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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 94/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 94/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(p. iva: , in persona del l.r.p.t., PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Digeronimo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in prime cure, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Fasano, via Piemonte, n. 12
APPELLANTE
contro
(c.f.: ) e (c.f.: NT C.F._1 Controparte_2
), in qualità di eredi legittimi dell'Avv. Conteduca C.F._2
IT, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Olive, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Fasano, via Enrico De Nicola, n. 8
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da memorie depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
dopo che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'01/10/2024.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17/01/2014, l'Avv. IT Conteduca
conveniva la innanzi al Tribunale di Brindisi per sentirla PA
condannare al pagamento di complessivi € 16.866,558, a titolo di onorari per l'attività
professionale prestata nell'ambito di tredici procedimenti giudiziari, rispetto ai quali aveva già sollecitato il pagamento con atto di messa in mora del 25/02/2013. L'attore indicava e quantificava come di seguito le prestazioni eseguite in favore della convenuta:
“1) Proc. Penale contro n.579/03 Procura della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Brindisi concluso con GIP - €. 500,00;
2) Tribunale civile di Brindisi – Sezione Fallimentare istanza di ammissione al passivo
del fallimento e - €. 1.500,00; CP_4 Controparte_3
3) Esecuzione n. 41/01 Trib. Brindisi, Sez. dist. Fasano, Adriatica Legnami contro
RD (Precetto cambiario ed esecuzione mobiliare) - €. 650,00;
4) Proc. Civile 12/01 R.G. C.C. avanti il Tribunale civile di Brindisi, Sezione Distaccata
di Fasano, promosso da contro concluso con Parte_2 PA
sentenza - €. 4.299,28;
5) Proc. Civ. contro (decreto ing., precetto ed esec.) Controparte_5
- €. 1.286,46;
6) Proc. Civ. contro (decreto ingiuntivo, precetto ed esecuzione) - Controparte_6
€.1.515,62;
7) Proc. Civile contro con sede in NO (BA) (Decreto ing., precetto) - €. CP_7
850,00;
8) Proc. Civ. contro (Decreto ingiuntivo, precetto) - €. 950,00; Parte_3
3 9) Proc. Civ. n. 102/2004 contro (decreto ingiuntivo, precetto) - Controparte_8
€. 1.263,64;
10) Proc. Civile n. 101/2004 contro (decreto ingiuntivo, precetto) - Controparte_8
€. 1.163,34;
11) Proc. Civile
contro
VE Artis precetto cambiario - €. 299,19;
12) Proc. Civile contro (decreto ingiuntivo, precetto ed esecuzione) - €. CP_9
1.471,00;
13) Proc. Civile contro (decreto ingiuntivo, precetto) - €. NT0
1.118,05”.
La società convenuta – per quanto ancora rileva - in via principale eccepiva la prescrizione sia presuntiva sia ordinaria dei crediti;
in subordine deduceva il difetto di prova della domanda.
A seguito del decesso dell'attore, il giudizio veniva riassunto dagli eredi legittimi e . NT Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Tribunale,
con sentenza n. 1787/2022, pubblicata il 19/12/2022, così provvedeva: “1. Accoglie la
domanda e per l'effetto dichiara debitore di e PA Controparte_2
in qualità di eredi di Conteduca IT per l'attività professionale NT
svolta da quest'ultimo di € 16.866,558= oltre interessi legali dalla messa in mora al
soddisfo, importo che è tenuto a corrispondere;
2. per l'effetto condanna PA
corrispondere e in qualità di eredi di
[...] Controparte_2 NT
Conteduca IT la somma di € 16.866,558= oltre interessi legali dalla messa in
mora al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese e PA
4 competenze di lite che si liquidano in complessivi € 4500,00, oltre oneri e accessori di
legge in favore degli attori”.
Il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione così argomentando:
- premesso che la prescrizione triennale presuntiva non è invocabile nel caso in cui il debitore riconosca, anche indirettamente, la mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, rilevava che la convenuta aveva dedotto l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento del compenso spettante al professionista e tale affermazione – valendo come ammissione della mancata estinzione – era inconciliabile con la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva;
- riteneva che l'attore avesse provato di aver prestato la propria attività professionale in favore della convenuta e di non aver ricevuto il relativo compenso, allegando i fascicoli relativi ai tredici procedimenti in cui aveva assistito la contenenti PA
i singoli atti predisposti dall'Avv. Conteduca e i relativi provvedimenti giudiziari, nonché
la corrispondenza intervenuta tra le parti;
- valorizzava, in particolare, un atto allegato dall'attore, trasmessogli dalla convenuta a mezzo fax in data 03/12/2013, preceduto da una nota scritta su carta intestata della recante il timbro della società e la firma autografa del suo PA
Presidente p.t., contenente la dichiarazione della di voler PA
versare, in favore dell'Avv. Conteduca e in via transattiva, la somma complessiva di €
7.000,00, oltre accessori, a quietanza delle tredici procedure oggetto di causa. Tale
scrittura privata (posto che la convenuta non aveva disconosciuto ex art. 214 c.p.c. né
la scrittura privata, né il fax con cui veniva trasmessa, né il timbro della società, né la firma del Presidente p.t.) poteva interpretarsi come riconoscimento dell'attività
professionale svolta e della mancata estinzione del debito, con l'effetto di paralizzare
5 l'eccezione di prescrizione e di provare il diritto di credito, in applicazione del principio di non contestazione;
- riteneva che l'attore, nella determinazione del proprio compenso, avesse applicato correttamente le tariffe vigenti all'epoca di ciascuna prestazione (D.M. n. 585/1994 e
D.M. n. 127/2004). Pertanto, condannava la convenuta al pagamento della somma come determinata nell'atto di citazione.
Avverso la sentenza, notificata il 03/01/2023, ha proposto appello la PA
con atto notificato il 30/01/2023, deducendo i motivi di seguito illustrati e
[...]
chiedendo dichiararsi, in via principale, la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Avv. Conteduca IT ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946 e ss. e 2956 c.c.;
in subordine, il rigetto della domanda attorea. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata il 29/04/2023, si sono costituiti e NT CP_2
– in qualità di eredi dell'Avvocato IT Conteduca, contestando quanto
[...]
ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza, con integrale conferma della sentenza e vittoria di spese e competenze del presente grado.
All'udienza dell'01/10/2024, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, si contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva e l'omessa statuizione sull'eccezione di prescrizione estintiva. L'appellante deduce che:
- in relazione ai procedimenti nn. 3), 7) e 11) sarebbe maturata la prescrizione decennale estintiva, trattandosi di procedimenti conclusi tutti nel 2000, sicché il relativo
6 diritto al compenso professionale si sarebbe prescritto ben prima dell'atto interruttivo di messa in mora del 25/02/2013;
- in relazione ai procedimenti nn. 5), 6) e 12), relativamente alla fase monitoria conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo nel 2001 e nel 2000, sarebbe maturata la prescrizione decennale prima dell'atto interruttivo del 25/02/2013; con riferimento alla fase di notifica del precetto nel 2004 e nel 2005, sarebbe maturata la prescrizione presuntiva prima dell'atto interruttivo del 25/02/2013;
- per i restanti procedimenti, conclusisi tra la fine del 2003 e la fine del 2007, sarebbe maturata la prescrizione presuntiva prima dell'atto interruttivo del 25/02/2013;
- il giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione presuntiva in applicazione del principio secondo cui: “I crediti del professionista ricadono nel termine prescrittivo
triennale (art. 1956 n.2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione –
come per il caso di specie – l'onere della prova grava sul creditore. Nondimeno, la
presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo
con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in
giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta” (Cass. n. 1435/2021).
Invero, la scrittura privata, valorizzata dal primo giudice al fine di rigettare l'eccezione di prescrizione, non rientrava tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la mancata soddisfazione del credito (giuramento decisorio e confessione giudiziale).
