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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/04/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4821 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c.
Sono comparsi, per parte attrice l'avv. CALIARO Parte_1
MONICA e CH IA nonché la parte personalmente, i quali insistono in atti e in ogni istanza e difesa proposta come da ricorso introduttivo riportandosi ove ritenuto rilevante ai fini della decisione alle istanze anche istruttorie;
producono l'esito dell'interrogazione alla Banca dati del Ministero dell'interno dalla quale si evince l'attuale irreperibilità del convenuto;
per parte convenuta nessuno è comparso;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la ritualità della notifica al convenuto ex art. 143 c.p.c. presso la residenza anagrafica, in Salizzole via Isolana n. 170/1 come da certificati di residenza dimessi in atti;
ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla questione preliminare di invalidità e inefficacia del contratto per omessa registrazione;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di parte convenuta ed Invita la parte attrice a discutere oralmente la causa;
parte attrice conclude e discute come da ricorso introduttivo;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4821/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALIARO MONICA, CH IA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ,
CONVENUTO contumace
In punto a Locazione di beni mobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
- dato atto di come il presente giudizio – introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss.
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 c.p.c. depositato in data 2.8.24 e ritualmente notificato al convenuto ex art. 143 c.p.c. in uno a decreto di fissazione udienza, in data 17.12.24, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , n.q. di proprietario dell'immobile indicato in Parte_1
ricorso, di accertamento dell'inefficacia e invalidità del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 31.10.2023 con cui propria Parte_2
dante causa in forza dei fatti e degli atti analiticamente descritti in ricorso, aveva concesso all'odierno convenuto, in locazione il godimento Controparte_1
del l'appartamento di Via Fra' Granzotto n. 5 di Tregnago;
- dato atto di come parte convenuta, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, sia rimasta contumace;
- ritenuto come in forza degli atti e dei documenti prodotti risultino in fatto le seguenti circostanze:
1) con atto di donazione, in data 10.02.1989, avanti al Notaio (doc. Persona_1
01), il signor padre del ricorrente donava (tra l'altro) Persona_2 Parte_1 la nuda proprietà dell'immobile sito in Tregnago (Verona) Via Fra' Granzotto n. 5, identificato al Catasto Fabbricati Foglio 18 mn 22 sub 1 (ora Foglio 41, particella 301 sub 1 Cat A/2 – doc. 02) in favore del figlio contestualmente il Parte_1
donante riservava il diritto di usufrutto in suo favore, nonché in favore Persona_2
della moglie signora sposata in seconde nozze in data 5.12.1985; Persona_3
2) l'appartamento di cui al punto 1) è stato utilizzato come casa familiare dal signor e dalla moglie nonché da quest'ultima dopo la Persona_2 Persona_3
morte del marito, avvenuta in data 7.2.2019.
3) Dopo qualche mese dalla morte del signor la signora decideva di Pt_1 Per_3
trasferirsi a vivere a ZI (Verona) presso alcuni parenti, lasciando definitivamente l'appartamento di Tregnago;
4) in data 8.1.2024, a seguito di una grave malattia, interveniva il decesso della signora e pertanto, in forza della consolidazione della nuda Persona_3
proprietà all'usufrutto diveniva pieno proprietario dell'immobile (cfr. Parte_1
doc. 03 parte attrice);
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 5) in data 24.01.2024 il signor veniva contattato dai Carabinieri di Tregnago, i Pt_1
quali comunicavano che si era loro rivolto tale signor , il quale Controparte_1 lamentava di non poter accedere all'appartamento di Tregnago, Via Frà Granzotto n.
5,a lui locato dalla signora e recatosi presso la stazione dei Persona_3
Carabinieri, riceveva una fotocopia di un contratto di locazione, apparentemente sottoscritto dalla signora con il signor e privo Persona_3 Controparte_1 dell'attestazione di registrazione del contatto (cfr. doc. 04 parte attrice);
7) tra la data di presunta sottoscrizione del contratto di locazione tra la signora e il signor e il decesso della signora avvenuto Per_3 CP_1 Persona_3
in data8.1.2024, nessuno - tanto meno il signor - ha mai abitato o CP_1
comunqueutilizzato l'immobile, come risulta dalla corrispondenza tuttora presente all'interno della cassetta postale della signora e dalla targa apposta sul Per_3
campanellodell'abitazione, che riporta ancora il nome della medesima (doc. 05): peraltro, non risulta che il signor abbia mai trasferito la residenza presso CP_1
l'abitazione, in quanto anche alla data odierna lo stesso risulta residente nel Comune di Salizzole (Verona) Via Isolana n. 170 interno 1 (doc. 06) luogo di avvenuta notifica;
8) peraltro, tra la data di presunta sottoscrizione del contratto di locazione tra la signora e il signor nessuno ha mai attivato le utenze Per_3 CP_1 dell'appartamento, che risultano ancora intestate alla signora ad Persona_3
eccezione di quella dell'acqua, che risulta intestata al signor Parte_1
A tali premesse in fatto ne segue in diritto la declaratoria di nullità e quindi di inefficacia del contratto de quo.
In via preliminare e assorbente di merito deve essere accolta la domanda di parte attrice di accertamento della nullità del contratto di locazione costituente la causa petendi del presente giudizio per omessa registrazione.
Alla luce della normativa allo stato vigente, tale conclusione corrisponde al combinato disposto dell'art. 1418 primo e terzo comma c.c. in uno con l'art. 1 comma 346 L. 311/2004.
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 Infatti che come evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 420/2007 il legislatore del 2004 ha legittimamente elevato a norma imperativa speciale la disposizione citata di carattere tributario con rilevanza sostanziale (cfr. ordinanza
Corte Cost. citata).
Tale interpretazione risulta pienamente condivisibile con riferimento agli interessi di rango costituzionale sottesi alla registrazione e di cui all'art. 53 Cost. (cfr. Cass. Civ.
Sezioni Unite nn. 18213 e 18214/2015 secondo cui tale interpretazione costituisce una “soluzione che, infine, su di un più generale piano etico/costituzionale, impedisce altresì che, dinanzi ad una Corte suprema di un Paese Europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che l'imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall'attenere al solo rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti i consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell'interesse superiore dell'intera collettività”);
Con le pronunce sopra citate la corte di Legittimità a Sezioni Unite ha evidenziato pertanto la valenza direttamente “endo negoziale” della tempestiva registrazione quale presupposto non solo per l'efficacia ma anche per la validità del contratto di locazione.
Tale assunto rimane valido anche in relazione all'ordientamento, ormai consolidato, che vede e individua nella registrazione del contratto una condizione legale di efficacia tale da incidere, al momento della sua verificazione, con effetti ex tunc sull'operatività dello stesso regolamento negoziale, considerato che siffatta registrazione non risulta comunque, nemmeno tardivamente posta in essere.
Come detto tali conclusioni si impongano anche alla luce proprio dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite secondo cui” .. la soluzione della nullità di tale patto non può essere diversa in presenza dell'adempimento tardivo dell'obbligo di registrazione, la quale, attesone, ratione temporìs, il carattere extranegoziale, è inidonea a spiegare influenza sull'aspetto civilistico della sua validità/efficacia -
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 diversamente finendo per incidere, del tutto inammissibilmente, sulla sua struttura e sulla sua morfologia…La soluzione così adottata ha il pregio di porsi in armonia, quoad effecta (anche se non sotto il profilo formale dell'efficacia endonegoziale della registrazione, predicabile solo a far data dalla L. n. 311 del 2004 ) con la successiva legislazione intervenuta in subiecta materia, di cui è cenno in precedenza.. (ndr. il principio di diritto sancito era relativo a fattispecie in cui la L.
311/2004 non risultava ratione temporis applicabile ma la Corte prende posizione in via generale anche sull'interpretazione di tale norma osservando) …le disposizioni di legge successive al 1998 introducono un principio generale di inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio, principio generale di cui è sostanziale conferma nel dictum dello stesso giudice delle leggi” (cfr. Corte cost. 420 del 2007, ndr. già richiamata)”.
- ritenuto come in assenza di costituzione e di opposizione da parte del convenuto e di una vera e propria soccombenza nulla sia dovuto per le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4821 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità ed inefficacia del contratto di locazione datato
31.10.2023 stipulato tra la locatrice - (o ) (CF Persona_3 Parte_2
) - e il conduttore - (C.F. C.F._4 Controparte_1
- avente ad oggetto l'immobile sito in Tregnago C.F._3
(Verona) Via Fra' Granzotto n. 5 identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
41, particella 301 sub 1 Cat A/2;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/04/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4821 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c.
Sono comparsi, per parte attrice l'avv. CALIARO Parte_1
MONICA e CH IA nonché la parte personalmente, i quali insistono in atti e in ogni istanza e difesa proposta come da ricorso introduttivo riportandosi ove ritenuto rilevante ai fini della decisione alle istanze anche istruttorie;
producono l'esito dell'interrogazione alla Banca dati del Ministero dell'interno dalla quale si evince l'attuale irreperibilità del convenuto;
per parte convenuta nessuno è comparso;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la ritualità della notifica al convenuto ex art. 143 c.p.c. presso la residenza anagrafica, in Salizzole via Isolana n. 170/1 come da certificati di residenza dimessi in atti;
ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla questione preliminare di invalidità e inefficacia del contratto per omessa registrazione;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di parte convenuta ed Invita la parte attrice a discutere oralmente la causa;
parte attrice conclude e discute come da ricorso introduttivo;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4821/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALIARO MONICA, CH IA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ,
CONVENUTO contumace
In punto a Locazione di beni mobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
- dato atto di come il presente giudizio – introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss.
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 c.p.c. depositato in data 2.8.24 e ritualmente notificato al convenuto ex art. 143 c.p.c. in uno a decreto di fissazione udienza, in data 17.12.24, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , n.q. di proprietario dell'immobile indicato in Parte_1
ricorso, di accertamento dell'inefficacia e invalidità del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 31.10.2023 con cui propria Parte_2
dante causa in forza dei fatti e degli atti analiticamente descritti in ricorso, aveva concesso all'odierno convenuto, in locazione il godimento Controparte_1
del l'appartamento di Via Fra' Granzotto n. 5 di Tregnago;
- dato atto di come parte convenuta, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, sia rimasta contumace;
- ritenuto come in forza degli atti e dei documenti prodotti risultino in fatto le seguenti circostanze:
1) con atto di donazione, in data 10.02.1989, avanti al Notaio (doc. Persona_1
01), il signor padre del ricorrente donava (tra l'altro) Persona_2 Parte_1 la nuda proprietà dell'immobile sito in Tregnago (Verona) Via Fra' Granzotto n. 5, identificato al Catasto Fabbricati Foglio 18 mn 22 sub 1 (ora Foglio 41, particella 301 sub 1 Cat A/2 – doc. 02) in favore del figlio contestualmente il Parte_1
donante riservava il diritto di usufrutto in suo favore, nonché in favore Persona_2
della moglie signora sposata in seconde nozze in data 5.12.1985; Persona_3
2) l'appartamento di cui al punto 1) è stato utilizzato come casa familiare dal signor e dalla moglie nonché da quest'ultima dopo la Persona_2 Persona_3
morte del marito, avvenuta in data 7.2.2019.
3) Dopo qualche mese dalla morte del signor la signora decideva di Pt_1 Per_3
trasferirsi a vivere a ZI (Verona) presso alcuni parenti, lasciando definitivamente l'appartamento di Tregnago;
4) in data 8.1.2024, a seguito di una grave malattia, interveniva il decesso della signora e pertanto, in forza della consolidazione della nuda Persona_3
proprietà all'usufrutto diveniva pieno proprietario dell'immobile (cfr. Parte_1
doc. 03 parte attrice);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 5) in data 24.01.2024 il signor veniva contattato dai Carabinieri di Tregnago, i Pt_1
quali comunicavano che si era loro rivolto tale signor , il quale Controparte_1 lamentava di non poter accedere all'appartamento di Tregnago, Via Frà Granzotto n.
5,a lui locato dalla signora e recatosi presso la stazione dei Persona_3
Carabinieri, riceveva una fotocopia di un contratto di locazione, apparentemente sottoscritto dalla signora con il signor e privo Persona_3 Controparte_1 dell'attestazione di registrazione del contatto (cfr. doc. 04 parte attrice);
7) tra la data di presunta sottoscrizione del contratto di locazione tra la signora e il signor e il decesso della signora avvenuto Per_3 CP_1 Persona_3
in data8.1.2024, nessuno - tanto meno il signor - ha mai abitato o CP_1
comunqueutilizzato l'immobile, come risulta dalla corrispondenza tuttora presente all'interno della cassetta postale della signora e dalla targa apposta sul Per_3
campanellodell'abitazione, che riporta ancora il nome della medesima (doc. 05): peraltro, non risulta che il signor abbia mai trasferito la residenza presso CP_1
l'abitazione, in quanto anche alla data odierna lo stesso risulta residente nel Comune di Salizzole (Verona) Via Isolana n. 170 interno 1 (doc. 06) luogo di avvenuta notifica;
8) peraltro, tra la data di presunta sottoscrizione del contratto di locazione tra la signora e il signor nessuno ha mai attivato le utenze Per_3 CP_1 dell'appartamento, che risultano ancora intestate alla signora ad Persona_3
eccezione di quella dell'acqua, che risulta intestata al signor Parte_1
A tali premesse in fatto ne segue in diritto la declaratoria di nullità e quindi di inefficacia del contratto de quo.
