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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 19/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 19/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 857/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/11/2022 – non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Di Brita ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via G. Angrisani nr. 2, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Lembo ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Montecorice (SA), alla Via Rosaine nr. 54, presso studio difensore.
- appellata e appellante incidentale –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 857/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Proprietà, usucapione e violazione delle distanze ex art. 907 cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/12/2023 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 08/01/2024, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 857/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/11/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva:
“- accerta la suddivisione della proprietà di e di della corte così Parte_1 Controparte_1 come individuata dal TU TO nel grafico, allegato E, della relazione del 2.9.2013, Persona_1 che costituisce parte integrante della presente sentenza;
- accoglie parzialmente le domande come proposte e per
l'effetto: -condanna parte convenuta alla eliminazione della canna fumaria, come precisato Controparte_1 dal TU TO nella relazione del 22.7.2016, che costituisce parte integrante della Persona_1 presente sentenza;
all'apposizione di elementi schermanti fissi e non trasparenti, come specificato dal TU TO nella relazione del 2.9.2013, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
Persona_1 le spese relative ai predetti elementi schermanti fissi e non trasparenti sono a carico delle parti in solido nella misura del 50% ciascuna;
-condanna le parti e ciascuna alla Parte_1 Controparte_1 realizzazione delle pluviali nelle rispettive proprietà, secondo le modalità specificate nelle relazioni del TU TO del 22.7.2016 e del 2.9.2013, che costituiscono parte integrante della presente Persona_1 sentenza;
-condanna parte attrice alla rimozione del cancello, come specificato dal Parte_1
TU TO nella relazione a pag. 12 depositata in data 2.9.2013, che costituisce parte Persona_1 integrante della presente sentenza;
-compensa le spese;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
23/08/2007 e iscritto a ruolo in data 13/09/2007, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, esponendo che con Controparte_1 atto per notar del 06/09/1975 – genitrice dell'attrice e Persona_2 Persona_3 della convenuta – donava a l'appartamento sito al piano terra del Parte_1 fabbricato in San Marco di Castellabate (SA), alla Via S. Marco (oggi Traversa O. Giannella), composto di tre vani ed accessori, identificato in catasto al foglio n. 24, part. 541, sub 4, e l'appartamento sovrastante, sito al primo piano, composto di due vani ed accessori, identificato in catasto al foglio n. 24, part. 541, sub 6, mentre donava alla convenuta Parte_1
pag. 2/9 altri due appartamenti, della stessa consistenza, siti al piano terra e al primo piano e CP_1 identificati in catasto al foglio 24, part. 541, sub 3 e sub 5; esponeva, ancora, che con atto pubblico per notar del 01/04/1973 la genitrice aveva donato Persona_4 Per_3 alla convenuta altri due adiacenti appartamenti dello stesso fabbricato, Controparte_1 ubicati al piano terra e al primo piano, ciascuno composto di tre vani ed accessori, identificati in catasto al foglio 26, part 541, sub 1 e sub
2. Precisava che le citate donazioni comprendevano le corti circostanti il fabbricato, delle quali alcune venivano assegnate in proprietà esclusiva alle singole donatarie ed altre restavano di natura condominiale: in particolare, all'attrice veniva donata anche la porzione della corte che andava dal casotto al termine di una strettoia e fino al confine con che, a sua volta, aveva ricevuto in donazione anche Controparte_1 lo spiazzo di terreno, fra il fabbricato e la strada comunale;
gli altri due cortili – identificati con lett. a) e d) della planimetria – restavano comuni alla donante e ai suoi aventi causa.
