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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1169/2024 R.G. vertente
fra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Gianluigi Sacco, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Melfi viale d'Annunzio n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 16.4.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale a seguito di infortunio sul lavoro in data
21.9.2016, di seguito alla domanda per riconoscimento di malattia professionale decisa in data
7.2.2017 dall' , sussistendo il rapporto di causalità tra l'infortunio e la patologia da cui risulta CP_1 affetto, e che in sede di collegiale medica del 11/09/2018, l aveva riconosciuto un incremento CP_1 del danno biologico nella misura del 8% per “Sindrome soggettiva post-traumatica con nevralgia secondaria nel territorio della I° branca del trigemino dx;
rachide cervicale: esisti di trauma distorsivo con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica;
rachide lombare: esiti di trauma distorsivo con sfumato deficit funzionale”. Proposta l'opposizione L' non riscontrava quanto dedotto anche CP_1
a seguito delle ulteriori opposizioni e integrazioni mediche, per cui per il ricorrente residuava una menomazione dell'integrità psico-fisica va valutata complessivamente nella misura del 20%.
Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria adiva il Tribunale per sentire accertare e dichiarare che a causa del predetto infortunio, il ricorrente presenta sin dalla data dell'infortunio un grado di inabilità pari almeno al 20% e/o nella misura che risulterà dall'istruttoria e comunque non inferiore al 8% già riconosciuto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l ribadendo la non sussistenza di nesso causale e la legittimità delle valutazioni CP_1
effettuate, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e diverse CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
La causa è stata istruita mediante ctu , dott. che concludeva “dall'analisi dei dati Per_1
anamnestici, della documentazione sanitaria presente agli atti, da quella esibita ed in particolare dalle risultanze dell'esame clinico risulta che il Sig. è affetto da: Sindrome Parte_1
soggettiva post-traumatica. Nevralgia post-traumatica della prima branca del trigemino dx di lieve entità. Esiti di pregresso trauma distorsivo del rachide cervicale con deficit funzionale su base antalgica di grado lieve. Esiti di pregresso trauma distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale su base antalgica di grado sfumato. A seguito ed a causa dell'infortunio lamentato dall'istante (verificatosi in data 21.09.2016) è derivata allo stesso una lesione all'integrità psico-fisica con percentuale di danno biologico nella misura del 8% (otto percento) come correttamente già valutato dai sanitari dell' in data 31.12.2021. CP_1
Ne consegue il rigetto del ricorso. 3. Si ritengono ricorrenti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 16.4.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Potenza, 19 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla