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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/03/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. 6052/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6052/2021 R.G. e promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DINDO RT C.F._1
VERONICA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C. F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 14 dall'avv. PERBELLINI MATILDE, presso il cui studio, sito in PIAZZA CITTADELLA
N. 9, VERONA, è elettivamente domiciliato come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Verona.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Nel merito:
1.- Pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del NO;
Controparte_1
2.- Porsi a carico del NO l'obbligo di corrispondere alla moglie, Controparte_1
dalla data della domanda, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 600,00 e/o la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia. Detto
assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice del costo della vita a partire da luglio 2022 e sarà versato entro il Org_1
giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla NOa che la stessa RT
vorrà indicare.
3.- Rigettarsi ogni domanda avversa;
4.- Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria pagina 2 di 14 Ammettere le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. che per comodità si riportano di seguito, aggiornate rispetto a quanto nel frattempo emerso nel giudizio:
a.- Ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che il NO in più occasioni, all'interno della casa familiare, nel corso CP_1
di tutta la convivenza matrimoniale, ha preso a schiaffi al volto la NOa e RT
l'ha sbattuta contro il muro, mettendole le mani sul collo e sulle braccia e che ciò
accadeva almeno una o due volte al mese?
2) Vero che, in più occasioni, ha udito il NO interloquire con la Controparte_1
moglie nel seguente modo: “sta' zitta”, “non capisci nulla”,
“taci”, “hai il cervello come una gallina”, “ma chi vuoi che ti voglia”?
3) Vero che in più occasioni, all'interno della casa familiare, il NO , Controparte_1
nel corso dei litigi con la moglie, scagliava intorno oggetti e, in una occasione, anche un libro contro il viso della NOa colpendola nell'occhio destro? RT
4) Vero che in più occasioni tra cui, in particolare, nell'autunno del 2017, rientrando nella casa familiare la sera, dopo l'allenamento di calcio, è intervenuto per Persona_1
separare i genitori, in quanto la NOa era con le spalle al muro e il NO RT
la stava picchiando? Controparte_1
5) Vero che, pur essendo la carta debito/credito “carta Viva” nel 2008 intestata alla
NOa il suo utilizzo era sottoposto al controllo del marito? RT
6) Vero che la NOa anche quando disponeva della , era RT Org_2
comunque necessitata a chiedere denaro al marito sia per assolvere le incombenze pagina 3 di 14 familiari, sia per i suoi personali bisogni, come parrucchiera, acquisti di abbigliamento,
ecc.?
7) Vero che il NO ogni volta le dava una somma inferiore a quella Controparte_1
richiesta sostenendo che sarebbe bastata e chiedeva conto delle spese?
8) Vero che i coniugi avevano un conto cointestato con un unico bancomat intestato al marito?
9) Vero che in più occasioni la NOa ha chiesto un aiuto economico alla RT
madre riferendo che il marito le consegnava regolarmente meno denari di quanti la stessa ne aveva richiesti per le spese familiari?
10) Vero che in più occasioni, dal 1996 e per almeno 5 anni, durante i quali i figli frequentavano insieme la scuola elementare, si è confidata con la NOa RT
e ha raccontato che il marito le usava violenza fisica, che la insultava e che le CP_2
lesinava il denaro richiesto per le necessità familiari, anche davanti al figlio minorenne?
11) Vero che in più occasioni ha notato lividi in faccia, sul collo e sulle braccia di Pt_1
e che la stessa aveva spiegato essersi trattato di percosse date dal marito?
[...]
12) Vero che quando il figlio aveva un anno (nel 1991), nonché quando il RT
figlio frequentava l'ultimo anno di asilo (nel 1995), ha chiesto aiuto e ospitalità alla madre perché voleva lasciare il marito che la maltrattava, ma quest'ultima gliel'ha negata entrambe le volte dicendo di avere paura della eventuale reazione del genero?
13) Vero che nell'anno 1993, durante l'inverno, intorno alle ore 15.30, il NO
[...]
è andato a prendere sulla di ES (VR) su richiesta Parte_2 RT Org_3
della stessa che gli aveva telefonato da casa di terzi, ai quali aveva chiesto di potere usufruire di tale possibilità, chiedendogli aiuto perché il marito, nel corso di una lite,
pagina 4 di 14 l'aveva costretta a scendere dall'auto e si era allontanato lasciandola lì sola, a circa 7 km dalla casa familiare?
14) Vero che in data 05.05.2021, ha chiesto ospitalità a casa del figlio RT
, presentandosi a casa sua con solo una valigia di effetti personali, Persona_1
riferendo di aver avuto un acceso litigio con il coniuge e di averne paura?
