Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
- – in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pannarano (BN) alla via A. D'Alessio n. 9 presso lo studio dell'Avv. Francesco Pagnozzi che la rappresenta e difende
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Megna e Vincenzo Zahora CP_1
con cui è elett.te dom.ta in Airola (BN) alla via A. Moro n. 4
-appellata-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.6.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 515/2022, pubblicata il 12.5.2022, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di G.L., aveva accolto parzialmente la domanda proposta da , CP_1
dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti senza soluzione di continuità dal 15.10.2015 al 5.1.2017, con mansioni di banconiere di bar inquadrabili nel VI livello del ccnl turismo-pubblici esercizi, condannato la parte resistente al pagamento delle differenze retributive per complessivi € 21.317,79, oltre accessori dalle singole poste al soddisfo e al pagamento delle spese di lite.
La parte appellante ha censurato la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze dell'istruzione probatoria ed in particolare della prova testimoniale, qualificando sin dall'inizio il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato sino al licenziamento (dichiarando nullo nel contempo il contratto di apprendistato) riconoscendo però le differenze retributive per le ore eccedenti il lavoro ordinario, lavoro serale e lavoro straordinario.
Ha contestato, altresì, la omessa valutazione della inverosimiglianza ed inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte ricorrente nonché il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e i criteri di valutazione delle prove.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita resistendo al gravame e CP_1
chiedendo come in atti le conseguenti statuizioni di rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va rigettato poichè infondato, oltre che generico nell'impugnare la sentenza gravata, senza censurarne nello specifico alcun capo.
I motivi, ancorchè generici nella loro formulazione, vengono esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da un unico profilo logico-giuridico.
Ve detto, preliminarmente, che parte appellante non ha impugnato la statuizione della sentenza in ordine al disconoscimento del contratto di apprendistato, con conseguente riconoscimento della subordinazione a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto. Ne discende, pertanto, che sul punto si è formato il giudicato.
Muovendo dal profilo dell'onere della prova a carico del datore di lavoro, in ordine all'attività di insegnamento e formazione impartita all'apprendista, il primo Giudice, all'esito della prova orale, ha desunto lo svolgimento delle mansioni di barista da parte della in assenza dell'affiancamento del datore di lavoro o di un tutor e di un piano CP_1
formativo.
Dall'inadempimento del datore circa gli obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti, scaturisce la nullità dello stesso e il conseguente accertamento di un rapporto di lavoro ordinario subordinato a tempo indeterminato dal principio del rapporto sino al licenziamento, nel corso del quale l'appellata ha svolto le mansioni di barista, riconducibili al VI livello del ccnl pubblici esercizi.
Quanto all'orario di lavoro effettuato, il Tribunale, a seguito delle deposizioni testimoniali, ha escluso lo svolgimento di ore lavorative eccedenti quelle ordinarie, ivi comprese le ore di lavoro straordinario, serale e notturno, ritenendo quindi provato soltanto l'orario contrattuale stabilito dal ccnl di settore in relazione al rapporto full-time.
Ritiene la Corte che i rilievi di parte appellante appaiono al limite dell'inammissibilità, e non sono condivisibili, in quanto comunque infondati.
È inequivocabile, che la liquidazione delle differenze retributive operata dal Giudice di primo grado si basi sull'orario di lavoro - scaturito dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in luogo dell'apprendistato - applicato dall'inizio del rapporto (15.10.2015), condivisi i conteggi, incontestati, prodotti da parte ricorrente.
Le doglianze dell'appellante si rivelano quindi prive di un effettivo contenuto in quanto non contengono censure relative al disconoscimento del contratto di apprendistato, con conseguente riconoscimento sin dall'inizio della natura subordinata del rapporto.
Risulta pertanto incongruente ed erronea l'eccezione di parte appellante in ordine alla carenza probatoria, in quanto si riferisce al lavoro straordinario, serale/notturno (cfr. p. 4, 6
- appello) - che non è stato assolutamente riconosciuto in primo grado - e non invece a quello ordinario.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il mancato espletamento di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del grado che CP_1
liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento alla società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 17.4.2025
Il cons. estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente