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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7047/2025 R.G., chiamata all'udienza del 26/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Greco Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16/5/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, in qualità di docente assegnatario di supplenza sino al termine delle attività didattiche, sulla scorta di contratto di lavoro a tempo determinato dal 12/9/2024 al 30/6/2025 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Vitale Giordano di Bitonto (Ba), premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto con la qualifica di docente supplente sino al CP_1 termine delle attività didattiche per le seguenti annualità: A.S.2021/2022: dal 4/9/2021 al
30/6/2022; A.S. 2022/2023: dall' 8/9/2022 al 30/6/2023; A.S. 2023/2024: dall'1/9/2023 al
30/6/2024 ha agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto del sig.
di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante le Parte_1 modalità proprie della AR elettronica del Docente di cui all'art. 1, commi 122 e ss., della L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ovvero per quelli ritenuti di giustizia;
-per l'effetto, condannare il all'attribuzione del beneficio Controparte_1 della AR elettronica del Docente in favore del sig. ora per allora, quale Parte_1 contributo alla formazione professionale, con una provvista complessiva di € 2.000,00
(duemila/00), o dell'altra somma, minore o maggiore, ritenuta dovuta per gli anni scolastici indicati in ricorso;
-in via gradata, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite AR elettronica del Docente, condannare il
[...]
al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) o delle altre somme, minori o maggiori, ritenute dovute, a titolo di risarcimento del danno;
-in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno di tale petitum, il ricorrente ha allegato la illegittimità del riconoscimento della AR del Docente al solo personale docente di ruolo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato, inoltre, che riconoscere la AR in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Nonostante la regolarità della notifica, il rimaneva Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va osservato che pacifica risulta, tra le parti, la circostanza che il ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente e che i periodi nel corso dei CP_1 quali il servizio è stato prestato, sono quelli indicati in ricorso (cfr. all. ricorso).
Né oggetto di contestazione, stante la contumacia del convenuto, appare la CP_1 circostanza in virtù della quale il docente, in ragione dei contratti di lavoro surrichiamati, abbia svolto attività lavorativa analoga a quella dei propri colleghi di ruolo, dovendo egli disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetto all'obbligo di formazione professionale continua al pari dei docenti di ruolo, senza, tuttavia, percepire la carta elettronica del docente.
Tanto premesso, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia de qua.
Pag. 2 di 13 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la AR elettronica del docente allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che, per espresso disposto normativo, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. 23/9/2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28/9/2016: sono stati individuati i beneficiari della carta, identificandoli nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale CP_1 al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la AR del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), all'art. 282, ha statuito che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Pag. 3 di 13 Ruolo centrale alla formazione dei docenti è assegnato anche dal C.C.N.L. Scuola che, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, prevede che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
(...)”; anche l'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Da ultimo, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Alla stregua delle disposizioni normative surrichiamate, emerge che la AR del Docente rappresenta uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente – elemento
Pag. 4 di 13 essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti – senza che rilevi, in siffatta prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
E tuttavia, va osservato che la l.n. 107/2015 ed i decreti che ad essa hanno dato attuazione hanno limitato il riconoscimento di tale strumento esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale scelta risulti fondata su alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
Un tale sistema, secondo il Consiglio di Stato, collide con i precetti costituzionali degli artt.
3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.; in particolare, ricorrerebbe un contrasto con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Ed il paradosso è ancora più evidente solo che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che il diritto dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto, l'insostenibilità
Pag. 5 di 13 dell'assunto, per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, sicché vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale (così Consiglio di Stato, sentenza citata).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., come ancora puntualizzato dal Consiglio di
Stato, può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando, nella specie, una norma innovativa rispetto al d. lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può, per tale via, affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (...), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo (così Consiglio di Stato, sent .cit.).
La normativa nazionale disciplinante la AR elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18/5/2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
Pag. 6 di 13 la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
, ai quali la AR è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di Controparte_1 contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (...) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha concluso, dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
Pag. 7 di 13 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a Controparte_1 termine e da quello a tempo indeterminato e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di
Cassazione, la quale ha affermato “...8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa
Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro
(sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1 Per_2
; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella
[...]
Pag. 8 di 13 circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, Persona_3 infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-
393/11).
Ciò posto, poiché i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato.
Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto, rimasto contumace, non ha dedotto CP_1 alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente, assunto con contratto a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che, deve ritenersi che il ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato surrichiamati, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della AR elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425)
e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-
430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della AR Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Infine e solo per completezza, si osserva che, nelle more del giudizio, lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 D.L. n.
69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 9 di 13 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della AR docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Parimenti priva di rilievo è l'argomentazione relativa all'insussistenza del diritto del ricorrente a godere del beneficio della carta docenti per non aver svolto supplenze su posto vacante e disponibile di diritto sino al 31 agosto.
Ed invero, premesso che il ricorrente ha svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche
(30/6) in tutti gli anni scolastici oggetto del presente giudizio (cfr. all. ricorso), è appena il caso di osservare che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che va necessariamente garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico;
diversamente argomentando, si giungerebbe ad escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere ammesso.
A ciò aggiungasi che la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale per tutti i docenti senza distinzione di sorta circa la natura permanente o più o meno temporanea del rapporto di lavoro, atteso che essa risponde all'esigenza di miglioramento dell'offerta formativa che sottende la funzione dell'insegnamento anche per il tramite della carta docenti.
Sotto tale profilo, giova richiamare i principi di diritto affermati di recente dai Giudici di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023: “
1. La AR del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
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2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
La domanda va, pertanto, accolta per gli aa.ss. richiesti in ricorso e, quindi, per gli aa.ss.
2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Pag. 11 di 13 Inoltre e per quanto riguarda la condizione di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR EN (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), non v'è questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo il ricorrente promosso azione di adempimento ed avendo dato prova di essere docente attualmente titolare di contratto sino al termine delle attività didattiche nel corso dell'A.S. 2025/2026 (cfr. all. note ricorrente), ditalchè, deve ritenersi che il ricorrente sia interno al sistema scolastico.
Va, di conseguenza, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato e, pertanto, mediante accreditamento sulla AR elettronica del Docente della somma di € 2.000,00 in relazione agli anni scolastici dedotti in giudizio.
In ordine alle spese del giudizio, si osserva che, tenuto conto che il giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 e che il CP_1 convenuto non ha adempiuto spontaneamente, costringendo l'istante a promuovere il ricorso al
Giudice del Lavoro, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'ammontare del bonus riconosciuto (€ 2.000,00) e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, in data 16/5/2025, ogni diversa istanza, eccezione o Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
- condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_1 mediante accredito sulla AR elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.000,00,
Pag. 12 di 13 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della docente;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 26/11/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7047/2025 R.G., chiamata all'udienza del 26/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Greco Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16/5/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, in qualità di docente assegnatario di supplenza sino al termine delle attività didattiche, sulla scorta di contratto di lavoro a tempo determinato dal 12/9/2024 al 30/6/2025 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Vitale Giordano di Bitonto (Ba), premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto con la qualifica di docente supplente sino al CP_1 termine delle attività didattiche per le seguenti annualità: A.S.2021/2022: dal 4/9/2021 al
30/6/2022; A.S. 2022/2023: dall' 8/9/2022 al 30/6/2023; A.S. 2023/2024: dall'1/9/2023 al
30/6/2024 ha agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto del sig.
di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante le Parte_1 modalità proprie della AR elettronica del Docente di cui all'art. 1, commi 122 e ss., della L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ovvero per quelli ritenuti di giustizia;
-per l'effetto, condannare il all'attribuzione del beneficio Controparte_1 della AR elettronica del Docente in favore del sig. ora per allora, quale Parte_1 contributo alla formazione professionale, con una provvista complessiva di € 2.000,00
(duemila/00), o dell'altra somma, minore o maggiore, ritenuta dovuta per gli anni scolastici indicati in ricorso;
-in via gradata, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite AR elettronica del Docente, condannare il
[...]
al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) o delle altre somme, minori o maggiori, ritenute dovute, a titolo di risarcimento del danno;
-in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno di tale petitum, il ricorrente ha allegato la illegittimità del riconoscimento della AR del Docente al solo personale docente di ruolo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato, inoltre, che riconoscere la AR in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Nonostante la regolarità della notifica, il rimaneva Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va osservato che pacifica risulta, tra le parti, la circostanza che il ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente e che i periodi nel corso dei CP_1 quali il servizio è stato prestato, sono quelli indicati in ricorso (cfr. all. ricorso).
Né oggetto di contestazione, stante la contumacia del convenuto, appare la CP_1 circostanza in virtù della quale il docente, in ragione dei contratti di lavoro surrichiamati, abbia svolto attività lavorativa analoga a quella dei propri colleghi di ruolo, dovendo egli disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetto all'obbligo di formazione professionale continua al pari dei docenti di ruolo, senza, tuttavia, percepire la carta elettronica del docente.