15) Vero che a far data dal 01.06.2021 e sino al Gennaio 2022, ha intrapreso RT
un percorso di supporto psicologico presso la dott.ssa del centro Testimone_1
di Verona per affrancarsi dalla relazione maltrattante col coniuge? Org_4
16) Vero che nei mesi da aprile a giugno 2021 era dimagrita di oltre 20 kili? RT
17) Vero che è stata accolta presso la casa rifugio di P.e.t.r.a. per 109 giorni, RT
dal 06.08.2021 al 23.11.2021, in quanto la psicologa del centro, dott.ssa
[...]
, aveva ravvisato la necessità di tutelare la sicurezza della donna, in ragione Tes_1
della relazione maltrattante in cui la NOa si trovava?
18) Vero che nel corso dell'anno 2021/2022 si è confidata più volte con i RT
colleghi di lavoro, con l'educatore e coordinatore del reparto Parte_3
con la responsabile della cooperativa presso cui lavora
[...] Org_5 [...]
, esprimendo loro il proprio disagio per la situazione maltrattante che stava Pt_4
vivendo con il marito?
19) Vero che , nel mese di maggio 2022, ha consigliato a Parte_3 Pt_1
di rivolgersi alla responsabile della cooperativa , , che sapeva
[...] Org_5 Parte_4
collaborare con il Centro Org_4
pagina 5 di 14 20) Vero che ha indirizzato al Centro P.E.T.R.A. inoltrandole, Parte_4 RT
in data 20 maggio 2022, il contatto della dott.ssa del centro P.E.T.R.A., Testimone_1
come da documento che si allega quale doc. 20?
21) Vero che nei mesi da maggio a ottobre 2021, la NOa in più occasioni, ha Pt_1
espresso propositi suicidi, ha pianto, ha manifestato sintomatologia ansioso/depressiva,
giramenti di testa e attacchi di panico, come certificato anche dal dott. nel doc. 8? Per_2
22) Vero che nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2021, si è assentata dal RT
lavoro in modo continuativo?
23) Vero che la casa sita in via Fabio Filzi n. 7 a San Paolo VI (FG) è stata ristrutturata, quanto al tetto, alla facciata e agli infissi, nel 2012 dalla NOa
[...]
e che nel 2013 sono stati invece rifatti gli infissi e allargato il terrazzo, come da Pt_5
fotografie prodotte a doc. 15?
Si indicano a testi:
, residente in [...] a Sona (VR), sui capitoli: 13, 14, 16, 20, 21, Tes_2
23.
, residente in [...], Verona, sui capitoli: 16, 18, 19, Parte_3
20, 21, 22.
residente in [...], a Vago di Lavagno (VR) sui Testimone_3
capitoli: 16,18, 19, 20, 21, 22.
residente in [...]; Parte_2
residente in [...], Verona, sui capitoli: 6, 7, 8, 9, Testimone_4
11, 12, 16, 21.
, residente a [...], sui capitoli: 10, 11; CP_2
pagina 6 di 14 , c/o , via Walter Fleming 13, Settimo di ES Parte_4 Organizzazione_6
(VR) si capitoli: 16, 18, 19, 20, 21, 22.
, residente in [...] a Sona (VR), sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Persona_1
7, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23.
, psicologa del di Verona, sui capitoli: 15, 16, 17, 21, Testimone_1 Org_7
22.
Interrogatorio formale:
Si indicano quali capitoli oggetto di interrogatorio formale del NO , i Controparte_1
seguenti: da 1 a 8, nonché 13, 16, 21.
b.- Ordinare al NO , ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio il Controparte_1
proprio certificato dei carichi pendenti, relativamente ai procedimenti conclusi o pendenti in tutto il territorio italiano;
e, in caso di mancato assolvimento ex art. 213 c.p.c.,
richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, la trasmissione, ai fini dell'acquisizione in giudizio, del certificato dei carichi pendenti del NO
[...]
, relativamente ai procedimenti conclusi o pendenti in tutto il territorio italiano;
CP_1
c.- Ordinare al NO ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio copia Controparte_1
del contratto di apertura del conto corrente personale acceso presso per Org_8
ulteriore riprova della datazione, nonché copia della richiesta da questi inoltrata all' per la modifica del conto di destinazione della corresponsione della pensione Org_9
mensile, da cui si evinca la data di trasmissione;
e, in caso di mancato assolvimento ex art. 213 c.p.c., voglia ordinare all' di esibire copia della richiesta inoltrata all'Istituto Org_9
da parte del NO , per la modifica del conto di destinazione della Controparte_1
corresponsione della pensione mensile, da cui si evinca la data di trasmissione;
pagina 7 di 14 Org_ d.- Ordinare all' ex art. 213 c.p.c., di trasmettere, ai fini dell'acquisizione del presente giudizio: o la documentazione attestante l'ammontare del TFS percepito/ancora dovuto al NO;
o la documentazione comprovante l'ammontare della Controparte_1
pensione del NO , della rata mensile del Piccolo Prestito e delle Controparte_1
modalità di pagamento di quest'ultimo (chiarendo se avviene a mezzo di ritenuta alla fonte sulla pensione);
e.- Ordinare al NO , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'E/C del conto Controparte_1
Cont corrente a lui intestato, acceso presso su cui ha incassato l'acconto del Org_10
relativo agli ultimi 3 anni e sino alla data odierna, ovvero dalla data di accensione dello stesso con comprova di quest'ultima e sino alla data odierna;
f.- Ordinare al NO ex art. 210 c.p.c. e, in caso di mancato Controparte_1
assolvimento alla la trasmissione, ai fini dell'acquisizione al presente Org_11
Or giudizio, dell' del conto corrente a lui intestato acceso presso n. 110 Org_8
5002909-7, relativo ai mesi da ottobre 2021 incluso e sino alla data odierna, nonché
incluse le movimentazioni relative al piano di accumulo e/o investimento “ Org_13
.”
[...]
Parte resistente: “In via preliminare nel merito:
-Respingere le richieste, come tutte formulate, da parte attrice - ricorrente, sig.ra Pt_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella comparsa
[...]
di costituzione del 22.11.2021 e nella memoria integrativa del 28.04.2022.
In via principale nel merito:
pagina 8 di 14 1. confermarsi la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 RT
autorizzando gli stessi a vivere separati, salvo l'obbligo di comunicazione all'altro dell'eventuale variazione di residenza.
2.Assegnarsi la casa coniugale sita in Verona Via Mons. Giacomo n. 29 al sig. Tes_5
con tutti gli arredi e corredi. Controparte_1
3.Darsi atto che la sig.ra ha già provveduto all'asporto dei beni personali RT
dall'ex casa coniugale.
4.Dichiararsi che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto nulla dovrà disporsi a carico od a favore di ciascuno per il loro mantenimento personale.
5.Darsi atto che i NOi e hanno già provveduto a Controparte_1 RT
regolare i conti bancari ed i titoli cointestati nella misura del 50% ciascuno.
6.Assegnarsi l'autovettura IA SA targata EL823HA, di proprietà del sig. CP_1
, alla sig.ra stante l'utilizzo esclusivo della stessa da parte della
[...] RT
attrice - ricorrente, che provvederà ad effettuare il trasferimento di proprietà, entro 30
giorni dall'emanando provvedimento, con costi ed oneri del trasferimento a carico della sig.ra . RT
7. Assegnarsi al sig. i seguenti veicoli: motoveicolo modello Honda Controparte_1
SH125AD targato DZ49156, motociclo targato DV99381, autoveicolo modello BMW
targato FP652EB, tutti di proprietà del sig. . Controparte_1
In ogni caso:
pagina 9 di 14 Con vittoria di spese e compensi legali.
In via istruttoria:
ammettersi prova testimoniale sulle circostanze della narrativa di cui alla comparsa di costituzione del 22.11.2021 e memoria integrativa del 28.04.2022 nonché alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.”
P.M.: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto assertivo degli atti di causa nonché
quanto già esposto con la sentenza non definitiva, con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti, deve essere qui esaminata la domanda di addebito di tale separazione formulata dalla ricorrente.
Ritiene il Collegio che tale domanda sia infondata e debba essere, conseguentemente,
rigettata.
Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi il contenuto dell'ordinanza con la quale sono state dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla medesima ricorrente
(e rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti), avuto riguardo alla formulazione dei capitoli di prova attinenti alle violenze imputate al resistente in termini oltremodo generici, senza alcuna specificazione del contesto temporale in cui le stesse si sarebbero manifestate.
Inoltre, va rilevato che la dichiarazione scritta (v. doc. 5 dimesso dalla ricorrente), resa dal figlio maggiorenne delle parti (indicato anche quale testimone oculare di dette condotte),
pagina 10 di 14 contiene, a sua volta, affermazioni del tutto generiche, inidonee a delineare la tipologia delle condotte asseritamente poste in essere dal resistente (nello scritto si menziona “un lato psico mentale e un problema mai risolto” e “la tensione/atteggiamento ad ogni discussione che porta a un carico mentale notevole e spesso peggiore della violenza fisica”); in tale documento, inoltre, quanto ai suddetti episodi di violenza fisica, si menzionano due condotte in alcun modo collocate nel tempo.
Ebbene, una tale genericità espositiva delle circostanze non consente alla controparte alcuna utile attività difensiva, anche mediante l'eventuale formulazione di capitoli di prova contraria, talché deve ribadirsi la valutazione di inammissibilità delle citate istanze istruttorie.
Ancora, ad abundantiam, in relazione alle conseguenze delle condotte violente sulla salute psico-fisica della ricorrente, non può non evidenziarsi come, a fronte di un certificato medico dimesso da quest'ultima (con cui si raccolgono propositi suicidari - v. doc. 8 datato
24.5.2021), la medesima ricorrente risulta aver organizzato, alcuni giorni dopo (in data
29.5.2021), una mostra fotografica con la quale aveva promosso le sue opere e ha avuto una intensa attività di svago nel periodo immediatamente successivo (come dimostrano le foto relative a numerose cene in ristoranti e all'attività di tiro con l'arco dalla stessa praticato - v. docc. 5 e 6 dimessi dal resistente).
Assume altresì rilievo il doc. 54 prodotto sempre dal resistente, contenente alcun messaggi inviati dalla ricorrente (nel mese di febbraio del 2021), con i quali quest'ultima dichiara al marito di aver attraversato un periodo difficile e di non riuscire a stare senza di lui.
pagina 11 di 14 Inoltre, sebbene le condotte in esame siano state asseritamente poste in essere in data di poco antecedente al deposito del ricorso in oggetto, non risulta che la ricorrente abbia denunciato tali episodi (né sono stati depositati referti medici).
Infine, quanto all'asserita sudditanza di tipo economico allegata, devono essere richiamati i documenti prodotti dal resistente (nn. 33-42), dai quali emerge che la ricorrente era stata titolare, in costanza di matrimonio, di due carte di credito a lei intestate in via esclusiva e appoggiate al conto del marito.
Anche l'audio dimesso dalla sig.ra contenente un estratto della conversazione tra i Pt_1
coniugi e relativa alla gestione dei loro rapporti patrimoniali (v. doc. 21 dimesso dalla ricorrente), non lascia emergere alcuna sudditanza della prima ma semmai fotografa,
all'opposto, una reazione decisa della stessa dinanzi alla richiesta del marito di aprire due conti correnti in luogo di un unico conto cointestato.
Per tali motivi, la domanda in esame deve essere rigettata.
Esaminando quindi la domanda con la quale la ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento, va rilevato che quest'ultima percepisce un reddito mensile netto di circa
Euro 1.300,00 (v. estratto di conto corrente di cui al doc. 29) e sostiene un esborso mensile di circa Euro 550,00, per un mutuo legato all'acquisto, in corso di causa, di una abitazione,
acquisito avvenuto anche grazie all'aiuto economico del figlio;
devono essere qui richiamati i documenti 35 e 36 dimessi dalla ricorrente, che comprovano la restituzione delle somme prestate da tale figlio e una cessione del quinto dello stipendio, quest'ultima,
in dispare ogni considerazione circa la tardività del deposito, non oggetto di alcuna plausibile giustificazione quanto alla natura del relativo debito.
pagina 12 di 14 Ella ha infine dichiarato di aver cessato l'ulteriore attività di vendita di alcuni prodotti svolta in passato.
Il resistente, dal suo canto, percepisce uno stipendio netto mensile di circa Euro 2.200,00
(comprensivo anche della tredicesima mensilità - v. doc. 55); non è più gravato da un finanziamento cessato in data 1.12.2022 (v. doc. 21), mentre corrisponde, tutt'ora una,
somma mensile di Euro 320,00 per un finanziamento legato all'acquisto dell'autovettura nonché un canone mensile di Euro 270,00 per la sua attuale abitazione.
Orbene, tenuto conto di tali circostanze, quindi della differenza di redditi percepiti dalle parti al netto delle rispettive passività, del fatto che la ricorrente ha iniziato la sua attività
lavorativa in data 2004, con conseguente verosimile copertura previdenziale ben inferiore rispetto a quella goduta dal marito, appare equo disporre che il resistente corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione, la somma di Euro 250,00, a titolo di contributo al relativo mantenimento, somma soggetta alla rivalutazione annuale . Org_1
È infondata invece la domanda del resistente di assegnazione dell'ex casa coniugale, in assenza di convivenza con prole minorenne o non autosufficiente sotto il profilo economico.
La domanda ulteriore formulata sempre dal resistente, relativa all'assegnazione di alcuni veicoli in comproprietà con la moglie, è inammissibile ex art. 40 c.p.c., come già rilevato in prima udienza, trattandosi di domanda priva di un legame di connessione forte o qualificata con le domande proprie del procedimento separativo.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 Controparte_1 RT
di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione, la somma di Euro 250,00, a titolo di contributo al relativo mantenimento,
somma soggetta alla rivalutazione annuale;
Org_1
rigetta la domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale formulata dal resistente;
dichiara inammissibile l'ulteriore domanda formulata dal resistente, tesa all'assegnazione,
in piena proprietà, di alcuni veicoli.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 27.2.2024.
Il Giudice relatore La Presidente
Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6052/2021 R.G. e promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DINDO RT C.F._1
VERONICA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C. F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 14 dall'avv. PERBELLINI MATILDE, presso il cui studio, sito in PIAZZA CITTADELLA
N. 9, VERONA, è elettivamente domiciliato come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Verona.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Nel merito:
1.- Pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del NO;
Controparte_1
2.- Porsi a carico del NO l'obbligo di corrispondere alla moglie, Controparte_1
dalla data della domanda, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 600,00 e/o la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia. Detto
assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice del costo della vita a partire da luglio 2022 e sarà versato entro il Org_1
giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla NOa che la stessa RT
vorrà indicare.
3.- Rigettarsi ogni domanda avversa;
4.- Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria pagina 2 di 14 Ammettere le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. che per comodità si riportano di seguito, aggiornate rispetto a quanto nel frattempo emerso nel giudizio:
a.- Ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che il NO in più occasioni, all'interno della casa familiare, nel corso CP_1
di tutta la convivenza matrimoniale, ha preso a schiaffi al volto la NOa e RT
l'ha sbattuta contro il muro, mettendole le mani sul collo e sulle braccia e che ciò
accadeva almeno una o due volte al mese?
2) Vero che, in più occasioni, ha udito il NO interloquire con la Controparte_1
moglie nel seguente modo: “sta' zitta”, “non capisci nulla”,
“taci”, “hai il cervello come una gallina”, “ma chi vuoi che ti voglia”?
3) Vero che in più occasioni, all'interno della casa familiare, il NO , Controparte_1
nel corso dei litigi con la moglie, scagliava intorno oggetti e, in una occasione, anche un libro contro il viso della NOa colpendola nell'occhio destro? RT
4) Vero che in più occasioni tra cui, in particolare, nell'autunno del 2017, rientrando nella casa familiare la sera, dopo l'allenamento di calcio, è intervenuto per Persona_1
separare i genitori, in quanto la NOa era con le spalle al muro e il NO RT
la stava picchiando? Controparte_1
5) Vero che, pur essendo la carta debito/credito “carta Viva” nel 2008 intestata alla
NOa il suo utilizzo era sottoposto al controllo del marito? RT
6) Vero che la NOa anche quando disponeva della , era RT Org_2
comunque necessitata a chiedere denaro al marito sia per assolvere le incombenze pagina 3 di 14 familiari, sia per i suoi personali bisogni, come parrucchiera, acquisti di abbigliamento,
ecc.?
7) Vero che il NO ogni volta le dava una somma inferiore a quella Controparte_1
richiesta sostenendo che sarebbe bastata e chiedeva conto delle spese?
8) Vero che i coniugi avevano un conto cointestato con un unico bancomat intestato al marito?
9) Vero che in più occasioni la NOa ha chiesto un aiuto economico alla RT
madre riferendo che il marito le consegnava regolarmente meno denari di quanti la stessa ne aveva richiesti per le spese familiari?
10) Vero che in più occasioni, dal 1996 e per almeno 5 anni, durante i quali i figli frequentavano insieme la scuola elementare, si è confidata con la NOa RT
e ha raccontato che il marito le usava violenza fisica, che la insultava e che le CP_2
lesinava il denaro richiesto per le necessità familiari, anche davanti al figlio minorenne?
11) Vero che in più occasioni ha notato lividi in faccia, sul collo e sulle braccia di Pt_1
e che la stessa aveva spiegato essersi trattato di percosse date dal marito?
[...]
12) Vero che quando il figlio aveva un anno (nel 1991), nonché quando il RT
figlio frequentava l'ultimo anno di asilo (nel 1995), ha chiesto aiuto e ospitalità alla madre perché voleva lasciare il marito che la maltrattava, ma quest'ultima gliel'ha negata entrambe le volte dicendo di avere paura della eventuale reazione del genero?
13) Vero che nell'anno 1993, durante l'inverno, intorno alle ore 15.30, il NO
[...]
è andato a prendere sulla di ES (VR) su richiesta Parte_2 RT Org_3
della stessa che gli aveva telefonato da casa di terzi, ai quali aveva chiesto di potere usufruire di tale possibilità, chiedendogli aiuto perché il marito, nel corso di una lite,
pagina 4 di 14 l'aveva costretta a scendere dall'auto e si era allontanato lasciandola lì sola, a circa 7 km dalla casa familiare?
14) Vero che in data 05.05.2021, ha chiesto ospitalità a casa del figlio RT
, presentandosi a casa sua con solo una valigia di effetti personali, Persona_1
riferendo di aver avuto un acceso litigio con il coniuge e di averne paura?
