Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12095/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12095 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MARTA TRICARICO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno avvocato NICOLA LUONGO, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 3/12/2025):
1
in merito ai debiti pagati, a fronte di molta liquidità scomparsa da conti correnti, ha chiesto di avere accesso al conto corrente della compagna del;
per CP_1 Per_1
il resto conclude come da ricorso e da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., chiedendo la conferma dell'assegno previsto in ordinanza presidenziale:
“Vogli l'Ill.mo Tribunale adito:
- pronunciare l'addebito a carico del della separazione personale dei coniugi;
CP_1 disporre a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della moglie un CP_1 assegno mensile a titolo di suo contributo al mantenimento di € 150,00, (o nella maggior o minor somma di giustizia) mensili oltre ISTAT come per legge.
Con Vittoria di competenze e spese del giudizio”; il resistente si è opposto alla richiesta di controparte, rilevando che non esiste un rapporto di convivenza tra il e questa signora;
ha concluso come da comparsa CP_1 di costituzione, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento:
“CONCLUDE Perché il Tribunale di Firenze pronunci la separazione giudiziale tra i coniugi CON ADDEBITO alla moglie e con rigetto della domanda Parte_1
avanzata dalla stessa per l'assegno di mantenimento disponendo di adeguati redditi propri. Con Vittoria di competenze e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda di separazione.
1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale in punto di status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione formulata da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi
2 i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
A fondamento della domanda di addebito, la ha dedotto nel ricorso che “il Pt_1 ha incominciato ad avere gravi problematiche per patologie legate all'abuso CP_1
cronico di alcool che lo hanno portato anche al ricovero presso l'Ospedale di Empoli in ambito psichiatrico, dove è stato seguito per oltre 2 anni”; “Già prima del 2000 il aveva tenuto comunque un atteggiamento di totale disinteresse verso la CP_1
famiglia omettendo di contribuire moralmente ed economicamente alla stessa e disinteressandosi completamente della responsabilità genitoriale e maritale”; “Nel
2012 il sospendeva ogni terapia farmacologica e omissis era in chiaro CP_1 scompenso e diventava aggressivo”; “Nel 2015 la moglie veniva letteralmente cacciata dalla casa familiare (di cui lei è nuda proprietaria-usufruttuario il marito) e insieme alla figlia si trasferiva definitivamente ad Alto Reno Terme in una abitazione messa a loro disposizione dalla suocera già dal 1986”; “La NO veniva minacciata dal Pt_1 marito che da un lato voleva non separarsi dall'altro la terrorizzava sguainandole una volta sciabola, un'altra puntandole un coltello alla gola, altre attuando molestie e vessazioni denunciate dalla signora ; nel 2018 il “cercava di introdursi Pt_1 CP_1
in casa della NO forzando la porta, rompendo una finestra e le tapparelle Pt_1 dell'abitazione”.
Il d'altra parte, nella comparsa di costituzione ha allegato che “i coniugi si CP_1
erano già separati CONSENSUALMENTE di fatto a far data dal 04/01/2002 quando il ha trasferito la propria residenza da Porretta Terme nel comune di Gaggio CP_1
3 Montano”; “Contrariamente da quanto asserito dalla ricorrente, le patologie di cui il non nega di aver sofferto non possono essere state la causa della separazione CP_1
con richiesta di addebito, in quanto, come certificato, le prime manifestazioni risalgono al 2003, dopo che la coppia si era già separata di fatto consensualmente.
Per contro il contesta e segnala che la IG.ra , prima della CP_1 Parte_1
separazione di fatto, aveva avuto problematiche psichiatriche, probabilmente ricollegabili al parto, patologie per le quali è stata ricoverata per ben tre volte presso la clinica psichiatrica Villa Baluziana di Bologna e per ben due volte si è messa in aspettativa dal lavoro per curarsi”; “dopo i ricoveri a Villa Baluziana la IG.ra è Pt_1
diventata insofferente nei confronti del marito ed a causa del suo atteggiamento sono venuti meno i rapporti sentimentali e sessuali tra i coniugi. La moglie insisteva perché il marito se ne andasse di casa e non mostrava la benché minima comprensione verso i problemi lavorativi dello stesso libero imprenditore. Il stressato dai problemi CP_1 di lavoro non è riuscito a sopportare la situazione e fu decisa la separazione”.