Tanto premesso, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia de qua.
Pag. 2 di 13 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la AR elettronica del docente allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che, per espresso disposto normativo, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. 23/9/2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28/9/2016: sono stati individuati i beneficiari della carta, identificandoli nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale CP_1 al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la AR del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), all'art. 282, ha statuito che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Pag. 3 di 13 Ruolo centrale alla formazione dei docenti è assegnato anche dal C.C.N.L. Scuola che, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, prevede che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
(...)”; anche l'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Da ultimo, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Alla stregua delle disposizioni normative surrichiamate, emerge che la AR del Docente rappresenta uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente – elemento
Pag. 4 di 13 essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti – senza che rilevi, in siffatta prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
E tuttavia, va osservato che la l.n. 107/2015 ed i decreti che ad essa hanno dato attuazione hanno limitato il riconoscimento di tale strumento esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale scelta risulti fondata su alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
Un tale sistema, secondo il Consiglio di Stato, collide con i precetti costituzionali degli artt.
3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.; in particolare, ricorrerebbe un contrasto con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Ed il paradosso è ancora più evidente solo che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che il diritto dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto, l'insostenibilità
Pag. 5 di 13 dell'assunto, per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, sicché vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale (così Consiglio di Stato, sentenza citata).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., come ancora puntualizzato dal Consiglio di
Stato, può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando, nella specie, una norma innovativa rispetto al d. lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può, per tale via, affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (...), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo (così Consiglio di Stato, sent .cit.).
La normativa nazionale disciplinante la AR elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18/5/2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
Pag. 6 di 13 la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
, ai quali la AR è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di Controparte_1 contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (...) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha concluso, dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
Pag. 7 di 13 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a Controparte_1 termine e da quello a tempo indeterminato e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di
Cassazione, la quale ha affermato “...8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa
Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro
(sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1 Per_2
; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella
[...]
Pag. 8 di 13 circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, Persona_3 infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-
393/11).
Ciò posto, poiché i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato.
Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto, rimasto contumace, non ha dedotto CP_1 alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente, assunto con contratto a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che, deve ritenersi che il ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato surrichiamati, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della AR elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425)
e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-
430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della AR Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Infine e solo per completezza, si osserva che, nelle more del giudizio, lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 D.L. n.
69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 9 di 13 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della AR docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Parimenti priva di rilievo è l'argomentazione relativa all'insussistenza del diritto del ricorrente a godere del beneficio della carta docenti per non aver svolto supplenze su posto vacante e disponibile di diritto sino al 31 agosto.
Ed invero, premesso che il ricorrente ha svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche
(30/6) in tutti gli anni scolastici oggetto del presente giudizio (cfr. all. ricorso), è appena il caso di osservare che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che va necessariamente garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico;
diversamente argomentando, si giungerebbe ad escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere ammesso.
A ciò aggiungasi che la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale per tutti i docenti senza distinzione di sorta circa la natura permanente o più o meno temporanea del rapporto di lavoro, atteso che essa risponde all'esigenza di miglioramento dell'offerta formativa che sottende la funzione dell'insegnamento anche per il tramite della carta docenti.
Sotto tale profilo, giova richiamare i principi di diritto affermati di recente dai Giudici di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023: “
1. La AR del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
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2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
La domanda va, pertanto, accolta per gli aa.ss. richiesti in ricorso e, quindi, per gli aa.ss.
2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Pag. 11 di 13 Inoltre e per quanto riguarda la condizione di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR EN (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), non v'è questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo il ricorrente promosso azione di adempimento ed avendo dato prova di essere docente attualmente titolare di contratto sino al termine delle attività didattiche nel corso dell'A.S. 2025/2026 (cfr. all. note ricorrente), ditalchè, deve ritenersi che il ricorrente sia interno al sistema scolastico.
Va, di conseguenza, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato e, pertanto, mediante accreditamento sulla AR elettronica del Docente della somma di € 2.000,00 in relazione agli anni scolastici dedotti in giudizio.
In ordine alle spese del giudizio, si osserva che, tenuto conto che il giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 e che il CP_1 convenuto non ha adempiuto spontaneamente, costringendo l'istante a promuovere il ricorso al
Giudice del Lavoro, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'ammontare del bonus riconosciuto (€ 2.000,00) e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, in data 16/5/2025, ogni diversa istanza, eccezione o Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
- condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_1 mediante accredito sulla AR elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.000,00,
Pag. 12 di 13 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della docente;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 26/11/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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