata CP_4 convenuta in giudizio alla stregua della comunicazione dalla stessa inviata al legale dei ricorrenti di aver ceduto il credito, v. doc. 17, e con ciò - sostanzialmente – dichiarando di non essere più legittimata anche rispetto all'iscrizione ipotecaria.
si costituiva in giudizio, contestando la domanda dei ricorrenti e Controparte_6 chiedendone il rigetto.
Quanto all'asserito difetto di giurisdizione, è palese che i ricorrenti non contestino di per sé la pretesa tributaria, cui peraltro sono estranei non essendo loro i debitori, e che si siano limitati a chiamare in
3 causa in quanto soggetto che vanta un diritto reale minore Controparte_6 sull'immobile. Nel ricorso i ricorrenti hanno insistito per il riconoscimento del diritto di proprietà, acquisito a titolo originario, in un contesto che ha natura di diritto civile e non tributario. L'eccezione
è dunque infondata.
Quanto all'asserita improcedibilità per omessa media-conciliazione, è assorbente il rilievo che parte ricorrente ha già vanamente tentato la mediazione nei riguardi dei proprietari dei beni immobili.
Consegue che non si comprende come – e non lo spiega – possa Controparte_6 concludersi una mediazione tra parte ricorrente in assenza di mediazione Controparte_6
(anche) con gli altri resistenti contumaci. La generica eccezione di parte va dunque respinta.
Con riguardo alla eccepita infondatezza della domanda dei ricorrenti in ragione delle sentenze della
Corte di Cassazione n. 565/2025 e della Corte Cost. n. 160/2024, va rilevato che detta infondatezza potrebbe semmai riguardare il solo rapporto tra parte ricorrente e creditore ipotecario nella misura in cui il ricorrente, in ricorso, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione dell'ipoteca in ragione dell'opponibilità della sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
Effettivamente i principi espressi da dalla Corte Cost. n. 160/2024 e dalla Corte di Cassazione n.
565/2025 appaiono in parte innovativi rispetto al tradizionale orientamento, tuttavia, nel caso di specie, deve darsi atto che parte ricorrente, nella memoria in data 3/7/2025, proprio in ragione del diverso convincimento recentemente espresso dalla giurisprudenza, ha dichiarato di mutare le conclusioni, chiedendo pronuncia di estinzione dell'ipoteca (non più in ragione del prevalere dell'acquisto a titolo originario ma) in ragione del disposto dell'art. 2878 n. 3 c.c. che disciplina l'ipotesi di estinzione dell'ipoteca per estinzione dell'obbligazione presupposta. In particolare, i ricorrenti ritengono che, risultando gli immobili per cui è causa ormai privi di valore commerciale in quanto collabenti, l'ipoteca andrebbe ritenuta estinta. La domanda è nuova è come tale inammissibile, oltre che infondata: infatti, l'estinzione dell'obbligazione cui fa riferimento la norma presuppone, in caso di obbligazioni pecuniarie come nel caso di specie, il pagamento del debito. Di contro, qui non consta alcuna fattispecie estintiva dell'obbligazione posta a base dell'ipoteca (che riguarda il rapporto tra debitore contumace e creditore e non già il rapporto tra terzo che invoca l'usucapione e il creditore). L'assenza di valore commerciale del bene ipotecato non è di per sé causa di estinzione dell'obbligazione ex art. 1173 c.c...
Diverso è il caso di estinzione dell'ipoteca per deperimento del bene di cui al n. 4 dell'art. 2878 c.c., fattispecie non azionata in causa e comunque non operante: infatti detta fattispecie presuppone la sopravvenuta estinzione materiale o giuridica del bene e non la mera assenza di valore economico del bene stesso. Dalla perizia di parte ricorrente prodotta sub doc. 10 emerge, certamente, un crollo parziale dei beni, ma non un crollo integrale e non può quindi affermarsi che si sia determinata
4 l'estinzione giuridica o materiale del bene, che peraltro conserva un - pur ridotto - valore commerciale
(euro 2.800,00 quanto all'immobile identificato al catasto sub. 4 e in euro 4.550,00 quanto all'immobile identificato al catasto sub 5). Va dunque respinta la domanda di pronuncia di estinzione dell'ipoteca.
La natura della controversia e l'atteggiamento processuale delle parti resistenti rimaste contumaci rendono opportuno disporre la compensazione integrale delle spese legali, tenuto peraltro conto anche delle recenti sentenze Corte di Cassazione 565/2025 e della Corte Cost. n. 160/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che , nato a [...] il Parte_1
29/11/1963 c.f. , e nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, hanno acquisito, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà per l'intero del C.F._2 bene immobile censito al NCEU del Comune di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 200,
Sub. 4, cat. A/4, classe 1, consistenza 4 vani, sito in Via Ombra 64, piano T, nei confronti di
[...]
nato a [...], in data [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_4
2) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che , nato a [...] il Parte_1
29/11/1963 c.f. , e nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, hanno acquisito, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà per l'intero del C.F._2 bene immobile censito al NCEU del Comune di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 200,
Sub. 5, cat. A/4, classe 1, consistenza 6,5 vani, sito in Via Orma 64 piano 1-2, nei confronti di CP_2
nata a [...] in data [...], c.f. e
[...] CodiceFiscale_7 CP_8
, nato a [...], in data [...], c.f. , intestatari
[...] CodiceFiscale_6 del relativo diritto per la quota di ½ ciascuno, e così per l'intero, in regime di comunione ordinaria;
3) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vercelli, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Elisa Trotta
5
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 507 /2025 promossa da
DA
, nato a [...] il [...] c.f. residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(MI), via Rogerio da Sedriano 11, e , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
IA OR, c.f. , ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in CodiceFiscale_3
Alessandria (AL), via Cavour n. 64, è Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], in data [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente a San Giusto Canavese (TO), Vicolo Plazio n. 4, nata a [...], in data [...], c.f. , CP_2 CodiceFiscale_5 residente a Rottofreno (PC), Frazione Centora, StradaCascina Reggia 43,
nato a [...], indata 05.10.1953, c.f. Controparte_3 C.F._6
, residente a [...], Corso Italia 76,
[...]
PARTE RESISTENTE
CONTRO
c.f. , con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri 1, Controparte_4 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONTRO
1 , c.f. , con sede legale in Roma Controparte_5 P.IVA_2
(RM) e domicilio ipotecario eletto in Torino (TO), Via Santa Maria 9
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: come da note depositate il 3/7/2025;
: come da comparsa di costituzione Controparte_6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e adivano il Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 sentire dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto per l'intero del bene immobile censito al NCEU del Comune di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub.
4, cat. A/4, classe 1, consistenza 4 vani, sito in Via Ombra 64, piano T, nei confronti di
[...]
nonché del diritto di proprietà per l'intero del bene immobile censito al NCEU del Comune CP_1 di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub. 5, cat. A/4, classe 1, consistenza 6,5 vani, sito in Via Orma 64 piano 1-2, nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
In particolare, gli attori allegavano di essere proprietari di un immobile sito in Comune di Camino
(AL), Via Ombra n. 64 e censito al foglio 7 particella 200 subalterno 4, immobile adiacente e confinante gli immobili di proprietà dei convenuti e da sempre disabitati da anni, oggetto di possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico da parte dei ricorrenti.
I ricorrenti aggiungevano che l'immobile intestato a era gravato da ipoteca iscritta Controparte_1 in data 12.04.2023 al n. 10207/11023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, via Santa Maria 9
Torino per un importo di € 52.422,54 e che l'immobile intestato a e Controparte_3 CP_2 era gravato da ipoteca in favore di Banca Nazionale del Lavoro Spa, iscritta in data 15.11.1999
[...] ai numeri 6007/1043, rinnovata in data 24.10.2019 ai n.ri 4929/495, in forza di credito ceduto nel
2018 ad Controparte_4
Tutti i resistenti rimanevano contumaci ad eccezione di che si costituiva Controparte_6 in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario,
l'improcedibilità del giudizio per omessa media-conciliazione, la carenza di legittimazione di tutti i resistenti e, in particolare, di in ragione della sopravvivenza del suo Controparte_6 diritto minore alla sentenza di usucapione, nonché – comunque - l'infondatezza della domanda svolta per difetto di prova dei relativi presupposti.
Assunta prova orale, all'udienza del 8/10/2025, le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, le domande dei ricorrenti sono fondate nei limiti che seguono.
2 Emerge dalla documentazione depositata che gli immobili per cui è causa sono di proprietà di
[...]
(quanto all'immobile sito in Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub. 4, CP_1 cat. A/4) nonchè di e (quanto all'immobile sito in Camino, Sez. CP_2 Controparte_3
Urb. CSP, Foglio 7, Part. 2000, Sub. 5, cat. A/4).
In esito alla prova orale è risultato confermato che entrambi gli immobili sono da anni disabitati e che i rispettivi proprietari non abbiano mai avanzato alcuna pretesa. E' risultato altresì confermato che, da oltre venti anni, i ricorrenti esercitino su tali immobili un possesso pacifico, continuato e manifesto.
I ricorrenti, sostanzialmente, vi hanno svolto e vi svolgono attività alla stregua dei proprietari (v. in particolare testimonianza : vedo solo i , i miei vicini, tagliare l'erba, Testimone_1 Pt_1 portare via le piante quando sono cadute, mettere il carretto sotto il portico quando piove, visto che quella casa è terra di nessuno;
prima di mettere il lucchetto mi ha detto che avrebbe Parte_1 chiuso perché c'erano beni di sua proprietà, attrezzature meccaniche).
Alla luce delle predette evidenze, non contraddette da alcun elemento di prova contraria, sussiste l'elemento oggettivo – ossia il possesso uti dominus, protratto per oltre 20 anni, estrinsecatosi sino ad oggi in modo pacifico, ininterrotto, pubblico, inequivoco e indisturbato - sia l'elemento soggettivo – cioè l'animus possidendi – entrambi necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di usucapione.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, per l'intero, sui beni immobili per cui è causa. In dispositivo gli immobili vengono identificati al mappale 200, e non 2000 come indicato nelle conclusioni del ricorrente, atteso che così sono identificati nella documentazione presso gli uffici pubblici, mai contestata da alcuna parte costituita e ciò comprova la natura di mero errore di quanto indicato nelle conclusioni.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
E provato documentalmente che sugli immobili siano iscritte ipoteche a favore di e di CP_4 [...]
. Controparte_6
è rimasta contumace. Alla luce delle note scritte depositate da CP_4 Controparte_6
Contr in data 2/7/2025, va rilevato che, ad è stato ceduto il credito di la quale non è stata CP_4 convenuta in giudizio alla stregua della comunicazione dalla stessa inviata al legale dei ricorrenti di aver ceduto il credito, v. doc. 17, e con ciò - sostanzialmente – dichiarando di non essere più legittimata anche rispetto all'iscrizione ipotecaria.
si costituiva in giudizio, contestando la domanda dei ricorrenti e Controparte_6 chiedendone il rigetto.
Quanto all'asserito difetto di giurisdizione, è palese che i ricorrenti non contestino di per sé la pretesa tributaria, cui peraltro sono estranei non essendo loro i debitori, e che si siano limitati a chiamare in
3 causa in quanto soggetto che vanta un diritto reale minore Controparte_6 sull'immobile. Nel ricorso i ricorrenti hanno insistito per il riconoscimento del diritto di proprietà, acquisito a titolo originario, in un contesto che ha natura di diritto civile e non tributario. L'eccezione
è dunque infondata.
Quanto all'asserita improcedibilità per omessa media-conciliazione, è assorbente il rilievo che parte ricorrente ha già vanamente tentato la mediazione nei riguardi dei proprietari dei beni immobili.
Consegue che non si comprende come – e non lo spiega – possa Controparte_6 concludersi una mediazione tra parte ricorrente in assenza di mediazione Controparte_6
(anche) con gli altri resistenti contumaci. La generica eccezione di parte va dunque respinta.
