Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2288/2020 RG
avente ad OGGETTO: Mediazione
promossa da attore opponente Parte 1
Rappresentato e difeso daLL'Avv. Giovanna Danesi
Contro
convenuto opposto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zambella
Conclusioni:
Per parte attrice opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte 1 al sig. Controparte 1
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato che la somma di €
15.000,00 già corrisposta dal sig. Parte 1 al sig. Controparte_1 non fosse congrua, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre, stante i motivi dedotti in narrativa, la pretesa dell'odierna convenuta opposta alla somma che emergerà in corso di causa o sarà determinata dal
Giudice secondo equità.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: la scrivente difesa si riporta al contenuto e alle istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2 e 3 da non intendersi rinunziate”.
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. nel merito, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte dal Sig. titolare dell'Agenzia Parte 1 contro Controparte 1
Immobiliare "Mare Immobiliare".
2. in via principale rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 593/2020 del 23/10/2020 ed emesso dal Tribunale di La Spezia in favore del Sig. [...]
CP 1 titolare dell'Agenzia Immobiliare “Mare Immobiliare" nei confronti del Sig. [...]
Parte 1 conseguentemente condannare la debitrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.;
3. in subordine condannare il Sig. Parte 1 a pagare al Sig. titolare Controparte 1 dell'Agenzia Immobiliare “Mare Immobiliare” la somma che verrà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi di mora dalla data di scadenza della fattura al giorno dell'effettivo saldo. Il tutto con il favore delle competenze professionali e spese, oltre accessori come per legge".
FATTO E DIRITTO
ha notificato atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 593/2020 Parte_1
emesso in data 26/10/2020 da questo Tribunale su richiesta di Controparte 1 quale titolare dell'agenzia immobiliare “Mare Immobiliare”, che aveva richiesto il pagamento della provvigione ancora dovuta pari ad € 12.602,00, per avere svolto attività di mediazione conclusasi con l'acquisto da parte del Sig. Parte 1 di un immobile sito in Tellaro al prezzo di € 920.000,00. L'attore opponente ha confermato di avere effettivamente acquistato detto immobile, grazie all'intervento dell'agente immobiliare, ma ha ritenuto che la somma di € 15.000,00 già corrisposta in favore del
Sig. CP_1 fosse esaustiva rispetto all'attività effettivamente svolta dal mediatore, conclusasi con l'accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto ed anche in considerazione della somma di €
13.000,00 corrisposta per il medesimo titolo, dalla parte venditrice.
Si costituiva il convenuto opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante prova documentale ed interrogatorio dell'attore opponente.
E' stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
E' circostanza pacifica che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto grazie all'intervento dell'agenzia immobiliare, ciò che è contestata è la richiesta del compenso in misura pari al 3% del prezzo d'acquisto, in assenza di esplicita pattuizione tra le parti. Visto ed applicato l'art. 1755 cc, stante la pacifica mancanza di pattuizione scritta del compenso ed in assenza di tariffe professionali cui fare riferimento, si deve osservare che viceversa esistono in materia usi locali, consultabili presso la Camera di Commercio, di cui parte convenuta opposta ha provveduto al deposito, dai quali si evince che la richiesta della provvigione in misura pari al 3% del prezzo, sia del tutto conforme agli usi normalmente praticati ( si veda doc. 4 parte convenuta opposta).
Alla luce di quanto esposto appare corretta – in quanto conforme agli usi - la somma complessiva di
€ 27.600,00 richiesta da parte convenuta opposta, pari al 3% del prezzo di acquisto dell'immobile (
€ 920.000,00) e pertanto corretto l'importo di € 12.602,00 oltre interessi moratori, richiesto con il ricorso monitorio, detratto l'importo di € 15.000,00 già pacificamente corrisposto dalla parte acquirente.
Si deve altresì osservare che il mediatore non è tenuto ad applicare la stessa percentuale del compenso ad entrambi i contraenti, non essendo a ciò vincolato da alcuna norma di legge e ben potendo tale scelta essere rimessa alla discrezionalità del mediatore, anche in considerazione dei suoi rapporti con le parti.
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta come dovuta la provvigione richiesta da Controparte 1 nei confronti per la somma complessiva di € 27.600,00 pari al 3% del prezzo d'acquisto di Parte 1
dell'immobile,
Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 593/2020 emesso in data 26/10/2020; al pagamento a favore di Controparte_1 della condanna Parte 1
somma di € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 7/1/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi