Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 24/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1269/2024;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Sabrina De Simone;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/11/2024 la ricorrente, premesso di essere stata assunta alle dipendenze del con decorrenza dal 22 marzo Controparte_1
2023 e di essere stata collocata a riposo a far data dal 24/04/2024 per raggiunti limiti di età, deduceva di aver diritto a permanere in servizio anche oltre il limite di età ordinamentale al fine di conseguire il diritto alla pensione e formulava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare illegittimo il licenziamento intimato, in data 21 aprile 2024, alla sig.ra e per l'effetto, Parte_1
1
professionale di operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, area
Assistenti;
• Condannare il , in Controparte_3 persona del , pro tempore, e l' in Controparte_4 Controparte_5
persona del Direttore pro tempore, ex art.63 D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.21 D.Lgs 75/2017, a corrispondere alla ricorrente, sig.ra Parte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di
[...]
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e, comunque, in misura non superiore a 24 mensilità;
• Condannare il , in Controparte_3 persona del Regionale, pro tempore, e l' in CP_4 Controparte_5
persona del Direttore pro tempore, alla ricostituzione della posizione previdenziale ed assistenziale della ricorrente, sig.ra Parte_1 relativamente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
• Condannare il , in Controparte_3
persona del , pro tempore, al pagamento, in favore della Controparte_4
ricorrente, sig.ra della somma di euro 50.000,00 Parte_1
(cinquantamila,00) ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ulteriore da illegittimo licenziamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento e sino all'effettivo soddisfo;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
1.2. Il , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza Controparte_1
del ricorso chiedendone il rigetto.
2 1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. In via preliminare deve chiarirsi che legittimato passivo nel presente giudizio è soltanto il , con esclusione della legittimazione in capo, sia Controparte_1 al , che all' Chieti e alla Controparte_6 Controparte_5
Queste ultime, infatti, sono strutture interne al Controparte_7
, prive di autonoma soggettività sul piano dei rapporti esterni e di quelli CP_1
processuali, soggettività che va riconosciuta in via esclusiva al Controparte_1
, da cui le predette strutture dipendono funzionalmente. D'altro canto,
[...]
l'art. 11, comma 1, del R.D. 1611/1933 prevede che le cause contro le
Amministrazioni dello Stato debbano essere instaurare “nella persona del Ministro competente”.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con effetto dal 22 marzo 2023 ed assegnata all'Archivio di Controparte_1
Stato di Chieti.
La ricorrente, il 21 marzo 2024, ha depositato domanda di trattenimento in servizio fino al compimento dei 70 anni di età e al conseguimento dei 5 anni contributivi richiesti per percepire la pensione minima. La domanda è stata rigettata dal resistente sul presupposto che il compimento del 65° anno CP_1
di età costituisse limite invalicabile per tutti i dipendenti pubblici, ad eccezione di quelli che non avessero conseguito i requisiti minimi per l'accesso alla pensione.
Il Ministero ha escluso che la ricorrente avesse diritto a conseguire il trattamento pensionistico con 5 anni di contribuzione, in quanto titolare di contributi anteriori all'1/1/96.
Con decreto del 22 aprile 2024 la ricorrente è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età (compimento di 65 anni) a far data dal 24 aprile 2024.
3.2. La ricorrente deduce l'illegittimità del recesso, sostenendo di aver diritto a permanere in servizio fino al compimento di 67 anni, utili per conseguire
3 l'assegno sociale o di 70 anni, utili per conseguire il trattamento pensionistico minimo.
La tesi è priva di fondamento.
La fattispecie in esame è disciplinata, in primo luogo, dall'art. 4 del D.P.R. n.
1092/1973, il quale prevede, quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, il compimento del 65° anno di età. Tale limite ordinamentale è rimasto fermo anche dopo la riforma del sistema pensionistico attuata con il decreto legge n. 201/2011, il quale ha introdotto la pensione di vecchiaia, che si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni di età a partire dal 2021 e del requisito di 20 anni di contribuzione (art. 24 comma
6 e comma 7 del D.L. n. 202/2011) e la pensione anticipata, che si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne a prescindere dall'età (art. 24, comma 10 e comma 11 del D.L. n. 101/2011).
Ebbene, l'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 ha previsto che “l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”. Come precisato anche dalla
Corte Costituzionale (sent. n. 111/2017), per effetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, nel settore del pubblico impiego il limite di età continua ad assestarsi, sia per gli uomini sia per le donne, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, «limite ordinamentale» stabilito dall'art. 4, primo
4 comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato.
Come esattamente rilevato dal , il limite ordinamentale per Controparte_1
i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è stato elevato a 67 anni soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2025, per effetto della modifica dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, introdotta dall'art. 1, comma 162, della legge 31 dicembre
2024, n. 207.
In definitiva, l'art. 24 del D.L. n. 201/11, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 207/2024, non ha modificato per i pubblici dipendenti il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, ma ha introdotto unicamente la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al conseguimento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione. Ciò significa che una volta raggiunto il limite di età di 65 anni, l'amministrazione deve obbligatoriamente far cessare il rapporto di lavoro con il dipendente, salvo che questi non abbia conseguito il diritto a pensione e la prosecuzione del rapporto consenta tale conseguimento.
Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1991, n. 282, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non consente al personale statale ivi considerato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Analoghi principi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e
16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992 - nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010 - limitatamente alla parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta,
5 in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
3.3. Il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età e fino al 70° anno è possibile, quindi, solo quando sia funzionale ad ottenere il minimo della pensione.
Non può, invece, ritenersi sussistente un diritto a permanere in servizio oltre il 65° anno di età per conseguire prestazioni diverse dalla pensione minima, in particolare l'assegno sociale (prestazione assistenziale di natura non pensionistica in quanto erogata sul presupposto che vi sia uno stato di bisogno e a prescindere dal versamento di contributi), in quanto ciò non è previsto da alcuna norma di legge. Né una simile conclusione può fondarsi su un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano la cessazione del rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età.
La stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 33/2013, ha precisato: “In ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di eta;
la previsione di questi ultimi è rimessa <<al legislatore nella sua pi ampia discrezionalita>> (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. Nella giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate. Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997). Peraltro, anche la deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico incontra a sua volta dei limiti fisiologici”.
3.4. L'unica deroga al limite ordinamentale dei 65 anni, quindi, può aversi solo allorché la prosecuzione del rapporto, comunque non oltre i 70 anni, consenta al
6 dipendente pubblico di conseguire la pensione minima. Al di fuori di questa ipotesi non sussiste, invece, alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il suddetto limite, in quanto l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.
90, convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha abrogato l'art. 16 del d.lgs.
n. 503/92 e, dunque, l'istituto del trattenimento in servizio oltre il limite di età, disponendo: “salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati”. Alla luce della chiara disposizione normativa, l'Amministrazione resistente non poteva fare altro che comunicare alla ricorrente la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, essendo pacifico che la ricorrente abbia compiuto 65 anni il
27 aprile 2023.
3.5. Sulla questione si è peraltro pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando il seguente principio: “In tema di facoltà di trattenimento al lavoro per gli impiegati che, al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, non abbiano ancora compiuto il numero di anni di servizio prescritto per il diritto a pensione, la Corte costituzionale, con decisione n. 282 del 1991, non ha cancellato dall'ordinamento la disposizione dell'art. 4 primo comma, del
d.P.R. n.1092 del 1973, che dispone la cessazione dal servizio per gli impiegati al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma ne ha limitato il contenuto precettivo entro limiti precisi, come risulta dalla parte motiva della sentenza, nel senso che la deroga, e quindi la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro, è ammessa "soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione" (v., anche, Corte cost.n.238 del
1988) . Conseguentemente, non è data la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i sessantacinque anni, allo scopo di incrementare l'anzianità di servizio, giacché si tratta di bilanciare, come rilevato dal giudice costituzionale,
l'interesse del lavoratore al conseguimento della pensione e l'interesse, anch'esso
7 costituzionalmente rilevante, all'occupazione giovanile, il quale può essere sacrificato solo ove la prosecuzione del rapporto di lavoro sia finalizzata al conseguimento della pensione” (Cass. civ., sez. lavoro. sent. n. 25655 del
4/12/2006).
3.6. Nel caso di specie, in cui il ha eccepito l'insussistenza Controparte_1
dei requisiti per il conseguimento della pensione minima con 5 anni di contributi, per l'esistenza di una contribuzione anteriore all'1/1/1996, la ricorrente non ha né allegato né dimostrato che la prosecuzione del rapporto di lavoro le consentirebbe di conseguire la pensione minima. Tale pensione, infatti, è contemplata dall'art. 1, commi 19 e 20, della legge n. 335/95 per i soli lavoratori per i quali il primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 1996, che abbiano compiuto 71 anni di età e abbiano 5 anni di contributi, situazione nella quale, stando alle specifiche allegazioni del non risulta trovarsi la Controparte_1
ricorrente. La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età non consentirebbe pertanto alla ricorrente di raggiungere la pensione minima, sicché pienamente legittimo è il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età disposto dal . Controparte_1
4. Le considerazioni che precedono portano al rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente.
4.1. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 24/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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