2. Con il secondo motivo si contesta sia l'erronea qualificazione giuridica dell'atto del
03/12/2013 come “scrittura privata” e “atto di transazione” con funzione di riconoscimento di debito e di inadempimento, sia l'erronea applicazione del principio di non contestazione. L'appellante deduce che:
7 - il documento prodotto dall'attore è privo di sottoscrizione, ragion per cui non sarebbe qualificabile come scrittura privata, avendo questa la funzione di provare la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore (ex art. 2707 c.c.);
- il documento non contiene un negozio di transazione, essendo privo del consenso espresso da ambo le parti, potendo al più valere come proposta, peraltro rimasta priva di accettazione;
- dal documento non è desumibile alcun riconoscimento di debito, posto che l'intento della società era quello di estinguere transattivamente un credito dell'Avv. Conteduca
riferito ad altro affare, non oggetto del presente giudizio, e che era stato il professionista a voler includere anche le pratiche azionate nell'odierno giudizio;
- al caso di specie non è applicabile il principio di non contestazione, in quanto le avverse allegazioni sono sempre state espressamente contestate dalla società.
3. Con il terzo motivo si deduce il difetto di prova e l'indeterminatezza della domanda attorea sia in relazione alle prestazioni eseguite, sia in relazione alla quantificazione dei compensi, posto che l'attore non aveva prodotto documentazione sufficientemente dettagliata per ciascun procedimento, né un prospetto analitico dei compensi dovuti per ciascuna attività svolta, né parcelle corredate dal parere di congruità del Consiglio
dell'Ordine, rendendo impossibile comprendere sulla base di quali parametri tariffari siano stati liquidati i compensi. Quindi, l'appellante contestualizza tali doglianze per ciascuno dei tredici procedimenti.
4. I primi due motivi di appello, esaminabili congiuntamente sono parzialmente fondati,
nei limiti di seguito specificati.
Va, anzitutto, osservato, che la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi.
8 I fatti costitutivi della prescrizione estintiva ordinaria sono due, un fatto naturale positivo e un fatto umano negativo: il decorso del tempo (10 anni) e l'inerzia del titolare del diritto. L'effetto giuridico è l'estinzione del debito. Posta la finalità della prescrizione ordinaria di garantire la certezza dei rapporti giuridici e di privare di ulteriore tutela il creditore che ha manifestato disinteresse per il proprio diritto, al debitore è concesso giovarsi della prescrizione estintiva “sia che contesti l'esistenza del credito sia che
ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione” (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
35211/2021).
La prescrizione presuntiva, operante per particolari categorie di crediti, è un istituto che trae origine dalla prassi dei rapporti che si svolgono con rapidità e senza formalità, dove il pagamento suole avvenire immediatamente senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta (Cass. SS.UU. n. 13144/2015). Si tratta di un istituto applicabile tassativamente solo ai casi elencati dalla legge, essendo speciale rispetto all'istituto di generale applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
A differenza della prescrizione estintiva, quella presuntiva non origina da fatti e i suoi effetti non operano immediatamente sul piano del diritto sostanziale, producendo l'estinzione del credito dopo tre anni solo in via mediata ed eventuale. Infatti,
l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. consiste in un meccanismo presuntivo iuris
tantum, i cui effetti immediati operano sul piano processuale comportando un'inversione dell'onere della prova. Il credito si presume estinto, salva prova contraria, che può
fornirsi in due modi: 1) il creditore può vincere l'eccezione, deferendo giuramento decisorio al debitore ex art. 2960 c.c.; 2) il debitore eccipiente “perde” l'eccezione, se ammette nel corso del giudizio, direttamente o indirettamente (tramite difese o condotte processuali), che il debito non è stato estinto o che il rapporto non esiste (art. 9 contraddice la presunzione di esistenza e di avvenuta estinzione del debito, in violazione del principio di non contraddizione.
In particolare, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è
paralizzabile con una ammissione “in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”. In
proposito, Cass. n. 35211/2021, pronunciandosi su un caso assimilabile a quello in esame, ha affermato: “Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte […] non
costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione da
parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta
fuori dal giudizio, valendo essa solo ad interrompere il corso della prescrizione […]. Tale
ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi
difensive o comportamenti processuali, ma, perché possa rendere inefficace l'eccezione,
essa deve essere fatta imprescindibilmente nel giudizio in cui il credito che si assume
prescritto viene azionato”. Da ultimo, Cass. n. 23924/2024 ha precisato che l'eccezione di prescrizione presuntiva “non può essere opposta dal debitore che abbia contestato
l'originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle
quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione (Cass., Sez. 1, 28/6/2019,
n. 17595; Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766), giacché colui che nega il rapporto non può
pretendere che si presuma che l'abbia estinto (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), e
può perciò essere paralizzata o dall'ammissione della non avvenuta estinzione
dell'obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore (Cass., Sez. 2, 14/10/1959, n.
2837), tale essendo anche la negazione dell'esistenza stessa del credito oggetto di
domanda (Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977) o l'eccezione sulla identità della persona
del creditore diversa da colui che agisce in giudizio (Cass., Sez. L, 2/10/2009, n. 21107),
o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito
o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell'entità della
somma richiesta (Cass., Sez. L, 3/3/2001, n. 3105; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n.
10 9467; Cass. 4015/2002; Cass., Sez. L, 20/3/2012, n. 12771), poiché in tal modo si
ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. 2,
5/6/2023, n. 15665; Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n.
23751; Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977; Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26986)”.
Vi è un ulteriore caso in cui l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata dal debitore,
deve essere disattesa: quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto
(cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6905/2019, 13707/2019, 34639/2021, 789/2022,
15566/2024). La forma scritta, per definizione, esclude che il rapporto si svolga senza formalità; pertanto, è incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento (per di più
immediato).
Nell'ipotesi in cui il credito abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato per prestazioni giudiziali, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'atto scritto richiesto ai fini dell'esclusione dell'operatività della prescrizione di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. non può essere individuato nella sola procura rilasciata ai fini della proposizione della domanda o della resistenza in giudizio, costituendo essa un negozio unilaterale volto ad investire il difensore della rappresentanza processuale, e interamente disciplinato dalla legge processuale;
è necessario un contratto di mandato (c.d. di patrocinio, con cui il legale viene incaricato di svolgere la propria opera in favore della parte), siccome afferente al rapporto interno tra il professionista ed il cliente e regolato dalle norme di diritto sostanziale (ex plurimis, Cass. n. 11145/2012).
Tanto premesso, va condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice ha errato nel dedurre dalla proposta transattiva inviata dal cliente in data 03/12/2013 una ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione, rilevante ai fini del rigetto della eccezione di prescrizione presuntiva del diritto di credito del professionista. Si tratta,
infatti, di un atto stragiudiziale, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio.
11 Inoltre, il suddetto documento non contiene alcun specifico riferimento ai procedimenti per i quali è chiesto il pagamento delle competenze professionali e pertanto, stante la sua non univocità, non comporta alcun riconoscimento del debito da parte della
[...]
Nella fattispecie, peraltro, contrariamente all'assunto del primo giudice, PA
non può trovare applicazione il principio di non contestazione, avendo la predetta società
assunto sin dal primo grado di giudizio una posizione incompatibile con le allegazioni di parte attrice.
L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere superata ravvisando - negli scritti difensivi di prime cure - una qualche ammissione del debitore eccipiente sull'inesistenza del rapporto o sull'adempimento del debito. Il debitore ha contestato e contesta solo il difetto di prova e l'indeterminatezza della domanda proposta, ammettendo latamente di aver conferito il mandato per determinati affari e che le avverse prestazioni intellettuali sono state adempiute (pur contestandone i risultati) e non accennando ad avvenuti pagamenti.
Pertanto, si palesa erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva sulla base dell'avvenuta ammissione da parte del debitore della mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado emerge che l'attore aveva allegato agli atti i contratti scritti di mandato di cui ai procedimenti dal n. 2) al n. 13), collocati a margine degli atti introduttivi dei giudizi di cognizione e monitori o allegati agli atti di precetto. Sicché l'eccezione di prescrizione presuntiva può
essere accolta solo in relazione al procedimento penale R.G.N.R. n. 579/2003 di cui al n. 1). Ad ogni buon conto, in relazione a tale procedimento è accoglibile anche l'eccezione di prescrizione decennale, in quanto concluso con provvedimento di
12 archiviazione del GIP dell'11/2/2003, con prescrizione dell'11/2/2013, dunque prima della messa in mora del 25/2/2013.
Ne consegue che, in relazione ai restanti procedimenti, resta da valutare se sia maturata o meno la prescrizione decennale.
Si premettono due considerazioni: 1) la prescrizione del diritto a percepire il compenso decorre dal giorno della pubblicazione del provvedimento definitivo del giudice, atto che sancisce l'esaurimento dell'affare, cioè l'espletamento della complessiva prestazione d'opera intellettuale che fa acquistare al professionista il potere di far valere il proprio diritto, come risulta sia dai decreti ministeriali sulle tariffe forensi, sia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40626/2021, Cass. n.
17924/2023, Cass. n. 2618/2024); 2) la lettera di messa in mora del 25/2/2013, inviata dall'Avv. Conteduca alla Adriatica costituisce, pacificamente e PA
incontestatamente, atto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.
Tanto premesso, risultano prescritti – per decorso del termine decennale maturato prima dell'atto interruttivo del 25/2/2013 – i procedimenti di cui ai nn. 3), 7) e 11), come da prospetto che segue:
3) procedura esecutiva RG. n. 41/01 presso il Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano, conclusa con provvedimento pronunciato il 27/08/2001 e notificato all'Avv.
Conteduca il 4/9/2001. Il diritto al compenso risulta prescritto il 4/9/2011;
7) procedimento per decreto ingiuntivo n. 81/2000 emesso il 20/10/2000 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
20/10/2010;
11) atto di precetto contro del 28/02/2000. Il NT1
diritto al compenso risulta prescritto il 28/02/2010.
13 Risultano parzialmente prescritti i crediti afferenti ai procedimenti di cui ai nn. 5), 6) e
12); trattasi di procedimenti caratterizzati dalla presenza di due mandati, il primo funzionale all'emissione del decreto ingiuntivo e il secondo alla notifica del precetto,
pertanto debbono essere trattati come due prestazioni distinte che traggono origine in due negozi distinti (seppur afferenti ad un medesimo affare giudiziario, composto dalla fase monitoria e da quella esecutiva):
5) procedimento per decreto ingiuntivo n. 67/2001 emesso il 3/10/2001 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
03/10/2010. Per il pedissequo atto di precetto del 08/02/2005 è stato conferito ulteriore mandato nella medesima data;
la singola prestazione, pertanto, non risulta prescritta.
6) procedimento per decreto ingiuntivo n. 88/2000 emesso il 10/11/2000 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
10/11/2010. Per il pedissequo atto di precetto, notificato a due parti distinte il
04/08/2004 e il 2/11/2004, sono stati conferiti due ulteriori mandati nelle medesime date;
la singola prestazione, pertanto, non risulta prescritta.
12) procedimento per decreto ingiuntivo n. 40/2000 emesso il 09/06/2000 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
09/06/2010. Per il pedissequo atto di precetto del 04/01/2005 è stato conferito ulteriore mandato nella medesima data, la singola prestazione, pertanto, non risulta prescritta.
Tutti gli altri procedimenti non risultano prescritti, stante l'atto interruttivo del
25/2/2013, come da prospetto che segue con indicazione del procedimento e della data dell'ultimo atto o provvedimento:
2) istanza al Tribunale di Brindisi di ammissione al passivo del fallimento di e CP_4
di depositata in cancelleria il 24/05/2005; Controparte_3
14 4) procedimento civile RG. n. 12/2001 Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di
Fasano, concluso con sentenza n. 10/2003 del 12/10/2003;
8) ricorso per decreto ingiuntivo n. 85/2005 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sezione
distaccata di Fasano il 16/9/2005 e depositato in cancelleria il 19/9/2005, notificato alla controparte il 16/11/2007;
9) ricorso per decreto ingiuntivo n. 101/2004 emesso dal Giudice di Pace di Fasano e depositato in cancelleria il 14/09/2004, con pedissequo atto di precetto dell'08/02/2005, notificato il 19/02/2005;
10) ricorso per decreto ingiuntivo n. 102/2004 emesso dal Giudice di Pace di Fasano e depositato in cancelleria il 14/09/2004, con pedissequo atto di precetto dell'08/02/2005, notificato il 19/02/2005;
13) ricorso per decreto ingiuntivo n. 57/2005 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sezione
distaccata di Fasano e depositato in cancelleria il 16/05/2005, con pedissequo atto di precetto del 5/10/2007, notificato il 16/11/2007.
5. Il terzo motivo di appello è fondato solo parzialmente, nei limiti che si diranno.
Il giudice di prime cure ha correttamente osservato che l'attore aveva prodotto una corposa documentazione, da cui risultano i contratti di mandato, gli atti redatti,
depositati e notificati in favore del cliente, nonché i verbali di udienza attestanti la partecipazione del difensore al processo e, infine, i provvedimenti giurisdizionali conclusivi (come risulta dalle elencazioni di cui sopra).
L'attore aveva anche fornito una indicazione del quantum per ciascun affare, sia complessiva, sia analitica (come risulta dai provvedimenti giudiziali con relativa liquidazione dei diritti e degli onorari, nonché dagli atti di precetto e dalle note
15 specifiche). Aveva, infine, allegato le tariffe forensi applicabili ratione temporis, di modo che il giudicante potesse valutare la congruità dell'ammontare richiesto.
Giova precisare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è necessario il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ex plurimis, Cass. n.
712/2018: “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il
giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può
discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso
non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle
prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della
competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella
sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al
giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e
gli importi indicati nella parcella”).
Tanto premesso, occorre procedere alla valutazione in ordine alla congruità e coerenza tra le somme richieste dall'Avv. Conteduca e quelle risultanti dagli atti allegati e dalla applicazione delle tariffe stabilite dal D.M. n. 585/1995 e dal D.M. n. 127/2004, secondo il prospetto che segue.
Procedimento n. 2) – Tra gli allegati compaiono: mandato, istanza di ammissione al passivo (con relativi allegati) depositata in cancelleria il 16/03/2005 e pedissequo decreto di fissazione udienza, con notifica del 13/04/2005. Dall'istanza risulta che il valore della causa è di € 9.850.
Sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 127/2004, in vigore dal 2/6/2004, sezioni:
materia civile - onorari per procedure esecutive - diritti per processo di esecuzione -
16 scaglione da € 5.200 fino a € 25.900,00 – appare congruo liquidare le seguenti voci negli importi indicati:
- Studio della controversia (ex art. 11) € 105
- Preparazione e redazione atto introduttivo (ex art. 11) € 85
- Totale onorari € 190
- Disamina per ogni titolo esecutivo (€ 16×6) € 96
- Richiesta di notificazione all'ufficiale giudiziario € 16
- Istanza di insinuazione € 65
- Totale diritti € 177
Il tutto per un importo complessivo di € 367,00, oltre rimborso forfetario del 12,5%,
per un totale di € 412,90.
Procedimento n. 4) – Tra gli allegati compaiono: il mandato, la comparsa di costituzione,
le istanze istruttorie, le memorie conclusive, n. 15 verbali di udienza, la perizia grafologica con annesso decreto di liquidazione degli onorari del CTU.
Risulta che il valore della causa è di £ 5.640.000 (pari al valore dei titoli cambiari oggetto del giudizio). La causa si è conclusa nel 2003, sicché è applicabile il D.M. n. 585/1995
(scaglione fino a £ 10.000.000).
Non è stata allegata la sentenza, da cui trarre informazioni circa la liquidazione di onorari, diritti e spese. Tuttavia la sentenza risulta citata in un atto proveniente dall'Avv.
Conteduca e sottoscritto dalla controparte processuale (con Parte_2
autentica del suo difensore Avv. Angelo Lillo) in cui si dichiara che l'Avv. Conteduca
consegna, nell'interesse della sua cliente a , PA Parte_2
che riceve, un assegno di € 3.030,91 (di cui vi è copia fotostatica allegata) a titolo di
17 “pagamento sentenza Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Fasano del 12/10/2003
n. 104/2003 resa nella causa civile n. 12/2001 promossa da
contro
Parte_2
, datata 19/12/2003. Segue raccomandata A/R del 26/01/2004, PA
a firma dell'Avvocato di controparte Angelo Lillo, cui è allegata la parcella n. 64 del
20/12/2003 del valore proprio di € 3.030,91 per diritti, onorari e spese liquidate con la suddetta sentenza n. 104/2003, ove si legge “€ 2.200 per diritti e onorari liquidati in
sentenza”.
Pertanto, risulta per tabulas che il giudice ebbe a liquidare € 2.200,00 per diritti e onorari, somma da ritenersi congrua per le competenze professionali spettanti all'Avv.
Conteduca.
Procedimento n. 5) - Stante la prescrizione dei compensi dovuti per la fase monitoria,
vanno considerati i soli compensi di cui all'atto di precetto dell'08/02/2005. Le voci ivi indicate, conformi al D.M. n. 127/2004 (scaglione da € 1.600,01 a € 2.600,00), in relazione al valore della causa € 1.718,65 (£ 3.327.702) e alle prestazioni effettivamente provate per tabulas (richiesta esecutorietà € 11, richiesta copia in forma esecutiva € 11, ritiro fascicolo € 11, disamina decreto € 11, posizione e archivio € 45,
costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 45, mandato e autentica € 11, consultazione col cliente € 45, dattilografia € 10, 85, onorario precetto € 28, richiesta notifica € 11,
spese notifica € 10,72, ritiro atti 10, esame notifica € 11, nota specifica € 11, aumento forfetario del 10%), ammontano al totale di € 321,83.
Procedimento n. 6) - Stante la prescrizione dei compensi dovuti per la fase monitoria,
vanno considerati i soli compensi di cui agli atti di precetto del 4/8/2004 e del
2/11/2004. Le voci ivi indicate, conformi al D,M, n. 127/2004 (scaglione da € 2.600,01
a € 5.200,00), in relazione al valore della causa € 2.953,13 (£ 5.718.060) e alle prestazioni effettivamente provate per tabulas (richiesta esecutorietà € 13, richiesta copia in forma esecutiva € 13, ritiro fascicolo € 13, disamina decreto € 13, posizione e
18 archivio € 52, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 52, mandato e autentica €
13, consultazione col cliente € 52, dattilografia € 16, onorario precetto € 30, richiesta notifica € 13, notifica per seconda persona € 8, spese notifica € 15,31 e € 9,82, ritiro atti 13, esame notifica € 13, nota specifica € 13, aumento forfetario del 10%),
ammontano al totale di € 398,35.
Procedimento n. 8) - Tra gli allegati compaiono: ricorso per decreto ingiuntivo con mandato e allegati, decreto ingiuntivo e notifica. Nel decreto ingiuntivo sono liquidati €
380 per diritti, € 160 per onorari, € 95,80 per borsuali, con un incremento del 12,5%
forfetario di diritti e onorari (pari a € 67,5), per un totale di € 703,30.
Procedimento n. 9) - Tra gli allegati compaiono: ricorso per decreto ingiuntivo con mandato e allegati, decreto ingiuntivo e notifica, precetto e notifica, nota specifica. Nel
decreto ingiuntivo sono liquidate le spese per la fase monitoria pari a € 500,35, Le voci del compenso indicate nell'atto di precetto non sono calcolate congruamente rispetto al valore della causa (€ 2.139,68), di cui si deve considerare lo scaglione da € 1.600,01 a
€ 2.600,00 del D.M. 127/2004. Sono, invece, correttamente indicate nella nota specifica. Quanto al precetto, si considerano le seguenti voci in quanto provate per
tabulas: richiesta esecutorietà € 11, richiesta copia in forma esecutiva € 11, ritiro fascicolo € 11, disamina decreto € 11, posizione e archivio € 45, costo mezzo proprio €
10, atto di precetto € 45, mandato e autentica € 11, consultazione col cliente € 45,
dattilografia € 10, 85, onorario precetto € 28, richiesta notifica € 11, spese notifica €
10,72, ritiro atti 10, esame notifica € 11, nota specifica € 11, aumento forfetario del
10%. Il complessivo compenso ammonta a € 822,18.
Procedimento n. 10) - Tra gli allegati compaiono: ricorso per decreto ingiuntivo con mandato e allegati, decreto ingiuntivo e notifica, precetto e notifica, nota specifica. Nel
decreto ingiuntivo sono liquidate le spese per la fase monitoria pari a € 518,35. Nella
nota specifica sono indicati onorari e spese, congrui rispetto alle tariffe del D.M.
19 127/2004 (scaglione da € 1.600,01 a € 2.600,00), stante il valore della causa (€
2.139,68). Di contro, nell'atto di precetto i valori risultano erroneamente calcolati secondo lo scaglione successivo. Si valorizzano le seguenti voci: richiesta esecutorietà
€ 11, richiesta copia in forma esecutiva € 11, ritiro fascicolo € 11, disamina decreto €
11, posizione e archivio € 45, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 45, mandato e autentica € 11, consultazione col cliente € 45, dattilografia € 10, 85, onorario precetto
€ 28, richiesta notifica € 11, spese notifica € 10,72, ritiro atti 10, esame notifica € 11,
nota specifica € 11, aumento forfetario del 10%. Il complessivo compenso ammonta a
€ 840,18.
Procedimento n. 12) - Considerando solo le voci spese, onorari e diritti relativi al precetto, dimostrate per tabulas e congrue rispetto al D.M. 127/2004 (scaglione da €
2.600,01 a € 5.200,00), in relazione al valore della causa € 2.667,92, risulta un compenso complessivo pari a € 370,15 (richiesta esecutorietà € 13, richiesta copia in forma esecutiva € 13, ritiro fascicolo € 13, disamina decreto € 13, posizione e archivio
€ 52, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 52, mandato e autentica € 13,
consultazione col cliente € 52, dattilografia € 16, onorario precetto € 30, richiesta notifica € 13, spese notifica € 7,50, ritiro atti 13, esame notifica € 13, nota specifica €
13, aumento forfetario del 10%).
Procedimento n. 13) - Il compenso liquidato in decreto ingiuntivo (comprensivo di onorari e diritti maggiorati del 12,5% e di spese) è pari a € 694,5. Comparando le voci indicate nell'atto di precetto e nella nota specifica, secondo un giudizio di congruità
rispetto alle tariffe del D.M. 127/2004 (scaglione da € 5.200,01 a € 25.900), in relazione al valore della causa € 6.271,00 (richiesta esecutorietà € 16, ritiro fascicolo € 16,
disamina decreto € 16, posizione e archivio € 65, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 65, mandato e autentica € 16, consultazione col cliente € 65, dattilografia €
15, onorario precetto € 45, richiesta notifica decreto e precetto € 32, spese notifica €
20 29,44, ritiro atti 16, esame notifica € 16, nota specifica € 16, aumento forfetario del
12,5%), risulta un importo complessivo maggiore di quello richiesto, pertanto, in relazione a tale procedimento, va confermato il compenso pari a € 1.118,05 come richiesto in citazione.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il terzo motivo di appello è
meritevole di accoglimento limitatamente alla minor somma spettante al professionista in relazione ai procedimenti indicati, rispetto al quantum richiesto.
Nella liquidazione dei compensi, si è sempre considerato il rimborso forfetario delle spese generali (con percentuali differenti ratione temporis), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi già sotto la vigenza del D.M. n. 585/1994, secondo cui il rimborso forfetario spetta automaticamente al professionista.
6. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.
Pertanto, dichiarata la prescrizione dei crediti di cui ai procedimenti nn. 1), 3), 7) e 11)
nonché la prescrizione parziale dei crediti di cui ai procedimenti nn. 5), 6) e 12) maturati in relazione alla fase monitoria, va condannata al pagamento in PA
favore di e , quali eredi di IT Conteduca, NT Controparte_2
della complessiva e minor somma di € 7.186,94, oltre interessi come indicato nella sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico e NT2
liquidate come in dispositivo, in relazione all'esito complessivo della lite e tenuto conto all'importo riconosciuto con la presente decisione.
Difatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo
21 presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 30/01/2023 nei confronti di PA
e , in qualità di eredi legittimi dell'Avv. IT NT Controparte_2
Conteduca, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1787/2022, pubblicata il
19/12/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la prescrizione dei crediti di cui ai procedimenti nn. 1),
3), 7) e 11) nonché la prescrizione parziale dei crediti di cui ai procedimenti nn. 5), 6)
e 12) maturati in relazione alla fase monitoria;
2) condanna al pagamento in favore di e PA NT
, nella spiegata qualità, della somma di complessivi € 7.186,94, Controparte_2
oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di e PA NT
, nella spiegata qualità, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_2
che liquida – per compensi - in € 3.000,00 per il primo grado ed in € 3.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
22 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2959 c.c.). Ciò in quanto quella ammissione, proveniente proprio dalla parte debitrice,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 94/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(p. iva: , in persona del l.r.p.t., PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Digeronimo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in prime cure, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Fasano, via Piemonte, n. 12
APPELLANTE
contro
(c.f.: ) e (c.f.: NT C.F._1 Controparte_2
), in qualità di eredi legittimi dell'Avv. Conteduca C.F._2
IT, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Olive, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Fasano, via Enrico De Nicola, n. 8
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da memorie depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
dopo che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'01/10/2024.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17/01/2014, l'Avv. IT Conteduca
conveniva la innanzi al Tribunale di Brindisi per sentirla PA
condannare al pagamento di complessivi € 16.866,558, a titolo di onorari per l'attività
professionale prestata nell'ambito di tredici procedimenti giudiziari, rispetto ai quali aveva già sollecitato il pagamento con atto di messa in mora del 25/02/2013. L'attore indicava e quantificava come di seguito le prestazioni eseguite in favore della convenuta:
“1) Proc. Penale contro n.579/03 Procura della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Brindisi concluso con GIP - €. 500,00;
2) Tribunale civile di Brindisi – Sezione Fallimentare istanza di ammissione al passivo
del fallimento e - €. 1.500,00; CP_4 Controparte_3
3) Esecuzione n. 41/01 Trib. Brindisi, Sez. dist. Fasano, Adriatica Legnami contro
RD (Precetto cambiario ed esecuzione mobiliare) - €. 650,00;
4) Proc. Civile 12/01 R.G. C.C. avanti il Tribunale civile di Brindisi, Sezione Distaccata
di Fasano, promosso da contro concluso con Parte_2 PA
sentenza - €. 4.299,28;
5) Proc. Civ. contro (decreto ing., precetto ed esec.) Controparte_5
- €. 1.286,46;
6) Proc. Civ. contro (decreto ingiuntivo, precetto ed esecuzione) - Controparte_6
€.1.515,62;
7) Proc. Civile contro con sede in NO (BA) (Decreto ing., precetto) - €. CP_7
850,00;
8) Proc. Civ. contro (Decreto ingiuntivo, precetto) - €. 950,00; Parte_3
3 9) Proc. Civ. n. 102/2004 contro (decreto ingiuntivo, precetto) - Controparte_8
€. 1.263,64;
10) Proc. Civile n. 101/2004 contro (decreto ingiuntivo, precetto) - Controparte_8
€. 1.163,34;
11) Proc. Civile
contro
VE Artis precetto cambiario - €. 299,19;
12) Proc. Civile contro (decreto ingiuntivo, precetto ed esecuzione) - €. CP_9
1.471,00;
13) Proc. Civile contro (decreto ingiuntivo, precetto) - €. NT0
1.118,05”.
La società convenuta – per quanto ancora rileva - in via principale eccepiva la prescrizione sia presuntiva sia ordinaria dei crediti;
in subordine deduceva il difetto di prova della domanda.
A seguito del decesso dell'attore, il giudizio veniva riassunto dagli eredi legittimi e . NT Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Tribunale,
con sentenza n. 1787/2022, pubblicata il 19/12/2022, così provvedeva: “1. Accoglie la
domanda e per l'effetto dichiara debitore di e PA Controparte_2
in qualità di eredi di Conteduca IT per l'attività professionale NT
svolta da quest'ultimo di € 16.866,558= oltre interessi legali dalla messa in mora al
soddisfo, importo che è tenuto a corrispondere;
2. per l'effetto condanna PA
corrispondere e in qualità di eredi di
[...] Controparte_2 NT
Conteduca IT la somma di € 16.866,558= oltre interessi legali dalla messa in
mora al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese e PA
4 competenze di lite che si liquidano in complessivi € 4500,00, oltre oneri e accessori di
legge in favore degli attori”.
Il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione così argomentando:
- premesso che la prescrizione triennale presuntiva non è invocabile nel caso in cui il debitore riconosca, anche indirettamente, la mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, rilevava che la convenuta aveva dedotto l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento del compenso spettante al professionista e tale affermazione – valendo come ammissione della mancata estinzione – era inconciliabile con la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva;
- riteneva che l'attore avesse provato di aver prestato la propria attività professionale in favore della convenuta e di non aver ricevuto il relativo compenso, allegando i fascicoli relativi ai tredici procedimenti in cui aveva assistito la contenenti PA
i singoli atti predisposti dall'Avv. Conteduca e i relativi provvedimenti giudiziari, nonché
la corrispondenza intervenuta tra le parti;
- valorizzava, in particolare, un atto allegato dall'attore, trasmessogli dalla convenuta a mezzo fax in data 03/12/2013, preceduto da una nota scritta su carta intestata della recante il timbro della società e la firma autografa del suo PA
Presidente p.t., contenente la dichiarazione della di voler PA
versare, in favore dell'Avv. Conteduca e in via transattiva, la somma complessiva di €
7.000,00, oltre accessori, a quietanza delle tredici procedure oggetto di causa. Tale
scrittura privata (posto che la convenuta non aveva disconosciuto ex art. 214 c.p.c. né
la scrittura privata, né il fax con cui veniva trasmessa, né il timbro della società, né la firma del Presidente p.t.) poteva interpretarsi come riconoscimento dell'attività
professionale svolta e della mancata estinzione del debito, con l'effetto di paralizzare
5 l'eccezione di prescrizione e di provare il diritto di credito, in applicazione del principio di non contestazione;
- riteneva che l'attore, nella determinazione del proprio compenso, avesse applicato correttamente le tariffe vigenti all'epoca di ciascuna prestazione (D.M. n. 585/1994 e
D.M. n. 127/2004). Pertanto, condannava la convenuta al pagamento della somma come determinata nell'atto di citazione.
Avverso la sentenza, notificata il 03/01/2023, ha proposto appello la PA
con atto notificato il 30/01/2023, deducendo i motivi di seguito illustrati e
[...]
chiedendo dichiararsi, in via principale, la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Avv. Conteduca IT ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946 e ss. e 2956 c.c.;
in subordine, il rigetto della domanda attorea. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata il 29/04/2023, si sono costituiti e NT CP_2
– in qualità di eredi dell'Avvocato IT Conteduca, contestando quanto
[...]
ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza, con integrale conferma della sentenza e vittoria di spese e competenze del presente grado.
All'udienza dell'01/10/2024, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, si contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva e l'omessa statuizione sull'eccezione di prescrizione estintiva. L'appellante deduce che:
- in relazione ai procedimenti nn. 3), 7) e 11) sarebbe maturata la prescrizione decennale estintiva, trattandosi di procedimenti conclusi tutti nel 2000, sicché il relativo
6 diritto al compenso professionale si sarebbe prescritto ben prima dell'atto interruttivo di messa in mora del 25/02/2013;
- in relazione ai procedimenti nn. 5), 6) e 12), relativamente alla fase monitoria conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo nel 2001 e nel 2000, sarebbe maturata la prescrizione decennale prima dell'atto interruttivo del 25/02/2013; con riferimento alla fase di notifica del precetto nel 2004 e nel 2005, sarebbe maturata la prescrizione presuntiva prima dell'atto interruttivo del 25/02/2013;
- per i restanti procedimenti, conclusisi tra la fine del 2003 e la fine del 2007, sarebbe maturata la prescrizione presuntiva prima dell'atto interruttivo del 25/02/2013;
- il giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione presuntiva in applicazione del principio secondo cui: “I crediti del professionista ricadono nel termine prescrittivo
triennale (art. 1956 n.2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione –
come per il caso di specie – l'onere della prova grava sul creditore. Nondimeno, la
presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo
con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in
giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta” (Cass. n. 1435/2021).
Invero, la scrittura privata, valorizzata dal primo giudice al fine di rigettare l'eccezione di prescrizione, non rientrava tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la mancata soddisfazione del credito (giuramento decisorio e confessione giudiziale).
2. Con il secondo motivo si contesta sia l'erronea qualificazione giuridica dell'atto del
03/12/2013 come “scrittura privata” e “atto di transazione” con funzione di riconoscimento di debito e di inadempimento, sia l'erronea applicazione del principio di non contestazione. L'appellante deduce che:
7 - il documento prodotto dall'attore è privo di sottoscrizione, ragion per cui non sarebbe qualificabile come scrittura privata, avendo questa la funzione di provare la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore (ex art. 2707 c.c.);
- il documento non contiene un negozio di transazione, essendo privo del consenso espresso da ambo le parti, potendo al più valere come proposta, peraltro rimasta priva di accettazione;
- dal documento non è desumibile alcun riconoscimento di debito, posto che l'intento della società era quello di estinguere transattivamente un credito dell'Avv. Conteduca
riferito ad altro affare, non oggetto del presente giudizio, e che era stato il professionista a voler includere anche le pratiche azionate nell'odierno giudizio;
- al caso di specie non è applicabile il principio di non contestazione, in quanto le avverse allegazioni sono sempre state espressamente contestate dalla società.
3. Con il terzo motivo si deduce il difetto di prova e l'indeterminatezza della domanda attorea sia in relazione alle prestazioni eseguite, sia in relazione alla quantificazione dei compensi, posto che l'attore non aveva prodotto documentazione sufficientemente dettagliata per ciascun procedimento, né un prospetto analitico dei compensi dovuti per ciascuna attività svolta, né parcelle corredate dal parere di congruità del Consiglio
dell'Ordine, rendendo impossibile comprendere sulla base di quali parametri tariffari siano stati liquidati i compensi. Quindi, l'appellante contestualizza tali doglianze per ciascuno dei tredici procedimenti.
4. I primi due motivi di appello, esaminabili congiuntamente sono parzialmente fondati,
nei limiti di seguito specificati.
Va, anzitutto, osservato, che la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi.
8 I fatti costitutivi della prescrizione estintiva ordinaria sono due, un fatto naturale positivo e un fatto umano negativo: il decorso del tempo (10 anni) e l'inerzia del titolare del diritto. L'effetto giuridico è l'estinzione del debito. Posta la finalità della prescrizione ordinaria di garantire la certezza dei rapporti giuridici e di privare di ulteriore tutela il creditore che ha manifestato disinteresse per il proprio diritto, al debitore è concesso giovarsi della prescrizione estintiva “sia che contesti l'esistenza del credito sia che
ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione” (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
35211/2021).
La prescrizione presuntiva, operante per particolari categorie di crediti, è un istituto che trae origine dalla prassi dei rapporti che si svolgono con rapidità e senza formalità, dove il pagamento suole avvenire immediatamente senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta (Cass. SS.UU. n. 13144/2015). Si tratta di un istituto applicabile tassativamente solo ai casi elencati dalla legge, essendo speciale rispetto all'istituto di generale applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
A differenza della prescrizione estintiva, quella presuntiva non origina da fatti e i suoi effetti non operano immediatamente sul piano del diritto sostanziale, producendo l'estinzione del credito dopo tre anni solo in via mediata ed eventuale. Infatti,
l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. consiste in un meccanismo presuntivo iuris
tantum, i cui effetti immediati operano sul piano processuale comportando un'inversione dell'onere della prova. Il credito si presume estinto, salva prova contraria, che può
fornirsi in due modi: 1) il creditore può vincere l'eccezione, deferendo giuramento decisorio al debitore ex art. 2960 c.c.; 2) il debitore eccipiente “perde” l'eccezione, se ammette nel corso del giudizio, direttamente o indirettamente (tramite difese o condotte processuali), che il debito non è stato estinto o che il rapporto non esiste (art. 9 contraddice la presunzione di esistenza e di avvenuta estinzione del debito, in violazione del principio di non contraddizione.
In particolare, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è
paralizzabile con una ammissione “in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”. In
proposito, Cass. n. 35211/2021, pronunciandosi su un caso assimilabile a quello in esame, ha affermato: “Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte […] non
costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione da
parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta
fuori dal giudizio, valendo essa solo ad interrompere il corso della prescrizione […]. Tale
ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi
difensive o comportamenti processuali, ma, perché possa rendere inefficace l'eccezione,
essa deve essere fatta imprescindibilmente nel giudizio in cui il credito che si assume
prescritto viene azionato”. Da ultimo, Cass. n. 23924/2024 ha precisato che l'eccezione di prescrizione presuntiva “non può essere opposta dal debitore che abbia contestato
l'originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle
quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione (Cass., Sez. 1, 28/6/2019,
n. 17595; Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766), giacché colui che nega il rapporto non può
pretendere che si presuma che l'abbia estinto (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), e
può perciò essere paralizzata o dall'ammissione della non avvenuta estinzione
dell'obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore (Cass., Sez. 2, 14/10/1959, n.
2837), tale essendo anche la negazione dell'esistenza stessa del credito oggetto di
domanda (Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977) o l'eccezione sulla identità della persona
del creditore diversa da colui che agisce in giudizio (Cass., Sez. L, 2/10/2009, n. 21107),
o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito
o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell'entità della
somma richiesta (Cass., Sez. L, 3/3/2001, n. 3105; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n.
10 9467; Cass. 4015/2002; Cass., Sez. L, 20/3/2012, n. 12771), poiché in tal modo si
ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. 2,
5/6/2023, n. 15665; Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n.
23751; Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977; Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26986)”.
Vi è un ulteriore caso in cui l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata dal debitore,
deve essere disattesa: quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto
(cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6905/2019, 13707/2019, 34639/2021, 789/2022,
15566/2024). La forma scritta, per definizione, esclude che il rapporto si svolga senza formalità; pertanto, è incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento (per di più
immediato).
Nell'ipotesi in cui il credito abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato per prestazioni giudiziali, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'atto scritto richiesto ai fini dell'esclusione dell'operatività della prescrizione di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. non può essere individuato nella sola procura rilasciata ai fini della proposizione della domanda o della resistenza in giudizio, costituendo essa un negozio unilaterale volto ad investire il difensore della rappresentanza processuale, e interamente disciplinato dalla legge processuale;
è necessario un contratto di mandato (c.d. di patrocinio, con cui il legale viene incaricato di svolgere la propria opera in favore della parte), siccome afferente al rapporto interno tra il professionista ed il cliente e regolato dalle norme di diritto sostanziale (ex plurimis, Cass. n. 11145/2012).
Tanto premesso, va condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice ha errato nel dedurre dalla proposta transattiva inviata dal cliente in data 03/12/2013 una ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione, rilevante ai fini del rigetto della eccezione di prescrizione presuntiva del diritto di credito del professionista. Si tratta,
infatti, di un atto stragiudiziale, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio.
11 Inoltre, il suddetto documento non contiene alcun specifico riferimento ai procedimenti per i quali è chiesto il pagamento delle competenze professionali e pertanto, stante la sua non univocità, non comporta alcun riconoscimento del debito da parte della
[...]
Nella fattispecie, peraltro, contrariamente all'assunto del primo giudice, PA
non può trovare applicazione il principio di non contestazione, avendo la predetta società
assunto sin dal primo grado di giudizio una posizione incompatibile con le allegazioni di parte attrice.
L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere superata ravvisando - negli scritti difensivi di prime cure - una qualche ammissione del debitore eccipiente sull'inesistenza del rapporto o sull'adempimento del debito. Il debitore ha contestato e contesta solo il difetto di prova e l'indeterminatezza della domanda proposta, ammettendo latamente di aver conferito il mandato per determinati affari e che le avverse prestazioni intellettuali sono state adempiute (pur contestandone i risultati) e non accennando ad avvenuti pagamenti.
Pertanto, si palesa erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva sulla base dell'avvenuta ammissione da parte del debitore della mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado emerge che l'attore aveva allegato agli atti i contratti scritti di mandato di cui ai procedimenti dal n. 2) al n. 13), collocati a margine degli atti introduttivi dei giudizi di cognizione e monitori o allegati agli atti di precetto. Sicché l'eccezione di prescrizione presuntiva può
essere accolta solo in relazione al procedimento penale R.G.N.R. n. 579/2003 di cui al n. 1). Ad ogni buon conto, in relazione a tale procedimento è accoglibile anche l'eccezione di prescrizione decennale, in quanto concluso con provvedimento di
12 archiviazione del GIP dell'11/2/2003, con prescrizione dell'11/2/2013, dunque prima della messa in mora del 25/2/2013.
Ne consegue che, in relazione ai restanti procedimenti, resta da valutare se sia maturata o meno la prescrizione decennale.