15) Vero che a far data dal 01.06.2021 e sino al Gennaio 2022, ha intrapreso RT
un percorso di supporto psicologico presso la dott.ssa del centro Testimone_1
di Verona per affrancarsi dalla relazione maltrattante col coniuge? Org_4
16) Vero che nei mesi da aprile a giugno 2021 era dimagrita di oltre 20 kili? RT
17) Vero che è stata accolta presso la casa rifugio di P.e.t.r.a. per 109 giorni, RT
dal 06.08.2021 al 23.11.2021, in quanto la psicologa del centro, dott.ssa
[...]
, aveva ravvisato la necessità di tutelare la sicurezza della donna, in ragione Tes_1
della relazione maltrattante in cui la NOa si trovava?
18) Vero che nel corso dell'anno 2021/2022 si è confidata più volte con i RT
colleghi di lavoro, con l'educatore e coordinatore del reparto Parte_3
con la responsabile della cooperativa presso cui lavora
[...] Org_5 [...]
, esprimendo loro il proprio disagio per la situazione maltrattante che stava Pt_4
vivendo con il marito?
19) Vero che , nel mese di maggio 2022, ha consigliato a Parte_3 Pt_1
di rivolgersi alla responsabile della cooperativa , , che sapeva
[...] Org_5 Parte_4
collaborare con il Centro Org_4
pagina 5 di 14 20) Vero che ha indirizzato al Centro P.E.T.R.A. inoltrandole, Parte_4 RT
in data 20 maggio 2022, il contatto della dott.ssa del centro P.E.T.R.A., Testimone_1
come da documento che si allega quale doc. 20?
21) Vero che nei mesi da maggio a ottobre 2021, la NOa in più occasioni, ha Pt_1
espresso propositi suicidi, ha pianto, ha manifestato sintomatologia ansioso/depressiva,
giramenti di testa e attacchi di panico, come certificato anche dal dott. nel doc. 8? Per_2
22) Vero che nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2021, si è assentata dal RT
lavoro in modo continuativo?
23) Vero che la casa sita in via Fabio Filzi n. 7 a San Paolo VI (FG) è stata ristrutturata, quanto al tetto, alla facciata e agli infissi, nel 2012 dalla NOa
[...]
e che nel 2013 sono stati invece rifatti gli infissi e allargato il terrazzo, come da Pt_5
fotografie prodotte a doc. 15?
Si indicano a testi:
, residente in [...] a Sona (VR), sui capitoli: 13, 14, 16, 20, 21, Tes_2
23.
, residente in [...], Verona, sui capitoli: 16, 18, 19, Parte_3
20, 21, 22.
residente in [...], a Vago di Lavagno (VR) sui Testimone_3
capitoli: 16,18, 19, 20, 21, 22.
residente in [...]; Parte_2
residente in [...], Verona, sui capitoli: 6, 7, 8, 9, Testimone_4
11, 12, 16, 21.
, residente a [...], sui capitoli: 10, 11; CP_2
pagina 6 di 14 , c/o , via Walter Fleming 13, Settimo di ES Parte_4 Organizzazione_6
(VR) si capitoli: 16, 18, 19, 20, 21, 22.
, residente in [...] a Sona (VR), sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Persona_1
7, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23.
, psicologa del di Verona, sui capitoli: 15, 16, 17, 21, Testimone_1 Org_7
22.
Interrogatorio formale:
Si indicano quali capitoli oggetto di interrogatorio formale del NO , i Controparte_1
seguenti: da 1 a 8, nonché 13, 16, 21.
b.- Ordinare al NO , ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio il Controparte_1
proprio certificato dei carichi pendenti, relativamente ai procedimenti conclusi o pendenti in tutto il territorio italiano;
e, in caso di mancato assolvimento ex art. 213 c.p.c.,
richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, la trasmissione, ai fini dell'acquisizione in giudizio, del certificato dei carichi pendenti del NO
[...]
, relativamente ai procedimenti conclusi o pendenti in tutto il territorio italiano;
CP_1
c.- Ordinare al NO ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio copia Controparte_1
del contratto di apertura del conto corrente personale acceso presso per Org_8
ulteriore riprova della datazione, nonché copia della richiesta da questi inoltrata all' per la modifica del conto di destinazione della corresponsione della pensione Org_9
mensile, da cui si evinca la data di trasmissione;
e, in caso di mancato assolvimento ex art. 213 c.p.c., voglia ordinare all' di esibire copia della richiesta inoltrata all'Istituto Org_9
da parte del NO , per la modifica del conto di destinazione della Controparte_1
corresponsione della pensione mensile, da cui si evinca la data di trasmissione;
pagina 7 di 14 Org_ d.- Ordinare all' ex art. 213 c.p.c., di trasmettere, ai fini dell'acquisizione del presente giudizio: o la documentazione attestante l'ammontare del TFS percepito/ancora dovuto al NO;
o la documentazione comprovante l'ammontare della Controparte_1
pensione del NO , della rata mensile del Piccolo Prestito e delle Controparte_1
modalità di pagamento di quest'ultimo (chiarendo se avviene a mezzo di ritenuta alla fonte sulla pensione);
e.- Ordinare al NO , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'E/C del conto Controparte_1
Cont corrente a lui intestato, acceso presso su cui ha incassato l'acconto del Org_10
relativo agli ultimi 3 anni e sino alla data odierna, ovvero dalla data di accensione dello stesso con comprova di quest'ultima e sino alla data odierna;
f.- Ordinare al NO ex art. 210 c.p.c. e, in caso di mancato Controparte_1
assolvimento alla la trasmissione, ai fini dell'acquisizione al presente Org_11
Or giudizio, dell' del conto corrente a lui intestato acceso presso n. 110 Org_8
5002909-7, relativo ai mesi da ottobre 2021 incluso e sino alla data odierna, nonché
incluse le movimentazioni relative al piano di accumulo e/o investimento “ Org_13
.”
[...]
Parte resistente: “In via preliminare nel merito:
-Respingere le richieste, come tutte formulate, da parte attrice - ricorrente, sig.ra Pt_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella comparsa
[...]
di costituzione del 22.11.2021 e nella memoria integrativa del 28.04.2022.
In via principale nel merito:
pagina 8 di 14 1. confermarsi la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 RT
autorizzando gli stessi a vivere separati, salvo l'obbligo di comunicazione all'altro dell'eventuale variazione di residenza.
2.Assegnarsi la casa coniugale sita in Verona Via Mons. Giacomo n. 29 al sig. Tes_5
con tutti gli arredi e corredi. Controparte_1
3.Darsi atto che la sig.ra ha già provveduto all'asporto dei beni personali RT
dall'ex casa coniugale.
4.Dichiararsi che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto nulla dovrà disporsi a carico od a favore di ciascuno per il loro mantenimento personale.
5.Darsi atto che i NOi e hanno già provveduto a Controparte_1 RT
regolare i conti bancari ed i titoli cointestati nella misura del 50% ciascuno.
6.Assegnarsi l'autovettura IA SA targata EL823HA, di proprietà del sig. CP_1
, alla sig.ra stante l'utilizzo esclusivo della stessa da parte della
[...] RT
attrice - ricorrente, che provvederà ad effettuare il trasferimento di proprietà, entro 30
giorni dall'emanando provvedimento, con costi ed oneri del trasferimento a carico della sig.ra . RT
7. Assegnarsi al sig. i seguenti veicoli: motoveicolo modello Honda Controparte_1
SH125AD targato DZ49156, motociclo targato DV99381, autoveicolo modello BMW
targato FP652EB, tutti di proprietà del sig. . Controparte_1
In ogni caso:
pagina 9 di 14 Con vittoria di spese e compensi legali.
In via istruttoria:
ammettersi prova testimoniale sulle circostanze della narrativa di cui alla comparsa di costituzione del 22.11.2021 e memoria integrativa del 28.04.2022 nonché alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.”
P.M.: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto assertivo degli atti di causa nonché
quanto già esposto con la sentenza non definitiva, con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti, deve essere qui esaminata la domanda di addebito di tale separazione formulata dalla ricorrente.
Ritiene il Collegio che tale domanda sia infondata e debba essere, conseguentemente,
rigettata.
Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi il contenuto dell'ordinanza con la quale sono state dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla medesima ricorrente
(e rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti), avuto riguardo alla formulazione dei capitoli di prova attinenti alle violenze imputate al resistente in termini oltremodo generici, senza alcuna specificazione del contesto temporale in cui le stesse si sarebbero manifestate.
Inoltre, va rilevato che la dichiarazione scritta (v. doc. 5 dimesso dalla ricorrente), resa dal figlio maggiorenne delle parti (indicato anche quale testimone oculare di dette condotte),
pagina 10 di 14 contiene, a sua volta, affermazioni del tutto generiche, inidonee a delineare la tipologia delle condotte asseritamente poste in essere dal resistente (nello scritto si menziona “un lato psico mentale e un problema mai risolto” e “la tensione/atteggiamento ad ogni discussione che porta a un carico mentale notevole e spesso peggiore della violenza fisica”); in tale documento, inoltre, quanto ai suddetti episodi di violenza fisica, si menzionano due condotte in alcun modo collocate nel tempo.
Ebbene, una tale genericità espositiva delle circostanze non consente alla controparte alcuna utile attività difensiva, anche mediante l'eventuale formulazione di capitoli di prova contraria, talché deve ribadirsi la valutazione di inammissibilità delle citate istanze istruttorie.
