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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2025, n. 32353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32353 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35194/2019 R.G. proposto da Consorzio 4 AS LD (02127580500), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Graziella NI ([...]; graziella.ferraroni@firenze.pecavvocati.it); – ricorrente – contro RI avv. Alessandro ([...]), rappresentato e difeso dal prof. avvocato Carlo Cicala ([...]; carlocicala@ordineavvocatiroma.org); – controricorrente – e Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimata- Consorzio Contributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 32353 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 avverso la sentenza n. 679/2019, depositata il 15 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Toscana;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato Meri Arfaioli, per delega dell’avvocato Graziella NI, e l’avvocato Carlo Cicala;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Il Consorzio 4 AS LD, sulla base di un solo articolato motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 679/2019, depositata il 15 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da RI Alessandro, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di due cartelle di pagamento (n. 09720150125962114 e n. 09720150136098912) notificate dall’agente della riscossione dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili dovuti dal contribuente per gli anni dal 2007 al 2013. Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, in difetto di un previo atto impositivo, le cartelle di pagamento non recavano una compiuta esposizione dell’oggetto della pretesa impositiva (recte delle relative annualità di riferimento) e dello stesso titolo (piano di classifica), così che andavano annullate per difetto di motivazione. 2. - RI Alessandro resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. Hinc et inde sono state depositate memorie. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Come anticipato, le parti hanno depositato memorie chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. E, in particolare, la stessa parte ricorrente ha dedotto di aver verificato che «le cartelle di pagamento - n. 097 2015 0125962114000 anno 2012 e n. 097 2015 0136098912000 anno 2013 - intestate al sig. RI Alessandro sono state interamente pagate.». 2. – Dalla prodotta documentazione risulta, in effetti, che le cartelle di pagamento in contestazione hanno formato oggetto di istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione) presentata (anche) ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss., e che la stessa comunicazione dell’agente della riscossione (art. 1, cit., comma 241, cit.) ha ascritto alle due cartelle di pagamento importi residui ancora dovuti (solo) in relazione ad interessi di mora e ad oneri di riscossione. Come, difatti, dedotto, e documentato dal controricorrente, una prima istanza di definizione agevolata era (già) stata presentata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; così che, nella fattispecie, viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 1, cit., comma 238, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, predica la considerazione «degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (v., altresì, l’art. 1, comma 249). 2.1 – Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in l. 30 luglio 2025, n. 108, ha, quindi, disposto nei seguenti termini: «1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla 4 definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.». Così che – pur indipendentemente dall’integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente – l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata. 3. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3). Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione fattispecie di estinzione del giudizio conseguente all’iniziativa del controricorrente. 5
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il giudizio;
- compensa, tra le parti, le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato Meri Arfaioli, per delega dell’avvocato Graziella NI, e l’avvocato Carlo Cicala;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Il Consorzio 4 AS LD, sulla base di un solo articolato motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 679/2019, depositata il 15 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da RI Alessandro, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di due cartelle di pagamento (n. 09720150125962114 e n. 09720150136098912) notificate dall’agente della riscossione dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili dovuti dal contribuente per gli anni dal 2007 al 2013. Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, in difetto di un previo atto impositivo, le cartelle di pagamento non recavano una compiuta esposizione dell’oggetto della pretesa impositiva (recte delle relative annualità di riferimento) e dello stesso titolo (piano di classifica), così che andavano annullate per difetto di motivazione. 2. - RI Alessandro resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. Hinc et inde sono state depositate memorie. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Come anticipato, le parti hanno depositato memorie chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. E, in particolare, la stessa parte ricorrente ha dedotto di aver verificato che «le cartelle di pagamento - n. 097 2015 0125962114000 anno 2012 e n. 097 2015 0136098912000 anno 2013 - intestate al sig. RI Alessandro sono state interamente pagate.». 2. – Dalla prodotta documentazione risulta, in effetti, che le cartelle di pagamento in contestazione hanno formato oggetto di istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione) presentata (anche) ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss., e che la stessa comunicazione dell’agente della riscossione (art. 1, cit., comma 241, cit.) ha ascritto alle due cartelle di pagamento importi residui ancora dovuti (solo) in relazione ad interessi di mora e ad oneri di riscossione. Come, difatti, dedotto, e documentato dal controricorrente, una prima istanza di definizione agevolata era (già) stata presentata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; così che, nella fattispecie, viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 1, cit., comma 238, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, predica la considerazione «degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (v., altresì, l’art. 1, comma 249). 2.1 – Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in l. 30 luglio 2025, n. 108, ha, quindi, disposto nei seguenti termini: «1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla 4 definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.». Così che – pur indipendentemente dall’integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente – l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata. 3. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3). Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione fattispecie di estinzione del giudizio conseguente all’iniziativa del controricorrente. 5
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il giudizio;
- compensa, tra le parti, le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto