Articolo 2 della Legge 28 luglio 1961, n. 837
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1961
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo statale negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti a produttori agricoli Conferenti.
Il contributo statale sara' pari a lire 4 per ogni cento lire di capitale preso in prestito e sara' corrisposto per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sara' calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1961