Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5323 del 2025, proposto da-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Tripodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli, con il patrocinio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di immatricolazione inviata dalla ricorrente nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento espresso, anche in via incidentale, del diritto all’immatricolazione della vettura di marca Ferrari, modello F488 GTB telaio -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società -OMISSIS-. ha domandato la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Motorizzazione civile di Napoli - Direzione Generale Territoriale del Sud, rispetto all’istanza di immatricolazione relativa alla vettura di marca Ferrari, modello F488 GTB, telaio -OMISSIS-inviata in data 24.10.2024.
La parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 14.09.2023, la citata vettura veniva bloccata dalla Polizia Stradale in Reggio Calabria, che provvedeva ad effettuare il sequestro delle targhe e della carta di circolazione, notificando successivamente un provvedimento della Motorizzazione Civile di Napoli in base al quale “ La Motorizzazione civile di Napoli, standone i presupposti, ha emesso un provvedimento di annullamento in autotutela prot. -OMISSIS-del 28.12.2022 ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90 nella versione vigente, per alcune targhe (circa 1500), in quanto le stesse venivano ritirate impropriamente da un’Agenzia che risultava cessata a seguito del provvedimento della Città Metropolitana di Napoli ”;
- la società -OMISSIS-., per mezzo dell’incaricata Agenzia-OMISSIS-con sede in via -OMISSIS-, ha presentato una nuova istanza di immatricolazione, ma senza ottenere riscontro dall’Amministrazione.
Con il ricorso in esame la società -OMISSIS-. ha lamento la violazione del dovere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di immatricolazione con un provvedimento espresso, non avendo la Motorizzazione civile di Napoli dato riscontro all’istanza inoltrata dalla parte ricorrente, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento in capo all’Amministrazione, dato l’inutile decorso del termine massimo entro il quale provvedere.
Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Motorizzazione civile di Napoli - Direzione Generale Territoriale del SUD per resistere al ricorso.
All'esito della camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. In via preliminare l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, prospettando la carenza di interesse in capo alla società -OMISSIS- e la legittimazione a ricorrere, semmai, in capo allo studio di consulenza “Giannicola Antonio”, cui la ricorrente aveva affidato con delega l’espletamento di tutte le formalità inerenti l’immatricolazione.
L’Amministrazione resistente ha inoltre evidenziato che, dovendo il ricorso avverso il silenzio essere proposto, a norma degli artt. 117 e 31 c.p.a., “ fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ”, non sarebbe chiaro il concreto dies a quo dal quale fare decorrere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso, ciò determinandone l’irricevibilità.
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità formulate dall’Amministrazione resistente, in quanto nel merito il ricorso è infondato.
3. Il Collegio ritiene che non si configuri alcun silenzio inadempimento dell’Amministrazione, la quale, con nota del 11.7.2025 (prot. -OMISSIS-), in risposta alla istanza che parte ricorrente ha sostenuto non aver avuto riscontri, ha affermato la sussistenza di cause impeditive dell’immatricolazione, per l’assenza della documentazione richiesta in formato originale, sebbene l’Amministrazione con nota prot. n. -OMISSIS-del 31 agosto 2023, recante « Veicoli Oggetto del Provvedimento -OMISSIS- » (reperibile al link Procedura immatricolazione), avesse provveduto a comunicare le modalità e la documentazione necessarie per sanare le irregolarità riscontrate. In particolare, con la citata nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.07.2025, in riscontro all’istanza di parte ricorrente, l’Amministrazione ha rappresentato quanto segue: “ la Sua assistita per il tramite dello Studio-OMISSIS-ha presentato istanza di nuova immatricolazione del veicolo de quo, acquisita agli atti di ufficio con MO -OMISSIS- allegando alla stessa documentazione in fotocopia, ignorando quanto chiarito in merito con nota prot -OMISSIS-, tra l’altro di evidente conoscenza dello Studio -OMISSIS-Tale istanza, è ancora in attesa delle integrazioni documentali in riferimento alla documentazione originale del veicolo da immatricolare, e nel caso non possa essere integrata, sarà definitivamente archiviata ”. L’Amministrazione ha dunque risposto all’istanza con un provvedimento espresso, rappresentando il rigetto definitivo della richiesta di immatricolazione in mancanza di produzione della documentazione in originale.
A fronte di tale provvedimento espresso non sussiste alcun silenzio inadempimento dell’Amministrazione resistente, per cui il ricorso avverso il silenzio è infondato e deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidandole in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di OR | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO