Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale delllo Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previo accertamento dell'invalidità/illegittimità/inesistenza – per indeterminatezza – del credito di cui alla cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata il 28 settembre 2021, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 10.06.2022, notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione l'8.7.2022, in riferimento al preteso credito di € 102.917,68, di cui alla citata cartella di pagamento n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI US RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso introduttivo, notificato il 28 settembre 2022, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo T.A.R. l’annullamento, previo accertamento dell’invalidità/illegittimità/inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 28 settembre 2021, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 10.06.2022, notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione l’8.7.2022, in riferimento al preteso credito di € 102.917,68 di cui alla citata cartella di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio, seppur con atto di mera forma, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando la pertinente documentazione.
3. Giunta l’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm., ha rivelato una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto originario dell’interesse ad agire con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché una possibile ragione di irricevibilità dell’impugnativa ove rivolta a contestare la legittimità della cartella di pagamento dell’AdER n. -OMISSIS- del 28 settembre 2021. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, il Collegio deve ricordare che:
a) con riferimento al tema dei provvedimenti di compensazione nazionale e/o di imputazione del prelievo supplementare, “ gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. Amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609);
b) la cartella di pagamento, poi, al pari degli altri atti attratti nella giurisdizione esclusiva di questo G.A., soggiace al termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni (T.A.R. per il Veneto, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 2397), decorsi i quali assume carattere di definitività ed inoppugnabilità, con la conseguenza che “sono da considerarsi inammissibili tutte quelle doglianze attoree, formulate in sede di impugnazione dei conseguenziali atti della procedura esecutiva”, inclusa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “avverso l’an e il quantum debeatur, nonché quelle che investono l’asserito contrasto della normativa nazionale in tema di quote latte con il diritto unionale” (cfr. T.A.R. per il Veneto, sez. I, 17 luglio 2025, n. 1252).
4.1. Calando i suddetti principi direttivi al caso di specie, il Collegio rileva l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui risulta essere diretta a contestare il credito accertato con la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 28 settembre 2021.
Risulta, infatti, pacifico che all’atto della notifica del presente ricorso, effettuata il 28 settembre 2022, fossero decorsi più di 60 giorni – esattamente 1 anno – dalla data di emissione (e presumibilmente di conoscenza) della citata cartella di pagamento esattoriale del 28 settembre 2021.
Discende da quanto sopra esposta la chiara irricevibilità in parte qua dell’impugnativa per tardività ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612), in quanto il ricorso risulta essere stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza della cartella di pagamento, previsto dall’art. 29 c.p.a. per l’impugnazione dell’atto amministrativo, del quale si lamenta la illegittimità e la lesività.
5. Ciò posto, il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
6. Come già statuito da questo Tribunale “ il ricorrente non ha interesse a contestare il preavviso di iscrizione ipotecaria poiché quest’ultimo va considerato alla stregua di una mera comunicazione e non di un atto impugnabile (cfr. T .A.R. Puglia – Lecce, n. 624/2024).
Difatti è stato chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “è una semplice comunicazione, ovvero un atto dalle finalità esclusivamente informative, per il tramite del quale l’Amministrazione rende edotto il contribuente che, laddove non adempierà alla pretesa erariale, si procederà a iscrivere ipoteca. Trattandosi, dunque, di atto inidoneo a produrre conseguenze sostanziali, non può essere ricondotto nell’alveo dell’ art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e ne deve essere pertanto esclusa l’autonoma impugnabilità ” (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXVI, 25/06/2020, n. 1326).
Tanto, peraltro, si evince chiaramente:
- dall’art. 19, comma 1°, lett. e) bis, del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, che statuisce che “il ricorso può essere proposto avverso…. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’ art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni”;
- dall’art. 19, commi 2° e 3°, del citato D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere la indicazione del termine entro il quale ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20 …Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” (cfr. T.A.R. per il Veneto, sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 13).
7. Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnabilità per originaria carenza di interesse ad agire.
8. Il Collegio, inoltre, per mere ragioni di completezza, ove anche si volesse attribuire alla suddetta comunicazione una qualche lesività, risulta, parimenti, l’impugnativa inammissibile in ragione della definitività della presupposta cartella di pagamento.
Per mezzo dell’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 2 del Reg. n. 3950/1992, così come interpretato con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. VII, del 27 giugno 2019”, il sig. -OMISSIS- deduce l’illegittimità della comunicazione gravata in ragione della rilevanza sopravvenuta, rispetto alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 434/2016, 4577/2014 e 551/2015, passate in cosa giudicata, della del pari citata sentenza C.G.U.E 27.06.2019 in C-348/18.
Ebbene, siffatta doglianza non può ritenersi ammissibile in quanto diretta a contestare “larvatamente” l’an e il quantum della pretesa creditoria di Agea, divenuta oramai definitiva in ragione della mancata impugnazione della cartella di pagamento -OMISSIS- nei 60 giorni.
Difatti, come anche ben chiarito da questo Tribunale, “ l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente, a monte, i provvedimenti di compensazione nazionale e/o di imputazione del prelievo supplementare, non può essere surrettiziamente fatto valere, a valle, come inficiante, in via derivata, i successivi atti meramente esecutivi quali sono la cartella e/o le intimazioni di pagamento (cfr. sul punto, tra le più recenti, C.d.S., n. 2618/2024; id n. 2434 e 2433/2024 e n. 7609/2023) ”, nonché, ad avviso del Collegio, le ulteriormente consequenziali comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
Da qui l’inammissibilità del motivo in esame, e dunque del gravame ove riferito alla comunicazione preventiva, per difetto originario dell’interesse ad agire
9. In conclusione, il ricorso risulta in parte irricevibile per tardività nella parte in cui è rivolto a contestare la legittimità della cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 28 settembre 2021 e in parte inammissibile per difetto originario dell’interesse.
10. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’impugnativa:
- in parte irricevibile per tardività nella parte in cui è rivolto a contestare la legittimità della cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 28 settembre 2021;
- per la restante parte inammissibile per difetto originario dell’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
RI US RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI US RU | Ida OL |
IL SEGRETARIO