Lamentava, tuttavia, che la convenuta aveva realizzato due balconi in Controparte_1 violazione delle distanze legali, un vano/casotto in cemento ove aveva collocato un serbatoio e una caldaia a gasolio con annessa canna fumaria per lo sfiato dei fumi, nonché l'apposizione di arredi ed oggetti vari, sempre nella porzione di corte comune e altre lamentate violazioni così come meglio descritte nell'atto introduttivo di primo grado;
pertanto, essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la questione, chiedeva al Tribunale di Vallo della
Lucania di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'illiceità e l'abusività delle opere realizzate, con ordine di cessazione di tutte le molestie e le turbative e consequenziale ordine di sgombero, riduzione in pristino, risarcimento danni e vinte le spese di lite. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 23/11/2007, si costituiva in giudizio
, quale parte convenuta, che contestava gli assunti di parte attrice e nel Controparte_1 merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di eliminazione/rimozione del cancello in ferro e della catasta di legno, di demolizione del balcone, di rimozione e/o sgombero della bombola di gas, di eliminazione del lavatoio e del corrimano. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 21/02/2022, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
pag. 3/9 c.p.c. Con sentenza n. 857/2022 emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/11/2022 – non notificata, il Tribunale di
Vallo della Lucania, accertata la suddivisione della proprietà tra le parti come da C.T.U., accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la convenuta alla rimozione della canna fumaria, in parziale accoglimento della riconvenzionale condannava l'attrice alla rimozione del cancello, condannava entrambe le parti alla realizzazione delle pluviali nelle rispettive proprietà, compensava le spese tra le parti e poneva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, Parte_1
censurava l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio
[...] articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A)- accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte della sig.ra avente ad Controparte_1 oggetto la rimozione/eliminazione del cancello, come specificato dal TU TO , siccome Per_1 inammissibile, improcedibile e/o improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
B)- riformare la sentenza nella parte in cui prevede l'obbligo in capo all'appellante di realizzare le pluviali nella sua proprietà con le modalità specificate dalla TU;
C)- riformare la sentenza nella parte in cui accerta la suddivisione della proprietà di e di della corte così come individuata dal TU Parte_1 Controparte_1 arch. nel grafico allegato E della relazione del 2.09.2013 costituente parte integrale della sentenza;
Per_1
D) accogliere le domande dell'attrice, del tutto disattese anche nella parte motiva della sentenza impugnata, relative alla: 1) dichiarazione dell'intollerabilità delle immissioni maleodoranti provocate in suo danno e del suo fondo provenienti dal balcone della convenuta, posto al primo piano lato proprietà ordinando CP_2
l'immediato sgombero del balcone e l'immediata cessazione delle immissioni o, in via gradata la riduzione in osservanza alla soglia di normale tollerabilità con divieto dell'uso della cucina esterna;
2) ordine alla convenuta la cessazione di tutte le molestie e turbative descritte con contestuale ordine di sgombero delle corti comuni;
3) condanna, oltre alla riduzione in pristino ed alla eliminazione degli abusi al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi anche a mezzo TU. Il tutto anche previo espletamento delle prove testimoniali, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, la cui ammissione si ripropone, già richieste ritualmente e non ammesse nel primo grado di giudizio, cui non si è rinunciato essendo anche state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. E)- con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi e dei gradi di giudizio”.
Con costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 24/03/2025, chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le pag. 4/9 seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Vallo Della Lucania n.857/2022, pubblicata in data 29.11.2022, accogliendo tutti i motivi dell'appello e le conclusioni ivi formulate 2) In subordine riformare la sentenza nella parte in cui si prevede la ripartizione al 50% delle spese per la costruzione di elementi di schermanti in via principale si chiede la demolizione dei balconi per violazione dell'articolo 907 codice civile in subordine qualora la domanda principale fosse rigettata, si chiede la costruzione di elementi schermanti a spese della sola signora e il risarcimento per tutti i Controparte_1 danni subiti. 3) Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata telematicamente in data 24/04/2024, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
in via incidentale, chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “condannare l'appellante:
3. alla eliminazione e/o demolizione del balcone realizzato dalla stessa realizzato in violazione delle norme sulle distanze legali e di quelle in materia di comunione e/o condominio al primo piano del suo fabbricato lato
a confine con il balcone della convenuta e sovrastante la corte A come da planimetria del Geom. CP_2
4. alla rimozione ed allo sgombero dal balcone di sua proprietà della bombola del gas e di tutto quanto Per_5 essa vi deposita con sicuro danno di carattere igienico – sanitario oltre che, naturalmente, estetico;
5. alla eliminazione dalle parti comuni esterne ai fabbricati di tutto quanto ivi apposto - n. 2 tavolini, che sono fonte di turbativa e molestia per le frequentazioni balneari a tutte le ore;
6. alla eliminazione del lavatoio sistemato in corte A comune (come fotografato nella relazione Geom. del tutto arbitrariamente e di quant'altro Pt_2 risultasse abusivamente apposto da essa attrice su parti comuni;
7. alla eliminazione del corrimano abusivamente saldato dall'attrice sulla ringhiera di esclusiva proprietà della convenuta lato via Mazzini già via Venezia;
8. alla eliminazione e/o rimozione della catasta di legna da ardere apposta dalla stessa sistematicamente ed arbitrariamente insieme ad altre cose ed oggetti di natura domestica sotto la rampa di scala di accesso al piano superiore;
9. ai fini dell'eccezione di usucapione come innanzi indicata, dichiararsi in via riconvenzionale, l'intervenuto acquisto da parte dell'appellata in forza del possesso e del godimento ultraventennale, pubblico, pacifico, ininterrotto e “animo domini” di quell'area già indicata innanzi ed attribuitale in forza dell'atto pubblico del 1975”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Fissata la prima udienza per il 23/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt.
pag. 5/9 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 22/05/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 22/05/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, in relazione ai motivi prospettati. L'appello, come proposto, va parzialmente accolto. In primo luogo occorre prendere le mosse dall'atto di citazione di primo grado con cui ha precisato di aver ricevuto in donazione dalla Parte_1 madre con atto del 6/09/1975, l'appartamento al piano terra del fabbricato sito in S. Marco di Castellabate, via S. Marco e l'appartamento sovrastante, piano primo( foglio 24, part. 541, sub 4, e sub 6), mentre alla sorella è stata donata uguale consistenza di due Pt_1 appartamenti( foglio 24, part. 541 sub 3 e sub 5). Con atto pubblico dell'1/04/1973 sono stati donati altrettanti appartamenti alla sorella in catasto al foglio 26, part. 541, CP_1 rispettivamente sub 1 e sub 2. Le donazioni hanno incluso il cortile circostante il fabbricato, con alcune zone rimaste in proprietà esclusiva delle donatarie. In particolare la parte della corte segnata in planimetria con la lettera e) è stata assegnata alla figli e la parte della Pt_1 corte contraddistinta con la lettera b) è stata assegnata alla figlia La donante si è CP_1 riservata la proprietà sulla corte contraddistinta con la lettere a) e d), poi donate alle figlie e L'allora attrice ha lamentato la realizzazione da parte della sorella Parte_1 Pt_1 di balconi in violazione delle distanze, di occupazione dell'area comune con opere CP_1 di diversa natura a servizio della sua abitazione, ovvero caldaia, serbatoio, canna fumaria, con emissione di fumi, anche provenienti dai depositi sul balcone posto in continuità con quello della Inoltre, ha segnalato la presenza di infiltrazioni dalla scala a servizio della Parte_1 abitazione, e il mancato corretto deflusso delle pluviali. Per tali condotte ha richiesto condannarsi alla cessazione o rimozione delle opere abusivamente collocate, e il risarcimento del danno. nel costituirsi ha proposto domanda riconvenzionale per Controparte_1
pag. 6/9 l'usucapione dell'area d) della planimetria per aver usato la stessa abitualmente per parcheggio motocicli a partire dagli anni 70, inizio 80. Oltre che per la rimozione di una serie di opere e del balcone realizzato dalla e del cancello posto a chiusura della parte comune Parte_1 dalla attrice. Il Giudice di primo grado ha accertato la suddivisione della proprietà tra le parti come indicato dal ctu , allegato E della relazione del 2/09/2013, ed ha ordinato la Per_1 eliminazione della canna fumaria a , e la realizzazione di elementi schermanti Controparte_1 tra i due balconi, a spese di entrambi le parti in egual misura. Ha condannato entrambi le parti alla realizzazione delle pluviali e la sola alla rimozione del cancello. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta che il Giudice di primo grado si sia pronunciato in ordine all'accertamento dei rispettivi diritti di proprietà privata e comune, senza alcuna domanda sul punto, avendo controparte eccepito la sola usucapione di parte della corte che dal cancello termina con la “proiezione ideale sul terreno della metà della scala di accesso al piano superiore di proprietà esclusiva della convenuta”, contestando altresì la condanna alla rimozione del cancello non collocato in proprietà comune, ed essendosi il
Giudice richiamato alla sola ctu. Sul punto va osservato che la domanda attrice non è stata volta all'accertamento della proprietà comune, ed esclusiva, e la domanda riconvenzionale è stata è stata finalizzata all'accertamento della usucapione dell'area che parte dal cancello, sotto la scala. Di fatto il primo capo della sentenza non corrisponde ad alcuna domanda per come proposte dalle parti. Detto aspetto è assorbente, anche se l'indagine del ctu ha interessato l'intera area e la sua ricostruzione grafica e per titoli, per addivenire alla individuazione del cancello come posto in ostacolo alla fruizione della cosa comune. Dunque, per questa parte il motivo è fondato. Quanto alla contestazione in ordine alla rimozione del cancello va detto che il richiamo alla consulenza determina anche la verifica sulle ragioni per cui il consulente ha ritenuto che il cancello sia di ostacolo all'uso della cosa comune, escludendo che rientri nella proprietà, cioè attraverso una disamina degli atti di donazione, una ricostruzione grafica dei luoghi e conseguente collocazione del cancello in area comune. Il motivo sul punto, tuttavia, appare generico in quanto al di là del richiamo dagli atti di donazione non propone argomenti nuovi di critica alla valutazione del consulente, e non è specifico in relazione alle argomentazioni tecniche proposte dal consulente, per cui va rigettato. Inoltre, va osservato che il cortile comune è tale sino alla prova certa della proprietà privata chiaramente desumibile dai titoli di proprietà esclusiva, per cui anche la critica alla lettura dei titoli di pag. 7/9 provenienza, avrebbe dovuto connotarsi di specificità. Appare, fondato il motivo sulle fluviali, in quanto se è vero che l'accertamento del consulente ha interessato entrambi le parti, in relazione anche alla difesa della controparte sul concorso della condotta di entrambi al cattivo deflusso delle acque, la domanda per la regolamentazione della pluviale è stata posta dalla sola appellante. Quanto alle altre domande, esse attengono alla mancata pronuncia sulle altre domande che tuttavia vengono riproposte in maniera generica, senza specificare quali immissioni proverebbero dal fondo del vicino, né il carattere della nocività o intollerabilità delle stesse, come pure la richiesta di ordine di cessazione delle molestie, non precisate in sede di appello, e di abusi ugualmente non prospettati, in particolare, rispetto al balcone posto in continuità, il primo Giudice ha adottato la misura della collocazione di una schermatura tra i due balconi, come prospettata dal ctu, detto punto della sentenza non è specificatamente impugnato. Quanto alla richiesta di ammissione delle prove formulate in primo grado, essa non è accompagnata da uno specifico motivo di appello, e le prove sono solo richiamate, ma non riportate nell'atto di appello. In appello non è sufficiente dolersi della mancata ammissione o omissione di una prova da parte del primo giudice, ma occorre proporre una specifica impugnazione, motivando le ragioni per le quali si ritiene di ravvisare nell'esclusione o nell'omissione anzidetta un error in procedendo del primo giudice. A tal fine occorre illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa o il documento non considerato siano invece rilevanti ai fini della decisione della controversia. ( Cass. civ. n. 18742/2016)
Pertanto, le ulteriori domande per come prospettate appaiono generiche e non compiutamente formulate. Passando all'appello incidentale, relativo alla domanda di usucapione proposta da va osservato che esso si fonda sulla mancata Controparte_1 ammissione della prova testimoniale relativamente al possesso dell'area sottoscala per uso parcheggio, tuttavia, tale prova testimoniale non ammessa in primo grado, non appare per come formulata decisiva in ordine alla prova del possesso utile al fine dell'usucapione dell' area, poiché i capi di prova sono generici in relazione all'inizio del possesso, collocato fine anni 70 inizio anni 80, sia perché non idonei a provare la continuità del possesso, anche in relazione al parcheggio del figlio dalla fine anni 80 inizio 90. Manca di fatto anche per il capo secondo la specificità della condotta, e la prova del possesso continuo, pacifico e pubblico, la prova non è idonea a superare l'ipotesi della mera tolleranza delle dette condotte. Quanto alle altre doglianze esse non sono riproposte compiutamente in un motivo di appello, e pag. 8/9 pertanto inammissibili, non potendosi limitare ad una mera elencazione in sede di conclusioni. Peraltro, le prove riportate a sostegno delle domande appaiono generiche, o ininfluenti ai fini della decisione. Ciò posto, le spese sono compensate tra le parti, considerato la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 857/2022 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/11/2022 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n.
857/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, nulla dispone in ordine accertamento della proprietà tra e e condanna la sola Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 alla regolamentazione della pluviale secondo le modalità indicate dal TU, conferma per il resto la sentenza di primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese tra le parti;
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 19/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 19/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 857/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/11/2022 – non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Di Brita ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via G. Angrisani nr. 2, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Lembo ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Montecorice (SA), alla Via Rosaine nr. 54, presso studio difensore.
- appellata e appellante incidentale –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 857/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Proprietà, usucapione e violazione delle distanze ex art. 907 cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/12/2023 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 08/01/2024, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 857/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/11/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva:
“- accerta la suddivisione della proprietà di e di della corte così Parte_1 Controparte_1 come individuata dal TU TO nel grafico, allegato E, della relazione del 2.9.2013, Persona_1 che costituisce parte integrante della presente sentenza;
- accoglie parzialmente le domande come proposte e per
l'effetto: -condanna parte convenuta alla eliminazione della canna fumaria, come precisato Controparte_1 dal TU TO nella relazione del 22.7.2016, che costituisce parte integrante della Persona_1 presente sentenza;
all'apposizione di elementi schermanti fissi e non trasparenti, come specificato dal TU TO nella relazione del 2.9.2013, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
Persona_1 le spese relative ai predetti elementi schermanti fissi e non trasparenti sono a carico delle parti in solido nella misura del 50% ciascuna;
-condanna le parti e ciascuna alla Parte_1 Controparte_1 realizzazione delle pluviali nelle rispettive proprietà, secondo le modalità specificate nelle relazioni del TU TO del 22.7.2016 e del 2.9.2013, che costituiscono parte integrante della presente Persona_1 sentenza;
-condanna parte attrice alla rimozione del cancello, come specificato dal Parte_1
TU TO nella relazione a pag. 12 depositata in data 2.9.2013, che costituisce parte Persona_1 integrante della presente sentenza;
-compensa le spese;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
23/08/2007 e iscritto a ruolo in data 13/09/2007, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, esponendo che con Controparte_1 atto per notar del 06/09/1975 – genitrice dell'attrice e Persona_2 Persona_3 della convenuta – donava a l'appartamento sito al piano terra del Parte_1 fabbricato in San Marco di Castellabate (SA), alla Via S. Marco (oggi Traversa O. Giannella), composto di tre vani ed accessori, identificato in catasto al foglio n. 24, part. 541, sub 4, e l'appartamento sovrastante, sito al primo piano, composto di due vani ed accessori, identificato in catasto al foglio n. 24, part. 541, sub 6, mentre donava alla convenuta Parte_1
pag. 2/9 altri due appartamenti, della stessa consistenza, siti al piano terra e al primo piano e CP_1 identificati in catasto al foglio 24, part. 541, sub 3 e sub 5; esponeva, ancora, che con atto pubblico per notar del 01/04/1973 la genitrice aveva donato Persona_4 Per_3 alla convenuta altri due adiacenti appartamenti dello stesso fabbricato, Controparte_1 ubicati al piano terra e al primo piano, ciascuno composto di tre vani ed accessori, identificati in catasto al foglio 26, part 541, sub 1 e sub
2. Precisava che le citate donazioni comprendevano le corti circostanti il fabbricato, delle quali alcune venivano assegnate in proprietà esclusiva alle singole donatarie ed altre restavano di natura condominiale: in particolare, all'attrice veniva donata anche la porzione della corte che andava dal casotto al termine di una strettoia e fino al confine con che, a sua volta, aveva ricevuto in donazione anche Controparte_1 lo spiazzo di terreno, fra il fabbricato e la strada comunale;
gli altri due cortili – identificati con lett. a) e d) della planimetria – restavano comuni alla donante e ai suoi aventi causa.
