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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione Civile
composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato il presente
Decreto
sul ricorso iscritto al n. 37/2025 vol. giur. proposto da
(c.f. ) nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
dicembre 1984 e residente in [...], difeso dall'avv. Annalisa Trotta
(c.f. ) con studio in Cosenza C.F._2
opponente
contro
2
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro-tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia opposto
Oggetto: opposizione avverso il decreto 31 dicembre 2024, cron.
2073/2024, pronunciato in materia di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ex lege n. 89/01: procedimento deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2025.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2024, si lamentava Parte_1
dell'eccessiva durata del processo civile da lui promosso nei confronti di davanti al Tribunale di Venezia. La causa, Controparte_3
iscritta al ruolo il 6 giugno 2017, era decisa con sentenza n. 125/2024, depositata il 15 gennaio 2024.
Il ricorrente deduceva che il processo avesse superato di tre anni e sette mesi la ragionevole durata e chiedeva che il Controparte_1
fosse condannato alla corresponsione dell'indennizzo di Euro
[...]
3.387, oltre alle spese del procedimento.
Con decreto 20-31 dicembre 2024, il Consigliere dichiarava il ricorso inammissibile, con la seguente motivazione: “tenuto conto che il procedimento presupposto è stato instaurato dopo il 31.10.2016 e non risulta che la ricorrente abbia esperito alcuno dei rimedi preventivi di 3
cui all'art.
1-ter, comma 1 L. 89/2001, sicché trova applicazione al caso in esame la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, L.89/2001 secondo cui “E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter”, non viziata da illegittimità costituzionale (la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla legge n. 208 del 2015 [art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001] quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, ha invece ritenuto gli stessi, per l'effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, riconducibili alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga», in quanto consistenti non già nella «proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒», ma nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato)”.
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025, si opponeva Parte_1
al decreto suddetto.
L'opponente affermava che, diversamente da quanto sostenuto in decreto, il ricorso fosse ammissibile, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 13 luglio 2023, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° co., l. n. 89/2001, nella parte in cui prevede che sia inammissibile la domanda di equa riparazione nel caso 4
di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter, comma 6, della medesima legge. Pertanto, la mancanza dell'istanza di accelerazione poteva avere rilievo solo ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo.
ribadiva che il processo aveva avuto una durata Parte_1
irragionevole e chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il fosse condannato al Controparte_4
pagamento dell'indennità di Euro 3.387, oltre spese processuali.
Si costituiva nel procedimento di opposizione il Controparte_1
difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che fosse
[...]
dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e che l'opposizione fosse rigettata. CP_4
Il rilevava che, pur essendo stato notificato il Controparte_1
ricorso in opposizione al esso era Controparte_1
inammissibilmente rivolto al privo di Controparte_4
legittimazione passiva.
L'opposto evidenziava poi che era incontestato che non avesse Pt_1
esperito i rimedi preventivi richiesti dalla legge e che “Ai fini dell'ammissibilità della domanda la giurisprudenza è concorde nel sostenere che sia necessaria la proposizione, da parte del ricorrente, di un modello alternativo funzionale ad accelerare i tempi di svolgimento del processo (così ex multis Cass. civ., sez. II, 22 gennaio
2025, n. 1608)”, mentre la richiamata sentenza della Corte
Costituzionale si riferiva al giudizio di legittimità davanti alla Corte di
Cassazione e al rimedio di cui all'art. 1 ter, comma 1, e non a quello del comma 6. La stessa Corte Costituzionale, nell'affermare la 5
legittimità costituzionale degli artt. 1 bis e 1 ter, 1° e 2° co., l. n.
89/2001, aveva sottolineato che la legge richiedeva un comportamento collaborativo con il giudice, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.
Infine, l'Avvocatura contestava il quantum dell'indennizzo richiesto dall'opponente.
L'opposizione era riservata in decisione all'udienza del 27 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Occorre preliminarmente rilevare che l'indicazione del
[...]
contenuto nelle conclusioni del ricorso in opposizione, CP_4
rappresenta un mero errore materiale, non suscettibile di generare incertezza circa l'individuazione del soggetto opposto.
Infatti, la prima pagina del ricorso in opposizione indica correttamente, quale controparte, il , al quale l'atto è stato Controparte_1
notificato.
Del resto, si è costituito nel procedimento di opposizione il
[...]
e non il , per quanto entrambi Controparte_1 Controparte_4
siano legalmente rappresentati in giudizio sempre dall'Avvocatura dello Stato.
2. Il motivo di opposizione non è fondato e non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha più volte affermato che il mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui al 1° co. dell'art. 1 ter, l. n. 89/2001 (introduzione del giudizio nelle forme del 6
procedimento sommario di cognizione;
richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario;
istanza di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) impedisce che sorga il diritto ad essere indennizzati per l'eccessiva durata del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso, come espressamente disposto dall'art. 2, 1° co., della l. n. 89/2001 (in tal senso, tra le ultime, v. Cass. civ. 23 dicembre 2024, n. 34154, Cass. civ. 23 dicembre 2024, n. 34188, Cass. civ. 21 ottobre 2024, n. 27216).
Il legislatore richiede alla parte processuale, che potrebbe essere danneggiata dall'eccessiva protrazione della causa, di collaborare attivamente per impedire il superamento del termine di ragionevole durata. Tale collaborazione consiste nella manifestazione della propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso. Solo a fronte di tale collaborativo comportamento è ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si sia comunque verificata.
La legittimità del 1° co. dell'art. 1 ter, l. n. 89/2001 è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 121/2020.
La decisione invocata dall'opponente (Corte Cost. sent. n. 142/2023) si riferisce, invece, allo specifico rimedio del 6° co. dell'art. 1 ter (istanza di accelerazione), relativo al giudizio di legittimità. La Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità “dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di 7
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter, comma 6, della medesima legge”, ritenendo che tale rimedio sia inefficace e si risolva in un mero incombente formale, non suscettibile di contribuire al contenimento dei tempi del processo.
Nella motivazione della medesima sentenza la Corte, dopo avere ricordato il favore anche della giurisprudenza comunitaria per i rimedi preventivi e ritenuto che non sia tale la mera istanza di accelerazione di cui al 6° co., ha affermato di avere già giudicato effettivi i rimedi previsti dal 1° co., relativi al processo civile di merito, in quanto idonei alla riduzione della durata della causa.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza che l'istanza di accelerazione del 6° co. “non vincola il giudice «a quanto richiestogli»
(sentenza n. 88 del 2018), ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l'istanza di accelerazione è depositata nei termini prescritti. In altre parole, nulla esclude che il processo, «pur a fronte di una siffatta istanza, [possa] comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata»
(sentenza n. 169 del 2019), in violazione anche dell'art. 111, secondo comma, Cost. A differenza dei casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del
2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell'art.
1-ter della legge n. 208 del 2015, il deposito dell'istanza in esame non si risolve nella «proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il 8
corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato» (sentenza n. 121 del 2020). La disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l'attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso - e, in tesi, più celere - modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa”.
La Corte Costituzionale ha poi osservato che la possibilità di offrire alle parti un diverso e più sollecito modello procedimentale non è agevolata dalle peculiarità del giudizio di legittimità, caratterizzato dalla mancanza di una fase istruttoria e dalla circostanza che la causa viene discussa - per essere decisa nella stessa seduta - in un'unica udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il procedimento in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio, ma ciò non esclude la possibilità d'introdurre semplificazioni procedurali che incidano, riducendoli, sui tempi del processo. In proposito, la Corte ha menzionato il rito accelerato introdotto dal nuovo art. 380-bis c.p.c.
In conclusione, non solo non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° co., in riferimento all'art. 1 ter, 1° co., l. n.
89/2001, ma anche con la sentenza richiamata dall'opponente la Corte
Costituzionale ha riconosciuto l'effettività, e perciò la legittimità, dei rimedi che consentano l'accesso a un rito semplificato, poiché idonei a prevenire l'eccessiva durata del processo. 9
3. Nella specie, essendo incontestato (e peraltro desumibile dalle stesse difese dell'opponente) che non ebbe ad esperire alcuno dei Pt_1
rimedi di cui all'art. 1 ter, 1° co., l. n. 89/2001, non è sorto a suo favore il diritto all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo civile svoltosi davanti al Tribunale di Venezia. Ciò assorbe ogni questione sul quantum della pretesa.
4. In conclusione, l'opposizione è respinta con integrale conferma del decreto 31 dicembre 2024, cron. 2073/2024, di questa Corte di
Appello.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per i giudizi contenziosi davanti alla Corte di Appello, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e dello scaglione di valore Euro 1.001-5.200.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione al decreto 31 dicembre 2024, cron. 2073/2024, che conferma;
- condanna l'opponente a rifondere al le Controparte_1
spese processuali liquidate in Euro 1.923,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 28 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Prima Sezione Civile
composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato il presente
Decreto
sul ricorso iscritto al n. 37/2025 vol. giur. proposto da
(c.f. ) nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
dicembre 1984 e residente in [...], difeso dall'avv. Annalisa Trotta
(c.f. ) con studio in Cosenza C.F._2
opponente
contro
2
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro-tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia opposto
Oggetto: opposizione avverso il decreto 31 dicembre 2024, cron.
2073/2024, pronunciato in materia di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ex lege n. 89/01: procedimento deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2025.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2024, si lamentava Parte_1
dell'eccessiva durata del processo civile da lui promosso nei confronti di davanti al Tribunale di Venezia. La causa, Controparte_3
iscritta al ruolo il 6 giugno 2017, era decisa con sentenza n. 125/2024, depositata il 15 gennaio 2024.
Il ricorrente deduceva che il processo avesse superato di tre anni e sette mesi la ragionevole durata e chiedeva che il Controparte_1
fosse condannato alla corresponsione dell'indennizzo di Euro
[...]
3.387, oltre alle spese del procedimento.
Con decreto 20-31 dicembre 2024, il Consigliere dichiarava il ricorso inammissibile, con la seguente motivazione: “tenuto conto che il procedimento presupposto è stato instaurato dopo il 31.10.2016 e non risulta che la ricorrente abbia esperito alcuno dei rimedi preventivi di 3
cui all'art.
1-ter, comma 1 L. 89/2001, sicché trova applicazione al caso in esame la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, L.89/2001 secondo cui “E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter”, non viziata da illegittimità costituzionale (la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla legge n. 208 del 2015 [art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001] quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, ha invece ritenuto gli stessi, per l'effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, riconducibili alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga», in quanto consistenti non già nella «proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒», ma nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato)”.
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025, si opponeva Parte_1
al decreto suddetto.
L'opponente affermava che, diversamente da quanto sostenuto in decreto, il ricorso fosse ammissibile, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 13 luglio 2023, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° co., l. n. 89/2001, nella parte in cui prevede che sia inammissibile la domanda di equa riparazione nel caso 4
di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter, comma 6, della medesima legge. Pertanto, la mancanza dell'istanza di accelerazione poteva avere rilievo solo ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo.
ribadiva che il processo aveva avuto una durata Parte_1
irragionevole e chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il fosse condannato al Controparte_4
pagamento dell'indennità di Euro 3.387, oltre spese processuali.
Si costituiva nel procedimento di opposizione il Controparte_1
difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che fosse
[...]
dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e che l'opposizione fosse rigettata. CP_4
Il rilevava che, pur essendo stato notificato il Controparte_1
ricorso in opposizione al esso era Controparte_1
inammissibilmente rivolto al privo di Controparte_4
legittimazione passiva.
L'opposto evidenziava poi che era incontestato che non avesse Pt_1
esperito i rimedi preventivi richiesti dalla legge e che “Ai fini dell'ammissibilità della domanda la giurisprudenza è concorde nel sostenere che sia necessaria la proposizione, da parte del ricorrente, di un modello alternativo funzionale ad accelerare i tempi di svolgimento del processo (così ex multis Cass. civ., sez. II, 22 gennaio
2025, n. 1608)”, mentre la richiamata sentenza della Corte
Costituzionale si riferiva al giudizio di legittimità davanti alla Corte di
Cassazione e al rimedio di cui all'art. 1 ter, comma 1, e non a quello del comma 6. La stessa Corte Costituzionale, nell'affermare la 5
legittimità costituzionale degli artt. 1 bis e 1 ter, 1° e 2° co., l. n.
89/2001, aveva sottolineato che la legge richiedeva un comportamento collaborativo con il giudice, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.
Infine, l'Avvocatura contestava il quantum dell'indennizzo richiesto dall'opponente.
L'opposizione era riservata in decisione all'udienza del 27 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Occorre preliminarmente rilevare che l'indicazione del
[...]
contenuto nelle conclusioni del ricorso in opposizione, CP_4
rappresenta un mero errore materiale, non suscettibile di generare incertezza circa l'individuazione del soggetto opposto.
Infatti, la prima pagina del ricorso in opposizione indica correttamente, quale controparte, il , al quale l'atto è stato Controparte_1
notificato.
Del resto, si è costituito nel procedimento di opposizione il
[...]
e non il , per quanto entrambi Controparte_1 Controparte_4
siano legalmente rappresentati in giudizio sempre dall'Avvocatura dello Stato.
2. Il motivo di opposizione non è fondato e non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha più volte affermato che il mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui al 1° co. dell'art. 1 ter, l. n. 89/2001 (introduzione del giudizio nelle forme del 6
procedimento sommario di cognizione;
richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario;
istanza di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) impedisce che sorga il diritto ad essere indennizzati per l'eccessiva durata del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso, come espressamente disposto dall'art. 2, 1° co., della l. n. 89/2001 (in tal senso, tra le ultime, v. Cass. civ. 23 dicembre 2024, n. 34154, Cass. civ. 23 dicembre 2024, n. 34188, Cass. civ. 21 ottobre 2024, n. 27216).
Il legislatore richiede alla parte processuale, che potrebbe essere danneggiata dall'eccessiva protrazione della causa, di collaborare attivamente per impedire il superamento del termine di ragionevole durata. Tale collaborazione consiste nella manifestazione della propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso. Solo a fronte di tale collaborativo comportamento è ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si sia comunque verificata.
La legittimità del 1° co. dell'art. 1 ter, l. n. 89/2001 è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 121/2020.
La decisione invocata dall'opponente (Corte Cost. sent. n. 142/2023) si riferisce, invece, allo specifico rimedio del 6° co. dell'art. 1 ter (istanza di accelerazione), relativo al giudizio di legittimità. La Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità “dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di 7
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter, comma 6, della medesima legge”, ritenendo che tale rimedio sia inefficace e si risolva in un mero incombente formale, non suscettibile di contribuire al contenimento dei tempi del processo.
Nella motivazione della medesima sentenza la Corte, dopo avere ricordato il favore anche della giurisprudenza comunitaria per i rimedi preventivi e ritenuto che non sia tale la mera istanza di accelerazione di cui al 6° co., ha affermato di avere già giudicato effettivi i rimedi previsti dal 1° co., relativi al processo civile di merito, in quanto idonei alla riduzione della durata della causa.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza che l'istanza di accelerazione del 6° co. “non vincola il giudice «a quanto richiestogli»
(sentenza n. 88 del 2018), ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l'istanza di accelerazione è depositata nei termini prescritti. In altre parole, nulla esclude che il processo, «pur a fronte di una siffatta istanza, [possa] comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata»
(sentenza n. 169 del 2019), in violazione anche dell'art. 111, secondo comma, Cost. A differenza dei casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del
2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell'art.
1-ter della legge n. 208 del 2015, il deposito dell'istanza in esame non si risolve nella «proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il 8
corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato» (sentenza n. 121 del 2020). La disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l'attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso - e, in tesi, più celere - modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa”.
La Corte Costituzionale ha poi osservato che la possibilità di offrire alle parti un diverso e più sollecito modello procedimentale non è agevolata dalle peculiarità del giudizio di legittimità, caratterizzato dalla mancanza di una fase istruttoria e dalla circostanza che la causa viene discussa - per essere decisa nella stessa seduta - in un'unica udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il procedimento in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio, ma ciò non esclude la possibilità d'introdurre semplificazioni procedurali che incidano, riducendoli, sui tempi del processo. In proposito, la Corte ha menzionato il rito accelerato introdotto dal nuovo art. 380-bis c.p.c.
In conclusione, non solo non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° co., in riferimento all'art. 1 ter, 1° co., l. n.
89/2001, ma anche con la sentenza richiamata dall'opponente la Corte
Costituzionale ha riconosciuto l'effettività, e perciò la legittimità, dei rimedi che consentano l'accesso a un rito semplificato, poiché idonei a prevenire l'eccessiva durata del processo. 9
3. Nella specie, essendo incontestato (e peraltro desumibile dalle stesse difese dell'opponente) che non ebbe ad esperire alcuno dei Pt_1
rimedi di cui all'art. 1 ter, 1° co., l. n. 89/2001, non è sorto a suo favore il diritto all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo civile svoltosi davanti al Tribunale di Venezia. Ciò assorbe ogni questione sul quantum della pretesa.
4. In conclusione, l'opposizione è respinta con integrale conferma del decreto 31 dicembre 2024, cron. 2073/2024, di questa Corte di
Appello.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per i giudizi contenziosi davanti alla Corte di Appello, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e dello scaglione di valore Euro 1.001-5.200.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione al decreto 31 dicembre 2024, cron. 2073/2024, che conferma;
- condanna l'opponente a rifondere al le Controparte_1
spese processuali liquidate in Euro 1.923,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 28 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Santoro