Articolo 2 della Legge 31 marzo 1977, n. 91
Articolo 1
Versione
3 aprile 1977
Art. 2.

Il Governo della Repubblica e' delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonche' a regolare le modalita' di riscossione e i relativi controlli e sanzioni.
Nel determinare la destinazione delle predette somme sara' osservato il criterio - secondo indicazioni di priorita' individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.

Entrata in vigore il 3 aprile 1977
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