Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonche' a regolare le modalita' di riscossione e i relativi controlli e sanzioni.
Nel determinare la destinazione delle predette somme sara' osservato il criterio - secondo indicazioni di priorita' individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.
Il Governo della Repubblica e' delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonche' a regolare le modalita' di riscossione e i relativi controlli e sanzioni.
Nel determinare la destinazione delle predette somme sara' osservato il criterio - secondo indicazioni di priorita' individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.