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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3626/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
30.09.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Lucia Catapano;
RICORRENTE
E
nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Sansò C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di Curatore Speciale e Tutore del minore Controparte_2
nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1 C.F._3
RESISTENTE
E
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
1 r.g. 3626/2025
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.05.2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Salerno in data Controparte_1
26.12.2015 e che dalla loro unione era nato (02.10.2020), deducendo, altresì, che nel corso Per_1 del giudizio di separazione giudiziale RG n. 6979/2023, ancora pendente innanzi al Tribunale di
Salerno, era stata dichiarata la separazione dei coniugi, giusta sentenza non definitiva n. 1202/2024 pubbl. il 05/03/2024, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 30.08.2025 anche la resistente, si Controparte_1 costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, articolava diverse condizioni alle quali pronunziare il divorzio.
Si costituiva in data 29.09.2025 nell'interesse del minore l'avv. , tutore, già Controparte_2 nominato curatore speciale del minore nel pendente giudizio di separazione, che chiedeva la conferma dei provvedimenti emessi nel procedimento di separazione dei coniugi in ordine al piccolo . Per_1
2. Alla udienza del 30.09.2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio che, sentite le parti, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, vista la richiesta congiunta delle stesse in ordine alla sentenza sullo status, confermava i provvedimenti provvisori vigenti relativi al minore e rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine alla pronuncia di status.
3. Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Salerno per la separazione giudiziale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 4, co. 12, L. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Quanto al prosieguo del giudizio, si dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per verificare l'andamento della regolamentazione provvisoria e il monitoraggio dei percorsi prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Salerno in data
2 r.g. 3626/2025
26.12.2015 tra , nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Salerno (atto n. 203 parte 2 serie A - anno 2015) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) rimette la causa sul ruolo come da separazione ordinanza;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3626/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
30.09.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Lucia Catapano;
RICORRENTE
E
nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Sansò C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di Curatore Speciale e Tutore del minore Controparte_2
nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1 C.F._3
RESISTENTE
E
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
1 r.g. 3626/2025
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.05.2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Salerno in data Controparte_1
26.12.2015 e che dalla loro unione era nato (02.10.2020), deducendo, altresì, che nel corso Per_1 del giudizio di separazione giudiziale RG n. 6979/2023, ancora pendente innanzi al Tribunale di
Salerno, era stata dichiarata la separazione dei coniugi, giusta sentenza non definitiva n. 1202/2024 pubbl. il 05/03/2024, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 30.08.2025 anche la resistente, si Controparte_1 costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, articolava diverse condizioni alle quali pronunziare il divorzio.
Si costituiva in data 29.09.2025 nell'interesse del minore l'avv. , tutore, già Controparte_2 nominato curatore speciale del minore nel pendente giudizio di separazione, che chiedeva la conferma dei provvedimenti emessi nel procedimento di separazione dei coniugi in ordine al piccolo . Per_1
2. Alla udienza del 30.09.2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio che, sentite le parti, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, vista la richiesta congiunta delle stesse in ordine alla sentenza sullo status, confermava i provvedimenti provvisori vigenti relativi al minore e rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine alla pronuncia di status.
3. Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Salerno per la separazione giudiziale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 4, co. 12, L. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Quanto al prosieguo del giudizio, si dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per verificare l'andamento della regolamentazione provvisoria e il monitoraggio dei percorsi prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Salerno in data
2 r.g. 3626/2025
26.12.2015 tra , nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Salerno (atto n. 203 parte 2 serie A - anno 2015) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) rimette la causa sul ruolo come da separazione ordinanza;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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