Si premettono due considerazioni: 1) la prescrizione del diritto a percepire il compenso decorre dal giorno della pubblicazione del provvedimento definitivo del giudice, atto che sancisce l'esaurimento dell'affare, cioè l'espletamento della complessiva prestazione d'opera intellettuale che fa acquistare al professionista il potere di far valere il proprio diritto, come risulta sia dai decreti ministeriali sulle tariffe forensi, sia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40626/2021, Cass. n.
17924/2023, Cass. n. 2618/2024); 2) la lettera di messa in mora del 25/2/2013, inviata dall'Avv. Conteduca alla Adriatica costituisce, pacificamente e PA
incontestatamente, atto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.
Tanto premesso, risultano prescritti – per decorso del termine decennale maturato prima dell'atto interruttivo del 25/2/2013 – i procedimenti di cui ai nn. 3), 7) e 11), come da prospetto che segue:
3) procedura esecutiva RG. n. 41/01 presso il Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano, conclusa con provvedimento pronunciato il 27/08/2001 e notificato all'Avv.
Conteduca il 4/9/2001. Il diritto al compenso risulta prescritto il 4/9/2011;
7) procedimento per decreto ingiuntivo n. 81/2000 emesso il 20/10/2000 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
20/10/2010;
11) atto di precetto contro del 28/02/2000. Il NT1
diritto al compenso risulta prescritto il 28/02/2010.
13 Risultano parzialmente prescritti i crediti afferenti ai procedimenti di cui ai nn. 5), 6) e
12); trattasi di procedimenti caratterizzati dalla presenza di due mandati, il primo funzionale all'emissione del decreto ingiuntivo e il secondo alla notifica del precetto,
pertanto debbono essere trattati come due prestazioni distinte che traggono origine in due negozi distinti (seppur afferenti ad un medesimo affare giudiziario, composto dalla fase monitoria e da quella esecutiva):
5) procedimento per decreto ingiuntivo n. 67/2001 emesso il 3/10/2001 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
03/10/2010. Per il pedissequo atto di precetto del 08/02/2005 è stato conferito ulteriore mandato nella medesima data;
la singola prestazione, pertanto, non risulta prescritta.
6) procedimento per decreto ingiuntivo n. 88/2000 emesso il 10/11/2000 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
10/11/2010. Per il pedissequo atto di precetto, notificato a due parti distinte il
04/08/2004 e il 2/11/2004, sono stati conferiti due ulteriori mandati nelle medesime date;
la singola prestazione, pertanto, non risulta prescritta.
12) procedimento per decreto ingiuntivo n. 40/2000 emesso il 09/06/2000 dal Tribunale
di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano. Il diritto al compenso si è prescritto il
09/06/2010. Per il pedissequo atto di precetto del 04/01/2005 è stato conferito ulteriore mandato nella medesima data, la singola prestazione, pertanto, non risulta prescritta.
Tutti gli altri procedimenti non risultano prescritti, stante l'atto interruttivo del
25/2/2013, come da prospetto che segue con indicazione del procedimento e della data dell'ultimo atto o provvedimento:
2) istanza al Tribunale di Brindisi di ammissione al passivo del fallimento di e CP_4
di depositata in cancelleria il 24/05/2005; Controparte_3
14 4) procedimento civile RG. n. 12/2001 Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di
Fasano, concluso con sentenza n. 10/2003 del 12/10/2003;
8) ricorso per decreto ingiuntivo n. 85/2005 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sezione
distaccata di Fasano il 16/9/2005 e depositato in cancelleria il 19/9/2005, notificato alla controparte il 16/11/2007;
9) ricorso per decreto ingiuntivo n. 101/2004 emesso dal Giudice di Pace di Fasano e depositato in cancelleria il 14/09/2004, con pedissequo atto di precetto dell'08/02/2005, notificato il 19/02/2005;
10) ricorso per decreto ingiuntivo n. 102/2004 emesso dal Giudice di Pace di Fasano e depositato in cancelleria il 14/09/2004, con pedissequo atto di precetto dell'08/02/2005, notificato il 19/02/2005;
13) ricorso per decreto ingiuntivo n. 57/2005 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sezione
distaccata di Fasano e depositato in cancelleria il 16/05/2005, con pedissequo atto di precetto del 5/10/2007, notificato il 16/11/2007.
5. Il terzo motivo di appello è fondato solo parzialmente, nei limiti che si diranno.
Il giudice di prime cure ha correttamente osservato che l'attore aveva prodotto una corposa documentazione, da cui risultano i contratti di mandato, gli atti redatti,
depositati e notificati in favore del cliente, nonché i verbali di udienza attestanti la partecipazione del difensore al processo e, infine, i provvedimenti giurisdizionali conclusivi (come risulta dalle elencazioni di cui sopra).
L'attore aveva anche fornito una indicazione del quantum per ciascun affare, sia complessiva, sia analitica (come risulta dai provvedimenti giudiziali con relativa liquidazione dei diritti e degli onorari, nonché dagli atti di precetto e dalle note
15 specifiche). Aveva, infine, allegato le tariffe forensi applicabili ratione temporis, di modo che il giudicante potesse valutare la congruità dell'ammontare richiesto.
Giova precisare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è necessario il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ex plurimis, Cass. n.
712/2018: “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il
giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può
discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso
non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle
prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della
competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella
sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al
giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e
gli importi indicati nella parcella”).
Tanto premesso, occorre procedere alla valutazione in ordine alla congruità e coerenza tra le somme richieste dall'Avv. Conteduca e quelle risultanti dagli atti allegati e dalla applicazione delle tariffe stabilite dal D.M. n. 585/1995 e dal D.M. n. 127/2004, secondo il prospetto che segue.
Procedimento n. 2) – Tra gli allegati compaiono: mandato, istanza di ammissione al passivo (con relativi allegati) depositata in cancelleria il 16/03/2005 e pedissequo decreto di fissazione udienza, con notifica del 13/04/2005. Dall'istanza risulta che il valore della causa è di € 9.850.
Sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 127/2004, in vigore dal 2/6/2004, sezioni:
materia civile - onorari per procedure esecutive - diritti per processo di esecuzione -
16 scaglione da € 5.200 fino a € 25.900,00 – appare congruo liquidare le seguenti voci negli importi indicati:
- Studio della controversia (ex art. 11) € 105
- Preparazione e redazione atto introduttivo (ex art. 11) € 85
- Totale onorari € 190
- Disamina per ogni titolo esecutivo (€ 16×6) € 96
- Richiesta di notificazione all'ufficiale giudiziario € 16
- Istanza di insinuazione € 65
- Totale diritti € 177
Il tutto per un importo complessivo di € 367,00, oltre rimborso forfetario del 12,5%,
per un totale di € 412,90.
Procedimento n. 4) – Tra gli allegati compaiono: il mandato, la comparsa di costituzione,
le istanze istruttorie, le memorie conclusive, n. 15 verbali di udienza, la perizia grafologica con annesso decreto di liquidazione degli onorari del CTU.
Risulta che il valore della causa è di £ 5.640.000 (pari al valore dei titoli cambiari oggetto del giudizio). La causa si è conclusa nel 2003, sicché è applicabile il D.M. n. 585/1995
(scaglione fino a £ 10.000.000).
Non è stata allegata la sentenza, da cui trarre informazioni circa la liquidazione di onorari, diritti e spese. Tuttavia la sentenza risulta citata in un atto proveniente dall'Avv.
Conteduca e sottoscritto dalla controparte processuale (con Parte_2
autentica del suo difensore Avv. Angelo Lillo) in cui si dichiara che l'Avv. Conteduca
consegna, nell'interesse della sua cliente a , PA Parte_2
che riceve, un assegno di € 3.030,91 (di cui vi è copia fotostatica allegata) a titolo di
17 “pagamento sentenza Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Fasano del 12/10/2003
n. 104/2003 resa nella causa civile n. 12/2001 promossa da
contro
Parte_2
, datata 19/12/2003. Segue raccomandata A/R del 26/01/2004, PA
a firma dell'Avvocato di controparte Angelo Lillo, cui è allegata la parcella n. 64 del
20/12/2003 del valore proprio di € 3.030,91 per diritti, onorari e spese liquidate con la suddetta sentenza n. 104/2003, ove si legge “€ 2.200 per diritti e onorari liquidati in
sentenza”.
Pertanto, risulta per tabulas che il giudice ebbe a liquidare € 2.200,00 per diritti e onorari, somma da ritenersi congrua per le competenze professionali spettanti all'Avv.
Conteduca.
Procedimento n. 5) - Stante la prescrizione dei compensi dovuti per la fase monitoria,
vanno considerati i soli compensi di cui all'atto di precetto dell'08/02/2005. Le voci ivi indicate, conformi al D.M. n. 127/2004 (scaglione da € 1.600,01 a € 2.600,00), in relazione al valore della causa € 1.718,65 (£ 3.327.702) e alle prestazioni effettivamente provate per tabulas (richiesta esecutorietà € 11, richiesta copia in forma esecutiva € 11, ritiro fascicolo € 11, disamina decreto € 11, posizione e archivio € 45,
costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 45, mandato e autentica € 11, consultazione col cliente € 45, dattilografia € 10, 85, onorario precetto € 28, richiesta notifica € 11,
spese notifica € 10,72, ritiro atti 10, esame notifica € 11, nota specifica € 11, aumento forfetario del 10%), ammontano al totale di € 321,83.
Procedimento n. 6) - Stante la prescrizione dei compensi dovuti per la fase monitoria,
vanno considerati i soli compensi di cui agli atti di precetto del 4/8/2004 e del
2/11/2004. Le voci ivi indicate, conformi al D,M, n. 127/2004 (scaglione da € 2.600,01
a € 5.200,00), in relazione al valore della causa € 2.953,13 (£ 5.718.060) e alle prestazioni effettivamente provate per tabulas (richiesta esecutorietà € 13, richiesta copia in forma esecutiva € 13, ritiro fascicolo € 13, disamina decreto € 13, posizione e
18 archivio € 52, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 52, mandato e autentica €
13, consultazione col cliente € 52, dattilografia € 16, onorario precetto € 30, richiesta notifica € 13, notifica per seconda persona € 8, spese notifica € 15,31 e € 9,82, ritiro atti 13, esame notifica € 13, nota specifica € 13, aumento forfetario del 10%),
ammontano al totale di € 398,35.
Procedimento n. 8) - Tra gli allegati compaiono: ricorso per decreto ingiuntivo con mandato e allegati, decreto ingiuntivo e notifica. Nel decreto ingiuntivo sono liquidati €
380 per diritti, € 160 per onorari, € 95,80 per borsuali, con un incremento del 12,5%
forfetario di diritti e onorari (pari a € 67,5), per un totale di € 703,30.
Procedimento n. 9) - Tra gli allegati compaiono: ricorso per decreto ingiuntivo con mandato e allegati, decreto ingiuntivo e notifica, precetto e notifica, nota specifica. Nel
decreto ingiuntivo sono liquidate le spese per la fase monitoria pari a € 500,35, Le voci del compenso indicate nell'atto di precetto non sono calcolate congruamente rispetto al valore della causa (€ 2.139,68), di cui si deve considerare lo scaglione da € 1.600,01 a
€ 2.600,00 del D.M. 127/2004. Sono, invece, correttamente indicate nella nota specifica. Quanto al precetto, si considerano le seguenti voci in quanto provate per
tabulas: richiesta esecutorietà € 11, richiesta copia in forma esecutiva € 11, ritiro fascicolo € 11, disamina decreto € 11, posizione e archivio € 45, costo mezzo proprio €
10, atto di precetto € 45, mandato e autentica € 11, consultazione col cliente € 45,
dattilografia € 10, 85, onorario precetto € 28, richiesta notifica € 11, spese notifica €
10,72, ritiro atti 10, esame notifica € 11, nota specifica € 11, aumento forfetario del
10%. Il complessivo compenso ammonta a € 822,18.
Procedimento n. 10) - Tra gli allegati compaiono: ricorso per decreto ingiuntivo con mandato e allegati, decreto ingiuntivo e notifica, precetto e notifica, nota specifica. Nel
decreto ingiuntivo sono liquidate le spese per la fase monitoria pari a € 518,35. Nella
nota specifica sono indicati onorari e spese, congrui rispetto alle tariffe del D.M.
19 127/2004 (scaglione da € 1.600,01 a € 2.600,00), stante il valore della causa (€
2.139,68). Di contro, nell'atto di precetto i valori risultano erroneamente calcolati secondo lo scaglione successivo. Si valorizzano le seguenti voci: richiesta esecutorietà
€ 11, richiesta copia in forma esecutiva € 11, ritiro fascicolo € 11, disamina decreto €
11, posizione e archivio € 45, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 45, mandato e autentica € 11, consultazione col cliente € 45, dattilografia € 10, 85, onorario precetto
€ 28, richiesta notifica € 11, spese notifica € 10,72, ritiro atti 10, esame notifica € 11,
nota specifica € 11, aumento forfetario del 10%. Il complessivo compenso ammonta a
€ 840,18.
Procedimento n. 12) - Considerando solo le voci spese, onorari e diritti relativi al precetto, dimostrate per tabulas e congrue rispetto al D.M. 127/2004 (scaglione da €
2.600,01 a € 5.200,00), in relazione al valore della causa € 2.667,92, risulta un compenso complessivo pari a € 370,15 (richiesta esecutorietà € 13, richiesta copia in forma esecutiva € 13, ritiro fascicolo € 13, disamina decreto € 13, posizione e archivio
€ 52, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 52, mandato e autentica € 13,
consultazione col cliente € 52, dattilografia € 16, onorario precetto € 30, richiesta notifica € 13, spese notifica € 7,50, ritiro atti 13, esame notifica € 13, nota specifica €
13, aumento forfetario del 10%).
Procedimento n. 13) - Il compenso liquidato in decreto ingiuntivo (comprensivo di onorari e diritti maggiorati del 12,5% e di spese) è pari a € 694,5. Comparando le voci indicate nell'atto di precetto e nella nota specifica, secondo un giudizio di congruità
rispetto alle tariffe del D.M. 127/2004 (scaglione da € 5.200,01 a € 25.900), in relazione al valore della causa € 6.271,00 (richiesta esecutorietà € 16, ritiro fascicolo € 16,
disamina decreto € 16, posizione e archivio € 65, costo mezzo proprio € 10, atto di precetto € 65, mandato e autentica € 16, consultazione col cliente € 65, dattilografia €
15, onorario precetto € 45, richiesta notifica decreto e precetto € 32, spese notifica €
20 29,44, ritiro atti 16, esame notifica € 16, nota specifica € 16, aumento forfetario del
12,5%), risulta un importo complessivo maggiore di quello richiesto, pertanto, in relazione a tale procedimento, va confermato il compenso pari a € 1.118,05 come richiesto in citazione.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il terzo motivo di appello è
meritevole di accoglimento limitatamente alla minor somma spettante al professionista in relazione ai procedimenti indicati, rispetto al quantum richiesto.
Nella liquidazione dei compensi, si è sempre considerato il rimborso forfetario delle spese generali (con percentuali differenti ratione temporis), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi già sotto la vigenza del D.M. n. 585/1994, secondo cui il rimborso forfetario spetta automaticamente al professionista.
6. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.
Pertanto, dichiarata la prescrizione dei crediti di cui ai procedimenti nn. 1), 3), 7) e 11)
nonché la prescrizione parziale dei crediti di cui ai procedimenti nn. 5), 6) e 12) maturati in relazione alla fase monitoria, va condannata al pagamento in PA
favore di e , quali eredi di IT Conteduca, NT Controparte_2
della complessiva e minor somma di € 7.186,94, oltre interessi come indicato nella sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico e NT2
liquidate come in dispositivo, in relazione all'esito complessivo della lite e tenuto conto all'importo riconosciuto con la presente decisione.
Difatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo
21 presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 30/01/2023 nei confronti di PA
e , in qualità di eredi legittimi dell'Avv. IT NT Controparte_2
Conteduca, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1787/2022, pubblicata il
19/12/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la prescrizione dei crediti di cui ai procedimenti nn. 1),
3), 7) e 11) nonché la prescrizione parziale dei crediti di cui ai procedimenti nn. 5), 6)
e 12) maturati in relazione alla fase monitoria;
2) condanna al pagamento in favore di e PA NT
, nella spiegata qualità, della somma di complessivi € 7.186,94, Controparte_2
oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di e PA NT
, nella spiegata qualità, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_2
che liquida – per compensi - in € 3.000,00 per il primo grado ed in € 3.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
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2959 c.c.). Ciò in quanto quella ammissione, proveniente proprio dalla parte debitrice,