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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 800/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO TERESA ANGELA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2019, il sig. ha adito questo Parte_1
Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti (pensione indiretta), a seguito del decesso della coniuge avvenuto in data Persona_1
21 novembre 2018.
Il ricorrente riferisce di avere presentato, in data 4 dicembre 2018, domanda amministrativa all' ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per il CP_1
riconoscimento della pensione ai superstiti. A fondamento della domanda allegava la
1 sentenza n. 324/1993 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi senza pronuncia di addebito.
L' respingeva la domanda assumendo, sulla base delle proprie risultanze, che il CP_1
ricorrente fosse separato con addebito, e che non fosse titolare di un assegno alimentare disposto a suo favore con sentenza. Tale interpretazione veniva ribadita in sede di ricorso amministrativo, proposto dal sig. Ceraso in data 27 marzo 2019, che veniva anch'esso rigettato.
Nel presente giudizio, l' si è costituito sostenendo che, secondo le indicazioni CP_1
contenute nella circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in caso di separazione con CP_1
addebito, il diritto alla pensione ai superstiti spetterebbe solo in presenza di assegno alimentare disposto dal giudice e, in via analogica, ha richiamato le disposizioni previste per il coniuge divorziato (art. 9 legge n. 898/1970).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede che, in caso di morte dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta, tra gli altri, al coniuge superstite. La norma non distingue tra coniuge separato e non separato, e la giurisprudenza costituzionale ha chiarito in via definitiva i criteri di interpretazione della disposizione.
2. Con la nota sentenza n. 286 del 3 luglio 1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione ai superstiti il coniuge separato con addebito, qualora sussistesse vivenza a carico del lavoratore deceduto. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che:
• al coniuge separato senza addebito, la pensione ai superstiti spetta in via automatica, non essendo necessaria alcuna ulteriore dimostrazione (v. Cass. civ., sez. lav., n. 4554/2004; Cass. n. 4627/2014; Cass. n. 11320/2017);
• al coniuge separato con addebito, il diritto sussiste qualora risulti la vivenza a carico, da valutarsi anche in via presuntiva o secondo elementi concreti,
2 indipendentemente dalla formale attribuzione di un assegno alimentare (v.
Cass. n. 8185/2006; Cass. n. 24438/2020).
3. Nel caso di specie, è documentato che la separazione personale tra il ricorrente e la sig.ra sia avvenuta senza pronuncia di addebito, come da Persona_1
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 324/1993, passata in giudicato. Tale circostanza esclude in radice l'applicazione dei limiti che l' ha erroneamente CP_1
evocato nel proprio rigetto.
4. L' ha fondato il rigetto della domanda pensionistica sulla base di un errato CP_1
presupposto di fatto, ossia che il ricorrente fosse separato con addebito, senza tuttavia fornire alcuna documentazione idonea a dimostrare tale qualificazione, né a confutare l'allegata sentenza di separazione.
5. Non risultano, inoltre, ulteriori ostacoli di legge o ostative al riconoscimento del diritto, né l' ha contestato altri requisiti formali o sostanziali. CP_1
6. Ne consegue che la domanda pensionistica del ricorrente deve essere accolta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' : CP_1
– Accoglie il ricorso;
– Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965, quale coniuge separato senza addebito della signora
Controparte_2
– Condanna l' alla corresponsione della pensione ai superstiti in favore del CP_1
ricorrente, con decorrenza dalla data di decesso della dante causa (21 novembre 2018), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3 – Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
2.202,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 800/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO TERESA ANGELA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2019, il sig. ha adito questo Parte_1
Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti (pensione indiretta), a seguito del decesso della coniuge avvenuto in data Persona_1
21 novembre 2018.
Il ricorrente riferisce di avere presentato, in data 4 dicembre 2018, domanda amministrativa all' ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per il CP_1
riconoscimento della pensione ai superstiti. A fondamento della domanda allegava la
1 sentenza n. 324/1993 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi senza pronuncia di addebito.
L' respingeva la domanda assumendo, sulla base delle proprie risultanze, che il CP_1
ricorrente fosse separato con addebito, e che non fosse titolare di un assegno alimentare disposto a suo favore con sentenza. Tale interpretazione veniva ribadita in sede di ricorso amministrativo, proposto dal sig. Ceraso in data 27 marzo 2019, che veniva anch'esso rigettato.
Nel presente giudizio, l' si è costituito sostenendo che, secondo le indicazioni CP_1
contenute nella circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in caso di separazione con CP_1
addebito, il diritto alla pensione ai superstiti spetterebbe solo in presenza di assegno alimentare disposto dal giudice e, in via analogica, ha richiamato le disposizioni previste per il coniuge divorziato (art. 9 legge n. 898/1970).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede che, in caso di morte dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta, tra gli altri, al coniuge superstite. La norma non distingue tra coniuge separato e non separato, e la giurisprudenza costituzionale ha chiarito in via definitiva i criteri di interpretazione della disposizione.
2. Con la nota sentenza n. 286 del 3 luglio 1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione ai superstiti il coniuge separato con addebito, qualora sussistesse vivenza a carico del lavoratore deceduto. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che:
• al coniuge separato senza addebito, la pensione ai superstiti spetta in via automatica, non essendo necessaria alcuna ulteriore dimostrazione (v. Cass. civ., sez. lav., n. 4554/2004; Cass. n. 4627/2014; Cass. n. 11320/2017);
• al coniuge separato con addebito, il diritto sussiste qualora risulti la vivenza a carico, da valutarsi anche in via presuntiva o secondo elementi concreti,
2 indipendentemente dalla formale attribuzione di un assegno alimentare (v.
Cass. n. 8185/2006; Cass. n. 24438/2020).
3. Nel caso di specie, è documentato che la separazione personale tra il ricorrente e la sig.ra sia avvenuta senza pronuncia di addebito, come da Persona_1
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 324/1993, passata in giudicato. Tale circostanza esclude in radice l'applicazione dei limiti che l' ha erroneamente CP_1
evocato nel proprio rigetto.
4. L' ha fondato il rigetto della domanda pensionistica sulla base di un errato CP_1
presupposto di fatto, ossia che il ricorrente fosse separato con addebito, senza tuttavia fornire alcuna documentazione idonea a dimostrare tale qualificazione, né a confutare l'allegata sentenza di separazione.
5. Non risultano, inoltre, ulteriori ostacoli di legge o ostative al riconoscimento del diritto, né l' ha contestato altri requisiti formali o sostanziali. CP_1
6. Ne consegue che la domanda pensionistica del ricorrente deve essere accolta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' : CP_1
– Accoglie il ricorso;
– Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965, quale coniuge separato senza addebito della signora
Controparte_2
– Condanna l' alla corresponsione della pensione ai superstiti in favore del CP_1
ricorrente, con decorrenza dalla data di decesso della dante causa (21 novembre 2018), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3 – Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
2.202,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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