Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
7 luglio 2011
7 luglio 2011
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 06/09/2012, n. 1527Provvedimento: […] 4- “Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 97/2001 ai fini della decorrenza della destituzione”. Contesta infine la decorrenza della destituzione, che dovrebbe operare a far data dal 5 marzo 2011 (data di applicazione della sospensione cautelare) e non dal 25 novembre 2008, data di sospensione dal servizio ex art. 4 legge 97/2011, perché tale sospensione è venuta meno a seguito della pronuncia di proscioglimento per prescrizione nel processo penale d'appello.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- violazione di legge·
- eccesso di potere·
- destituzione·
- gradua