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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16003/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16003/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, via del Controparte_1
Santuario n. 418/1, presso il difensore avv. Alessandro Maturo, come da procura in atti.
Attrice
contro
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Bari, via Controparte_2
Cognetti n. 36, presso la sede legale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Cianci, come da procura in atti.
Convenuto
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società - proprietaria dell'immobile sito Controparte_1 in Mola di Bari (BA) alla via Verdi nr.15/17 - conveniva dinanzi al Tribunale di Bari l' Controparte_2 perché fosse dichiarato responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni provocati all'immobile a seguito di infiltrazioni provenienti dalla lesionata condotta idrica, posta sotto il livello stradale (passante da via Verdi), in gestione all' , e, per l'effetto, fosse condannato a risarcire i relativi danni, con Controparte_2 vittoria di spese.
Nel prospettare le ragioni delle domande, l'attrice rappresentava che:
- “A inizio gennaio 2020, la società aveva constatato che all'interno del piano interrato della succitata unità immobiliare si era inspiegabilmente infiltrata dell'acqua, tanto da formare uno strato di acqua sul pavimento.
Interveniva impresa locale ( al fine di rimuovere l'acqua e comprendere Controparte_3
l'accaduto. I locali venivano dunque asciugati. Non veniva ancora compresa la causa dei danni.
Dopo alcuni giorni, l'infiltrazione si ripresentava e il livello dell'acqua saliva a 50-60 cm sul pavimento, invadendo i muri, tutto il mobilio e la scala a chiocciola (fino al 4° gradino) ivi presenti. La LU & Co. chiamava
AQP per segnalare il guasto. AQP apriva la pratica col n. 7198868. Dopo alcuni giorni, AQP interveniva con un sopralluogo, ma nessun intervento veniva eseguito. AQP si limitava a sondare i pozzetti vicini all'appartamento. Dopo alcune settimane, il livello dell'acqua all'interno dell'appartamento continuava ad essere costante” (così testualmente nella narrativa dell'atto di citazione); - rilevata l'inerzia di Aqp, nonostante le reiterate diffide inoltrate a mezzo pec, lo stato dei luoghi veniva poi cristallizzato nella perizia redatta dal tecnico di parte attrice in cui venivano evidenziati gli inconvenienti lamentati e l'eziologia degli stessi.
L costituendosi in giudizio contestava ogni addebito e, sul presupposto che non vi CP_2 CP_2 fosse prova che l'immobile attoreo fosse munito di tutte le cautele preventive indispensabili ad isolarlo dal contatto con il terreno (guaine impermeabilizzanti, intercapedini, pitture idrorepellenti, ecc), concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con produzione documentale, prova orale e c.t.u., veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 14.04.2025.
****
La causa in esame riguarda i danni da infiltrazioni verificatisi all'interno del piano interrato dell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Mola di Bari (BA) alla via Verdi nr.15/17.
Tanto premesso, occorre rilevare che la circostanza della presenza delle infiltrazioni, espressamente confermata dalle testimonianze raccolte nel corso del processo, riceve adeguato sostegno probatorio nelle fotografie e nella relazione tecnica prodotte dalla difesa di parte attrice unitamente all'atto introduttivo.
