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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3343/2024
Tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Angela D'Agostino Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.03.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità all'esito del quale il C.T.U. nominato non aveva riconosciuto la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per ottenere l'assegno di invalidità.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
1 Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
13.3.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 27.2.2024 e del decreto di fissazione dei termini del 29.1.2024.
Ciò posto, va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente ha contestato la relazione peritale depositata in fase di atpo, censurando l'omessa valutazione del certificato pneumologico PO a cura del dott. Per_1 [...]
del 01.10.2022 nonché l'omessa valutazione dell'obesità ed ha contestato la valutazione Per_2
delle patologie di cui soffre il ricorrente.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Ed infatti, il CTU nominato, dott. , nella propria perizia ha fatto espresso riferimento al Per_3
certificato medico indicato ed ha correttamente valutato lo stesso.
Quanto invece alla censura relativa alla omessa valutazione della obesità grave, la stessa appare del pari infondata. Ed invero, a ben vedere tale patologia viene richiamata tra le patologie di cui soffre il ricorrente, viene riportata nella documentazione medica visionata ed è correttamente valutata dal
CTU nella propria perizia;
pertanto è tenuta in considerazione da parte del CTU.
2 Inoltre, il CTU ha fatto espresso riferimento a tale patologia anche nella risposta alle controdeduzioni, precisando che “per quanto riguarda l'obesità si fa presente che la stessa dà ricaduta invalidante solo se in comorbidità con Complicanze Artrosiche o con Diabete Mellito. Nel caso di specie nessuna delle due patologie risulta certificata né tantomeno obiettivabile, per cui si ritiene già soddisfatta la ricaduta invalidante riconosciuta e correlata all'apparato respiratorio per
OSAS e di cui sopra già esplicitato”, così confermando pertanto il suo precedente giudizio.
Osserva infine il Tribunale che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione medica nel presente giudizio, anche in allegato alle note di trattazione.
Si osserva tuttavia che il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta
3 diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14946/2022 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese.
Aversa, 13.2.2025.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3343/2024
Tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Angela D'Agostino Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.03.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità all'esito del quale il C.T.U. nominato non aveva riconosciuto la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per ottenere l'assegno di invalidità.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
1 Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
13.3.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 27.2.2024 e del decreto di fissazione dei termini del 29.1.2024.
Ciò posto, va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente ha contestato la relazione peritale depositata in fase di atpo, censurando l'omessa valutazione del certificato pneumologico PO a cura del dott. Per_1 [...]
del 01.10.2022 nonché l'omessa valutazione dell'obesità ed ha contestato la valutazione Per_2
delle patologie di cui soffre il ricorrente.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Ed infatti, il CTU nominato, dott. , nella propria perizia ha fatto espresso riferimento al Per_3
certificato medico indicato ed ha correttamente valutato lo stesso.
Quanto invece alla censura relativa alla omessa valutazione della obesità grave, la stessa appare del pari infondata. Ed invero, a ben vedere tale patologia viene richiamata tra le patologie di cui soffre il ricorrente, viene riportata nella documentazione medica visionata ed è correttamente valutata dal
CTU nella propria perizia;
pertanto è tenuta in considerazione da parte del CTU.
2 Inoltre, il CTU ha fatto espresso riferimento a tale patologia anche nella risposta alle controdeduzioni, precisando che “per quanto riguarda l'obesità si fa presente che la stessa dà ricaduta invalidante solo se in comorbidità con Complicanze Artrosiche o con Diabete Mellito. Nel caso di specie nessuna delle due patologie risulta certificata né tantomeno obiettivabile, per cui si ritiene già soddisfatta la ricaduta invalidante riconosciuta e correlata all'apparato respiratorio per
OSAS e di cui sopra già esplicitato”, così confermando pertanto il suo precedente giudizio.
Osserva infine il Tribunale che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione medica nel presente giudizio, anche in allegato alle note di trattazione.
Si osserva tuttavia che il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta
3 diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14946/2022 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese.
Aversa, 13.2.2025.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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