CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1259 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
in persona Parte_1
del rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Parte_2
PEC - –presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Email_1
Poggioreale, angolo S. Lazzaro
Appellante
E
rappresentato e difeso per procura generale dall'Avv. Controparte_1
Domenico Carotenuto, PEC: presso il cui studio in Email_2
Boscotrecase (NA) alla via Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99 ha eletto domicilio
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 l' proponeva appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli - sez. Lavoro- n. 2084/2024, depositata in data 20.03.2024 non notificata, che accoglieva la domanda di , operaio edile, intesa al Controparte_1
riconoscimento dell'origine professionale della malattia cui era affetto, quantificava il danno biologico nella misura del 7% e condannava l' al pagamento dell'indennizzo e delle Pt_1
spese legali.
L'appellante, che in primo grado aveva sostenuto l'inesistenza del nesso fra attività lavorativa e le patologie accertate, si doleva della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU che immotivatamente aveva ritenuto certa l'esposizione al rischio (movimentazione manuale dei carichi) sulla base delle sole dichiarazioni anamnestiche e sulla base del ricorso di parte attrice;
insisteva quindi, affinché la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse la sentenza impugnata e rigettasse la domanda dell'assicurato.
Con comparsa del 19.2.2025 si costituiva che, con varie ed articolate CP_1
argomentazioni, contrastava le doglianze e chiedeva che l'appello venisse rigettato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso” (cfr., in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.).
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”.
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo Cassazione Civile sez. VI, 26/08/2021
n.23505, ma anche Cassazione civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame, diversamente da quanto sostiene l' , l'appellato ha allegato e Pt_1
provato con documenti (cfr. estratti contributivi) e per testi (cfr. deposizioni dai testi escussi in primo grado, e ex colleghi di lavoro) lo Testimone_1 Testimone_2
svolgimento di mansioni di operaio edile a partire dall'1.1.1980 ed il CTU nominato in primo grado, rispondendo al quesito del Tribunale, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione, ha accertato che il lavoratore era affetto da “ARTROSI LOMBOSACRALE
CON DISCOPATIE MULTIPLE STRUMENTALMENTE RILEVATE REALIZZANTE
MODICO IMPEGNO FUNZIONALE” ed ha ritenuto che fra tali patologie accertata e l'attività lavorativa svolta esistesse un nesso concausale.
Il perito, infatti, pur riconoscendo che la patologia osteoarticolare di fatto ed indiscutibilmente rappresenta la normale usura della colonna vertebrale in un soggetto che avanza con l'età, ha affermato “che nel caso in esame è possibile ritenere, con criterio concausale, che il tipo di lavoro che ha svolto abbia contribuito in maniera incisiva a determinare la condizione attualmente verificata di artrosi lombosacrale con discopatie multiple” e, facendo riferimento alle tabelle allegate al DM 38/2000, per criterio analogico con i codici 212 e 213, ha riconosciuto una percentuale invalidante del 7% (percentuale minore rispetto a quella prevista dai codici richiamati) e ciò ”avuto riguardo della condizione concausale della patologia osteoarticolare riconosciuta, considerato che comunque tale affezione è anche il risultato di una comune evoluzione artrosica nel tempo”.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, non si sono basate solo sulle dichiarazioni anamnestiche dell'assicurato, ma hanno tenuto conto del quadro probatorio complessivamente emerso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari. Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito.
L'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado Pt_1 che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge con attribuzione
Avv. Domenico Carotenuto
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1259 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
in persona Parte_1
del rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Parte_2
PEC - –presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Email_1
Poggioreale, angolo S. Lazzaro
Appellante
E
rappresentato e difeso per procura generale dall'Avv. Controparte_1
Domenico Carotenuto, PEC: presso il cui studio in Email_2
Boscotrecase (NA) alla via Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99 ha eletto domicilio
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 l' proponeva appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli - sez. Lavoro- n. 2084/2024, depositata in data 20.03.2024 non notificata, che accoglieva la domanda di , operaio edile, intesa al Controparte_1
riconoscimento dell'origine professionale della malattia cui era affetto, quantificava il danno biologico nella misura del 7% e condannava l' al pagamento dell'indennizzo e delle Pt_1
spese legali.
L'appellante, che in primo grado aveva sostenuto l'inesistenza del nesso fra attività lavorativa e le patologie accertate, si doleva della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU che immotivatamente aveva ritenuto certa l'esposizione al rischio (movimentazione manuale dei carichi) sulla base delle sole dichiarazioni anamnestiche e sulla base del ricorso di parte attrice;
insisteva quindi, affinché la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse la sentenza impugnata e rigettasse la domanda dell'assicurato.
Con comparsa del 19.2.2025 si costituiva che, con varie ed articolate CP_1
argomentazioni, contrastava le doglianze e chiedeva che l'appello venisse rigettato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso” (cfr., in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.).
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”.
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo Cassazione Civile sez. VI, 26/08/2021
n.23505, ma anche Cassazione civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame, diversamente da quanto sostiene l' , l'appellato ha allegato e Pt_1
provato con documenti (cfr. estratti contributivi) e per testi (cfr. deposizioni dai testi escussi in primo grado, e ex colleghi di lavoro) lo Testimone_1 Testimone_2
svolgimento di mansioni di operaio edile a partire dall'1.1.1980 ed il CTU nominato in primo grado, rispondendo al quesito del Tribunale, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione, ha accertato che il lavoratore era affetto da “ARTROSI LOMBOSACRALE
CON DISCOPATIE MULTIPLE STRUMENTALMENTE RILEVATE REALIZZANTE
MODICO IMPEGNO FUNZIONALE” ed ha ritenuto che fra tali patologie accertata e l'attività lavorativa svolta esistesse un nesso concausale.
Il perito, infatti, pur riconoscendo che la patologia osteoarticolare di fatto ed indiscutibilmente rappresenta la normale usura della colonna vertebrale in un soggetto che avanza con l'età, ha affermato “che nel caso in esame è possibile ritenere, con criterio concausale, che il tipo di lavoro che ha svolto abbia contribuito in maniera incisiva a determinare la condizione attualmente verificata di artrosi lombosacrale con discopatie multiple” e, facendo riferimento alle tabelle allegate al DM 38/2000, per criterio analogico con i codici 212 e 213, ha riconosciuto una percentuale invalidante del 7% (percentuale minore rispetto a quella prevista dai codici richiamati) e ciò ”avuto riguardo della condizione concausale della patologia osteoarticolare riconosciuta, considerato che comunque tale affezione è anche il risultato di una comune evoluzione artrosica nel tempo”.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, non si sono basate solo sulle dichiarazioni anamnestiche dell'assicurato, ma hanno tenuto conto del quadro probatorio complessivamente emerso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari. Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito.
L'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado Pt_1 che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge con attribuzione
Avv. Domenico Carotenuto
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente