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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/09/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7907/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Michele Dicuonzo, presso il cui studio in Barletta, alla via Nazareth n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento e di portatore di handicap grave ex art. 3, comma
3 e 33, legge n. 104/92, esclusi dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è solo in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di portatrice di handicap grave.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
3 sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_2
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello
4 stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_1 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero , il quale assumeva, Controparte_3 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_1
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_1 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_1 alle funzioni ad esso trasferite”.
5 Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_1
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
5. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella presente fase, dott.
[...]
, specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Per_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non si trovi in condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né di compiere da solo gli atti di vita quotidiana.
Più specificamente, con riferimento alla condizione clinica del ricorrente, ha, in primo luogo, osservato che quest'ultimo è affetto da “epatopatia cronica alcol correlata in fase di compenso in soggetto affetto da iniziale decadimento cognitivo, spondilodiscoartrosi, gonartrosi, incontinenza urinaria””.
Inoltre, con più specifico riferimento al quadro clinico riscontrato e documentato, ha osservato che “La storia clinica del ha inizio negli scorsi anni quando gli Pt_1 fu diagnosticata la malattia epatica come attestato dalle visite infettivologiche in atti con decorrenza dal 2019, dove già vi era diagnosi di steatosi epatica di II-III grado. La patologia veniva confermata nelle successive visite (nel 2022 il clinico cita transaminasi nella norma) e dagli esami strumentali (RMN, ecografia). Non vi è cenno nella documentazione ad una condizione di scompenso epatico o complicanze epatiche (quali encefalopatia). Il , nel 2023, restava vittima di una caduta Pt_1 accidentale produttiva di una frattura di polso sinistro, non significativa ai fini medico-legali. La visita fisiatrica del luglio 2023 evidenziava una condizione di decadimento cognitivo e di instabilità posturale. Invero, la obiettività riportata dagli specialisti non combacia con quella rilevata dal sottoscritto in sede di operazioni peritali (ovvio che la obiettività a carico del polso fosse diversa poiché rilevata nelle immediatezze della frattura descritta). Le visite fisiatrica e geriatrica del 2024, quindi successive alla visita presso la commissione invalidi, al di là della somministrazione dei tests sulla autonomie, hanno messo in luce un peggioramento clinico dettato dalle condizioni generali. Tuttavia, lo scrivente ritiene che il
6 decadimento cognitivo evidenziato dal geriatra possa essere inquadrato in una fase iniziale, mentre il deficit motorio non pone il soggetto in condizione di essere dipendente da terzi per la cura della propria persona e per gli spostamenti in autonomia che sono ancora possibili seppur con impaccio”.
Sulla base del quadro clinico così attentamente ricostruito, il consulente d'ufficio ha quindi escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Sulla base di ciò, il consulente d'ufficio ha quindi osservato che “Definito
l'inquadramento diagnostico, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, ci permettano di ritenere il sig. invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% dalla data della visita fisiatrica dell'agosto 2024. Da tale data sono concedibili i benefici della Legge 104/92 quale portatore di handicap in situazione di gravità (HANDICAP GRAVE: se il periziando sia affetto da handicap in situazione di gravità, ex artt. 3, comma 3, e 33 della L. n.
104/1992)”, con ciò riconoscendo, invece, la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con il quadro complessivo sanitario della parte, come risulta dalla documentazione medica e anche dall'esame diretto della parte che in questo tipo di accertamento assume un rilievo decisivo.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento, mentre sussiste il requisito sanitario di portatore di handicap grave dal 7.08.2024, data della visita fisiatrica.
Spese processuali
In considerazione del fatto che per una sola delle prestazioni è stato ritenuto sussistente il requisito sanitario, con decorrenza ma da una data successiva a quella di proposizione della domanda amministrativa, e anche del deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria e sulla base di un complessivo peggioramento della condizione clinica della parte di cui, quindi, la commissione medica non ha potuto tener conto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
7 Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del
2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione)”.
Le spese di CTU che, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7907/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92 in capo al ricorrente con Parte_1 decorrenza dal 7.08.2024;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. compensa le spese processuali tra le parti;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 10.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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