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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 911/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA BLASI domiciliata in VIA GIORDANI, Parte_1
7 61121 PESARO ITALIA
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LUZI domiciliata in C/O VIALE GRAMSCI CP_1 CP_1
6/10 61121 PESARO PARTE RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la ricorrenza dei requisiti sanitari sottesi al beneficio invocato (indennità di accompagnamento) a far data dall'ottobre del 2023;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del difensore CP_1 antistatario nella misura di € 3.800,00 che si compensano in ragione di 1/3 per le ragioni di cui in parte motiva, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
3) spese di CTU definitivamente a carico di nella misura di cui in separato precedente decreto. CP_1
Motivi riservati di gg 15
Pesaro, li 12 maggio 2025
Il Giudice on.
Gianfranco Tamburini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 911/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA BLASI domiciliata in VIA GIORDANI, Parte_1
7 61121 PESARO ITALIA
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LUZI domiciliata in C/O VIALE GRAMSCI CP_1 CP_1
6/10 61121 PESARO PARTE RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la ricorrenza dei requisiti sanitari sottesi al beneficio invocato (indennità di accompagnamento) a far data dall'ottobre del 2023;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del difensore CP_1 antistatario nella misura di € 3.800,00 che si compensano in ragione di 1/3 per le ragioni di cui in parte motiva, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
3) spese di CTU definitivamente a carico di nella misura di cui in separato precedente decreto. CP_1
Motivi riservati di gg 15
Pesaro, li 12 maggio 2025
Il Giudice on.
Gianfranco Tamburini
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