In via preliminare e assorbente di merito deve essere accolta la domanda di parte attrice di accertamento della nullità del contratto di locazione costituente la causa petendi del presente giudizio per omessa registrazione.
Alla luce della normativa allo stato vigente, tale conclusione corrisponde al combinato disposto dell'art. 1418 primo e terzo comma c.c. in uno con l'art. 1 comma 346 L. 311/2004.
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 Infatti che come evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 420/2007 il legislatore del 2004 ha legittimamente elevato a norma imperativa speciale la disposizione citata di carattere tributario con rilevanza sostanziale (cfr. ordinanza
Corte Cost. citata).
Tale interpretazione risulta pienamente condivisibile con riferimento agli interessi di rango costituzionale sottesi alla registrazione e di cui all'art. 53 Cost. (cfr. Cass. Civ.
Sezioni Unite nn. 18213 e 18214/2015 secondo cui tale interpretazione costituisce una “soluzione che, infine, su di un più generale piano etico/costituzionale, impedisce altresì che, dinanzi ad una Corte suprema di un Paese Europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che l'imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall'attenere al solo rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti i consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell'interesse superiore dell'intera collettività”);
Con le pronunce sopra citate la corte di Legittimità a Sezioni Unite ha evidenziato pertanto la valenza direttamente “endo negoziale” della tempestiva registrazione quale presupposto non solo per l'efficacia ma anche per la validità del contratto di locazione.
Tale assunto rimane valido anche in relazione all'ordientamento, ormai consolidato, che vede e individua nella registrazione del contratto una condizione legale di efficacia tale da incidere, al momento della sua verificazione, con effetti ex tunc sull'operatività dello stesso regolamento negoziale, considerato che siffatta registrazione non risulta comunque, nemmeno tardivamente posta in essere.
Come detto tali conclusioni si impongano anche alla luce proprio dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite secondo cui” .. la soluzione della nullità di tale patto non può essere diversa in presenza dell'adempimento tardivo dell'obbligo di registrazione, la quale, attesone, ratione temporìs, il carattere extranegoziale, è inidonea a spiegare influenza sull'aspetto civilistico della sua validità/efficacia -
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24 diversamente finendo per incidere, del tutto inammissibilmente, sulla sua struttura e sulla sua morfologia…La soluzione così adottata ha il pregio di porsi in armonia, quoad effecta (anche se non sotto il profilo formale dell'efficacia endonegoziale della registrazione, predicabile solo a far data dalla L. n. 311 del 2004 ) con la successiva legislazione intervenuta in subiecta materia, di cui è cenno in precedenza.. (ndr. il principio di diritto sancito era relativo a fattispecie in cui la L.
311/2004 non risultava ratione temporis applicabile ma la Corte prende posizione in via generale anche sull'interpretazione di tale norma osservando) …le disposizioni di legge successive al 1998 introducono un principio generale di inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio, principio generale di cui è sostanziale conferma nel dictum dello stesso giudice delle leggi” (cfr. Corte cost. 420 del 2007, ndr. già richiamata)”.
- ritenuto come in assenza di costituzione e di opposizione da parte del convenuto e di una vera e propria soccombenza nulla sia dovuto per le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4821 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità ed inefficacia del contratto di locazione datato
31.10.2023 stipulato tra la locatrice - (o ) (CF Persona_3 Parte_2
) - e il conduttore - (C.F. C.F._4 Controparte_1
- avente ad oggetto l'immobile sito in Tregnago C.F._3
(Verona) Via Fra' Granzotto n. 5 identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
41, particella 301 sub 1 Cat A/2;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4821 24