Lamentava, tuttavia, che la convenuta aveva realizzato due balconi in Controparte_1 violazione delle distanze legali, un vano/casotto in cemento ove aveva collocato un serbatoio e una caldaia a gasolio con annessa canna fumaria per lo sfiato dei fumi, nonché l'apposizione di arredi ed oggetti vari, sempre nella porzione di corte comune e altre lamentate violazioni così come meglio descritte nell'atto introduttivo di primo grado;
pertanto, essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la questione, chiedeva al Tribunale di Vallo della
Lucania di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'illiceità e l'abusività delle opere realizzate, con ordine di cessazione di tutte le molestie e le turbative e consequenziale ordine di sgombero, riduzione in pristino, risarcimento danni e vinte le spese di lite. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 23/11/2007, si costituiva in giudizio
, quale parte convenuta, che contestava gli assunti di parte attrice e nel Controparte_1 merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di eliminazione/rimozione del cancello in ferro e della catasta di legno, di demolizione del balcone, di rimozione e/o sgombero della bombola di gas, di eliminazione del lavatoio e del corrimano. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 21/02/2022, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
pag. 3/9 c.p.c. Con sentenza n. 857/2022 emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/11/2022 – non notificata, il Tribunale di
Vallo della Lucania, accertata la suddivisione della proprietà tra le parti come da C.T.U., accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la convenuta alla rimozione della canna fumaria, in parziale accoglimento della riconvenzionale condannava l'attrice alla rimozione del cancello, condannava entrambe le parti alla realizzazione delle pluviali nelle rispettive proprietà, compensava le spese tra le parti e poneva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, Parte_1
censurava l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio
[...] articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A)- accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte della sig.ra avente ad Controparte_1 oggetto la rimozione/eliminazione del cancello, come specificato dal TU TO , siccome Per_1 inammissibile, improcedibile e/o improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
B)- riformare la sentenza nella parte in cui prevede l'obbligo in capo all'appellante di realizzare le pluviali nella sua proprietà con le modalità specificate dalla TU;
C)- riformare la sentenza nella parte in cui accerta la suddivisione della proprietà di e di della corte così come individuata dal TU Parte_1 Controparte_1 arch. nel grafico allegato E della relazione del 2.09.2013 costituente parte integrale della sentenza;
Per_1
D) accogliere le domande dell'attrice, del tutto disattese anche nella parte motiva della sentenza impugnata, relative alla: 1) dichiarazione dell'intollerabilità delle immissioni maleodoranti provocate in suo danno e del suo fondo provenienti dal balcone della convenuta, posto al primo piano lato proprietà ordinando CP_2
l'immediato sgombero del balcone e l'immediata cessazione delle immissioni o, in via gradata la riduzione in osservanza alla soglia di normale tollerabilità con divieto dell'uso della cucina esterna;
2) ordine alla convenuta la cessazione di tutte le molestie e turbative descritte con contestuale ordine di sgombero delle corti comuni;
3) condanna, oltre alla riduzione in pristino ed alla eliminazione degli abusi al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi anche a mezzo TU. Il tutto anche previo espletamento delle prove testimoniali, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, la cui ammissione si ripropone, già richieste ritualmente e non ammesse nel primo grado di giudizio, cui non si è rinunciato essendo anche state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. E)- con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi e dei gradi di giudizio”.
Con costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 24/03/2025, chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le pag. 4/9 seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Vallo Della Lucania n.857/2022, pubblicata in data 29.11.2022, accogliendo tutti i motivi dell'appello e le conclusioni ivi formulate 2) In subordine riformare la sentenza nella parte in cui si prevede la ripartizione al 50% delle spese per la costruzione di elementi di schermanti in via principale si chiede la demolizione dei balconi per violazione dell'articolo 907 codice civile in subordine qualora la domanda principale fosse rigettata, si chiede la costruzione di elementi schermanti a spese della sola signora e il risarcimento per tutti i Controparte_1 danni subiti. 3) Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata telematicamente in data 24/04/2024, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
in via incidentale, chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “condannare l'appellante:
3. alla eliminazione e/o demolizione del balcone realizzato dalla stessa realizzato in violazione delle norme sulle distanze legali e di quelle in materia di comunione e/o condominio al primo piano del suo fabbricato lato
a confine con il balcone della convenuta e sovrastante la corte A come da planimetria del Geom. CP_2
4. alla rimozione ed allo sgombero dal balcone di sua proprietà della bombola del gas e di tutto quanto Per_5 essa vi deposita con sicuro danno di carattere igienico – sanitario oltre che, naturalmente, estetico;
5. alla eliminazione dalle parti comuni esterne ai fabbricati di tutto quanto ivi apposto - n. 2 tavolini, che sono fonte di turbativa e molestia per le frequentazioni balneari a tutte le ore;
6. alla eliminazione del lavatoio sistemato in corte A comune (come fotografato nella relazione Geom. del tutto arbitrariamente e di quant'altro Pt_2 risultasse abusivamente apposto da essa attrice su parti comuni;
7. alla eliminazione del corrimano abusivamente saldato dall'attrice sulla ringhiera di esclusiva proprietà della convenuta lato via Mazzini già via Venezia;
8. alla eliminazione e/o rimozione della catasta di legna da ardere apposta dalla stessa sistematicamente ed arbitrariamente insieme ad altre cose ed oggetti di natura domestica sotto la rampa di scala di accesso al piano superiore;
9. ai fini dell'eccezione di usucapione come innanzi indicata, dichiararsi in via riconvenzionale, l'intervenuto acquisto da parte dell'appellata in forza del possesso e del godimento ultraventennale, pubblico, pacifico, ininterrotto e “animo domini” di quell'area già indicata innanzi ed attribuitale in forza dell'atto pubblico del 1975”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Fissata la prima udienza per il 23/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt.
pag. 5/9 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 22/05/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 22/05/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, in relazione ai motivi prospettati. L'appello, come proposto, va parzialmente accolto. In primo luogo occorre prendere le mosse dall'atto di citazione di primo grado con cui ha precisato di aver ricevuto in donazione dalla Parte_1 madre con atto del 6/09/1975, l'appartamento al piano terra del fabbricato sito in S. Marco di Castellabate, via S. Marco e l'appartamento sovrastante, piano primo( foglio 24, part. 541, sub 4, e sub 6), mentre alla sorella è stata donata uguale consistenza di due Pt_1 appartamenti( foglio 24, part. 541 sub 3 e sub 5). Con atto pubblico dell'1/04/1973 sono stati donati altrettanti appartamenti alla sorella in catasto al foglio 26, part. 541, CP_1 rispettivamente sub 1 e sub 2. Le donazioni hanno incluso il cortile circostante il fabbricato, con alcune zone rimaste in proprietà esclusiva delle donatarie. In particolare la parte della corte segnata in planimetria con la lettera e) è stata assegnata alla figli e la parte della Pt_1 corte contraddistinta con la lettera b) è stata assegnata alla figlia La donante si è CP_1 riservata la proprietà sulla corte contraddistinta con la lettere a) e d), poi donate alle figlie e L'allora attrice ha lamentato la realizzazione da parte della sorella Parte_1 Pt_1 di balconi in violazione delle distanze, di occupazione dell'area comune con opere CP_1 di diversa natura a servizio della sua abitazione, ovvero caldaia, serbatoio, canna fumaria, con emissione di fumi, anche provenienti dai depositi sul balcone posto in continuità con quello della Inoltre, ha segnalato la presenza di infiltrazioni dalla scala a servizio della Parte_1 abitazione, e il mancato corretto deflusso delle pluviali. Per tali condotte ha richiesto condannarsi alla cessazione o rimozione delle opere abusivamente collocate, e il risarcimento del danno. nel costituirsi ha proposto domanda riconvenzionale per Controparte_1
pag. 6/9 l'usucapione dell'area d) della planimetria per aver usato la stessa abitualmente per parcheggio motocicli a partire dagli anni 70, inizio 80. Oltre che per la rimozione di una serie di opere e del balcone realizzato dalla e del cancello posto a chiusura della parte comune Parte_1 dalla attrice. Il Giudice di primo grado ha accertato la suddivisione della proprietà tra le parti come indicato dal ctu , allegato E della relazione del 2/09/2013, ed ha ordinato la Per_1 eliminazione della canna fumaria a , e la realizzazione di elementi schermanti Controparte_1 tra i due balconi, a spese di entrambi le parti in egual misura. Ha condannato entrambi le parti alla realizzazione delle pluviali e la sola alla rimozione del cancello. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta che il Giudice di primo grado si sia pronunciato in ordine all'accertamento dei rispettivi diritti di proprietà privata e comune, senza alcuna domanda sul punto, avendo controparte eccepito la sola usucapione di parte della corte che dal cancello termina con la “proiezione ideale sul terreno della metà della scala di accesso al piano superiore di proprietà esclusiva della convenuta”, contestando altresì la condanna alla rimozione del cancello non collocato in proprietà comune, ed essendosi il
Giudice richiamato alla sola ctu. Sul punto va osservato che la domanda attrice non è stata volta all'accertamento della proprietà comune, ed esclusiva, e la domanda riconvenzionale è stata è stata finalizzata all'accertamento della usucapione dell'area che parte dal cancello, sotto la scala. Di fatto il primo capo della sentenza non corrisponde ad alcuna domanda per come proposte dalle parti. Detto aspetto è assorbente, anche se l'indagine del ctu ha interessato l'intera area e la sua ricostruzione grafica e per titoli, per addivenire alla individuazione del cancello come posto in ostacolo alla fruizione della cosa comune. Dunque, per questa parte il motivo è fondato. Quanto alla contestazione in ordine alla rimozione del cancello va detto che il richiamo alla consulenza determina anche la verifica sulle ragioni per cui il consulente ha ritenuto che il cancello sia di ostacolo all'uso della cosa comune, escludendo che rientri nella proprietà, cioè attraverso una disamina degli atti di donazione, una ricostruzione grafica dei luoghi e conseguente collocazione del cancello in area comune. Il motivo sul punto, tuttavia, appare generico in quanto al di là del richiamo dagli atti di donazione non propone argomenti nuovi di critica alla valutazione del consulente, e non è specifico in relazione alle argomentazioni tecniche proposte dal consulente, per cui va rigettato. Inoltre, va osservato che il cortile comune è tale sino alla prova certa della proprietà privata chiaramente desumibile dai titoli di proprietà esclusiva, per cui anche la critica alla lettura dei titoli di pag. 7/9 provenienza, avrebbe dovuto connotarsi di specificità. Appare, fondato il motivo sulle fluviali, in quanto se è vero che l'accertamento del consulente ha interessato entrambi le parti, in relazione anche alla difesa della controparte sul concorso della condotta di entrambi al cattivo deflusso delle acque, la domanda per la regolamentazione della pluviale è stata posta dalla sola appellante. Quanto alle altre domande, esse attengono alla mancata pronuncia sulle altre domande che tuttavia vengono riproposte in maniera generica, senza specificare quali immissioni proverebbero dal fondo del vicino, né il carattere della nocività o intollerabilità delle stesse, come pure la richiesta di ordine di cessazione delle molestie, non precisate in sede di appello, e di abusi ugualmente non prospettati, in particolare, rispetto al balcone posto in continuità, il primo Giudice ha adottato la misura della collocazione di una schermatura tra i due balconi, come prospettata dal ctu, detto punto della sentenza non è specificatamente impugnato. Quanto alla richiesta di ammissione delle prove formulate in primo grado, essa non è accompagnata da uno specifico motivo di appello, e le prove sono solo richiamate, ma non riportate nell'atto di appello. In appello non è sufficiente dolersi della mancata ammissione o omissione di una prova da parte del primo giudice, ma occorre proporre una specifica impugnazione, motivando le ragioni per le quali si ritiene di ravvisare nell'esclusione o nell'omissione anzidetta un error in procedendo del primo giudice. A tal fine occorre illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa o il documento non considerato siano invece rilevanti ai fini della decisione della controversia. ( Cass. civ. n. 18742/2016)
Pertanto, le ulteriori domande per come prospettate appaiono generiche e non compiutamente formulate. Passando all'appello incidentale, relativo alla domanda di usucapione proposta da va osservato che esso si fonda sulla mancata Controparte_1 ammissione della prova testimoniale relativamente al possesso dell'area sottoscala per uso parcheggio, tuttavia, tale prova testimoniale non ammessa in primo grado, non appare per come formulata decisiva in ordine alla prova del possesso utile al fine dell'usucapione dell' area, poiché i capi di prova sono generici in relazione all'inizio del possesso, collocato fine anni 70 inizio anni 80, sia perché non idonei a provare la continuità del possesso, anche in relazione al parcheggio del figlio dalla fine anni 80 inizio 90. Manca di fatto anche per il capo secondo la specificità della condotta, e la prova del possesso continuo, pacifico e pubblico, la prova non è idonea a superare l'ipotesi della mera tolleranza delle dette condotte. Quanto alle altre doglianze esse non sono riproposte compiutamente in un motivo di appello, e pag. 8/9 pertanto inammissibili, non potendosi limitare ad una mera elencazione in sede di conclusioni. Peraltro, le prove riportate a sostegno delle domande appaiono generiche, o ininfluenti ai fini della decisione. Ciò posto, le spese sono compensate tra le parti, considerato la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 857/2022 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 28/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/11/2022 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n.
857/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, nulla dispone in ordine accertamento della proprietà tra e e condanna la sola Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 alla regolamentazione della pluviale secondo le modalità indicate dal TU, conferma per il resto la sentenza di primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese tra le parti;
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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