Ulteriore idoneo riscontro probatorio è dato dall'elaborato peritale del C.T.U. ing. , il quale ha Per_1 positivamente riscontrato gli inconvenienti lamentati dall'attrice precisando che:
“i danni lamentati sono tutti localizzati al piano interrato che, sebbene arredato a camera da letto, risulta essere destinato a cantina pertinenziale del fabbricato principale. In particolare, i danni sono stati provocati da una perdita della condotta di proprietà dell'AQP localizzata al di sotto della strada via Verdi e in adiacenza all'immobile oggetto di danno. Gli stessi erano riparati dalla resistente in data 06/02/2020 e tuttavia hanno provocato all'interno della proprietà della ricorrente il danneggiamento del mobilio situato all'interno del piano interrato, di alcuni prese elettriche, delle murature perimetrali e della scala a chiocciola d'accesso”;
- “Al momento del sopralluogo eseguito in data 14/12/2023 i luoghi di causa erano asciutti e con un livello di umidità adeguato, segno che il meccanismo di danno è stato eliminato”;
- “Ulteriori approfondimenti hanno consentito di accertare che le infiltrazioni si sono propagate dal pavimento
a causa della pressione relativa generata dal fluido in eccesso proveniente dall'esterno. L'acqua non poteva propagarsi dai setti murari perimetravi a causa del layer impermeabilizzante posato duranti i recenti lavori di ristrutturazione. Nel complesso, si ritiene che i danni lamentati non possono essere definiti di tipo “non rilevante” in quanto, sebbene hanno impedito di rinnovare il mandato di vendita dell'immobile conferito all'Immobiliare Principe, non hanno compromesso la funzionalità dell'appartamento ma esclusivamente arrecato disagio a fronte dell'inutilizzabilità del locale cantina” (così nelle conclusioni del C.T.U.).
Pertanto, è palese ed incontrovertibile, alla stregua degli ordinari criteri di prova e tenuto conto del principio del “più probabile che non” operante nel processo civile, la responsabilità esclusiva dell' , Controparte_2 per l'omessa e/o cattiva manutenzione degli impianti in gestione.
La vicenda che ci occupa è riconducibile, invero, alla disposizione dell'art. 2051 cc, in base alla quale "ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tale disciplina prevede che, al di là di qualsivoglia rilevanza da assegnarsi al comportamento di chi ha in custodia una determinata cosa, attivo od omissivo che sia, questi è responsabile per il solo fatto dell'assunzione del rischio della custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Nell'azione di responsabilità per custodia si prescinde, pertanto, dal profilo del comportamento del custode e si incentra l'attenzione sul pregiudizio a terzi cagionato dalla cosa che si aveva in custodia: la ratio di tale disposizione va ravvisata nel dovere di vigilanza che incombe su chiunque detenga, a qualsiasi titolo
(proprietà, detenzione, usufrutto), una determinata cosa affinchè questa non arrechi danni.
Per quanto concerne la determinazione dell'obbligazione risarcitoria, premesso che le richiamate risultanze fotografiche si elevano ad adeguata prova dell'an del danno, viene nuovamente in ausilio, per quanto riguarda il quantum, la relazione del sunnominato consulente tecnico d'ufficio che indica in € 2.914,62, oltre
Iva, il costo previsto per il ripristino dell'immobile e per l'acquisto del mobilio danneggiato.
Inoltre, va riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile in conseguenza dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
Occorre al riguardo rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Corte (sent. n.
33645 del 15/11/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno.
Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero (come accade nelle fattispecie in esame) direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all'art. 832 c.c., inteso, quest'ultimo, quale
"diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva".
In entrambi i casi, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, è necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'illecito, alla stregua dell'art. 1223 c.c.
Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configurarsi un "danno risarcibile
(...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione".
È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili.
In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che "il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa").
Alla luce dei principi esposti, il danno cd. figurativo per mancato godimento dell'immobile ad oggi subito dall'attrice, tenuto conto delle osservazioni formulate in proposito dal C.T.U., ben può essere quantificato in via d'equità in complessivi € 10.000,00, pari a nr. 38 mensilità.
Conseguentemente, l' va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle somme Controparte_2 sopra indicate, a cui dovranno aggiungersi gli accessori come per legge dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, di cui al decreto di liquidazione in atti, vanno poste definitivamente a carico della società convenuta, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attrice, della somma di € 2.914,62, oltre Iva, per il ripristino dell'immobile e per Controparte_1
l'acquisto del mobilio danneggiato, nonché della somma di € 10.000,00, per il danno da mancato godimento dell'immobile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condanna l' al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidandole Controparte_2 in € 265,00 per esborsi ed in € 5.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge;
3) Pone le spese delle C.T.U., come da decreti di liquidazione in atti, definitivamente a carico dell'
[...]
. CP_2
Bari, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16003/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, via del Controparte_1
Santuario n. 418/1, presso il difensore avv. Alessandro Maturo, come da procura in atti.
Attrice
contro
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Bari, via Controparte_2
Cognetti n. 36, presso la sede legale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Cianci, come da procura in atti.
Convenuto
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società - proprietaria dell'immobile sito Controparte_1 in Mola di Bari (BA) alla via Verdi nr.15/17 - conveniva dinanzi al Tribunale di Bari l' Controparte_2 perché fosse dichiarato responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni provocati all'immobile a seguito di infiltrazioni provenienti dalla lesionata condotta idrica, posta sotto il livello stradale (passante da via Verdi), in gestione all' , e, per l'effetto, fosse condannato a risarcire i relativi danni, con Controparte_2 vittoria di spese.
Nel prospettare le ragioni delle domande, l'attrice rappresentava che:
- “A inizio gennaio 2020, la società aveva constatato che all'interno del piano interrato della succitata unità immobiliare si era inspiegabilmente infiltrata dell'acqua, tanto da formare uno strato di acqua sul pavimento.
Interveniva impresa locale ( al fine di rimuovere l'acqua e comprendere Controparte_3
l'accaduto. I locali venivano dunque asciugati. Non veniva ancora compresa la causa dei danni.
Dopo alcuni giorni, l'infiltrazione si ripresentava e il livello dell'acqua saliva a 50-60 cm sul pavimento, invadendo i muri, tutto il mobilio e la scala a chiocciola (fino al 4° gradino) ivi presenti. La LU & Co. chiamava
AQP per segnalare il guasto. AQP apriva la pratica col n. 7198868. Dopo alcuni giorni, AQP interveniva con un sopralluogo, ma nessun intervento veniva eseguito. AQP si limitava a sondare i pozzetti vicini all'appartamento. Dopo alcune settimane, il livello dell'acqua all'interno dell'appartamento continuava ad essere costante” (così testualmente nella narrativa dell'atto di citazione); - rilevata l'inerzia di Aqp, nonostante le reiterate diffide inoltrate a mezzo pec, lo stato dei luoghi veniva poi cristallizzato nella perizia redatta dal tecnico di parte attrice in cui venivano evidenziati gli inconvenienti lamentati e l'eziologia degli stessi.
L costituendosi in giudizio contestava ogni addebito e, sul presupposto che non vi CP_2 CP_2 fosse prova che l'immobile attoreo fosse munito di tutte le cautele preventive indispensabili ad isolarlo dal contatto con il terreno (guaine impermeabilizzanti, intercapedini, pitture idrorepellenti, ecc), concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con produzione documentale, prova orale e c.t.u., veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 14.04.2025.
****
La causa in esame riguarda i danni da infiltrazioni verificatisi all'interno del piano interrato dell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Mola di Bari (BA) alla via Verdi nr.15/17.
Tanto premesso, occorre rilevare che la circostanza della presenza delle infiltrazioni, espressamente confermata dalle testimonianze raccolte nel corso del processo, riceve adeguato sostegno probatorio nelle fotografie e nella relazione tecnica prodotte dalla difesa di parte attrice unitamente all'atto introduttivo.
