Versione
25 maggio 1975
25 maggio 1975
Art. 26.
Se una persona e' stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall' articolo 336 del codice penale , limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale .
In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 503 del codice di procedura penale sempreche', entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.
Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresi' la disposizione del secondo comma.
Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 17.
Se una persona e' stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall' articolo 336 del codice penale , limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale .
In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 503 del codice di procedura penale sempreche', entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.
Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresi' la disposizione del secondo comma.
Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 17.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 19/07/1983, n. 222Provvedimento: N. 222 SENTENZA 15 LUGLIO 1983 Deposito in cancelleria: 19 luglio 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 27 luglio 1983. Pres. ELIA - Rel. DE ST LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. OL ELIA, Presidente - Prof. TO DE ST - Prof. GL SS - Avv. RO LE - Dott. TT BU DU - Avv. ER GU - Prof. VI DI - Dott. LD RO - Prof. TO LA OL - Prof. GI LI - Prof. US ER - Dott. RA SA - Prof. AN CO - Prof. OR GALLO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio …Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale -·
- irragionevolezza della deroga·
- competenza penale·
- sent. 222/83. tribunale per i minorenni