Con riguardo alla eccepita infondatezza della domanda dei ricorrenti in ragione delle sentenze della
Corte di Cassazione n. 565/2025 e della Corte Cost. n. 160/2024, va rilevato che detta infondatezza potrebbe semmai riguardare il solo rapporto tra parte ricorrente e creditore ipotecario nella misura in cui il ricorrente, in ricorso, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione dell'ipoteca in ragione dell'opponibilità della sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
Effettivamente i principi espressi da dalla Corte Cost. n. 160/2024 e dalla Corte di Cassazione n.
565/2025 appaiono in parte innovativi rispetto al tradizionale orientamento, tuttavia, nel caso di specie, deve darsi atto che parte ricorrente, nella memoria in data 3/7/2025, proprio in ragione del diverso convincimento recentemente espresso dalla giurisprudenza, ha dichiarato di mutare le conclusioni, chiedendo pronuncia di estinzione dell'ipoteca (non più in ragione del prevalere dell'acquisto a titolo originario ma) in ragione del disposto dell'art. 2878 n. 3 c.c. che disciplina l'ipotesi di estinzione dell'ipoteca per estinzione dell'obbligazione presupposta. In particolare, i ricorrenti ritengono che, risultando gli immobili per cui è causa ormai privi di valore commerciale in quanto collabenti, l'ipoteca andrebbe ritenuta estinta. La domanda è nuova è come tale inammissibile, oltre che infondata: infatti, l'estinzione dell'obbligazione cui fa riferimento la norma presuppone, in caso di obbligazioni pecuniarie come nel caso di specie, il pagamento del debito. Di contro, qui non consta alcuna fattispecie estintiva dell'obbligazione posta a base dell'ipoteca (che riguarda il rapporto tra debitore contumace e creditore e non già il rapporto tra terzo che invoca l'usucapione e il creditore). L'assenza di valore commerciale del bene ipotecato non è di per sé causa di estinzione dell'obbligazione ex art. 1173 c.c...
Diverso è il caso di estinzione dell'ipoteca per deperimento del bene di cui al n. 4 dell'art. 2878 c.c., fattispecie non azionata in causa e comunque non operante: infatti detta fattispecie presuppone la sopravvenuta estinzione materiale o giuridica del bene e non la mera assenza di valore economico del bene stesso. Dalla perizia di parte ricorrente prodotta sub doc. 10 emerge, certamente, un crollo parziale dei beni, ma non un crollo integrale e non può quindi affermarsi che si sia determinata
4 l'estinzione giuridica o materiale del bene, che peraltro conserva un - pur ridotto - valore commerciale
(euro 2.800,00 quanto all'immobile identificato al catasto sub. 4 e in euro 4.550,00 quanto all'immobile identificato al catasto sub 5). Va dunque respinta la domanda di pronuncia di estinzione dell'ipoteca.
La natura della controversia e l'atteggiamento processuale delle parti resistenti rimaste contumaci rendono opportuno disporre la compensazione integrale delle spese legali, tenuto peraltro conto anche delle recenti sentenze Corte di Cassazione 565/2025 e della Corte Cost. n. 160/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che , nato a [...] il Parte_1
29/11/1963 c.f. , e nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, hanno acquisito, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà per l'intero del C.F._2 bene immobile censito al NCEU del Comune di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 200,
Sub. 4, cat. A/4, classe 1, consistenza 4 vani, sito in Via Ombra 64, piano T, nei confronti di
[...]
nato a [...], in data [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_4
2) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che , nato a [...] il Parte_1
29/11/1963 c.f. , e nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, hanno acquisito, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà per l'intero del C.F._2 bene immobile censito al NCEU del Comune di Camino (AL), Sez. Urb. CSP, Foglio 7, Part. 200,
Sub. 5, cat. A/4, classe 1, consistenza 6,5 vani, sito in Via Orma 64 piano 1-2, nei confronti di CP_2
nata a [...] in data [...], c.f. e
[...] CodiceFiscale_7 CP_8
, nato a [...], in data [...], c.f. , intestatari
[...] CodiceFiscale_6 del relativo diritto per la quota di ½ ciascuno, e così per l'intero, in regime di comunione ordinaria;
3) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vercelli, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Elisa Trotta
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