Ulteriore idoneo riscontro probatorio è dato dall'elaborato peritale del C.T.U. ing. , il quale ha Per_1 positivamente riscontrato gli inconvenienti lamentati dall'attrice precisando che:
“i danni lamentati sono tutti localizzati al piano interrato che, sebbene arredato a camera da letto, risulta essere destinato a cantina pertinenziale del fabbricato principale. In particolare, i danni sono stati provocati da una perdita della condotta di proprietà dell'AQP localizzata al di sotto della strada via Verdi e in adiacenza all'immobile oggetto di danno. Gli stessi erano riparati dalla resistente in data 06/02/2020 e tuttavia hanno provocato all'interno della proprietà della ricorrente il danneggiamento del mobilio situato all'interno del piano interrato, di alcuni prese elettriche, delle murature perimetrali e della scala a chiocciola d'accesso”;
- “Al momento del sopralluogo eseguito in data 14/12/2023 i luoghi di causa erano asciutti e con un livello di umidità adeguato, segno che il meccanismo di danno è stato eliminato”;
- “Ulteriori approfondimenti hanno consentito di accertare che le infiltrazioni si sono propagate dal pavimento
a causa della pressione relativa generata dal fluido in eccesso proveniente dall'esterno. L'acqua non poteva propagarsi dai setti murari perimetravi a causa del layer impermeabilizzante posato duranti i recenti lavori di ristrutturazione. Nel complesso, si ritiene che i danni lamentati non possono essere definiti di tipo “non rilevante” in quanto, sebbene hanno impedito di rinnovare il mandato di vendita dell'immobile conferito all'Immobiliare Principe, non hanno compromesso la funzionalità dell'appartamento ma esclusivamente arrecato disagio a fronte dell'inutilizzabilità del locale cantina” (così nelle conclusioni del C.T.U.).
Pertanto, è palese ed incontrovertibile, alla stregua degli ordinari criteri di prova e tenuto conto del principio del “più probabile che non” operante nel processo civile, la responsabilità esclusiva dell' , Controparte_2 per l'omessa e/o cattiva manutenzione degli impianti in gestione.
La vicenda che ci occupa è riconducibile, invero, alla disposizione dell'art. 2051 cc, in base alla quale "ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tale disciplina prevede che, al di là di qualsivoglia rilevanza da assegnarsi al comportamento di chi ha in custodia una determinata cosa, attivo od omissivo che sia, questi è responsabile per il solo fatto dell'assunzione del rischio della custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Nell'azione di responsabilità per custodia si prescinde, pertanto, dal profilo del comportamento del custode e si incentra l'attenzione sul pregiudizio a terzi cagionato dalla cosa che si aveva in custodia: la ratio di tale disposizione va ravvisata nel dovere di vigilanza che incombe su chiunque detenga, a qualsiasi titolo
(proprietà, detenzione, usufrutto), una determinata cosa affinchè questa non arrechi danni.
Per quanto concerne la determinazione dell'obbligazione risarcitoria, premesso che le richiamate risultanze fotografiche si elevano ad adeguata prova dell'an del danno, viene nuovamente in ausilio, per quanto riguarda il quantum, la relazione del sunnominato consulente tecnico d'ufficio che indica in € 2.914,62, oltre
Iva, il costo previsto per il ripristino dell'immobile e per l'acquisto del mobilio danneggiato.
Inoltre, va riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile in conseguenza dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
Occorre al riguardo rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Corte (sent. n.
33645 del 15/11/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno.
Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero (come accade nelle fattispecie in esame) direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all'art. 832 c.c., inteso, quest'ultimo, quale
"diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva".
In entrambi i casi, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, è necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'illecito, alla stregua dell'art. 1223 c.c.
Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configurarsi un "danno risarcibile
(...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione".
È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili.
In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che "il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa").
Alla luce dei principi esposti, il danno cd. figurativo per mancato godimento dell'immobile ad oggi subito dall'attrice, tenuto conto delle osservazioni formulate in proposito dal C.T.U., ben può essere quantificato in via d'equità in complessivi € 10.000,00, pari a nr. 38 mensilità.
Conseguentemente, l' va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle somme Controparte_2 sopra indicate, a cui dovranno aggiungersi gli accessori come per legge dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, di cui al decreto di liquidazione in atti, vanno poste definitivamente a carico della società convenuta, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attrice, della somma di € 2.914,62, oltre Iva, per il ripristino dell'immobile e per Controparte_1
l'acquisto del mobilio danneggiato, nonché della somma di € 10.000,00, per il danno da mancato godimento dell'immobile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condanna l' al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidandole Controparte_2 in € 265,00 per esborsi ed in € 5.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge;
3) Pone le spese delle C.T.U., come da decreti di liquidazione in atti, definitivamente a carico dell'
[...]
. CP_2
Bari, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo