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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2992/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2992/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Manuel Zanella e Marco Fusaro ricorrente
contro
C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Paolo Dal Rì resistente
Rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate il 14 luglio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2023, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data 20 novembre 2008 in Forino CP_1
(Macedonia del Nord), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Vallelaghi (TN), Parte II, Serie C, N. 14, Anno 2019, dalla cui unione sono nate a Trento le Per_ figlie , in data 30 ottobre 2010, e in data 28 gennaio 2013. Per_2
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alle domande di separazione e divorzio, e contestando la fondatezza della domanda di addebito.
All'udienza del 13 giugno 2024 le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla separazione e ne hanno chiesto l'accoglimento:
“condizioni di affidamento, collocazione e visite di cui alla memoria di parte ricorrente depositata in data 24 maggio 2024; regime di mantenimento come da proposta conciliativa del Giudice (“obbligo a carico del padre di corrispondere 325,00 euro al mese per ciascuna figlia, con decorrenza dal mese di giugno 2024, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie”); rinuncia alla domanda di addebito;
assegno unico e provinciale come da condizione di cui alla lettera g) della memoria di parte ricorrente depositata in data 24 maggio 2024.”.
Le condizioni di affidamento, collocazione, visite ed assegno unico provinciale, di cui alla memoria depositata in data 24 maggio 2024, sono di seguito riportate:
“a) disporre che le figlie minori della coppia siano affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e conferma dell'elezione di residenza delle stesse presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle
2 aspirazioni della prole. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
[…] g) disporre che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS, l'assegno ed altri eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti in virtù della presenza dei figli vengano tutti percepiti dalla signora Parte_1
h) quanto al calendario di visita dei genitori ai figli minorenni, disporre che:
h.1) nel corso dell'anno scolastico il padre possa vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana al mese, da concordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 21.00 della domenica;
h.2) il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze ludico, sportive, educative di costoro, tre pomeriggi a settimana, con pernotto notturno nelle giornate di martedì e giovedì, con onere di accompagnarle a scuola le mattine successive;
h.3) nel corso delle ferie estive disporre che durante i periodi di vacanza dalla scuola il padre possa trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, comunicando la data delle ferie alla moglie entro maggio di ciascun anno;
il signor CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, potrà trascorrere con le stesse vacanze, in misura non superiore a 10 giorni complessivi, anche al di fuori del periodo estivo, da concordarsi preventivamente con la madre;
h.4) nel corso delle vacanze natalizie, pasquali, delle festività e dei ponti infraannuali, disporre che le figlie trascorrano metà delle suddette vacanze con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi;
h.5) ogni genitore avrà il diritto di trascorrere il proprio compleanno con le figlie e così pure, il padre, la festa del papà e, la madre, la festa della mamma;
h.6) disporre che i “ponti”, il 2 giugno e le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno vengano trascorsi dai figli con ciascun genitore alternanti di anno in anno.”.
Con sentenza n. 887/2024 del Tribunale di Trento di data 19 settembre 2024, pubblicata in data 1 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle sopra riportate condizioni.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
3 Nelle more, con ricorso ex art. 473-bis.39, il sig. ha lamentato l'asserita CP_1 violazione da parte della sig.ra delle condizioni di affidamento condiviso Parte_1 della prole omologate in sentenza, chiedendone per l'effetto la parziale modifica. Nel sub- procedimento cautelare instauratosi, la sig.ra ha depositato note di replica Parte_1 contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6 maggio 2025 il Giudice ha invitato le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare e i coniugi, in ottemperanza all'invito giudiziale, hanno intrapreso un percorso con
ALFID di Trento.
Con note di trattazione scritta depositate il 14 luglio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“a) disporre che le figlie minori della coppia, nata a [...] il [...] e Persona_3
nata a [...] il [...], siano affidate in regime di affido condiviso Persona_4 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e conferma dell'elezione di residenza delle stesse presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della prole. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
b) disporre che la casa coniugale, sita in Vallelaghi (TN), Frazione Padergnone, Via
Nazionale n. 109, sia assegnata in godimento esclusivo alla signora Parte_1 collocataria prevalente delle figlie;
c) disporre che i genitori collaborino e si tengano costantemente e reciprocamente informati rispetto alle problematiche delle figlie, al loro rendimento scolastico ed in ordine a tutto quanto le riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della loro vita, salute e crescita. I genitori si impegnano ad informare l'altro genitore di tutte le permanenze prolungate delle figlie in altri luoghi che non siano il luogo di residenza e/o collocazione;
d) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
a mezzo bonifico bancario la somma di € 650,00= mensili (€ 325,00= per Parte_1
4 ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) disporre la suddivisione a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per le figlie, individuate secondo le più aggiornate linee guida del
Consiglio Nazionale Forense. Tali spese dovranno essere concordare se superiori ad €
150,00 ciascuna e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di regolare fattura o scontrino, entro il mese successivo alla richiesta di rimborso o, comunque, secondo le indicazioni del CNF;
f) disporre che la detrazione fiscale delle spese delle figlie sia ripartita tra i genitori al 50%;
g) disporre che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS, l'assegno ed altri eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti in virtù della presenza dei figli vengano tutti percepiti dalla signora Parte_1
h) quanto al calendario di visita dei genitori ai figli minorenni, disporre che:
h.1) nel corso dell'anno scolastico il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 21.00 della domenica;
h.2) il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze ludico, sportivo, educative di costoro, tre pomeriggi a settimana, con pernotto notturno nelle giornate di martedì e giovedì, con onere di accompagnarle a scuola le mattine successive;
h.3) nel corso delle ferie estive disporre che durante i periodi di vacanza dalla scuola il padre possa trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, comunicando la data delle ferie alla moglie entro maggio di ciascun anno;
il signor CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, potrà trascorrere con le stesse vacanze, in misura non superiore a 10 giorni complessivi, anche al di fuori del periodo estivo, da concordarsi preventivamente con la madre;
h.4) nel corso delle vacanze natalizie, pasquali, delle festività e dei ponti infraannuali, disporre che le figlie trascorrano metà delle suddette vacanze con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi;
h.5) ogni genitore avrà il diritto di trascorrere il proprio compleanno con le figlie e così pure, il padre, la festa del papà e, la madre, la festa della mamma;
h.6) disporre che i “ponti”, il 2 giugno e le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno vengano trascorsi dai figli con ciascun genitore alternanti di anno in anno.
5 i) le spese del presente procedimento, così come quelle del sub-procedimento cautelare sub
R.G. 2992/2023-1, si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 13 giugno 2024) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 887/2024 di data 19 settembre 2024, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata in data 1 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori Per_
e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti Per_2 elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 20 novembre 2008 in Forino (Macedonia del Nord), CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vallelaghi (TN), Parte
6 II, Serie C, N. 14, Anno 2019, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate il 14 luglio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2992/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Manuel Zanella e Marco Fusaro ricorrente
contro
C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Paolo Dal Rì resistente
Rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate il 14 luglio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2023, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data 20 novembre 2008 in Forino CP_1
(Macedonia del Nord), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Vallelaghi (TN), Parte II, Serie C, N. 14, Anno 2019, dalla cui unione sono nate a Trento le Per_ figlie , in data 30 ottobre 2010, e in data 28 gennaio 2013. Per_2
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alle domande di separazione e divorzio, e contestando la fondatezza della domanda di addebito.
All'udienza del 13 giugno 2024 le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla separazione e ne hanno chiesto l'accoglimento:
“condizioni di affidamento, collocazione e visite di cui alla memoria di parte ricorrente depositata in data 24 maggio 2024; regime di mantenimento come da proposta conciliativa del Giudice (“obbligo a carico del padre di corrispondere 325,00 euro al mese per ciascuna figlia, con decorrenza dal mese di giugno 2024, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie”); rinuncia alla domanda di addebito;
assegno unico e provinciale come da condizione di cui alla lettera g) della memoria di parte ricorrente depositata in data 24 maggio 2024.”.
Le condizioni di affidamento, collocazione, visite ed assegno unico provinciale, di cui alla memoria depositata in data 24 maggio 2024, sono di seguito riportate:
“a) disporre che le figlie minori della coppia siano affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e conferma dell'elezione di residenza delle stesse presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle
2 aspirazioni della prole. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
[…] g) disporre che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS, l'assegno ed altri eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti in virtù della presenza dei figli vengano tutti percepiti dalla signora Parte_1
h) quanto al calendario di visita dei genitori ai figli minorenni, disporre che:
h.1) nel corso dell'anno scolastico il padre possa vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana al mese, da concordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 21.00 della domenica;
h.2) il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze ludico, sportive, educative di costoro, tre pomeriggi a settimana, con pernotto notturno nelle giornate di martedì e giovedì, con onere di accompagnarle a scuola le mattine successive;
h.3) nel corso delle ferie estive disporre che durante i periodi di vacanza dalla scuola il padre possa trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, comunicando la data delle ferie alla moglie entro maggio di ciascun anno;
il signor CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, potrà trascorrere con le stesse vacanze, in misura non superiore a 10 giorni complessivi, anche al di fuori del periodo estivo, da concordarsi preventivamente con la madre;
h.4) nel corso delle vacanze natalizie, pasquali, delle festività e dei ponti infraannuali, disporre che le figlie trascorrano metà delle suddette vacanze con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi;
h.5) ogni genitore avrà il diritto di trascorrere il proprio compleanno con le figlie e così pure, il padre, la festa del papà e, la madre, la festa della mamma;
h.6) disporre che i “ponti”, il 2 giugno e le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno vengano trascorsi dai figli con ciascun genitore alternanti di anno in anno.”.
Con sentenza n. 887/2024 del Tribunale di Trento di data 19 settembre 2024, pubblicata in data 1 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle sopra riportate condizioni.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
3 Nelle more, con ricorso ex art. 473-bis.39, il sig. ha lamentato l'asserita CP_1 violazione da parte della sig.ra delle condizioni di affidamento condiviso Parte_1 della prole omologate in sentenza, chiedendone per l'effetto la parziale modifica. Nel sub- procedimento cautelare instauratosi, la sig.ra ha depositato note di replica Parte_1 contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6 maggio 2025 il Giudice ha invitato le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare e i coniugi, in ottemperanza all'invito giudiziale, hanno intrapreso un percorso con
ALFID di Trento.
Con note di trattazione scritta depositate il 14 luglio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“a) disporre che le figlie minori della coppia, nata a [...] il [...] e Persona_3
nata a [...] il [...], siano affidate in regime di affido condiviso Persona_4 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e conferma dell'elezione di residenza delle stesse presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della prole. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
b) disporre che la casa coniugale, sita in Vallelaghi (TN), Frazione Padergnone, Via
Nazionale n. 109, sia assegnata in godimento esclusivo alla signora Parte_1 collocataria prevalente delle figlie;
c) disporre che i genitori collaborino e si tengano costantemente e reciprocamente informati rispetto alle problematiche delle figlie, al loro rendimento scolastico ed in ordine a tutto quanto le riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della loro vita, salute e crescita. I genitori si impegnano ad informare l'altro genitore di tutte le permanenze prolungate delle figlie in altri luoghi che non siano il luogo di residenza e/o collocazione;
d) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
a mezzo bonifico bancario la somma di € 650,00= mensili (€ 325,00= per Parte_1
4 ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) disporre la suddivisione a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per le figlie, individuate secondo le più aggiornate linee guida del
Consiglio Nazionale Forense. Tali spese dovranno essere concordare se superiori ad €
150,00 ciascuna e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di regolare fattura o scontrino, entro il mese successivo alla richiesta di rimborso o, comunque, secondo le indicazioni del CNF;
f) disporre che la detrazione fiscale delle spese delle figlie sia ripartita tra i genitori al 50%;
g) disporre che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS, l'assegno ed altri eventuali aiuti nazionali e provinciali previsti in virtù della presenza dei figli vengano tutti percepiti dalla signora Parte_1
h) quanto al calendario di visita dei genitori ai figli minorenni, disporre che:
h.1) nel corso dell'anno scolastico il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 21.00 della domenica;
h.2) il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze ludico, sportivo, educative di costoro, tre pomeriggi a settimana, con pernotto notturno nelle giornate di martedì e giovedì, con onere di accompagnarle a scuola le mattine successive;
h.3) nel corso delle ferie estive disporre che durante i periodi di vacanza dalla scuola il padre possa trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, comunicando la data delle ferie alla moglie entro maggio di ciascun anno;
il signor CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, potrà trascorrere con le stesse vacanze, in misura non superiore a 10 giorni complessivi, anche al di fuori del periodo estivo, da concordarsi preventivamente con la madre;
h.4) nel corso delle vacanze natalizie, pasquali, delle festività e dei ponti infraannuali, disporre che le figlie trascorrano metà delle suddette vacanze con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi;
h.5) ogni genitore avrà il diritto di trascorrere il proprio compleanno con le figlie e così pure, il padre, la festa del papà e, la madre, la festa della mamma;
h.6) disporre che i “ponti”, il 2 giugno e le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno vengano trascorsi dai figli con ciascun genitore alternanti di anno in anno.
5 i) le spese del presente procedimento, così come quelle del sub-procedimento cautelare sub
R.G. 2992/2023-1, si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 13 giugno 2024) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 887/2024 di data 19 settembre 2024, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata in data 1 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori Per_
e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti Per_2 elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 20 novembre 2008 in Forino (Macedonia del Nord), CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vallelaghi (TN), Parte
6 II, Serie C, N. 14, Anno 2019, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate il 14 luglio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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