Ancora, ad abundantiam, in relazione alle conseguenze delle condotte violente sulla salute psico-fisica della ricorrente, non può non evidenziarsi come, a fronte di un certificato medico dimesso da quest'ultima (con cui si raccolgono propositi suicidari - v. doc. 8 datato
24.5.2021), la medesima ricorrente risulta aver organizzato, alcuni giorni dopo (in data
29.5.2021), una mostra fotografica con la quale aveva promosso le sue opere e ha avuto una intensa attività di svago nel periodo immediatamente successivo (come dimostrano le foto relative a numerose cene in ristoranti e all'attività di tiro con l'arco dalla stessa praticato - v. docc. 5 e 6 dimessi dal resistente).
Assume altresì rilievo il doc. 54 prodotto sempre dal resistente, contenente alcun messaggi inviati dalla ricorrente (nel mese di febbraio del 2021), con i quali quest'ultima dichiara al marito di aver attraversato un periodo difficile e di non riuscire a stare senza di lui.
pagina 11 di 14 Inoltre, sebbene le condotte in esame siano state asseritamente poste in essere in data di poco antecedente al deposito del ricorso in oggetto, non risulta che la ricorrente abbia denunciato tali episodi (né sono stati depositati referti medici).
Infine, quanto all'asserita sudditanza di tipo economico allegata, devono essere richiamati i documenti prodotti dal resistente (nn. 33-42), dai quali emerge che la ricorrente era stata titolare, in costanza di matrimonio, di due carte di credito a lei intestate in via esclusiva e appoggiate al conto del marito.
Anche l'audio dimesso dalla sig.ra contenente un estratto della conversazione tra i Pt_1
coniugi e relativa alla gestione dei loro rapporti patrimoniali (v. doc. 21 dimesso dalla ricorrente), non lascia emergere alcuna sudditanza della prima ma semmai fotografa,
all'opposto, una reazione decisa della stessa dinanzi alla richiesta del marito di aprire due conti correnti in luogo di un unico conto cointestato.
Per tali motivi, la domanda in esame deve essere rigettata.
Esaminando quindi la domanda con la quale la ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento, va rilevato che quest'ultima percepisce un reddito mensile netto di circa
Euro 1.300,00 (v. estratto di conto corrente di cui al doc. 29) e sostiene un esborso mensile di circa Euro 550,00, per un mutuo legato all'acquisto, in corso di causa, di una abitazione,
acquisito avvenuto anche grazie all'aiuto economico del figlio;
devono essere qui richiamati i documenti 35 e 36 dimessi dalla ricorrente, che comprovano la restituzione delle somme prestate da tale figlio e una cessione del quinto dello stipendio, quest'ultima,
in dispare ogni considerazione circa la tardività del deposito, non oggetto di alcuna plausibile giustificazione quanto alla natura del relativo debito.
pagina 12 di 14 Ella ha infine dichiarato di aver cessato l'ulteriore attività di vendita di alcuni prodotti svolta in passato.
Il resistente, dal suo canto, percepisce uno stipendio netto mensile di circa Euro 2.200,00
(comprensivo anche della tredicesima mensilità - v. doc. 55); non è più gravato da un finanziamento cessato in data 1.12.2022 (v. doc. 21), mentre corrisponde, tutt'ora una,
somma mensile di Euro 320,00 per un finanziamento legato all'acquisto dell'autovettura nonché un canone mensile di Euro 270,00 per la sua attuale abitazione.
Orbene, tenuto conto di tali circostanze, quindi della differenza di redditi percepiti dalle parti al netto delle rispettive passività, del fatto che la ricorrente ha iniziato la sua attività
lavorativa in data 2004, con conseguente verosimile copertura previdenziale ben inferiore rispetto a quella goduta dal marito, appare equo disporre che il resistente corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione, la somma di Euro 250,00, a titolo di contributo al relativo mantenimento, somma soggetta alla rivalutazione annuale . Org_1
È infondata invece la domanda del resistente di assegnazione dell'ex casa coniugale, in assenza di convivenza con prole minorenne o non autosufficiente sotto il profilo economico.
La domanda ulteriore formulata sempre dal resistente, relativa all'assegnazione di alcuni veicoli in comproprietà con la moglie, è inammissibile ex art. 40 c.p.c., come già rilevato in prima udienza, trattandosi di domanda priva di un legame di connessione forte o qualificata con le domande proprie del procedimento separativo.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 Controparte_1 RT
di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione, la somma di Euro 250,00, a titolo di contributo al relativo mantenimento,
somma soggetta alla rivalutazione annuale;
Org_1
rigetta la domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale formulata dal resistente;
dichiara inammissibile l'ulteriore domanda formulata dal resistente, tesa all'assegnazione,
in piena proprietà, di alcuni veicoli.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 27.2.2024.
Il Giudice relatore La Presidente
Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra
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