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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. SE Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 868 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 12.11.2025, vertente tra
(cod. fisc.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1971), rappresentata e difesa dall'avv. PELLICANÒ FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA
ARCHIA POETA 7, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DI CALABRIA il 29/12/1965);
-resistente contumace- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Conclusioni delle parti All'udienza del 12.11.2025 l'avv. Cariati per parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle del ricorso introduttivo.
L'ufficio del P.M. esprimeva il parere in data 05.05.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: Controparte_1
-il 09.06.1993 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati tre figli, (09.03.1994), SE Per_1
(04.09.1996) e (15.04.2005), tutti maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
-con decreto di omologa n. 256/18 del 28.09.2018 (dep. il 02.10.2018) il Tribunale di
Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi;
-dall'epoca della separazione tra i coniugi non era mai intervenuta riconciliazione.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente in Reggio
Calabria il 09.06.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del
12.11.2025 era presente personalmente la quale insisteva nella Parte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni, mentre non compariva Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di e, visto l'art. 473 bis 22 Controparte_1 ultimo comma c.p.c., disponeva la discussione orale della causa e che la parte presente precisasse le conclusioni.
L'avv. Cariati per parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle del ricorso introduttivo. A questo punto il Giudice si riservava di riferire al Collegio e rimetteva la causa in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo Parte_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 256/18 del 28.09.2018 (dep. il
02.10.2018) con il quale è intervenuta la separazione personale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria avvenuta il
28.06.2018, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 09.06.1993, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Parte II, serie A,
n. 249, anno 1993.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e non sono state richieste altre pronunce.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione (che ha riguardato solo lo status) nonché alla sostanziale non opposizione del resistente (rimasto contumace), ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 03.04.2025, nei confronti di ogni altra Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 09.06.1993, da e il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
Parte II, serie A, n. 249, anno 1993;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. SE Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. SE Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 868 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 12.11.2025, vertente tra
(cod. fisc.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1971), rappresentata e difesa dall'avv. PELLICANÒ FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA
ARCHIA POETA 7, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DI CALABRIA il 29/12/1965);
-resistente contumace- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Conclusioni delle parti All'udienza del 12.11.2025 l'avv. Cariati per parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle del ricorso introduttivo.
L'ufficio del P.M. esprimeva il parere in data 05.05.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: Controparte_1
-il 09.06.1993 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati tre figli, (09.03.1994), SE Per_1
(04.09.1996) e (15.04.2005), tutti maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
-con decreto di omologa n. 256/18 del 28.09.2018 (dep. il 02.10.2018) il Tribunale di
Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi;
-dall'epoca della separazione tra i coniugi non era mai intervenuta riconciliazione.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente in Reggio
Calabria il 09.06.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del
12.11.2025 era presente personalmente la quale insisteva nella Parte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni, mentre non compariva Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di e, visto l'art. 473 bis 22 Controparte_1 ultimo comma c.p.c., disponeva la discussione orale della causa e che la parte presente precisasse le conclusioni.
L'avv. Cariati per parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle del ricorso introduttivo. A questo punto il Giudice si riservava di riferire al Collegio e rimetteva la causa in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo Parte_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 256/18 del 28.09.2018 (dep. il
02.10.2018) con il quale è intervenuta la separazione personale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria avvenuta il
28.06.2018, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 09.06.1993, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Parte II, serie A,
n. 249, anno 1993.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e non sono state richieste altre pronunce.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione (che ha riguardato solo lo status) nonché alla sostanziale non opposizione del resistente (rimasto contumace), ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 03.04.2025, nei confronti di ogni altra Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 09.06.1993, da e il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
Parte II, serie A, n. 249, anno 1993;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. SE Campagna