Orbene, si deve fin da subito rilevare la genericità delle deduzioni poste dal convenuto a fondamento della domanda di addebito, e, in ogni caso, la mancata offerta di prova delle circostanze dedotte. Infatti, l'unico capitolo di prova articolato al riguardo dal convenuto (cap. 1 della memoria istruttoria) ha per oggetto soltanto la presenza, nella moglie, di problematiche psichiatriche, presenza che, tuttavia, non costituisce di per sé trasgressione dei doveri che l'art. 143 c.c. fa discendere dal matrimonio.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dal CP_1
In merito alla domanda formulata dalla occorre evidenziare che quest'ultima non Pt_1
ha contestato quanto affermato dal marito circa la sussistenza di una separazione di fatto tra i coniugi a partire dall'anno 2002.
Risultano dunque privi di rilevanza, sotto il profilo dell'addebito della separazione, i
(pur pregiudizievoli) comportamenti del marito descritti dalla ricorrente, essendo essi successivi alla separazione di fatto tra i coniugi e dunque successivi al manifestarsi della crisi coniugale.
Ciò posto, e considerato altresì che la non ha svolto specifiche deduzioni (né ha Pt_1
offerto specifica prova) in ordine a condotte trasgressive dei doveri coniugali tenute dal marito in data antecedente all'anno 2002, essendosi la stessa limitata ad affermare che il
4 si disinteressava della famiglia, si ritiene che anche la domanda di addebito CP_1
proposta dalla ricorrente debba essere rigettata.
2. Con riguardo alla domanda di assegno di separazione formulata da occorre Parte_1
premettere che il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge ha come presupposto la mancanza di redditi adeguati, da valutarsi in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti (v. art. 156 c.c.).
Nel caso di specie, si deve rilevare che la ricorrente è pensionata e ha percepito nell'anno 2023 un reddito di € 24.000,00 netti, a fronte di € 23.000,00 netti percepiti nell'anno 2022, e di € 22.000,00 netti percepiti nell'anno 2021.
Ella è titolare della nuda proprietà della casa coniugale di cui il marito ha l'usufrutto, ed abita in un immobile concessole da un terzo in comodato gratuito, dunque non sostiene spese di alloggio.
Il marito è parimenti pensionato, e ha percepito nell'anno 2023 un reddito di circa €
20.000,00 netti, a fronte di € 18.000,00 netti percepiti nell'anno 2022, e di € 17.000,00 netti percepiti nell'anno 2021; a causa di detrazioni gravanti sulla pensione, egli riceve di fatto circa € 1.200,00 al mese. Il abita nella casa coniugale che ha in CP_1
usufrutto, e ha risparmi per circa € 65.000,00.
Sulla base di quanto appena rilevato, il Tribunale osserva che non vi sono i presupposti per riconoscere un assegno di separazione in favore della moglie, la quale non si trova in una condizione deteriore rispetto al marito, considerato che quest'ultimo, pur avendo un risparmio accumulato, ha un reddito inferiore alla ricorrente.
Risulta dunque superfluo indagare la precisa entità dei risparmi del così CP_1
come risulta superflua – oltre che esplorativa – una indagine sui conti correnti di
[...]
, la quale, peraltro, neppure risulta convivere con il convenuto. Per_1
Tenuto conto che sin dall'introduzione del giudizio il reddito della era superiore a Pt_1
quello del la statuizione con la quale viene rigettata la domanda di assegno CP_1
separatile ha effetti a decorrere dalla domanda giudiziale, con la conseguenza che deve essere revocato l'assegno di separazione riconosciuto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale.
3. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza della ricorrente, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile
5 della controversia (complessità bassa), per metà devono essere poste a carico di
[...]
e per la restante metà compensate tra le parti. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate da ciascun coniuge nei confronti dell'altro;
- rigetta la domanda di assegno di separazione proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare a metà delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già decurtato della metà) di €
3.808,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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